Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 388
TAR
Sentenza 14 novembre 2023
>
CS
Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Inammissibilità del primo motivo di ricorso per difetto di interesse

    Il Collegio ritiene che l'appellante abbia dimostrato un concreto interesse ad agire, dato che le doglianze articolate, se accolte, potrebbero consentirgli un utile collocamento in graduatoria.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito delle doglianze relative alla mancata esclusione del controinteressato e alla veridicità delle dichiarazioni nel curriculum

    La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del controinteressato fossero corrette e non fuorvianti, e che la Commissione abbia correttamente valutato il titolo, attribuendo punteggio per l'attività di coordinatore di unità di progetto e non per quella di PI o per l'intera entità del finanziamento.

  • Rigettato
    Infondatezza delle doglianze sull'erroneità della sentenza riguardo alla valutazione dell'attività di docenza all'estero

    La Corte ha confermato che l'attività di teaching assistant non è equiparabile a docenza frontale autonoma e che i criteri di valutazione, pur prevedendo un punteggio massimo per la didattica estera, sono ragionevoli e coerenti con il bando, considerando il maggior impegno richiesto per la didattica nazionale.

  • Rigettato
    Infondatezza delle doglianze sulla valutazione dell'attività di ricerca

    La Corte ha ritenuto che i criteri di valutazione dell'attività di ricerca siano ragionevoli, differenziati e in linea con il bando, valorizzando adeguatamente i ruoli di responsabilità e coordinamento, e considerando la tipologia di progetto piuttosto che la mera entità del finanziamento. L'appellante ha comunque ottenuto il punteggio massimo per la sua attività.

  • Rigettato
    Infondatezza delle doglianze sugli errori nella valutazione dei candidati

    La Corte ha ritenuto che i giudizi della commissione sui congressi, pubblicazioni e attività gestionali non siano erronei né illogici. In particolare, alcuni interventi non sono stati valutati perché non internazionali o già considerati come relatore. La valutazione delle pubblicazioni è stata basata su dati verificati e coerenti con i criteri, e le attività gestionali sono state valutate in modo congruo.

  • Rigettato
    Infondatezza delle doglianze sulla valutazione dell'attività di terza missione

    La Corte ha ritenuto che l'attività di terza missione del controinteressato non sia meno rilevante di quella dell'appellante e che quest'ultimo non abbia dimostrato di meritare una rettifica del punteggio.

  • Inammissibile
    Inammissibilità dei motivi aggiunti

    I motivi aggiunti sono inammissibili poiché la relazione di chiarimenti della commissione, depositata in adempimento all'ordinanza istruttoria, non costituisce un documento nuovo da cui emergano vizi degli atti impugnati, ma solo un'esplicitazione del percorso valutativo della commissione.

  • Improcedibile
    Improcedibilità dell'appello incidentale

    L'appello principale è stato respinto, pertanto l'appello incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 388
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 388
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo