TAR
Sentenza 14 novembre 2023
Sentenza 14 novembre 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04502/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 19/01/2026
N. 00388 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04502/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4502 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LE CE, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti N. 04502/2024 REG.RIC.
CC IN, rappresentato e difeso dagli avvocati RL DE, Gemma
PI OL e NI BY, con domicilio digitale come da PEC
Registri di Giustizia;
GI LL, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano,
Sez. I, 14 novembre 2023, n. 2653, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'appello incidentale proposto dal controinteressato e ricorrente incidentale
CC IN;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Milano e di CC
IN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2025 il consigliere Angela
ND e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Giustina Noviello, Maria
EU BÈ in sostituzione dell'avv. Federico Dinelli e RL DE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il professor LE CE, odierno appellante, ha partecipato alla procedura bandita, con decreto rettorale n. 3520 del 2022, dall'Università degli Studi di Milano per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010, presso il Dipartimento N. 04502/2024 REG.RIC.
di Chimica per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e Metodologie per le Scienze
Chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica Fisica.
2. Classificatosi all'esito delle operazioni valutative al terzo posto in graduatoria (con il punteggio totale di 83,05, di cui 73,05 per “valutazione titoli” e 10 per la “prova orale” e distanziato di 3,10 punti dal primo classificato e attuale controinteressato), il professor CE ha impugnato dinanzi al Tar della Lombardia il decreto del Rettore
n. 1044 del 17 febbraio 2023 con il quale, previa approvazione degli atti della procedura selettiva, è stato dichiarato vincitore del concorso il candidato prof. CC
IN, unitamente ai verbali della Commissione giudicatrice e ad ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, con particolare riferimento alla proposta di chiamata del controinteressato, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, alla sua approvazione e all'eventuale presa di servizio.
Con tre motivi di ricorso, è stata censurata, in particolare, la mancata esclusione del vincitore, l'illogicità dei criteri di valutazione, la mancata attribuzione del punteggio per attività che ad altri concorrenti sarebbero state correttamente valutate.
3. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo ha dichiarato il ricorso principale in parte inammissibile, in parte infondato ed ha conseguentemente dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dal controinteressato, condannando il ricorrente principale al pagamento delle spese di lite.
3.1. In dettaglio, il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per carenza di interesse «essendo il ricorrente terzo classificato, senza aver sollevato censure nei confronti del secondo, che in caso di esclusione del controinteressato, diverrebbe vincitore».
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse non potendo il ricorrente «vantare nel proprio curriculum la rivendicata attività di docenza all'estero», avendo avuto ad oggetto quella da lui svolta presso l'Università di Berkley attività di mero “teaching assistant” (sentenza § II.1.2). N. 04502/2024 REG.RIC.
3.3. Il terzo motivo, invece, è stato respinto sul rilievo per cui «la Commissione ha correttamente attribuito 0 punti al ricorrente, in relazione al predetto parametro
[attività di didattica frontale all'estero], ciò che lo priva di interesse allo scrutinio dei restanti profili dedotti nel terzo motivo, che anche ove accolti, non sarebbero sufficienti a consentirgli di sopravanzare il controinteressato»
4. Di tale sentenza il professor CE domanda la riforma, contestando le statuizioni che hanno dichiarato inammissibili molte censure per difetto della prova di resistenza e criticando le statuizioni di rigetto dei motivi del ricorso principale di primo grado, che ha in sostanza integralmente riproposto in questa sede, anche in ragione della pronuncia di parziale inammissibilità adottata sotto vari profili dal Tar.
4.1. Si sono costituiti in resistenza all'appello l'Università e il controinteressato; quest'ultimo ha, a sua volta, proposto appello incidentale condizionato
(all'accoglimento del gravame principale) avverso la sentenza, limitatamente alla parte in cui ha statuito di prescindere dallo scrutinio del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
4.2. Con ordinanza n. 1895/2025, resa all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025, il
Collegio ha disposto incombenti istruttori, al fine di acquisire una documentata relazione di chiarimenti da parte dell'Università in merito ai vari aspetti controversi indicati nell'ordinanza, in relazione alle censure dedotte con i motivi di appello.
4.3. L'Università ha adempiuto all'ordinanza istruttoria, depositando in data 7 aprile
2025 una dettagliata relazione di chiarimenti della Commissione giudicatrice.
4.4. Successivamente, in data 31 maggio 2025, l'appellante ha presentato una memoria notificata, a valere quali nuovi motivi di ricorso in appello ex art. 104, comma 3, cod. proc. amm.
4.5. In vista dell'udienza di discussione, l'appellante principale e il controinteressato hanno ribadito le proprie tesi difensive mediante memorie conclusive ex art. 73 c.p.a.
e repliche, insistendo nelle rispettive conclusioni. N. 04502/2024 REG.RIC.
4.6. All'udienza del 1° luglio 2025, nel corso della quale la difesa erariale ha sollevato eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti proposti nel giudizio di appello, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Si procede con priorità all'esame dell'appello principale, che è affidato a tre motivi di diritto, mediante i quali, dopo aver contestato le statuizioni della sentenza che hanno dichiarato inammissibili molte censure per difetto della c.d. prova di resistenza, sono riproposte la maggior parte le doglianze articolate col ricorso principale di primo grado, e precisamente quelle con cui si è contestata: la mancata esclusione del controinteressato (anche in ragione dell'asserita non veridicità di alcune dichiarazioni riportate nel curriculum); l'illogicità dei criteri di valutazione; l'erroneità dei giudizi e dei punteggi assegnati dalla Commissione.
5.1. In particolare, con l'appello principale sono state dedotte le censure così rubricate:
“1) Error in iudicando, error in procedendo ed omessa pronuncia della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e lo ha esaminato soltanto parzialmente. Riproposizione del primo motivo: assenza di veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato IN in sede di partecipazione. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 445/2000. Violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 2, del regolamento di attuazione della l. 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza. Eccesso di potere per difetto grave d'istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
2) Error in iudicando, error in procedendo ed omessa pronuncia della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile e in parte infondato il secondo motivo di N. 04502/2024 REG.RIC.
ricorso. Riproposizione del secondo motivo: sulla predeterminazione dei criteri.
Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza, contraddittorietà.
Violazione dell'art. 13, comma 1, del bando. violazione dell'art. 10, comma 2, lettera
l), del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori. Sviamento di potere;
3. Error in iudicando ed omessa pronuncia della sentenza nella parte in cui ha dichiarato infondato il terzo motivo di ricorso. riproposizione del terzo motivo: sulla valutazione dei candidati. Eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità e travisamento dei presupposti.”.
6. I motivi proposti con l'appello principale non sono fondati, dovendo confermarsi la sentenza appellata che ha ritenuto legittimi gli esiti della procedura selettiva oggetto del giudizio alla stregua delle seguenti considerazioni, che sono svolte anche in chiave integrativa delle motivazioni di prime cure, per quanto concerne, in particolare, il superamento della c.d. prova di resistenza.
7. Sotto quest'ultimo profilo, può parzialmente condividersi quanto dedotto dall'appellante laddove contesta, con il primo motivo di appello, la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse di “buona parte delle censure” contenute nei rispettivi motivi di ricorso, tra cui quelle volte ad ottenere l'esclusione del vincitore della procedura, per non aver il ricorrente, terzo classificato, sollevato alcuna censura escludente nei confronti del secondo classificato, che, in caso di esclusione del controinteressato, diverrebbe quindi vincitore.
7.1. L'appellante ha infatti censurato, in aggiunta alla mancata esclusione del primo graduato, sia l'illogicità dei criteri di valutazione predeterminati dalla commissione, sia la manifesta erroneità della valutazione stessa, articolando doglianze che, se considerate nel loro complesso e accolte, anche solo parzialmente, gli permetterebbero di superare sia il secondo classificato (dal quale lo distanzia una differenza di punteggio di appena 1, 75 punti) che l'attuale controinteressato. N. 04502/2024 REG.RIC.
7.2. Non può, dunque, ritenersi che il ricorso non superi la c.d. prova di resistenza, ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire.
7.2.1. Infatti –assodato che il candidato che impugni i risultati di una procedura concorsuale ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti alcun apprezzabile risultato concreto (Cons. Stato, sez. V,
23 agosto 2019 n. 5837; id., sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571) - nel caso di specie l'appellante principale, contestando i risultati della procedura selettiva, ha dimostrato di poter ottenere un collocamento utile in graduatoria in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti.
7.3. Le doglianze articolate con il primo motivo sono, nondimeno, infondate nel merito.
7.4. Preliminarmente deve, in linea generale, evidenziarsi che la relazione della commissione giudicatrice, depositata in atti dall'Università in adempimento all'ordinanza istruttoria collegiale, ha esaustivamente chiarito tutti gli aspetti concernenti le valutazioni compiute sui quali il Collegio aveva evidenziato la necessità di approfondimento delle questioni poste dai motivi dell'appello principale, quanto in particolare: all'attività didattica svolta dai candidati presso università straniere; all'entità dei finanziamenti ottenuti dai medesimi in qualità di responsabile di progetto valutati dalla Commissione giudicatrice con l'assegnazione di punteggio; all'attività di organizzazione o partecipazione in qualità di relatore a congressi di interesse nazionale, nonché con riguardo alla partecipazione a Commissioni di NE o di
Dipartimento. Non residuano, pertanto, profili di ambiguità o scarsa chiarezza nell'assegnazione dei punteggi assegnati ai candidati in relazione ai criteri di concorso.
7.5. Ciò posto, può procedersi all'esame delle specifiche doglianze. N. 04502/2024 REG.RIC.
7.6. In primo luogo, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante principale, deve ritenersi che all'interno del curriculum vitae del controinteressato, vincitore della procedura di chiamata a professore universitario per cui è causa, non sono presenti dichiarazioni non veritiere e comunque idonee a trarre in inganno la Commissione giudicatrice, tali da comportare l'esclusione del candidato.
7.6.1. L'appellante principale ha, in particolare, sostenuto che il controinteressato abbia dichiarato in modo fuorviante: a) per un verso, di aver ricoperto il ruolo di PI
(Principal Investigator) dell'unità locale Unimi (Partner organization) per il progetto di ricerca EuroPAH, nell'ambito del programma europeo Horizon 2016-2020 (in quanto, essendo appunto l'Università appellata Partner organization, la qualifica del prof. IN sarebbe stata quella di Group Leader e non di PI; b) per altro verso di aver ricevuto, per il medesimo progetto, un finanziamento di € 4.009.452, che non risulterebbe dal curriculum pubblicato sul portale dell'NE e dall'autorizzazione del Direttore del Dipartimento di Chimica a sottoscrivere il Consortium Agreement.
7.7. Osserva, invece, il Collegio che la dichiarazione resa dal controinteressato nel proprio curriculum in sede di partecipazione alla procedura descrive correttamente il ruolo svolto dal professore nel Progetto, ovvero quello di responsabile e coordinatore
“dell'unità locale UNIMI”, specificando altresì che l'Università Statale di Milano ha preso parte al progetto indicato in qualità di “Partner organization della network
H2020-MSCA-ITN-2016, EU Grant n.722346”.
7.8. Il controinteressato non ha, di conseguenza, fuorviato la Commissione, che, da un lato, è stata correttamente informata sia sul suo ruolo che sulla posizione dell'Università appellata nel progetto in questione, dall'altro ha correttamente valutato il titolo dichiarato dal candidato: infatti, come risulta dalla relazione della
Commissione, il professor IN non ha conseguito alcun punteggio per l'attività di “Responsabile di progetto di ricerca internazionale” ed è stato, invece, valutato per un'attività di “Coordinatore di unità Progetto di ricerca N. 04502/2024 REG.RIC.
Europeo/Internazionale”, in relazione alla quale ha ottenuto l'assegnazione di due punti, come previsto nella tabella “B.1) Attività di ricerca” dei prefissati criteri di valutazione.
La Commissione ha rilevato, infatti, che nel progetto europeo (EU Grant) sopra citato
– che ha ricevuto un finanziamento complessivo di euro 4.0009.452 – il prof.
IN ha svolto il ruolo di coordinatore dell'unità di ricerca dell'Università degli Studi di Milano, partner organization del progetto, e gli ha conseguentemente attribuito il relativo punteggio.
7.9. Né le dichiarazioni rese dal controinteressato in sede di concorso (laddove nel curriculum egli riferisce “Totale finanziamento: 4,009,452 euro”) hanno fuorviato la commissione esaminatrice sull'entità del finanziamento ricevuto dall'NE: la commissione ha, infatti, correttamente inteso che si trattasse del finanziamento globale del progetto e non dell'importo eventualmente ricevuto dalla partner organization
Università di Milano.
8. Deve essere respinto, in quanto infondato, anche il secondo motivo di appello.
8.1. Con tale mezzo si assume l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che il ricorrente non possedesse «nel proprio curriculum la rivendicata attività di docenza all'estero» (avendo avuto ad oggetto quella da lui svolta presso l'Università di Berkley attività di mero “teaching assistant”) e, conseguentemente non avrebbe avuto interesse a censurare la relativa predeterminazione dei criteri di valutazione, impugnata con il secondo motivo di ricorso.
8.1.1. In particolare, il Tar sarebbe incorso in un travisamento del contenuto della predeterminazione dei criteri valutativi, ritenendo che le attività di didattica frontale dovessero essere prestate in autonomia. Inoltre, ad avviso dell'appellante, sarebbe manifestamente erroneo e illogico l'aver stabilito un così basso limite di impegno didattico all'estero, prevedendo come soglia minima per la valutazione del titolo lo svolgimento di docenze presso università straniere per sole cinque ore annue, e N. 04502/2024 REG.RIC.
stabilire, al contempo, quale punteggio massimo attribuibile per tale attività solo 0,5 punti “indifferentemente se il candidato abbia poi svolto attività didattica per 8 ore, come il controinteressato, o per 60 ore annue per cinque anni, come l'odierno appellante”.
8.2. Analoghe censure vengono mosse in relazione alla predeterminazione dei criteri di valutazione dell'attività di ricerca e della capacità di attrarre investimenti correlati ad essa, che il Tar avrebbe erroneamente rigettato ritenendo che i criteri individuati dalla Commissione non siano manifestamente irragionevoli.
8.3. I rilievi dell'appellante non sono fondati, mentre vanno confermate le statuizioni della sentenza.
8.3.1. Innanzitutto, deve ribadirsi che per consolidata giurisprudenza, la commissione giudicatrice gode di ampia discrezionalità tecnica nell'attività di valutazione, ivi compresa la predeterminazione dei criteri, il cui esercizio può essere sindacato in giudizio per irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà, profili che non sono qui ricorrenti. Inoltre, nelle procedure comparative dei concorsi universitari, compito della commissione giudicatrice è l'accertamento del grado di maturità scientifica dei candidati mediante una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica e didattica, in relazione alla quale i parametri indicati dal bando costituiscono linee-guida per la Commissione, essendo i giudizi espressi da quest'ultima connotati da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo qualora risultino inattendibili, illogici, o comunque erronei.
8.4. Ciò premesso in generale e passando all'esame delle specifiche doglianze, si osserva quanto segue.
8.5. In primo luogo, la relazione depositata in adempimento all'ordinanza istruttoria ha chiarito in cosa consista l'attività didattica svolta all'estero dall'appellante principale: quest'ultimo ha dichiarato nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione (cfr. pag. 4) di aver svolto “attività di co-docenza presso università N. 04502/2024 REG.RIC.
straniere”, riportando attività di “co-docente (teaching- assistant)” in quattro corsi presso l'Università di Berkeley, in California (USA), negli anni 2000-2005, ovvero allorquando il professor CE era uno studente di dottorato presso quell'Università straniera (ove difatti egli poi conseguì il titolo di Dottore di ricerca in chimica il 20 maggio 2005).
8.5.1. Pertanto, correttamente l'attività di insegnamento svolta dal candidato presso l'Università di Berkely, così come dichiarata nel curriculum in sede di partecipazione concorsuale, non è stata valutata dalla Commissione, trattandosi di “attività di co- docenza presso università straniere” e, quindi, non di attività di “didattica frontale presso università straniere”, di cui alla voce a3) della tabella “Attività didattica” dei prefissati criteri di valutazione.
8.5.2. La relazione della Commissione ha, infatti, chiarito che l'attività di “co- docenza” non è stata riconosciuta a nessuno dei candidati della procedura selettiva, indipendentemente dal fatto che fosse svolta in Italia o all'estero, perché “i prefissati criteri di valutazione per questo posto di professore ordinario prevedevano che fosse valutata la sola attività didattica autonoma e frontale, svolta in corsi di laurea o posti laurea, di cui i candidati si erano assunti la responsabilità”.
8.5.3. Di conseguenza, la Commissione ha correttamente valutato, mediante assegnazione del relativo punteggio, l'attività di “didattica frontale” attinente al settore scientifico disciplinare di concorso (CHIM/02) che il candidato prof. CE ha dichiarato alla stessa di aver svolto (cfr. pag. 3 del curriculum dell'appellante principale).
8.6. Non può poi addebitarsi alla commissione alcun errore nell'aver considerato l'attività di teaching assistant presso l'università di Berkeley alla stregua di un'attività di co-docenza presso università straniera, non valutabile in base ai criteri prefissati.
8.6.1. A tale riguardo, in primo luogo si osserva che è stato lo stesso appellante ad aver indicato tale attività nel proprio curriculum come “codocenza” posta in essere N. 04502/2024 REG.RIC.
come teaching assistant e non può, quindi, dolersi che per tale essa sia stata valutata dalla Commissione, avendo egli introdotto solo ora in giudizio, con le inammissibili e tardive produzioni documentali del 21 maggio 2005, una specificazione circa la diversa portata e natura della co-docenza presso l'Università di Berkeley, durante la quale egli avrebbe in realtà erogato anche molte ore di lezione frontale (informazione che, in base al principio di auto-responsabilità, il candidato avrebbe dovuto evidentemente fornire alla Commissione affinché questa a suo tempo la valutasse nella procedura comparativa).
8.6.2. In secondo luogo, come ragionevolmente chiarito dalla Commissione, la posizione di studente di dottorato che l'appellante rivestiva all'epoca della dedotta attività di co-docenza presso l'Università di Berkeley non consentiva di poterlo considerare a quel tempo “docente” e, a maggior ragione, “docente in autonomia”.
8.6.3. A quest'ultimo proposito, contrariamente alla prospettazione qui riformulata dall'appellante, non può, infatti, neppure imputarsi alla commissione di aver introdotto in via postuma il parametro di valutazione dell'autonomia della docenza rispetto al titolo di “attività didattica frontale”, così come previsto dal criterio valutativo prefissato, cioè senza alcuna ulteriore indicazione (i.e. senza distinguo se a titolo di docenza o di co-docenza).
Ed infatti, l'art. 12 del bando prescrive che ai fini della valutazione dell'attività didattica siano considerati “il volume, l'intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità”. Il criterio A) del verbale n. 1 fissa identicamente il criterio.
Ne consegue che, alla stregua dei criteri di valutazione predeterminati per assegnare un posto di professore di prima fascia, correttamente la commissione ha ritenuto che l'attività di co-docenza, così come dichiarata dal candidato, non fosse valutabile quale
“attività di didattica frontale”, in quanto, trattandosi di attività di mera assistenza N. 04502/2024 REG.RIC.
all'insegnamento, svolta allorquando il candidato era uno studente di dottorato, ne difettavano le condizioni di “autonomia” e di assunzione delle inerenti
“responsabilità” dell'insegnamento (che fanno capo al docente, sia nella scelta degli argomenti di lezione che nelle modalità di conduzione delle lezioni).
8.6.4. Per converso, sulla base dei criteri prefissati, la commissione ha correttamente valutato mediante assegnazione del relativo punteggio, senza con ciò incorrere nella denunciata disparità di trattamento, l'attività di insegnamento svolta dal controinteressato prof. IN presso l'Università di Leida, trattandosi non di mera attività di co-docenza, ma di un ciclo di lezioni tenute dal docente (allorquando egli aveva già conseguito il titolo di ricercatore universitario presso l'Università di
Milano ed era stato responsabile di insegnamenti in corsi di laurea e dottorato presso tale Università) in piena autonomia e propria responsabilità (anche nella scelta dei temi di lezione), su invito all'interno di un corso per la laurea magistrale in Chimica presso la suddetta università straniera.
8.7. Ad ogni modo, indipendentemente dal fatto che l'attività di co-docenza svolta dall'appellante presso l'Università di Berkeley, così come dichiarata nel curriculum fornito all'atto della partecipazione al concorso, non sia stata valorizzata dalla commissione per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione per l'attività didattica siano esenti dai profili di irragionevolezza e contraddittorietà censurati da parte appellante.
8.7.1. Infatti, in primo luogo, come correttamente ritenuto dalla sentenza appellata (§
II.2.2), i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione con il verbale n. 1 del 7 novembre 2023 valorizzano separatamente, ai fini dell'attribuzione di punteggio, le attività di didattica frontale e quelle di didattica integrativa.
8.7.2. In particolare, per l'attività didattica frontale, per la quale il criterio ha stabilito che siano considerate anche l'attività svolta all'estero, era previsto un massimo di 21 punti (su 30 totali), così suddivisi: a1) attività svolta nei corsi di laurea triennali, a N. 04502/2024 REG.RIC.
ciclo unico e specialistico o magistrale e nelle scuole di specializzazione per almeno
8 CFU o n. 60 ore per anno, punti 1 per ogni corso di almeno 6 CFU o 48 ore e punti
0,5 per ogni modulo di corso di almeno 3 CFU o 24 ore; a2) attività svolta nei percorsi formativi post-laurea (scuole di dottorato, master, perfezionamento) per almeno n. 5 ore per anno, punti 0,5 per ogni corso o modulo di corso; a3) attività svolta presso università straniere per almeno n. 5 ore per anno, punti 0,5.
8.7.3. Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non è irragionevole l'aver stabilito che il punteggio massimo attribuibile per la didattica svolta all'estero, una volta superata la soglia minima delle 5 ore richiesta per valutare tale attività, sia di 0,5 punti, e che il punteggio delle varie docenze nei corsi nazionali (in relazione alle quali era prevista una soglia di sessanta ore minime di insegnamento per accedere alla valutazione del titolo) sia, invece, cumulativo, con possibilità di attribuire ai candidati fino a un massimo di 21 punti.
8.7.4. Infatti, come dedotto in modo convincente nelle memorie difensive dell'Università, la commissione: a) ha assunto come parametro di riferimento il numero di ore di didattica frontale che annualmente un professore ordinario deve svolgere (centoventi ore) ed ha ritenuto congruo fissare la soglia minima a sessanta ore, corrispondenti alla metà della didattica frontale annua di un professore; b) analogamente, per i percorsi postlaurea ha fissato la soglia degli insegnamenti svolti a cinque ore, cioè la metà delle ore di lezione previste di norma in un corso per il dottorato (dieci ore); c) ha assimilato l'attività didattica all'estero all'attività di alta formazione specialistica per il dottorato (dal momento che non è infrequente nella prassi che un docente sia chiamato da università straniere a tenere corsi monografici per gli studenti di dottorato), fissando, pertanto, la soglia minima per la valutazione in cinque ore, ritenendo così l'esperienza di docenza all'estero meritevole di considerazione anche se svolta per un monte ore notevolmente inferiore rispetto a quella svolta in Italia. N. 04502/2024 REG.RIC.
8.7.5. Ciò detto, il criterio utilizzato dalla Commissione non è affatto irragionevole, ove si consideri che nell'attività didattica internazionale i punti sono assegnati “per anno” (anche in ragione del fatto che gli insegnamenti all'estero sono, di norma, praticati su invito dell'università straniera), mentre nella didattica interna “per corso
o modulo di corso”: il maggior peso attribuito all'insegnamento nei corsi nazionali è, quindi, giustificato dal maggior impegno didattico continuativo che per esso è richiesto ai docenti.
8.7.6. Si tratta, peraltro, di criterio coerente con la precisa indicazione del bando che all'art. 12 ha previsto che siano considerati il volume, l'intensità e la continuità dell'attività svolta dai candidati, “con particolare riferimento” (e quindi non in via esclusiva) “agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità”.
8.8. È, del pari corretta, tanto la valutazione della commissione quanto la predeterminazione dei criteri con riferimento all'attività di ricerca.
8.8.1. Sotto questo profilo, l'appellante ha lamentato che la Commissione ha previsto che ogni attività di responsabile di uno o più progetti di ricerca internazionali (voce
A-a1 della griglia di valutazione) avrebbe comportato l'attribuzione di un punteggio pari a due punti, ma, al tempo stesso, ha stabilito che questo medesimo punteggio sarebbe stato il massimo raggiungibile per questa categoria di titoli, per cui chi abbia rivestito, come lo stesso appellante, il ruolo di responsabile per più progetti avrebbe subito una ingiusta neutralizzazione del punteggio, non potendo comunque ottenere una valutazione superiore ai due punti, esattamente come chi abbia rivestito tale ruolo per un solo progetto di ricerca. Di conseguenza, secondo l'appellante, il criterio penalizzerebbe il candidato che ha profuso il maggior impegno nella ricerca internazionale, anche in relazione al fatto che lo stesso punteggio può essere attribuito al coordinatore di unità di progetto di ricerca europeo internazionale (voce B-b1), ruolo da reputarsi meno complesso e prestigioso del primo. N. 04502/2024 REG.RIC.
8.8.2. Ad avviso dell'appellante sarebbe, altresì, irragionevole che il cumulo di mere partecipazioni a progetti di ricerca internazionali, nazionali e locali, sommi fino a 2,5 punti, ovvero un punteggio maggiore rispetto a quello massimo attribuibile a chi abbia ricoperto il ruolo di responsabile di uno o più progetti di ricerca internazionali.
8.8.3. Sotto altro profilo, l'appellante sostiene che la predetta griglia di valutazione con riferimento all'attività di ricerca si porrebbe in contrasto anche con l'art. 13, comma 1, del bando, secondo cui, gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica dei candidati, considerano, tra l'altro, la “capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto”, ciò che, a suo dire, avrebbe dovuto comportare una valutazione dell'entità dei finanziamenti da lui ottenuti, pari ad euro 2.285.113,00, nettamente superiore a quelle degli altri candidati.
8.9. Sul punto, il Collegio ritiene di confermare la motivazione della sentenza appellata laddove ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i criteri individuati dalla Commissione non sono irragionevoli, in quanto essi valorizzano l'attività di ricerca prestata in ambito sia internazionale che nazionale, sulla base di una griglia articolata in numerosi sottocriteri, che hanno consentito una valutazione bilanciata dei diversi ruoli svolti dai candidati.
Non sussistono, pertanto, profili di illogicità nei punteggi assegnati per i ruoli di responsabile, coordinatore o partecipante, individuati dalla commissione.
8.9.1. In primo luogo, deve rilevarsi che i criteri prevedono un'adeguata e differenziata pesatura degli standard qualitativi imposti dal bando, cosicché i due punti della voce
A) possono essere attribuiti esclusivamente ai responsabili di progetto internazionale
(e ciò ha consentito all'appellante di conseguire i due punti previsti per tale ruolo), mentre più voci possono contribuire al punteggio attribuibile come coordinatore di progetto o come partecipante a progetto. In particolare, il coordinamento di unità di N. 04502/2024 REG.RIC.
progetto di ricerca nazionali è valutata con 0,5 punti e lo stesso punteggio di 0,5 punti
è attribuito alle singole partecipazioni.
8.9.2. In secondo luogo, con specifico riguardo al punteggio massimo attribuibile come partecipante a progetto (2,5 punti), leggermente più alto di quello attribuibile come coordinatore di progetto (2 punti), va sottolineato che i punteggi per la partecipazione ai singoli progetti sono comunque nettamente inferiori a quelli previsti per il loro coordinamento.
8.9.3. In terzo luogo, deve rilevarsi che il punteggio massimo di 2,5 punti per la partecipazione a progetto (che pure era contemplata dall'art. 13 del bando) è raggiungibile solo se il candidato abbia partecipato a un elevato numero di progetti, il che ne evidenzia la capacità di collaborazione, consentendo di valorizzare al meglio le caratteristiche di un numero maggiore di potenziali candidati, in quanto è molto più probabile che in un progetto di ricerca internazionale si assuma il ruolo di partecipante piuttosto che quello di coordinatore o responsabile.
8.9.4. La Commissione non ha, dunque, penalizzato il profilo del candidato più meritevole a vantaggio di un'estensione di potenziali candidati meno titolati, come suppone l'appellante, ma, più semplicemente, ha favorito la partecipazione al concorso, contemplando tutti i titoli valutabili in relazione alla varietà delle situazioni di carriera dei potenziali candidati.
Ciò non toglie che la mera partecipazione ad un progetto di ricerca sia stata valutata, del tutto ragionevolmente, con un punteggio (0,5 punti) significativamente inferiore, in termini comparativi, rispetto alla responsabilità anche di un solo progetto, stimata in 2 punti, perciò adeguatamente considerata, in termini di punteggio, rispetto al suo valore particolare e intrinseco.
8.9.5. Tale modus operandi è coerente con l'art. 13 del bando, che ha prescritto gli standard qualitativi ai fini della valutazione dell'attività di ricerca, che ricomprendono varie tipologie di esperienza, tutte necessariamente considerate dalla Commissione, N. 04502/2024 REG.RIC.
cosicché le attività di responsabile di progetto e di coordinatore di unità di progetto sono state ragionevolmente valorizzate con un punteggio relativamente alto (2 punti) una volta sola, dovendosi dare spazio anche agli altri indicatori previsti dal bando.
8.9.6. Per ciò che concerne la capacità di attrarre finanziamenti, nella relazione istruttoria la commissione ha adeguatamente chiarito che, nell'ambito della valutazione dei titoli per l'attività di ricerca, oltre al ruolo svolto dal candidato nel progetto finanziato, è stato considerato come “indice della soggettiva capacità di attrarre finanziamenti competitivi” il “tipo di progetto” (i.e. progetto europeo/internazionale, progetto nazionale, progetto finanziato da enti locali/fondazioni) piuttosto che l'entità del finanziamento ottenuto.
8.9.7. L'operato della commissione è anche sul punto immune dai profili di irragionevolezza dedotti da parte appellante. Ed infatti, da un lato, la capacità di attrarre finanziamenti è solo uno degli indicatori che l'art. 13 del bando contempla e la Commissione l'ha certamente considerata attribuendo tout court 2 punti a colui che, ricevendo il finanziamento, assume perciò il ruolo di responsabile di progetto; dall'altro la commissione, altrettanto correttamente, non ha fatto esclusivo riferimento, nell'ambito della valutazione effettuata quanto all'attività di ricerca, alla mera entità dei finanziamenti ottenuti, che del resto non è considerata neppure dall'art. 13 comma 1 del bando.
Pertanto, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, la commissione ha correttamente declinato la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto all'interno dei criteri di valutazione, secondo un giudizio che non presenta profili di contrasto con la previsione del bando, non ingenera disparità e non soffre di macroscopica irragionevolezza, ma abbraccia, come dovuto, tutte le tipologie di progetti, nazionali ed internazionali, prevedendo una sintesi coerente e ragionevole delle mutevoli possibili situazioni professionali oggetto di candidatura. N. 04502/2024 REG.RIC.
Sul piano della ragionevolezza, deve poi rilevarsi che non vi è necessaria equivalenza tra l'entità del finanziamento ottenuto su un progetto di ricerca e l'impatto nella ricerca internazionale del lavoro dello scienziato: pertanto, correttamente la Commissione ha dato rilievo nella valutazione dell'attività di ricerca scientifica al ruolo svolto dal candidato e alla tipologia di progetto, piuttosto che alla mera entità del finanziamento ottenuto, considerato che, come detto, né il bando né i criteri predisposti dalla
Commissione prevedevano la quantificazione dei finanziamenti ottenuti e la predetta capacità era solo uno degli indicatori contemplati dall'art. 13 cit.
Non è dunque possibile accogliere la pretesa di parte appellante, e cioè, in sostanza, che l'entità del finanziamento ottenuto quale responsabile di progetto di ricerca consenta alla Commissione di incrementare i punteggi conseguiti, sulla base di una proporzione ulteriore e suppletiva, a vantaggio dei finanziamenti quantitativamente più consistenti.
8.9.8. Alla luce di quanto evidenziato, venendo alla concreta valutazione effettuata per la voce in esame, deve ritenersi che la commissione ha correttamente valutato ed apprezzato la capacità di attrarre finanziamenti dell'appellante, attribuendogli il punteggio massimo raggiungibile.
Infatti, come chiarito dalla relazione istruttoria della commissione, al professor CE sono stati assegnati punteggi sulla base di quanto dichiarato ai punti 1-3 della lista intitolata “capacità di attrarre finanziamenti su bandi competitivi in qualità di PI o
Responsabile di progetto scientifico”, e precisamente: 1) due punti come
“responsabile di progetto internazionale”; 2) due punti, in virtù del “coordinamento di una unità di Progetto di ricerca Europeo/Internazionale”; 3) un punto per il coordinamento di un progetto nazionale.
A tale riguardo, non è superfluo evidenziare che, come chiarito dalla commissione, la valutazione dell'attività di ricerca di cui al sopra indicato punto 2) – quale coordinatore di una unità di ricerca e non responsabile del progetto stesso, come dichiarato dal prof. N. 04502/2024 REG.RIC.
CE nel curriculum - è stata espressa a vantaggio dell'appellante (al quale, difatti, era stato già riconosciuto il punteggio massimo attribuibile come “responsabile di progetto di ricerca internazionale”), in modo da assegnarli un più elevato punteggio totale per l'attività di ricerca.
8.9.9. La Commissione ha, invece, assegnato al controinteressato due punti quale
“coordinatore di unità di progetto di ricerca europeo/internazionale”, che ha ricevuto un finanziamento complessivo di euro 4.009.452 euro, senza incorrere, come sopra già rilevato, in alcun fraintendimento sul fatto che tale importo si riferiva al finanziamento globale del progetto di ricerca (e non alla parte di finanziamento ricevuta dall'Università di Milano, in qualità di partner organization). Il controinteressato ha, inoltre, conseguito 1,5 punti quale partecipante a progetti nazionali PRIN.
Risulta, dunque, dimostrato che l'attività di ricerca svolta dal professor IN è stata valutata in un ruolo (quello di coordinatore di progetto) che non implica necessariamente l'attrazione o la gestione di un finanziamento; viceversa, nella valutazione dell'attività di ricerca svolta dall'appellante principale, gli è stata riconosciuta anche la suddetta capacità attrattiva, in virtù del ruolo di responsabile del progetto che ha ricevuto il finanziamento, per il quale è stato assegnato il corrispondente punteggio.
8.10. Ne consegue che le censure sollevate col secondo motivo riguardo alla valutazione dell'attività di ricerca sono infondate, oltre che inammissibili come ritenuto dalla sentenza impugnata (§ II.3.2.), per non aver l'appellante fornito la prova delle conseguenze a sé favorevoli dell'attribuzione dei punteggi, in caso di loro accoglimento.
9. Va respinto, infine, anche il terzo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante principale ha contestato numerosi macroscopici errori asseritamente commessi dalla commissione giudicatrice nell'effettuazione della valutazione dei candidati. N. 04502/2024 REG.RIC.
9.1. In particolare, l'appellante lamenta che il Tar abbia erroneamente esaminato soltanto la prima censura, quella relativa alla docenza erogata all'estero, ritenendo che la commissione abbia correttamente attribuito zero punti al ricorrente in relazione al predetto parametro, e abbia quindi assorbito i restanti profili dedotti nel terzo motivo, per carenza di interesse al loro scrutinio, in quanto, anche ove accolti, non sarebbero sufficienti a consentirgli di sopravanzare il controinteressato.
9.2. Di conseguenza, l'appellante principale ha riproposto, ai sensi dell'art. 101 comma 2 cod. proc. amm., anche le censure non esaminate, inerenti all'organizzazione o partecipazione a congressi di interesse internazionale, alle pubblicazioni e alle attività di terza missione, sostenendo che se la commissione avesse effettuato correttamente le valutazioni con riferimento a tali voci egli si sarebbe collocato al primo posto in graduatoria.
9.3. A tale riguardo, il Collegio ritiene che, ferma restando l'infondatezza delle doglianze sollevate in relazione all'attività didattica svolta presso università straniere
(rispetto alla quale, per le ragioni esposte nell'esame del secondo motivo di appello, non può ritenersi illegittima la valutazione della commissione, sfociata nella mancata attribuzione di punteggio per i corsi svolti dal prof. Ceooto presso l'Università di
Berkeley), anche le ulteriori doglianze articolate col terzo mezzo non possono essere accolte, in quanto infondate nel merito.
9.4. In primo luogo, come risulta dalla griglia di valutazione, il candidato risultato vincitore ha ottenuto un punteggio maggiore rispetto agli altri candidati con riguardo sia all'attività didattica che all'attività di ricerca.
9.5. Tanto premesso, si osserva che anche per quanto riguarda le voci “Organizzazione
o partecipazione in qualità di relatore a congressi di interesse internazionale”,
“Pubblicazioni”, “Attività Gestionale”, i giudizi espressi dalla commissione nell'ambito della procedura comparativa per il posto di professore universitario messo a concorso non sono erronei né illogici. N. 04502/2024 REG.RIC.
9.6. Quanto alla organizzazione e partecipazione a congressi di interesse internazionale, la relazione di chiarimenti della commissione ha confermato che dei venticinque interventi dichiarati dal candidato prof. CE in sede concorsuale è stata riconosciuta come meritevole di valutazione l'attività di organizzazione e partecipazione come relatore a un totale di dodici congressi o convegni (e precisamente quelli indicati con i numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 17,19, 22).
9.6.1. Per converso, la relazione ha chiarito che non sono stati ritenuti valutabili ai fini dell'assegnazione di punteggio gli interventi: n. 3 della lista (seminario virtuale di rilevanza insufficiente); n. 8 (informazioni sufficienti, appare un intervento in una scuola secondaria); n. 10 (non è un congresso internazionale, ma un “discussione meeting” presso un centro di calcolo); nn. 11-15, 18, 20, 24-25 (tutti congressi nazionali, non internazionali); n. 23 (discussione sulla ricerca dei graduate students dell'Università di Berkeley, non un congresso internazionale).
9.6.2. Quanto all'attività di organizzatore di congressi e convegni di interesse internazionale dei cinque congressi elencati è stato valutato solo il n. 4, in quanto quelli indicati con i numeri 1, 2 e 5 erano già stati valutati come intervento in qualità di relatore (non potendo, pertanto, la stessa attività essere valutata due volte) e quello indicato al n. 3 è un congresso nazionale.
9.6.3. Ciò posto, con riguardo a simili valutazioni tecniche aventi un significativo margine di opinabilità, deve escludersi che il sindacato giurisdizionale possa spingersi sino a negare nel merito il giudizio reso dalla commissione e preferirvi una soluzione diversa da quella plausibilmente prescelta dalla commissione stessa. Infatti, il giudizio amministrativo non può rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d'esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, VI, 4 marzo 2019 n. 1496; Cons. Stato, VI,
13 dicembre 2017 n. 5865; Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2015, n. 2269). N. 04502/2024 REG.RIC.
Per costante orientamento della giurisprudenza il giudizio finale di una commissione di concorso non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l'attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, apparendo evidente che in questo tipo di procedure - in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli - la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di disparità di trattamento. Ne consegue che la valutazione specifica dei titoli non deve spingersi ad un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione.
9.7. Alla luce dei principi sopra riportati, non è censurabile il punteggio attribuito all'appellante principale per l'attività di organizzazione e partecipazione a convegni e congressi internazionali (in relazione alla quale il candidato ha ottenuto 2,6 punti sui
5 punti assegnabili).
Peraltro, a tale proposito va rammentato che la giurisprudenza ha escluso la possibilità di attribuire rilevanza decisiva al solo numero di convegni o congressi in esame, dovendosi per contro valutare la qualità dell'attività svolta in considerazione, tra l'altro, dell'importanza del convegno e degli argomenti discussi (Cons. St., sez. VI, 6 aprile 2022, n.2552).
9.8. La conforme applicazione dei sopra riepilogati principi in materia di procedure comparative per la selezione dei professori universitari non può che condurre al conseguente rigetto delle restanti censure, anche per le seguenti ulteriori precisazioni. N. 04502/2024 REG.RIC.
9.8.1. Quanto alla valutazione delle pubblicazioni, per le quali l'appellante principale contesta l'attribuzione dei punteggi relativi ai dati bibliometrici, con specifico riferimento a due articoli (che avrebbero ottenuto citazioni più numerose di quanto ritenuto in sede di valutazione) il rilievo è infondato, considerato che il numero di citazioni ricevute dalle pubblicazioni presentate da ciascun candidato è stato verificato sulla banca dati Scopus con riferimento alla medesima data (29 novembre 2022) in vista delle sedute di valutazione svoltesi nei giorni 12, 15 e 19 dicembre 2022, in conformità a quanto stabilito nei criteri di giudizio della produzione scientifica, laddove il dato riportato dal ricorrente comprende citazioni successive alla data di riferimento e – come dimostrato dall'Università e dal controinteressato – anche alla chiusura dei lavori, sicché giustamente la commissione non ne ha tenuto conto.
9.8.2. Del pari, non presenta profili di erroneità la valutazione concernente la partecipazione dell'appellante alle varie Commissioni di Dipartimento o di NE, che risulta coerente con i criteri di valutazione prefissati, con conseguente infondatezza delle relative censure.
9.8.3. Deve, infatti, rilevarsi che:
a) a termini del bando, solo le Commissioni di Dipartimento andavano prese in considerazione ai fini della valutazione dei titoli;
b) tali sono state valutate le Commissioni elencate ai punti 1-3 della lista intitolata
“componente delle Commissioni di Dipartimento” presentata dal CE;
c) la quarta commissione della lista, vale a dire la Commissione “Echem Test” (di cui il prof. CE si è dichiarato Presidente), non è una commissione ufficiale del
Dipartimento, ma un gruppo di lavoro della Commissione Didattica e, pertanto, non
è stata esplicitamente indicata al punto a7) della tabella Attività gestionale, ma è stata considerata come ricompresa nella indicazione di commissione didattica (cfr. relazione di chiarimenti pag. 5); N. 04502/2024 REG.RIC.
d) alla partecipazione alla Commissione tutoring non è stato attribuito punteggio in quanto non indicata dal ricorrente nella lista delle commissioni di Dipartimento di cui dichiara di essere componente (pag. 21 del curriculum);
e) quanto alla “Commissione che prepara i docenti UNIMI selezionati ad affrontare la prova orale che dovranno superare per ottenere un grant ERC”, lo stesso appellante la indica a pag. 22, punto c), del curriculum, sotto la voce “Attività organizzative e di servizio”; la commissione, nella relazione di chiarimenti, ha evidenziato che tale attività non è stata valutata come partecipazione ad una commissione di NE (non essendo reputata tale), ma è stata, nondimeno, presa in considerazione sotto la voce a8) attività di terza missione (per le quali all'appellante principale è stato assegnato un punto) .
9.8.4 Alla luce di quanto evidenziato, non sussiste la dedotta disparità di trattamento nella valutazione dell'attività gestionale, per la quale all'appellante principale è stato attribuito il punteggio di 1,2 che risulta congruo rispetto alle indicazioni riportate nel curriculum e al controinteressato è stato assegnato il punteggio per la partecipazione alla Commissione di NE “piattaforma di calcolo scientifico”.
9.9. Infine, non risultano fondati i rilievi concernenti la valutazione dell'attività di terza missione, che è anch'essa immune da profili di illogicità e irragionevolezza.
Infatti, l'attività del secondo classificato – al quale è stato assegnato per tale voce il punteggio massimo di due punti- non può ritenersi meno rilevante sotto il profilo quantitativo e qualitativo rispetto a quella svolta dall'appellante principale, né risulta, come da quest'ultimo dedotto, discontinua e frammentaria.
Anche sotto tale profilo, pertanto, l'appellante non ha adeguatamente dimostrato di meritare la rettifica del punteggio, in modo da ottenere l'auspicata collocazione in graduatoria, sì da risultare vincitore del concorso. N. 04502/2024 REG.RIC.
10. I motivi aggiunti in appello ex art. 104, comma 2, cod. proc. amm. sono inammissibili, come eccepito dall'Avvocatura di Stato nel corso dell'udienza di discussione.
Nella specie si esula dal perimetro applicativo della norma di cui all'art. 104, comma
3, cod. proc. amm., il quale prevede che: “Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati”.
La norma fa dunque espresso riferimento alla sopravvenuta conoscenza di documenti nuovi, non prodotti nel primo giudizio, ricollegando testualmente solo a tale evenienza la possibilità di proporre motivi aggiunti in appello.
Tale non è la relazione di chiarimenti depositata dalla commissione in adempimento all'ordinanza istruttoria collegiale. Infatti, tale atto solo esplicita e conferma, chiarendo gli aspetti che ad avviso del Collegio meritavano approfondimento, il percorso valutativo della commissione, ribadendo la correttezza dei giudizi espressi nella procedura comparativa (in relazione all'attività didattica, alle pubblicazioni e alla ricerca scientifica, nonché con riferimento alla c.d. attività gestionale), alla stregua di quanto in quella sede dichiarato dai candidati nei curricula e nella documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
11. In conclusione, l'appello principale deve essere respinto e i motivi aggiunti all'appello devono essere dichiarati inammissibili.
L'appello incidentale deve essere, di conseguenza, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
12. La complessità delle questioni trattate e la peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M. N. 04502/2024 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, così decide:
a) respinge l'appello principale e dichiara inammissibili i motivi aggiunti all'appello proposti ex art. 104, comma 3, cod. proc. amm.;
b) dichiara improcedibile l'appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO PA, Presidente
Daniela Di RL, Consigliere
Angela ND, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela ND TO PA N. 04502/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/01/2026
N. 00388 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04502/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4502 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LE CE, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti N. 04502/2024 REG.RIC.
CC IN, rappresentato e difeso dagli avvocati RL DE, Gemma
PI OL e NI BY, con domicilio digitale come da PEC
Registri di Giustizia;
GI LL, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano,
Sez. I, 14 novembre 2023, n. 2653, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'appello incidentale proposto dal controinteressato e ricorrente incidentale
CC IN;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Milano e di CC
IN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2025 il consigliere Angela
ND e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Giustina Noviello, Maria
EU BÈ in sostituzione dell'avv. Federico Dinelli e RL DE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il professor LE CE, odierno appellante, ha partecipato alla procedura bandita, con decreto rettorale n. 3520 del 2022, dall'Università degli Studi di Milano per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010, presso il Dipartimento N. 04502/2024 REG.RIC.
di Chimica per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e Metodologie per le Scienze
Chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica Fisica.
2. Classificatosi all'esito delle operazioni valutative al terzo posto in graduatoria (con il punteggio totale di 83,05, di cui 73,05 per “valutazione titoli” e 10 per la “prova orale” e distanziato di 3,10 punti dal primo classificato e attuale controinteressato), il professor CE ha impugnato dinanzi al Tar della Lombardia il decreto del Rettore
n. 1044 del 17 febbraio 2023 con il quale, previa approvazione degli atti della procedura selettiva, è stato dichiarato vincitore del concorso il candidato prof. CC
IN, unitamente ai verbali della Commissione giudicatrice e ad ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, con particolare riferimento alla proposta di chiamata del controinteressato, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, alla sua approvazione e all'eventuale presa di servizio.
Con tre motivi di ricorso, è stata censurata, in particolare, la mancata esclusione del vincitore, l'illogicità dei criteri di valutazione, la mancata attribuzione del punteggio per attività che ad altri concorrenti sarebbero state correttamente valutate.
3. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo ha dichiarato il ricorso principale in parte inammissibile, in parte infondato ed ha conseguentemente dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dal controinteressato, condannando il ricorrente principale al pagamento delle spese di lite.
3.1. In dettaglio, il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per carenza di interesse «essendo il ricorrente terzo classificato, senza aver sollevato censure nei confronti del secondo, che in caso di esclusione del controinteressato, diverrebbe vincitore».
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse non potendo il ricorrente «vantare nel proprio curriculum la rivendicata attività di docenza all'estero», avendo avuto ad oggetto quella da lui svolta presso l'Università di Berkley attività di mero “teaching assistant” (sentenza § II.1.2). N. 04502/2024 REG.RIC.
3.3. Il terzo motivo, invece, è stato respinto sul rilievo per cui «la Commissione ha correttamente attribuito 0 punti al ricorrente, in relazione al predetto parametro
[attività di didattica frontale all'estero], ciò che lo priva di interesse allo scrutinio dei restanti profili dedotti nel terzo motivo, che anche ove accolti, non sarebbero sufficienti a consentirgli di sopravanzare il controinteressato»
4. Di tale sentenza il professor CE domanda la riforma, contestando le statuizioni che hanno dichiarato inammissibili molte censure per difetto della prova di resistenza e criticando le statuizioni di rigetto dei motivi del ricorso principale di primo grado, che ha in sostanza integralmente riproposto in questa sede, anche in ragione della pronuncia di parziale inammissibilità adottata sotto vari profili dal Tar.
4.1. Si sono costituiti in resistenza all'appello l'Università e il controinteressato; quest'ultimo ha, a sua volta, proposto appello incidentale condizionato
(all'accoglimento del gravame principale) avverso la sentenza, limitatamente alla parte in cui ha statuito di prescindere dallo scrutinio del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
4.2. Con ordinanza n. 1895/2025, resa all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025, il
Collegio ha disposto incombenti istruttori, al fine di acquisire una documentata relazione di chiarimenti da parte dell'Università in merito ai vari aspetti controversi indicati nell'ordinanza, in relazione alle censure dedotte con i motivi di appello.
4.3. L'Università ha adempiuto all'ordinanza istruttoria, depositando in data 7 aprile
2025 una dettagliata relazione di chiarimenti della Commissione giudicatrice.
4.4. Successivamente, in data 31 maggio 2025, l'appellante ha presentato una memoria notificata, a valere quali nuovi motivi di ricorso in appello ex art. 104, comma 3, cod. proc. amm.
4.5. In vista dell'udienza di discussione, l'appellante principale e il controinteressato hanno ribadito le proprie tesi difensive mediante memorie conclusive ex art. 73 c.p.a.
e repliche, insistendo nelle rispettive conclusioni. N. 04502/2024 REG.RIC.
4.6. All'udienza del 1° luglio 2025, nel corso della quale la difesa erariale ha sollevato eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti proposti nel giudizio di appello, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Si procede con priorità all'esame dell'appello principale, che è affidato a tre motivi di diritto, mediante i quali, dopo aver contestato le statuizioni della sentenza che hanno dichiarato inammissibili molte censure per difetto della c.d. prova di resistenza, sono riproposte la maggior parte le doglianze articolate col ricorso principale di primo grado, e precisamente quelle con cui si è contestata: la mancata esclusione del controinteressato (anche in ragione dell'asserita non veridicità di alcune dichiarazioni riportate nel curriculum); l'illogicità dei criteri di valutazione; l'erroneità dei giudizi e dei punteggi assegnati dalla Commissione.
5.1. In particolare, con l'appello principale sono state dedotte le censure così rubricate:
“1) Error in iudicando, error in procedendo ed omessa pronuncia della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e lo ha esaminato soltanto parzialmente. Riproposizione del primo motivo: assenza di veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato IN in sede di partecipazione. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 445/2000. Violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 2, del regolamento di attuazione della l. 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza. Eccesso di potere per difetto grave d'istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
2) Error in iudicando, error in procedendo ed omessa pronuncia della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile e in parte infondato il secondo motivo di N. 04502/2024 REG.RIC.
ricorso. Riproposizione del secondo motivo: sulla predeterminazione dei criteri.
Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza, contraddittorietà.
Violazione dell'art. 13, comma 1, del bando. violazione dell'art. 10, comma 2, lettera
l), del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori. Sviamento di potere;
3. Error in iudicando ed omessa pronuncia della sentenza nella parte in cui ha dichiarato infondato il terzo motivo di ricorso. riproposizione del terzo motivo: sulla valutazione dei candidati. Eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità e travisamento dei presupposti.”.
6. I motivi proposti con l'appello principale non sono fondati, dovendo confermarsi la sentenza appellata che ha ritenuto legittimi gli esiti della procedura selettiva oggetto del giudizio alla stregua delle seguenti considerazioni, che sono svolte anche in chiave integrativa delle motivazioni di prime cure, per quanto concerne, in particolare, il superamento della c.d. prova di resistenza.
7. Sotto quest'ultimo profilo, può parzialmente condividersi quanto dedotto dall'appellante laddove contesta, con il primo motivo di appello, la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse di “buona parte delle censure” contenute nei rispettivi motivi di ricorso, tra cui quelle volte ad ottenere l'esclusione del vincitore della procedura, per non aver il ricorrente, terzo classificato, sollevato alcuna censura escludente nei confronti del secondo classificato, che, in caso di esclusione del controinteressato, diverrebbe quindi vincitore.
7.1. L'appellante ha infatti censurato, in aggiunta alla mancata esclusione del primo graduato, sia l'illogicità dei criteri di valutazione predeterminati dalla commissione, sia la manifesta erroneità della valutazione stessa, articolando doglianze che, se considerate nel loro complesso e accolte, anche solo parzialmente, gli permetterebbero di superare sia il secondo classificato (dal quale lo distanzia una differenza di punteggio di appena 1, 75 punti) che l'attuale controinteressato. N. 04502/2024 REG.RIC.
7.2. Non può, dunque, ritenersi che il ricorso non superi la c.d. prova di resistenza, ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire.
7.2.1. Infatti –assodato che il candidato che impugni i risultati di una procedura concorsuale ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti alcun apprezzabile risultato concreto (Cons. Stato, sez. V,
23 agosto 2019 n. 5837; id., sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571) - nel caso di specie l'appellante principale, contestando i risultati della procedura selettiva, ha dimostrato di poter ottenere un collocamento utile in graduatoria in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti.
7.3. Le doglianze articolate con il primo motivo sono, nondimeno, infondate nel merito.
7.4. Preliminarmente deve, in linea generale, evidenziarsi che la relazione della commissione giudicatrice, depositata in atti dall'Università in adempimento all'ordinanza istruttoria collegiale, ha esaustivamente chiarito tutti gli aspetti concernenti le valutazioni compiute sui quali il Collegio aveva evidenziato la necessità di approfondimento delle questioni poste dai motivi dell'appello principale, quanto in particolare: all'attività didattica svolta dai candidati presso università straniere; all'entità dei finanziamenti ottenuti dai medesimi in qualità di responsabile di progetto valutati dalla Commissione giudicatrice con l'assegnazione di punteggio; all'attività di organizzazione o partecipazione in qualità di relatore a congressi di interesse nazionale, nonché con riguardo alla partecipazione a Commissioni di NE o di
Dipartimento. Non residuano, pertanto, profili di ambiguità o scarsa chiarezza nell'assegnazione dei punteggi assegnati ai candidati in relazione ai criteri di concorso.
7.5. Ciò posto, può procedersi all'esame delle specifiche doglianze. N. 04502/2024 REG.RIC.
7.6. In primo luogo, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante principale, deve ritenersi che all'interno del curriculum vitae del controinteressato, vincitore della procedura di chiamata a professore universitario per cui è causa, non sono presenti dichiarazioni non veritiere e comunque idonee a trarre in inganno la Commissione giudicatrice, tali da comportare l'esclusione del candidato.
7.6.1. L'appellante principale ha, in particolare, sostenuto che il controinteressato abbia dichiarato in modo fuorviante: a) per un verso, di aver ricoperto il ruolo di PI
(Principal Investigator) dell'unità locale Unimi (Partner organization) per il progetto di ricerca EuroPAH, nell'ambito del programma europeo Horizon 2016-2020 (in quanto, essendo appunto l'Università appellata Partner organization, la qualifica del prof. IN sarebbe stata quella di Group Leader e non di PI; b) per altro verso di aver ricevuto, per il medesimo progetto, un finanziamento di € 4.009.452, che non risulterebbe dal curriculum pubblicato sul portale dell'NE e dall'autorizzazione del Direttore del Dipartimento di Chimica a sottoscrivere il Consortium Agreement.
7.7. Osserva, invece, il Collegio che la dichiarazione resa dal controinteressato nel proprio curriculum in sede di partecipazione alla procedura descrive correttamente il ruolo svolto dal professore nel Progetto, ovvero quello di responsabile e coordinatore
“dell'unità locale UNIMI”, specificando altresì che l'Università Statale di Milano ha preso parte al progetto indicato in qualità di “Partner organization della network
H2020-MSCA-ITN-2016, EU Grant n.722346”.
7.8. Il controinteressato non ha, di conseguenza, fuorviato la Commissione, che, da un lato, è stata correttamente informata sia sul suo ruolo che sulla posizione dell'Università appellata nel progetto in questione, dall'altro ha correttamente valutato il titolo dichiarato dal candidato: infatti, come risulta dalla relazione della
Commissione, il professor IN non ha conseguito alcun punteggio per l'attività di “Responsabile di progetto di ricerca internazionale” ed è stato, invece, valutato per un'attività di “Coordinatore di unità Progetto di ricerca N. 04502/2024 REG.RIC.
Europeo/Internazionale”, in relazione alla quale ha ottenuto l'assegnazione di due punti, come previsto nella tabella “B.1) Attività di ricerca” dei prefissati criteri di valutazione.
La Commissione ha rilevato, infatti, che nel progetto europeo (EU Grant) sopra citato
– che ha ricevuto un finanziamento complessivo di euro 4.0009.452 – il prof.
IN ha svolto il ruolo di coordinatore dell'unità di ricerca dell'Università degli Studi di Milano, partner organization del progetto, e gli ha conseguentemente attribuito il relativo punteggio.
7.9. Né le dichiarazioni rese dal controinteressato in sede di concorso (laddove nel curriculum egli riferisce “Totale finanziamento: 4,009,452 euro”) hanno fuorviato la commissione esaminatrice sull'entità del finanziamento ricevuto dall'NE: la commissione ha, infatti, correttamente inteso che si trattasse del finanziamento globale del progetto e non dell'importo eventualmente ricevuto dalla partner organization
Università di Milano.
8. Deve essere respinto, in quanto infondato, anche il secondo motivo di appello.
8.1. Con tale mezzo si assume l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che il ricorrente non possedesse «nel proprio curriculum la rivendicata attività di docenza all'estero» (avendo avuto ad oggetto quella da lui svolta presso l'Università di Berkley attività di mero “teaching assistant”) e, conseguentemente non avrebbe avuto interesse a censurare la relativa predeterminazione dei criteri di valutazione, impugnata con il secondo motivo di ricorso.
8.1.1. In particolare, il Tar sarebbe incorso in un travisamento del contenuto della predeterminazione dei criteri valutativi, ritenendo che le attività di didattica frontale dovessero essere prestate in autonomia. Inoltre, ad avviso dell'appellante, sarebbe manifestamente erroneo e illogico l'aver stabilito un così basso limite di impegno didattico all'estero, prevedendo come soglia minima per la valutazione del titolo lo svolgimento di docenze presso università straniere per sole cinque ore annue, e N. 04502/2024 REG.RIC.
stabilire, al contempo, quale punteggio massimo attribuibile per tale attività solo 0,5 punti “indifferentemente se il candidato abbia poi svolto attività didattica per 8 ore, come il controinteressato, o per 60 ore annue per cinque anni, come l'odierno appellante”.
8.2. Analoghe censure vengono mosse in relazione alla predeterminazione dei criteri di valutazione dell'attività di ricerca e della capacità di attrarre investimenti correlati ad essa, che il Tar avrebbe erroneamente rigettato ritenendo che i criteri individuati dalla Commissione non siano manifestamente irragionevoli.
8.3. I rilievi dell'appellante non sono fondati, mentre vanno confermate le statuizioni della sentenza.
8.3.1. Innanzitutto, deve ribadirsi che per consolidata giurisprudenza, la commissione giudicatrice gode di ampia discrezionalità tecnica nell'attività di valutazione, ivi compresa la predeterminazione dei criteri, il cui esercizio può essere sindacato in giudizio per irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà, profili che non sono qui ricorrenti. Inoltre, nelle procedure comparative dei concorsi universitari, compito della commissione giudicatrice è l'accertamento del grado di maturità scientifica dei candidati mediante una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica e didattica, in relazione alla quale i parametri indicati dal bando costituiscono linee-guida per la Commissione, essendo i giudizi espressi da quest'ultima connotati da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo qualora risultino inattendibili, illogici, o comunque erronei.
8.4. Ciò premesso in generale e passando all'esame delle specifiche doglianze, si osserva quanto segue.
8.5. In primo luogo, la relazione depositata in adempimento all'ordinanza istruttoria ha chiarito in cosa consista l'attività didattica svolta all'estero dall'appellante principale: quest'ultimo ha dichiarato nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione (cfr. pag. 4) di aver svolto “attività di co-docenza presso università N. 04502/2024 REG.RIC.
straniere”, riportando attività di “co-docente (teaching- assistant)” in quattro corsi presso l'Università di Berkeley, in California (USA), negli anni 2000-2005, ovvero allorquando il professor CE era uno studente di dottorato presso quell'Università straniera (ove difatti egli poi conseguì il titolo di Dottore di ricerca in chimica il 20 maggio 2005).
8.5.1. Pertanto, correttamente l'attività di insegnamento svolta dal candidato presso l'Università di Berkely, così come dichiarata nel curriculum in sede di partecipazione concorsuale, non è stata valutata dalla Commissione, trattandosi di “attività di co- docenza presso università straniere” e, quindi, non di attività di “didattica frontale presso università straniere”, di cui alla voce a3) della tabella “Attività didattica” dei prefissati criteri di valutazione.
8.5.2. La relazione della Commissione ha, infatti, chiarito che l'attività di “co- docenza” non è stata riconosciuta a nessuno dei candidati della procedura selettiva, indipendentemente dal fatto che fosse svolta in Italia o all'estero, perché “i prefissati criteri di valutazione per questo posto di professore ordinario prevedevano che fosse valutata la sola attività didattica autonoma e frontale, svolta in corsi di laurea o posti laurea, di cui i candidati si erano assunti la responsabilità”.
8.5.3. Di conseguenza, la Commissione ha correttamente valutato, mediante assegnazione del relativo punteggio, l'attività di “didattica frontale” attinente al settore scientifico disciplinare di concorso (CHIM/02) che il candidato prof. CE ha dichiarato alla stessa di aver svolto (cfr. pag. 3 del curriculum dell'appellante principale).
8.6. Non può poi addebitarsi alla commissione alcun errore nell'aver considerato l'attività di teaching assistant presso l'università di Berkeley alla stregua di un'attività di co-docenza presso università straniera, non valutabile in base ai criteri prefissati.
8.6.1. A tale riguardo, in primo luogo si osserva che è stato lo stesso appellante ad aver indicato tale attività nel proprio curriculum come “codocenza” posta in essere N. 04502/2024 REG.RIC.
come teaching assistant e non può, quindi, dolersi che per tale essa sia stata valutata dalla Commissione, avendo egli introdotto solo ora in giudizio, con le inammissibili e tardive produzioni documentali del 21 maggio 2005, una specificazione circa la diversa portata e natura della co-docenza presso l'Università di Berkeley, durante la quale egli avrebbe in realtà erogato anche molte ore di lezione frontale (informazione che, in base al principio di auto-responsabilità, il candidato avrebbe dovuto evidentemente fornire alla Commissione affinché questa a suo tempo la valutasse nella procedura comparativa).
8.6.2. In secondo luogo, come ragionevolmente chiarito dalla Commissione, la posizione di studente di dottorato che l'appellante rivestiva all'epoca della dedotta attività di co-docenza presso l'Università di Berkeley non consentiva di poterlo considerare a quel tempo “docente” e, a maggior ragione, “docente in autonomia”.
8.6.3. A quest'ultimo proposito, contrariamente alla prospettazione qui riformulata dall'appellante, non può, infatti, neppure imputarsi alla commissione di aver introdotto in via postuma il parametro di valutazione dell'autonomia della docenza rispetto al titolo di “attività didattica frontale”, così come previsto dal criterio valutativo prefissato, cioè senza alcuna ulteriore indicazione (i.e. senza distinguo se a titolo di docenza o di co-docenza).
Ed infatti, l'art. 12 del bando prescrive che ai fini della valutazione dell'attività didattica siano considerati “il volume, l'intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità”. Il criterio A) del verbale n. 1 fissa identicamente il criterio.
Ne consegue che, alla stregua dei criteri di valutazione predeterminati per assegnare un posto di professore di prima fascia, correttamente la commissione ha ritenuto che l'attività di co-docenza, così come dichiarata dal candidato, non fosse valutabile quale
“attività di didattica frontale”, in quanto, trattandosi di attività di mera assistenza N. 04502/2024 REG.RIC.
all'insegnamento, svolta allorquando il candidato era uno studente di dottorato, ne difettavano le condizioni di “autonomia” e di assunzione delle inerenti
“responsabilità” dell'insegnamento (che fanno capo al docente, sia nella scelta degli argomenti di lezione che nelle modalità di conduzione delle lezioni).
8.6.4. Per converso, sulla base dei criteri prefissati, la commissione ha correttamente valutato mediante assegnazione del relativo punteggio, senza con ciò incorrere nella denunciata disparità di trattamento, l'attività di insegnamento svolta dal controinteressato prof. IN presso l'Università di Leida, trattandosi non di mera attività di co-docenza, ma di un ciclo di lezioni tenute dal docente (allorquando egli aveva già conseguito il titolo di ricercatore universitario presso l'Università di
Milano ed era stato responsabile di insegnamenti in corsi di laurea e dottorato presso tale Università) in piena autonomia e propria responsabilità (anche nella scelta dei temi di lezione), su invito all'interno di un corso per la laurea magistrale in Chimica presso la suddetta università straniera.
8.7. Ad ogni modo, indipendentemente dal fatto che l'attività di co-docenza svolta dall'appellante presso l'Università di Berkeley, così come dichiarata nel curriculum fornito all'atto della partecipazione al concorso, non sia stata valorizzata dalla commissione per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione per l'attività didattica siano esenti dai profili di irragionevolezza e contraddittorietà censurati da parte appellante.
8.7.1. Infatti, in primo luogo, come correttamente ritenuto dalla sentenza appellata (§
II.2.2), i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione con il verbale n. 1 del 7 novembre 2023 valorizzano separatamente, ai fini dell'attribuzione di punteggio, le attività di didattica frontale e quelle di didattica integrativa.
8.7.2. In particolare, per l'attività didattica frontale, per la quale il criterio ha stabilito che siano considerate anche l'attività svolta all'estero, era previsto un massimo di 21 punti (su 30 totali), così suddivisi: a1) attività svolta nei corsi di laurea triennali, a N. 04502/2024 REG.RIC.
ciclo unico e specialistico o magistrale e nelle scuole di specializzazione per almeno
8 CFU o n. 60 ore per anno, punti 1 per ogni corso di almeno 6 CFU o 48 ore e punti
0,5 per ogni modulo di corso di almeno 3 CFU o 24 ore; a2) attività svolta nei percorsi formativi post-laurea (scuole di dottorato, master, perfezionamento) per almeno n. 5 ore per anno, punti 0,5 per ogni corso o modulo di corso; a3) attività svolta presso università straniere per almeno n. 5 ore per anno, punti 0,5.
8.7.3. Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non è irragionevole l'aver stabilito che il punteggio massimo attribuibile per la didattica svolta all'estero, una volta superata la soglia minima delle 5 ore richiesta per valutare tale attività, sia di 0,5 punti, e che il punteggio delle varie docenze nei corsi nazionali (in relazione alle quali era prevista una soglia di sessanta ore minime di insegnamento per accedere alla valutazione del titolo) sia, invece, cumulativo, con possibilità di attribuire ai candidati fino a un massimo di 21 punti.
8.7.4. Infatti, come dedotto in modo convincente nelle memorie difensive dell'Università, la commissione: a) ha assunto come parametro di riferimento il numero di ore di didattica frontale che annualmente un professore ordinario deve svolgere (centoventi ore) ed ha ritenuto congruo fissare la soglia minima a sessanta ore, corrispondenti alla metà della didattica frontale annua di un professore; b) analogamente, per i percorsi postlaurea ha fissato la soglia degli insegnamenti svolti a cinque ore, cioè la metà delle ore di lezione previste di norma in un corso per il dottorato (dieci ore); c) ha assimilato l'attività didattica all'estero all'attività di alta formazione specialistica per il dottorato (dal momento che non è infrequente nella prassi che un docente sia chiamato da università straniere a tenere corsi monografici per gli studenti di dottorato), fissando, pertanto, la soglia minima per la valutazione in cinque ore, ritenendo così l'esperienza di docenza all'estero meritevole di considerazione anche se svolta per un monte ore notevolmente inferiore rispetto a quella svolta in Italia. N. 04502/2024 REG.RIC.
8.7.5. Ciò detto, il criterio utilizzato dalla Commissione non è affatto irragionevole, ove si consideri che nell'attività didattica internazionale i punti sono assegnati “per anno” (anche in ragione del fatto che gli insegnamenti all'estero sono, di norma, praticati su invito dell'università straniera), mentre nella didattica interna “per corso
o modulo di corso”: il maggior peso attribuito all'insegnamento nei corsi nazionali è, quindi, giustificato dal maggior impegno didattico continuativo che per esso è richiesto ai docenti.
8.7.6. Si tratta, peraltro, di criterio coerente con la precisa indicazione del bando che all'art. 12 ha previsto che siano considerati il volume, l'intensità e la continuità dell'attività svolta dai candidati, “con particolare riferimento” (e quindi non in via esclusiva) “agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità”.
8.8. È, del pari corretta, tanto la valutazione della commissione quanto la predeterminazione dei criteri con riferimento all'attività di ricerca.
8.8.1. Sotto questo profilo, l'appellante ha lamentato che la Commissione ha previsto che ogni attività di responsabile di uno o più progetti di ricerca internazionali (voce
A-a1 della griglia di valutazione) avrebbe comportato l'attribuzione di un punteggio pari a due punti, ma, al tempo stesso, ha stabilito che questo medesimo punteggio sarebbe stato il massimo raggiungibile per questa categoria di titoli, per cui chi abbia rivestito, come lo stesso appellante, il ruolo di responsabile per più progetti avrebbe subito una ingiusta neutralizzazione del punteggio, non potendo comunque ottenere una valutazione superiore ai due punti, esattamente come chi abbia rivestito tale ruolo per un solo progetto di ricerca. Di conseguenza, secondo l'appellante, il criterio penalizzerebbe il candidato che ha profuso il maggior impegno nella ricerca internazionale, anche in relazione al fatto che lo stesso punteggio può essere attribuito al coordinatore di unità di progetto di ricerca europeo internazionale (voce B-b1), ruolo da reputarsi meno complesso e prestigioso del primo. N. 04502/2024 REG.RIC.
8.8.2. Ad avviso dell'appellante sarebbe, altresì, irragionevole che il cumulo di mere partecipazioni a progetti di ricerca internazionali, nazionali e locali, sommi fino a 2,5 punti, ovvero un punteggio maggiore rispetto a quello massimo attribuibile a chi abbia ricoperto il ruolo di responsabile di uno o più progetti di ricerca internazionali.
8.8.3. Sotto altro profilo, l'appellante sostiene che la predetta griglia di valutazione con riferimento all'attività di ricerca si porrebbe in contrasto anche con l'art. 13, comma 1, del bando, secondo cui, gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica dei candidati, considerano, tra l'altro, la “capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto”, ciò che, a suo dire, avrebbe dovuto comportare una valutazione dell'entità dei finanziamenti da lui ottenuti, pari ad euro 2.285.113,00, nettamente superiore a quelle degli altri candidati.
8.9. Sul punto, il Collegio ritiene di confermare la motivazione della sentenza appellata laddove ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i criteri individuati dalla Commissione non sono irragionevoli, in quanto essi valorizzano l'attività di ricerca prestata in ambito sia internazionale che nazionale, sulla base di una griglia articolata in numerosi sottocriteri, che hanno consentito una valutazione bilanciata dei diversi ruoli svolti dai candidati.
Non sussistono, pertanto, profili di illogicità nei punteggi assegnati per i ruoli di responsabile, coordinatore o partecipante, individuati dalla commissione.
8.9.1. In primo luogo, deve rilevarsi che i criteri prevedono un'adeguata e differenziata pesatura degli standard qualitativi imposti dal bando, cosicché i due punti della voce
A) possono essere attribuiti esclusivamente ai responsabili di progetto internazionale
(e ciò ha consentito all'appellante di conseguire i due punti previsti per tale ruolo), mentre più voci possono contribuire al punteggio attribuibile come coordinatore di progetto o come partecipante a progetto. In particolare, il coordinamento di unità di N. 04502/2024 REG.RIC.
progetto di ricerca nazionali è valutata con 0,5 punti e lo stesso punteggio di 0,5 punti
è attribuito alle singole partecipazioni.
8.9.2. In secondo luogo, con specifico riguardo al punteggio massimo attribuibile come partecipante a progetto (2,5 punti), leggermente più alto di quello attribuibile come coordinatore di progetto (2 punti), va sottolineato che i punteggi per la partecipazione ai singoli progetti sono comunque nettamente inferiori a quelli previsti per il loro coordinamento.
8.9.3. In terzo luogo, deve rilevarsi che il punteggio massimo di 2,5 punti per la partecipazione a progetto (che pure era contemplata dall'art. 13 del bando) è raggiungibile solo se il candidato abbia partecipato a un elevato numero di progetti, il che ne evidenzia la capacità di collaborazione, consentendo di valorizzare al meglio le caratteristiche di un numero maggiore di potenziali candidati, in quanto è molto più probabile che in un progetto di ricerca internazionale si assuma il ruolo di partecipante piuttosto che quello di coordinatore o responsabile.
8.9.4. La Commissione non ha, dunque, penalizzato il profilo del candidato più meritevole a vantaggio di un'estensione di potenziali candidati meno titolati, come suppone l'appellante, ma, più semplicemente, ha favorito la partecipazione al concorso, contemplando tutti i titoli valutabili in relazione alla varietà delle situazioni di carriera dei potenziali candidati.
Ciò non toglie che la mera partecipazione ad un progetto di ricerca sia stata valutata, del tutto ragionevolmente, con un punteggio (0,5 punti) significativamente inferiore, in termini comparativi, rispetto alla responsabilità anche di un solo progetto, stimata in 2 punti, perciò adeguatamente considerata, in termini di punteggio, rispetto al suo valore particolare e intrinseco.
8.9.5. Tale modus operandi è coerente con l'art. 13 del bando, che ha prescritto gli standard qualitativi ai fini della valutazione dell'attività di ricerca, che ricomprendono varie tipologie di esperienza, tutte necessariamente considerate dalla Commissione, N. 04502/2024 REG.RIC.
cosicché le attività di responsabile di progetto e di coordinatore di unità di progetto sono state ragionevolmente valorizzate con un punteggio relativamente alto (2 punti) una volta sola, dovendosi dare spazio anche agli altri indicatori previsti dal bando.
8.9.6. Per ciò che concerne la capacità di attrarre finanziamenti, nella relazione istruttoria la commissione ha adeguatamente chiarito che, nell'ambito della valutazione dei titoli per l'attività di ricerca, oltre al ruolo svolto dal candidato nel progetto finanziato, è stato considerato come “indice della soggettiva capacità di attrarre finanziamenti competitivi” il “tipo di progetto” (i.e. progetto europeo/internazionale, progetto nazionale, progetto finanziato da enti locali/fondazioni) piuttosto che l'entità del finanziamento ottenuto.
8.9.7. L'operato della commissione è anche sul punto immune dai profili di irragionevolezza dedotti da parte appellante. Ed infatti, da un lato, la capacità di attrarre finanziamenti è solo uno degli indicatori che l'art. 13 del bando contempla e la Commissione l'ha certamente considerata attribuendo tout court 2 punti a colui che, ricevendo il finanziamento, assume perciò il ruolo di responsabile di progetto; dall'altro la commissione, altrettanto correttamente, non ha fatto esclusivo riferimento, nell'ambito della valutazione effettuata quanto all'attività di ricerca, alla mera entità dei finanziamenti ottenuti, che del resto non è considerata neppure dall'art. 13 comma 1 del bando.
Pertanto, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, la commissione ha correttamente declinato la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto all'interno dei criteri di valutazione, secondo un giudizio che non presenta profili di contrasto con la previsione del bando, non ingenera disparità e non soffre di macroscopica irragionevolezza, ma abbraccia, come dovuto, tutte le tipologie di progetti, nazionali ed internazionali, prevedendo una sintesi coerente e ragionevole delle mutevoli possibili situazioni professionali oggetto di candidatura. N. 04502/2024 REG.RIC.
Sul piano della ragionevolezza, deve poi rilevarsi che non vi è necessaria equivalenza tra l'entità del finanziamento ottenuto su un progetto di ricerca e l'impatto nella ricerca internazionale del lavoro dello scienziato: pertanto, correttamente la Commissione ha dato rilievo nella valutazione dell'attività di ricerca scientifica al ruolo svolto dal candidato e alla tipologia di progetto, piuttosto che alla mera entità del finanziamento ottenuto, considerato che, come detto, né il bando né i criteri predisposti dalla
Commissione prevedevano la quantificazione dei finanziamenti ottenuti e la predetta capacità era solo uno degli indicatori contemplati dall'art. 13 cit.
Non è dunque possibile accogliere la pretesa di parte appellante, e cioè, in sostanza, che l'entità del finanziamento ottenuto quale responsabile di progetto di ricerca consenta alla Commissione di incrementare i punteggi conseguiti, sulla base di una proporzione ulteriore e suppletiva, a vantaggio dei finanziamenti quantitativamente più consistenti.
8.9.8. Alla luce di quanto evidenziato, venendo alla concreta valutazione effettuata per la voce in esame, deve ritenersi che la commissione ha correttamente valutato ed apprezzato la capacità di attrarre finanziamenti dell'appellante, attribuendogli il punteggio massimo raggiungibile.
Infatti, come chiarito dalla relazione istruttoria della commissione, al professor CE sono stati assegnati punteggi sulla base di quanto dichiarato ai punti 1-3 della lista intitolata “capacità di attrarre finanziamenti su bandi competitivi in qualità di PI o
Responsabile di progetto scientifico”, e precisamente: 1) due punti come
“responsabile di progetto internazionale”; 2) due punti, in virtù del “coordinamento di una unità di Progetto di ricerca Europeo/Internazionale”; 3) un punto per il coordinamento di un progetto nazionale.
A tale riguardo, non è superfluo evidenziare che, come chiarito dalla commissione, la valutazione dell'attività di ricerca di cui al sopra indicato punto 2) – quale coordinatore di una unità di ricerca e non responsabile del progetto stesso, come dichiarato dal prof. N. 04502/2024 REG.RIC.
CE nel curriculum - è stata espressa a vantaggio dell'appellante (al quale, difatti, era stato già riconosciuto il punteggio massimo attribuibile come “responsabile di progetto di ricerca internazionale”), in modo da assegnarli un più elevato punteggio totale per l'attività di ricerca.
8.9.9. La Commissione ha, invece, assegnato al controinteressato due punti quale
“coordinatore di unità di progetto di ricerca europeo/internazionale”, che ha ricevuto un finanziamento complessivo di euro 4.009.452 euro, senza incorrere, come sopra già rilevato, in alcun fraintendimento sul fatto che tale importo si riferiva al finanziamento globale del progetto di ricerca (e non alla parte di finanziamento ricevuta dall'Università di Milano, in qualità di partner organization). Il controinteressato ha, inoltre, conseguito 1,5 punti quale partecipante a progetti nazionali PRIN.
Risulta, dunque, dimostrato che l'attività di ricerca svolta dal professor IN è stata valutata in un ruolo (quello di coordinatore di progetto) che non implica necessariamente l'attrazione o la gestione di un finanziamento; viceversa, nella valutazione dell'attività di ricerca svolta dall'appellante principale, gli è stata riconosciuta anche la suddetta capacità attrattiva, in virtù del ruolo di responsabile del progetto che ha ricevuto il finanziamento, per il quale è stato assegnato il corrispondente punteggio.
