TAR Ancona, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 361
TAR
Ordinanza cautelare 26 ottobre 2023
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TAR
Sentenza 24 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento

    Il primo motivo di ricorso è assorbito dal secondo motivo accolto.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 Tulps; eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione e travisamento dei fatti

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, annullando l'atto impugnato per difetto di istruttoria, motivazione e travisamento dei fatti. La Prefettura ha basato il diniego su una condanna penale inesistente. L'amministrazione ha tentato una integrazione postuma della motivazione, pratica non consentita. L'iscrizione era stata negata sulla base di un parere negativo della Questura, che a sua volta si basava su una condanna penale non sussistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 361
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 361
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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