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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/10/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico NZ LL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 754 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 23.10.2025, senza termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VALENTE FRANCESCO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, attore
CONTRO
C.F.: , rapp.ta e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. POLIDORO EMILIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, convenuta
OGGETTO: successione. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei fatti esposti negli atti di causa e, in particolare, da quanto richiesto dalle parti nel verbale di causa dell'odierna udienza e dall'atto transattivo depositato con istanza congiunta del 17.09.2025, laddove risulta che sono state definite, anche in punto di spese, tutte le reciproche posizioni (v. verbale d'udienza del 23.10.2025 e istanza congiunta del 17.09.2025), va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti in causa.
1 E invero,
“la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale …” (v. Trib.Cassino, sent. 8 gennaio 2024, n. 29/24).
Quanto alle spese del giudizio, posto che è stato convenuto espressamente anche sul punto, appare equo ed opportuno non provvedere diversamente e si ritiene di disporne la relativa compensazione, come richiesto dalle parti (v. verbale d'udienza del 23.10.2025 e istanza congiunta del 17.09.2025).
Tanto anche tenuto conto della recente pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino NZ LL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti in causa;
b) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari Competente la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale con adempimento a cura della parte convenuta, come da atto transattivo sottoscritto dalle parti;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino il 23/10/2025 Il GIUDICE
NZ LL
2
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico NZ LL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 754 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 23.10.2025, senza termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VALENTE FRANCESCO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, attore
CONTRO
C.F.: , rapp.ta e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. POLIDORO EMILIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, convenuta
OGGETTO: successione. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei fatti esposti negli atti di causa e, in particolare, da quanto richiesto dalle parti nel verbale di causa dell'odierna udienza e dall'atto transattivo depositato con istanza congiunta del 17.09.2025, laddove risulta che sono state definite, anche in punto di spese, tutte le reciproche posizioni (v. verbale d'udienza del 23.10.2025 e istanza congiunta del 17.09.2025), va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti in causa.
1 E invero,
“la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale …” (v. Trib.Cassino, sent. 8 gennaio 2024, n. 29/24).
Quanto alle spese del giudizio, posto che è stato convenuto espressamente anche sul punto, appare equo ed opportuno non provvedere diversamente e si ritiene di disporne la relativa compensazione, come richiesto dalle parti (v. verbale d'udienza del 23.10.2025 e istanza congiunta del 17.09.2025).
Tanto anche tenuto conto della recente pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino NZ LL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti in causa;
b) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari Competente la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale con adempimento a cura della parte convenuta, come da atto transattivo sottoscritto dalle parti;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino il 23/10/2025 Il GIUDICE
NZ LL
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