8.10. Ne consegue che le censure sollevate col secondo motivo riguardo alla valutazione dell'attività di ricerca sono infondate, oltre che inammissibili come ritenuto dalla sentenza impugnata (§ II.3.2.), per non aver l'appellante fornito la prova delle conseguenze a sé favorevoli dell'attribuzione dei punteggi, in caso di loro accoglimento.
9. Va respinto, infine, anche il terzo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante principale ha contestato numerosi macroscopici errori asseritamente commessi dalla commissione giudicatrice nell'effettuazione della valutazione dei candidati. N. 04502/2024 REG.RIC.
9.1. In particolare, l'appellante lamenta che il Tar abbia erroneamente esaminato soltanto la prima censura, quella relativa alla docenza erogata all'estero, ritenendo che la commissione abbia correttamente attribuito zero punti al ricorrente in relazione al predetto parametro, e abbia quindi assorbito i restanti profili dedotti nel terzo motivo, per carenza di interesse al loro scrutinio, in quanto, anche ove accolti, non sarebbero sufficienti a consentirgli di sopravanzare il controinteressato.
9.2. Di conseguenza, l'appellante principale ha riproposto, ai sensi dell'art. 101 comma 2 cod. proc. amm., anche le censure non esaminate, inerenti all'organizzazione o partecipazione a congressi di interesse internazionale, alle pubblicazioni e alle attività di terza missione, sostenendo che se la commissione avesse effettuato correttamente le valutazioni con riferimento a tali voci egli si sarebbe collocato al primo posto in graduatoria.
9.3. A tale riguardo, il Collegio ritiene che, ferma restando l'infondatezza delle doglianze sollevate in relazione all'attività didattica svolta presso università straniere
(rispetto alla quale, per le ragioni esposte nell'esame del secondo motivo di appello, non può ritenersi illegittima la valutazione della commissione, sfociata nella mancata attribuzione di punteggio per i corsi svolti dal prof. Ceooto presso l'Università di
Berkeley), anche le ulteriori doglianze articolate col terzo mezzo non possono essere accolte, in quanto infondate nel merito.
9.4. In primo luogo, come risulta dalla griglia di valutazione, il candidato risultato vincitore ha ottenuto un punteggio maggiore rispetto agli altri candidati con riguardo sia all'attività didattica che all'attività di ricerca.
9.5. Tanto premesso, si osserva che anche per quanto riguarda le voci “Organizzazione
o partecipazione in qualità di relatore a congressi di interesse internazionale”,
“Pubblicazioni”, “Attività Gestionale”, i giudizi espressi dalla commissione nell'ambito della procedura comparativa per il posto di professore universitario messo a concorso non sono erronei né illogici. N. 04502/2024 REG.RIC.
9.6. Quanto alla organizzazione e partecipazione a congressi di interesse internazionale, la relazione di chiarimenti della commissione ha confermato che dei venticinque interventi dichiarati dal candidato prof. CE in sede concorsuale è stata riconosciuta come meritevole di valutazione l'attività di organizzazione e partecipazione come relatore a un totale di dodici congressi o convegni (e precisamente quelli indicati con i numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 17,19, 22).
9.6.1. Per converso, la relazione ha chiarito che non sono stati ritenuti valutabili ai fini dell'assegnazione di punteggio gli interventi: n. 3 della lista (seminario virtuale di rilevanza insufficiente); n. 8 (informazioni sufficienti, appare un intervento in una scuola secondaria); n. 10 (non è un congresso internazionale, ma un “discussione meeting” presso un centro di calcolo); nn. 11-15, 18, 20, 24-25 (tutti congressi nazionali, non internazionali); n. 23 (discussione sulla ricerca dei graduate students dell'Università di Berkeley, non un congresso internazionale).
9.6.2. Quanto all'attività di organizzatore di congressi e convegni di interesse internazionale dei cinque congressi elencati è stato valutato solo il n. 4, in quanto quelli indicati con i numeri 1, 2 e 5 erano già stati valutati come intervento in qualità di relatore (non potendo, pertanto, la stessa attività essere valutata due volte) e quello indicato al n. 3 è un congresso nazionale.
9.6.3. Ciò posto, con riguardo a simili valutazioni tecniche aventi un significativo margine di opinabilità, deve escludersi che il sindacato giurisdizionale possa spingersi sino a negare nel merito il giudizio reso dalla commissione e preferirvi una soluzione diversa da quella plausibilmente prescelta dalla commissione stessa. Infatti, il giudizio amministrativo non può rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d'esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, VI, 4 marzo 2019 n. 1496; Cons. Stato, VI,
13 dicembre 2017 n. 5865; Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2015, n. 2269). N. 04502/2024 REG.RIC.
Per costante orientamento della giurisprudenza il giudizio finale di una commissione di concorso non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l'attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, apparendo evidente che in questo tipo di procedure - in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli - la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di disparità di trattamento. Ne consegue che la valutazione specifica dei titoli non deve spingersi ad un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione.
9.7. Alla luce dei principi sopra riportati, non è censurabile il punteggio attribuito all'appellante principale per l'attività di organizzazione e partecipazione a convegni e congressi internazionali (in relazione alla quale il candidato ha ottenuto 2,6 punti sui
5 punti assegnabili).
Peraltro, a tale proposito va rammentato che la giurisprudenza ha escluso la possibilità di attribuire rilevanza decisiva al solo numero di convegni o congressi in esame, dovendosi per contro valutare la qualità dell'attività svolta in considerazione, tra l'altro, dell'importanza del convegno e degli argomenti discussi (Cons. St., sez. VI, 6 aprile 2022, n.2552).
9.8. La conforme applicazione dei sopra riepilogati principi in materia di procedure comparative per la selezione dei professori universitari non può che condurre al conseguente rigetto delle restanti censure, anche per le seguenti ulteriori precisazioni. N. 04502/2024 REG.RIC.
9.8.1. Quanto alla valutazione delle pubblicazioni, per le quali l'appellante principale contesta l'attribuzione dei punteggi relativi ai dati bibliometrici, con specifico riferimento a due articoli (che avrebbero ottenuto citazioni più numerose di quanto ritenuto in sede di valutazione) il rilievo è infondato, considerato che il numero di citazioni ricevute dalle pubblicazioni presentate da ciascun candidato è stato verificato sulla banca dati Scopus con riferimento alla medesima data (29 novembre 2022) in vista delle sedute di valutazione svoltesi nei giorni 12, 15 e 19 dicembre 2022, in conformità a quanto stabilito nei criteri di giudizio della produzione scientifica, laddove il dato riportato dal ricorrente comprende citazioni successive alla data di riferimento e – come dimostrato dall'Università e dal controinteressato – anche alla chiusura dei lavori, sicché giustamente la commissione non ne ha tenuto conto.
9.8.2. Del pari, non presenta profili di erroneità la valutazione concernente la partecipazione dell'appellante alle varie Commissioni di Dipartimento o di NE, che risulta coerente con i criteri di valutazione prefissati, con conseguente infondatezza delle relative censure.
9.8.3. Deve, infatti, rilevarsi che:
a) a termini del bando, solo le Commissioni di Dipartimento andavano prese in considerazione ai fini della valutazione dei titoli;
b) tali sono state valutate le Commissioni elencate ai punti 1-3 della lista intitolata
“componente delle Commissioni di Dipartimento” presentata dal CE;
c) la quarta commissione della lista, vale a dire la Commissione “Echem Test” (di cui il prof. CE si è dichiarato Presidente), non è una commissione ufficiale del
Dipartimento, ma un gruppo di lavoro della Commissione Didattica e, pertanto, non
è stata esplicitamente indicata al punto a7) della tabella Attività gestionale, ma è stata considerata come ricompresa nella indicazione di commissione didattica (cfr. relazione di chiarimenti pag. 5); N. 04502/2024 REG.RIC.
d) alla partecipazione alla Commissione tutoring non è stato attribuito punteggio in quanto non indicata dal ricorrente nella lista delle commissioni di Dipartimento di cui dichiara di essere componente (pag. 21 del curriculum);
e) quanto alla “Commissione che prepara i docenti UNIMI selezionati ad affrontare la prova orale che dovranno superare per ottenere un grant ERC”, lo stesso appellante la indica a pag. 22, punto c), del curriculum, sotto la voce “Attività organizzative e di servizio”; la commissione, nella relazione di chiarimenti, ha evidenziato che tale attività non è stata valutata come partecipazione ad una commissione di NE (non essendo reputata tale), ma è stata, nondimeno, presa in considerazione sotto la voce a8) attività di terza missione (per le quali all'appellante principale è stato assegnato un punto) .
9.8.4 Alla luce di quanto evidenziato, non sussiste la dedotta disparità di trattamento nella valutazione dell'attività gestionale, per la quale all'appellante principale è stato attribuito il punteggio di 1,2 che risulta congruo rispetto alle indicazioni riportate nel curriculum e al controinteressato è stato assegnato il punteggio per la partecipazione alla Commissione di NE “piattaforma di calcolo scientifico”.
9.9. Infine, non risultano fondati i rilievi concernenti la valutazione dell'attività di terza missione, che è anch'essa immune da profili di illogicità e irragionevolezza.
Infatti, l'attività del secondo classificato – al quale è stato assegnato per tale voce il punteggio massimo di due punti- non può ritenersi meno rilevante sotto il profilo quantitativo e qualitativo rispetto a quella svolta dall'appellante principale, né risulta, come da quest'ultimo dedotto, discontinua e frammentaria.
Anche sotto tale profilo, pertanto, l'appellante non ha adeguatamente dimostrato di meritare la rettifica del punteggio, in modo da ottenere l'auspicata collocazione in graduatoria, sì da risultare vincitore del concorso. N. 04502/2024 REG.RIC.
10. I motivi aggiunti in appello ex art. 104, comma 2, cod. proc. amm. sono inammissibili, come eccepito dall'Avvocatura di Stato nel corso dell'udienza di discussione.
Nella specie si esula dal perimetro applicativo della norma di cui all'art. 104, comma
3, cod. proc. amm., il quale prevede che: “Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati”.
La norma fa dunque espresso riferimento alla sopravvenuta conoscenza di documenti nuovi, non prodotti nel primo giudizio, ricollegando testualmente solo a tale evenienza la possibilità di proporre motivi aggiunti in appello.
Tale non è la relazione di chiarimenti depositata dalla commissione in adempimento all'ordinanza istruttoria collegiale. Infatti, tale atto solo esplicita e conferma, chiarendo gli aspetti che ad avviso del Collegio meritavano approfondimento, il percorso valutativo della commissione, ribadendo la correttezza dei giudizi espressi nella procedura comparativa (in relazione all'attività didattica, alle pubblicazioni e alla ricerca scientifica, nonché con riferimento alla c.d. attività gestionale), alla stregua di quanto in quella sede dichiarato dai candidati nei curricula e nella documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
11. In conclusione, l'appello principale deve essere respinto e i motivi aggiunti all'appello devono essere dichiarati inammissibili.
L'appello incidentale deve essere, di conseguenza, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
12. La complessità delle questioni trattate e la peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M. N. 04502/2024 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, così decide:
a) respinge l'appello principale e dichiara inammissibili i motivi aggiunti all'appello proposti ex art. 104, comma 3, cod. proc. amm.;
b) dichiara improcedibile l'appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO PA, Presidente
Daniela Di RL, Consigliere
Angela ND, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela ND TO PA N. 04502/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO