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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 20/01/2026, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 766/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
AZ RI, Relatore
AN GIULIO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14417/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230088579606000 IVIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate il contribuente Ricorrente_1 ha proposto impugnava la cartella di pagamento n. 09720230088579606 notificata in data 20/06/2023 emessa a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell'ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 sulla dichiarazione dei redditi Mod. Unico presentato per l'anno d'imposta 2015 e 2018.
Con il ricorso introduttivo l'istante, dopo aver confermato la legittimità della pretesa tributaria in relazione alla sanzione per tardivo versamento per l'anno d'imposta 2015, riteneva nulla ed illegittima la cartella di pagamento suindicata, chiedendone l'annullamento, affermando che il minor credito spettante e recuperato dall'Ufficio è generato da un'eccedenza d'imposta proveniente da dichiarazioni precedenti, in parte compensata, e non riconosciuta.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate rappresentando la correttezza del proprio operato e l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, per l'anno d'imposta 2014, ha presentato due dichiarazioni dei redditi Mod. Unico, la prima in data 18/09/2015 (n. 12355625128 – 0001125), la seconda il 19/10/2020 (n. 13342316309 – 0000003 integrativa a favore) dalla quale emergeva un credito d'imposta di € 2.339,00.
Con la presentazione in data 19/10/2020 delle dichiarazioni dei redditi integrative per gli anni d'imposta dal 2015 al 2018 venivano utilizzati in compensazione i crediti d'imposta emergenti da dette dichiarazioni.
L'iscrizione a ruolo trova la sua origine da eccedenze derivanti dalle citate dichiarazioni dei redditi integrative per gli anni d'imposta dal 2015 al 2018, tutte presentate in data 19/10/2020.
Le dichiarazioni integrative ultrannuali per gli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016 presentate solo in data 3
19/10/2020, debbono considerarsi come tardive, atteso che, ai sensi del comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, vigente ratione temporis, "Le dichiarazioni dei redditi (...) possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo". Una volta decorso il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 vigente ratione temporis, non è più possibile presentare dichiarazioni integrative con esito favorevole per il contribuente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate omnia in
€. 500,00
Così deciso in Roma il 13 novembre 2025
il relatore il presidente
RI ZI NI SP
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
AZ RI, Relatore
AN GIULIO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14417/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230088579606000 IVIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate il contribuente Ricorrente_1 ha proposto impugnava la cartella di pagamento n. 09720230088579606 notificata in data 20/06/2023 emessa a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell'ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 sulla dichiarazione dei redditi Mod. Unico presentato per l'anno d'imposta 2015 e 2018.
Con il ricorso introduttivo l'istante, dopo aver confermato la legittimità della pretesa tributaria in relazione alla sanzione per tardivo versamento per l'anno d'imposta 2015, riteneva nulla ed illegittima la cartella di pagamento suindicata, chiedendone l'annullamento, affermando che il minor credito spettante e recuperato dall'Ufficio è generato da un'eccedenza d'imposta proveniente da dichiarazioni precedenti, in parte compensata, e non riconosciuta.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate rappresentando la correttezza del proprio operato e l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, per l'anno d'imposta 2014, ha presentato due dichiarazioni dei redditi Mod. Unico, la prima in data 18/09/2015 (n. 12355625128 – 0001125), la seconda il 19/10/2020 (n. 13342316309 – 0000003 integrativa a favore) dalla quale emergeva un credito d'imposta di € 2.339,00.
Con la presentazione in data 19/10/2020 delle dichiarazioni dei redditi integrative per gli anni d'imposta dal 2015 al 2018 venivano utilizzati in compensazione i crediti d'imposta emergenti da dette dichiarazioni.
L'iscrizione a ruolo trova la sua origine da eccedenze derivanti dalle citate dichiarazioni dei redditi integrative per gli anni d'imposta dal 2015 al 2018, tutte presentate in data 19/10/2020.
Le dichiarazioni integrative ultrannuali per gli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016 presentate solo in data 3
19/10/2020, debbono considerarsi come tardive, atteso che, ai sensi del comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, vigente ratione temporis, "Le dichiarazioni dei redditi (...) possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo". Una volta decorso il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 vigente ratione temporis, non è più possibile presentare dichiarazioni integrative con esito favorevole per il contribuente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate omnia in
€. 500,00
Così deciso in Roma il 13 novembre 2025
il relatore il presidente
RI ZI NI SP