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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2814/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19084/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Autorità Di Sistema Portuale Del Mar Tirreno Centrale - 95255720633
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0024220 DEMANIO MARITTIMO 2020-2021-2022-2023-2024-2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2690/2026 depositato il 12/02/2026
Ricorrente: Il difensore si riporta al ricorso Resistente: Il rappresentante dell'ente si riporta alle difese in atti Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'istante Corporazione Piloti Del Porto Di Salerno propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso dalla Regione Campania e notificato il 9 settembre 2025 per il mancato pagamento dell'imposta regionale demaniale relativamente alle annualità dal 2020 al 2025; rileva, tra l'altro, la violazione del principio di legalità e della riserva di legge, trattandosi di canoni concessori determinati discrezionalmente dall'Autorità di Sistema Portuale e non già da parametri di legge;
deduce, altresì, la violazione del principio di buona amministrazione;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce la Regione Campania ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato da questa Corte che l'atto impugnato non rientra negli atti previsti dall'art.19 del D.Lgs. 546/92 in mancanza di una autonoma efficacia impositiva: trattasi di un mero invito al pagamento cui eventualmente seguirà un avviso di accertamento o una ingiunzione di pagamento e soltanto in seguito l'esecuzione fiscale. Vi è pertanto carenza di interesse ad impugnare.
Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese in ragione dell'andamento processuale si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 11 febbraio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19084/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Autorità Di Sistema Portuale Del Mar Tirreno Centrale - 95255720633
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0024220 DEMANIO MARITTIMO 2020-2021-2022-2023-2024-2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2690/2026 depositato il 12/02/2026
Ricorrente: Il difensore si riporta al ricorso Resistente: Il rappresentante dell'ente si riporta alle difese in atti Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'istante Corporazione Piloti Del Porto Di Salerno propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso dalla Regione Campania e notificato il 9 settembre 2025 per il mancato pagamento dell'imposta regionale demaniale relativamente alle annualità dal 2020 al 2025; rileva, tra l'altro, la violazione del principio di legalità e della riserva di legge, trattandosi di canoni concessori determinati discrezionalmente dall'Autorità di Sistema Portuale e non già da parametri di legge;
deduce, altresì, la violazione del principio di buona amministrazione;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce la Regione Campania ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato da questa Corte che l'atto impugnato non rientra negli atti previsti dall'art.19 del D.Lgs. 546/92 in mancanza di una autonoma efficacia impositiva: trattasi di un mero invito al pagamento cui eventualmente seguirà un avviso di accertamento o una ingiunzione di pagamento e soltanto in seguito l'esecuzione fiscale. Vi è pertanto carenza di interesse ad impugnare.
Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese in ragione dell'andamento processuale si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 11 febbraio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso