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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/12/2025, n. 5149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5149 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6064/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Artellino
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/05/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_3 [...]
, chiedendo l'accertamento della non debenza delle somme richieste con Controparte_2
l'intimazione di pagamento impugnata.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 071 2024 9019302753 000 da
[...]
con riferimento all'avviso di addebito n. 371 2018 0023833576 000; Controparte_2
b) Che l'intimazione di pagamento è illegittima per ragioni formali e di merito. Ritualmente citati in giudizio, l' ed si sono costituiti ed hanno eccepito CP_4 CP_5
l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito riportate.
Risulta assorbente, difatti, la censura avanzata dal ricorrente con riferimento alla previsione di cui al comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. 46/99 secondo cui “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio
è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Il senso della disposizione, dunque, è quello di evitare che la parte sia costretta a moltiplicare i giudizi per difendersi rispetto alla stessa pretesa oggetto già contestata in sede giurisdizionale.
Rispetto a tale censura, dunque, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento è stata notificata quando era già pervenuta la sentenza del Tribunale di Napoli Nord con cui la pretesa dell'ente previdenziale era stata notevolmente ridotta ed era inoltre pendente il giudizio in Corte di
Appello.
Nelle more del giudizio, poi, è pervenuta la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli che ha dichiarato non dovuti i contributi richiesti con l'avviso di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata.
Ne deriva che, pur essendo assorbenti i motivi formali in precedenza indicati, non risulta nemmeno più sussistente un credito con cui procedere in via esecutiva.
Per le ragioni indicate il ricorso va accolto e l'intimazione di pagamento n. 071 2024
9019302753 000 va annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9019302753
000;
- condanna l' ed , in solido, al pagamento delle CP_4 Controparte_2 spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 341,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 20.12.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6064/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Artellino
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/05/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_3 [...]
, chiedendo l'accertamento della non debenza delle somme richieste con Controparte_2
l'intimazione di pagamento impugnata.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 071 2024 9019302753 000 da
[...]
con riferimento all'avviso di addebito n. 371 2018 0023833576 000; Controparte_2
b) Che l'intimazione di pagamento è illegittima per ragioni formali e di merito. Ritualmente citati in giudizio, l' ed si sono costituiti ed hanno eccepito CP_4 CP_5
l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito riportate.
Risulta assorbente, difatti, la censura avanzata dal ricorrente con riferimento alla previsione di cui al comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. 46/99 secondo cui “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio
è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Il senso della disposizione, dunque, è quello di evitare che la parte sia costretta a moltiplicare i giudizi per difendersi rispetto alla stessa pretesa oggetto già contestata in sede giurisdizionale.
Rispetto a tale censura, dunque, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento è stata notificata quando era già pervenuta la sentenza del Tribunale di Napoli Nord con cui la pretesa dell'ente previdenziale era stata notevolmente ridotta ed era inoltre pendente il giudizio in Corte di
Appello.
Nelle more del giudizio, poi, è pervenuta la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli che ha dichiarato non dovuti i contributi richiesti con l'avviso di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata.
Ne deriva che, pur essendo assorbenti i motivi formali in precedenza indicati, non risulta nemmeno più sussistente un credito con cui procedere in via esecutiva.
Per le ragioni indicate il ricorso va accolto e l'intimazione di pagamento n. 071 2024
9019302753 000 va annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9019302753
000;
- condanna l' ed , in solido, al pagamento delle CP_4 Controparte_2 spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 341,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 20.12.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo