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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 720/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NOCERINO CARLO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4875/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682022000685251301 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti della contribuente Ricorrente_1 veniva notificata, in data 2.9.2025, una cartella di pagamento dell'importo di euro 2.722,50, per il 2017, avente ad oggetto l'omesso versamento di IRPEF e addizionale regionale, relative ad un contratto di locazione di un immobile di sua proprietà sito in Roma, Indirizzo_1, stipulato per un canone annuo di euro 18.000,00.
Avverso tale atto, presentava ricorso la contribuente, la quale faceva presente che il contratto in questione era scaduto dal gennaio del 2017, come da verbale di rilascio sottoscritto ed allegato al ricorso.
Unico mese da tassare, pertanto, rimaneva quello di gennaio per cui era stato versato l'importo di euro
1.664,00.
In sede di giudizio, si costituiva in giudizio solo l'ADER che si limitava nella sostanza ad eccepire il difetto di legittimazione passiva. Di contro, pur con notifica regolare non si costituiva la DP1 di Milano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice monocratico ritiene fondate le ragioni della ricorrente, avendo la stessa dimostrato, anche documentalmente, la cessazione del rapporto di locazione già a far data dal mese di febbraio del 2017.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NOCERINO CARLO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4875/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682022000685251301 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti della contribuente Ricorrente_1 veniva notificata, in data 2.9.2025, una cartella di pagamento dell'importo di euro 2.722,50, per il 2017, avente ad oggetto l'omesso versamento di IRPEF e addizionale regionale, relative ad un contratto di locazione di un immobile di sua proprietà sito in Roma, Indirizzo_1, stipulato per un canone annuo di euro 18.000,00.
Avverso tale atto, presentava ricorso la contribuente, la quale faceva presente che il contratto in questione era scaduto dal gennaio del 2017, come da verbale di rilascio sottoscritto ed allegato al ricorso.
Unico mese da tassare, pertanto, rimaneva quello di gennaio per cui era stato versato l'importo di euro
1.664,00.
In sede di giudizio, si costituiva in giudizio solo l'ADER che si limitava nella sostanza ad eccepire il difetto di legittimazione passiva. Di contro, pur con notifica regolare non si costituiva la DP1 di Milano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice monocratico ritiene fondate le ragioni della ricorrente, avendo la stessa dimostrato, anche documentalmente, la cessazione del rapporto di locazione già a far data dal mese di febbraio del 2017.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.