Ordinanza cautelare 26 ottobre 2023
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00361/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00424/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 424 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca De Nuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provv.to fasc. -OMISSIS- Area I prot. n. -OMISSIS- del 26.6.2023 del Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Ascoli Piceno, di diniego dell'iscrizione dell'odierno ricorrente, nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo (D.M. 6.10.2009), notificato il 3.7.2023;
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. IO FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso si riferisce che il titolare di un istituto di investigazioni private ha chiesto l’iscrizione dell’odierno ricorrente nell’elenco di cui al D.M. 6.10.2009 (requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi).
Tale iscrizione è stata negata dalla Prefettura di Ascoli Piceno con decreto notificato il 3 luglio 2023, a causa del parere negativo al rinnovo espresso dalla locale Questura. Si legge nel provvedimento impugnato: “ il sig. -OMISSIS- non riunisce il requisito della buona condotta di cui all’art. 11 TULPS perché risulta condannato a 7 mesi di reclusione per violazione degli artt. 624 (furto) e 625 comma I° c.p. (furto aggravato) ”.
Il provvedimento di diniego è impugnato mediante i seguenti motivi di diritto.
Primo motivo. Mancata comunicazione e/o notifica dell’avvio del procedimento .
Si dice che il ricorrente non ha mai ricevuto, a mani o per posta, alcun plico contenente l’avvio del procedimento avente ad oggetto il diniego dell’iscrizione nel predetto elenco. Si contesta la notifica per compiuta giacenza. Il ricorrente afferma che si riserva di presentare, apposita “ denuncia per querela di falso ”.
Secondo motivo. Violazione falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 11 del Tulps. Falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto. Eccesso di potere. Travisamento. Superficialità dell'azione amministrativa. Difetto di motivazione .
Si afferma che il ricorrente è stato solo imputato, ma non condannato, in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. per aver sottratto energia elettrica nella misura di circa 267 Kw/h, allacciando fraudolentemente l’impianto del proprio immobile direttamente alla rete di distribuzione e bypassando il contatore Enel. In relazione a tale condotta ha richiesto e ottenuto la messa alla prova ex art. 168 bis c.p. Il procedimento penale, quindi, è terminato con sentenza dichiarativa di estinzione del reato, poiché la messa alla prova ha avuto esito positivo.
Pertanto, si dice, la Questura di Ascoli Piceno ha errato nel dare un parere negativo alla locale Prefettura al fine dell’iscrizione dell’odierno ricorrente nell’elenco di cui al D.M. 6.10.2009, poiché lo stesso non ha ricevuto alcuna condanna penale.
Si è costituita per resistere l’U.T.G. Prefettura di Ascoli Piceno.
L’istanza cautelare contenuta nel ricorso è stata accolta da questa Sezione con ordinanza n. -OMISSIS-, che ha così statuito “ quanto a fumus boni iuris, emerge in atti sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato, non, quindi, di condanna, come richiesto dall’art. 11 Tulps, apparendo, al sommario esame tipico della fase cautelare, quindi, fondate le critiche mosse con il ricorso avverso l’atto in epigrafe; quanto al periculum in mora, sussiste il danno grave e irreparabile, nella specie configurabile nell’impossibilità di prestare attività lavorativa legata all’iscrizione nell’elenco ex D.M. 6.10.2009 nelle more della decisione di merito,
Ritenuto
siano configurabili le condizioni per la sospensione ai fini del riesame dell’atto gravato”.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
Deve, preliminarmente, rilevarsi che l’Amministrazione resistente a seguito dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, con cui è stata accolta la sospensiva del provvedimento ai fini del suo riesame, ha confermato il precedente diniego oggetto di ricorso, ma ciò è stato effettuato dall’Amministrazione mediante mera nota interna (priva di rilevanza esterna provvedimentale) diretta all’Avvocatura dello Stato (cfr. deposito del 16 novembre 2023), non notificata al ricorrente.
Nella ridetta nota interna, si afferma che, nella specie, va valutata la buona condotta indipendentemente dalla commissione di reati, tuttavia tale affermazione rappresenta una integrazione postuma della motivazione, pratica non consentita, specie con riguardo a provvedimenti discrezionali (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 1° settembre 2025, n. 7163).
Va rilevato che così dispone l’art. 11 Tulps, “ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione”.
Tenendo presente che la Corte Costituzionale con sentenza 2 - 16 dicembre 1993, n. 440 (in G.U. 1ª s.s. 22/12/1993, n. 52) ha dichiarato " l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta".
Il D.M. 6 ottobre 2009 all’art. 1 c. 2 prevede che per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi occorre “ c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi ”.
Ciò premesso è fondato il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo.
Va richiamato e condiviso quanto affermato dalla giurisprudenza secondo cui, nel decidere sulla richiesta di iscrizione nell’elenco di cui trattasi, vi è la “ necessità di fondare la decisione su di una congrua motivazione ex art. 3 della legge n. 241 del 1990 che costituisce il mezzo attraverso il quale può essere reso trasparente, e sindacato da questo Giudice l’esercizio di siffatta discrezionalità, seppur nei limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità e sproporzione. Pertanto, proprio in ragione dello spessore della valutazione spettante al Questore, l’assunzione del provvedimento negativo deve poggiare su di un’attenta e approfondita istruttoria. Nel caso di specie manca, invece, il supporto motivazionale indispensabile a dare giustificazione al provvedimento negativo, ex art. 3 della l. n. 241 del 1990, in quanto lo stesso, al contrario, si fonda esclusivamente sulla mera citazione dell’isolata condanna penale (cfr. sul punto, ad es., sentenza T.A.R. Bologna, Sezione I, 9 dicembre 2019, n. 943; sentenza Consiglio di Stato, Sezione III, 9 giugno 2014, n. 2907) ”, (Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di -OMISSIS- 11 agosto 2020, n. 137, non appellata).
Il Decreto prefettizio notificato al ricorrente il 3 luglio 2023 e qui impugnato, basa la ritenuta carenza di buona condotta su una condanna penale che, tuttavia, per quanto risulta in atti, è inesistente.
L’atto impugnato va, quindi, annullato in quanto affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento di fatto.
L’U.T.G. Prefettura di Ascoli Piceno dovrà nuovamente pronunciarsi, a seguito di nuova istruttoria procedimentale, sulla istanza di parte ricorrente entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione (se antecedente) della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza con liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS- le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto gravato;
- ordina all’U.T.G. Prefettura di Ascoli Piceno di pronunciarsi nuovamente sulla istanza di parte ricorrente entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione (se antecedente) della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori e contributo del c.u. se e in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
IO FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO FI | NC Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.