Trib. Napoli Nord, sentenza 20/12/2025, n. 5149
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione del d.lgs. 46/99

    Il Giudice ha ritenuto assorbente la censura relativa alla violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. 46/99, secondo cui l'iscrizione a ruolo è eseguita solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice. Ha rilevato che l'intimazione è stata notificata quando era già pendente un giudizio di appello e, successivamente, è intervenuta una sentenza della Corte di Appello che ha dichiarato non dovuti i contributi oggetto dell'intimazione.

  • Accolto
    Inesistenza del credito oggetto dell'intimazione

    Il Giudice ha rilevato che, anche se i motivi formali non fossero stati assorbenti, il credito non era più sussistente in virtù della sentenza della Corte di Appello che ha dichiarato non dovuti i contributi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 20/12/2025, n. 5149
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 5149
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

    Testo completo