Decreto cautelare 13 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00432/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00690/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 690 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
Comune di Trentola Ducenta, non costituito in giudizio;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per l'annullamento
(quanto al ricorso introduttivo) :
a) del provvedimento AREA I - Antimafia - Prot. Uscita n. -OMISSIS- con il quale il
Prefetto di Caserta “ INFORMA […] che nei confronti della società […] sussiste il pericolo delle infiltrazioni mafiose di cui agli artt. 84 comma 4 e 91 del D. Lgs n. 159/2011; DISPONE per le motivazioni di cui sopra, sussistendo il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della medesima società, il rigetto della istanza di iscrizione nelle White List provinciali ”;
b) del richiamato parere del Gruppo Ispettivo Antimafia del 7/11/2024, mai comunicato né notificato;
c) della comunicazione prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Prefetto di Caserta ha comunicato l'adozione del provvedimento;
d) della comunicazione del Comune di Trentola Ducenta del 7/2/2025, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica, preso atto della comunicazione inviata dalla Prefettura di Caserta, ha disposto la sospensione ad horas dei lavori di rifunzionalizzazione e riuso della struttura scuola primaria -OMISSIS- con adeguamento strutturale e rigenerazione urbana dell'area pertinenziale;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, comprese ulteriori indagini istruttorie se e in quanto esistenti;
(quanto ai motivi aggiunti depositati l'11/6/2025) :
f) del provvedimento AREA I - Antimafia - Prot. Interno n. -OMISSIS-recante ad oggetto: “ Rigetto riesame disposto dal T.A.R. Campania con ordinanza 432/2025 del 28.02.2025 (…)” con il quale “ si conferma il provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- adottato da questa prefettura (…)”;
g) del verbale del Gruppo Interforze, riunitosi in data 13/3/2025, con il quale è stato ritenuto non sufficiente ai fini della richiesta di riesame la dichiarata misura di self-cleaning adottata dalla Società ricorrente e non idonea a superare la preannunciata prognosi di controindicazione, mai comunicato, né depositato e richiamato nel provvedimento sub f);
h) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della
ricorrente, comprese ulteriori indagini istruttorie se e in quanto esistenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. EP SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente, che svolge attività prevalente di costruzione e trasformazione di immobili civili e industriali e di realizzazione di opere in cemento armato, richiedeva alla Prefettura di Caserta l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, per le categorie noli a freddo di macchinari e a caldo.
L’istanza è stata respinta con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, ravvisando la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli artt. 84, co. 4, e 91 del d.lgs. n. 159/2011.
È nel contempo impugnata la susseguente sospensione dei lavori in epigrafe indicati, disposta dal Comune di Trentola Ducenta.
Con le censure articolate viene contestata la ricorrenza dei presupposti per far luogo all’interdittiva antimafia, adducendo l’ininfluenza della circostanza dell’assunzione di alcuni dipendenti con controindicazioni a carico e patrocinando una diversa ricostruzione delle vicende penali che hanno interessato l’amministratore della Società, ritenendo che nella specie sussistano le condizioni per accordare l’accesso ad alcuna delle misure di prevenzione collaborativa, ex art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011, anche in ragione dell’avvenuta adozione di specifici modelli di self cleaning .
La Prefettura ha fornito i chiarimenti richiesti da questo Tribunale e, costituitasi in giudizio, ha confutato le censure nella memoria depositata.
La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza del 28 febbraio 2025 n. 432, al fine del riesame da parte della Prefettura.
Quest’ultima ha adottato il nuovo provvedimento interdittivo, impugnato con i motivi aggiunti.
Le parti hanno prodotto documentazione e scritti difensivi.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
L’interdittiva prot. n.-OMISSIS-, impugnata con il ricorso introduttivo, ravvisa la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011 nelle circostanze emerse a seguito dell’accesso ispettivo in cantiere effettuato dal Gruppo Ispettivo Antimafia, nel corso del quale risultavano in carico alla Società gli indicati prestatori di lavoro, specialmente uno di essi condannato per associazione di tipo mafioso con sentenza irrevocabile del 10/4/2020 della Corte di Appello di Napoli alla pena di anni 6 e mesi 4 mesi di reclusione, oltre ad essere sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. e ritenuto con la moglie appartenente al clan -OMISSIS-(i restanti soggetti, rispettivamente, con controindicazioni dettate dal controllo, per l’uno, in compagnia di soggetto pregiudicato nel 2021 e, per l’altro, in quanto familiare convivente di persona segnalata nel 2017 per un reato ostativo ai fini antimafia).
È ulteriormente considerato che la Società è contraente in subappalto con due Società interdette a loro volta e che, inoltre, l’amministratore risulta imputato nel 2011 e 2022 per reati ostativi antimafia (pur prosciolto per intervenuta prescrizione o assolto, ma ricavandosi comunque dalle sentenze la sua partecipazione alle turbative di gare d’appalto, per favorire il clan), nonché titolare di impresa individuale destinataria di provvedimento interdittivo nel 2019, ritenuto legittimo in sede giurisdizionale e confermato nel 2023, per la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa “ desunti dall’inserimento del titolare dell’impresa in un sistema di condizionamento di alcune gare di appalto, da parte della criminalità organizzata, e suffragata dalle frequentazioni del predetto con esponenti del clan dei -OMISSIS-oltre che con soggetti sottoposti ad indagine per reati associativi ” (pag. 3 del provvedimento).
A seguito dell’ordinanza cautelare che ha demandato il riesame, con il provvedimento prot. n. -OMISSIS-la Prefettura ha confermato la misura, in particolare reputando “ che l’adozione delle suindicate misure di self-cleaning appaiono generiche e comunque non in grado di incidere efficacemente nella gestione aziendale per la loro recente adozione, né nel tessuto societario, dove permane la figura di -OMISSIS-Luigi, amministratore della società, nei cui confronti sono emersi elementi di controindicazione antimafia ” (pag. 2 del provvedimento).
Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti meritino accoglimento, rivelandosi fondato il lamentato difetto di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza, da parte della Prefettura, dei presupposti applicativi del regime preventivo meno afflittivo di cui all’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011.
L’Autorità prefettizia ha emanato il provvedimento interdittivo senza condurre, ad avviso del Collegio, una più penetrante e decisiva indagine sulla ipotizzata attualità e sul carattere continuativo e strutturale del pericolo di condizionamento al quale risulterebbe esposta la Società ricorrente.
È determinante osservare, al riguardo, che la Corte di Cassazione - Sesta Sezione Penale ha pronunciato la sentenza del -OMISSIS-, con la quale ha cassato con rinvio alla Corte di Appello di Napoli il decreto di rigetto dell’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34- bis del d.lgs. n. 159/2011.
Dal pronunciamento si traggono importanti elementi che inducono, in linea con la prospettazione di parte ricorrente, a evidenziare che la figura dell’amministratore della Società e la sua ritenuta appartenenza al clan camorristico debbano essere ridimensionate.
Viene in essa considerato che la Corte di Appello “ ha insistito nel ritenere la compartecipazione di -OMISSIS-al sistema di aggiudicazione degli appalti funzionale agli interessi del clan senza, tuttavia, alcuna valutazione di quanto definitivamente affermato da questa con la citata sentenza in cui si è rilevato che l’aggravante era stata ritenuta sulla base dei soli dati oggettivi relativi alla partecipazione di -OMISSIS-alle due gare e ai suoi rapporti con -OMISSIS-(mafioso e collaboratore di giustizia), ma in assenza di elementi che consentissero di affermare che -OMISSIS-avesse inteso agevolare il sodalizio, e non singoli partecipi, o che fosse consapevole delle finalità perseguite da altri ”, senza “ indicare alcun elemento indiziario da cui desumere la sua consapevolezza: a) della “mafiosità” di -OMISSIS- b) dei meccanismi di alterazione delle gare predisposti dal clan; c) della funzionalità della sua condotta alla loro realizzazione ” (pagg. 3 e 4 della citata sentenza della Cassazione).
Trattasi di elementi che, ove valutati (congiuntamente alla rilevanza che assume l’assoluzione del -OMISSIS-dall’imputazione di cui all’art. 416- bis c.p.: cfr. p. 1.4 della sentenza della Cassazione), sono idonei a far propendere per l’occasionalità del contagio e, su questa linea, per l’ammissibilità del ricorso ad alcune delle misure di prevenzione collaborativa, di cui all’art. 94- bis del d.lgs. N. 159/2011.
Non è trascurabile, infine, che l’adozione di un modello organizzativo volto a prevenire i rischi di contaminazione criminale concorre a determinare il superamento degli elementi di controindicazione e a favorire il riallineamento dell’impresa occasionalmente contagiata con il circuito dell’economia sana.
Tale valutazione si mostra coerente con le precisazioni fornite dalla giurisprudenza la quale, in tema di aggiornamento dell’interdittiva, con statuizione che assume carattere generale, ha precisato che “ nell’attuale assetto caratterizzato dal dovere del Prefetto di vagliare anche gli spazi di applicabilità delle meno afflittive misure di cui all’articolo 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, debba predicarsi la sussistenza in questi casi di un maggior onere motivazionale, non essendo sufficiente ridurre l’assolvimento di tale onere al solo rinvio alla persistenza degli elementi indiziari posti a base dell’originaria informativa ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 5956/2025).
Date le premesse svolte, ritiene il Collegio che nella fattispecie dedotta i provvedimenti impugnati non risultino conformi all’indicato parametro normativo, risultando la valutazione compiuta dal Prefetto contraddetta e smentita dalle valutazioni della Cassazione (la cui sentenza, al fine di renderne edotta la Prefettura di Caserta, va ad essa trasmessa a cura della Segreteria).
Ne consegue che, impregiudicata l’autonomia della sua valutazione, non possano essere trascurati quegli stessi elementi che, in sede penale, militano nel senso di ritenere la Società ricorrente impermeabile al rischio di contaminazione criminale che assuma carattere di continuità e stabilità.
In questi termini, difetta nei provvedimenti impugnati l’esplicitazione di più penetranti ragioni sulla cui base debba ritenersi sussistente una situazione di cointeressenza e di contiguità della Società ricorrente con ambienti camorristici avente natura continuativa e stabile, non episodica ma di carattere strutturale.
L’esclusione, nella specie, da parte della Prefettura, della configurabilità a carico della Società ricorrente di un contributo agevolativo solamente episodico e occasionale non appare idoneamente supportata, dunque, sul piano motivazionale e prima ancora istruttorio, assumendo rilevanza, in senso contrario, elementi trascurati o indebitamente svalutati nell’analisi prefettizia, rappresentati dalla Società ricorrente e che poi hanno trovato ingresso nella statuizione resa con la richiamata sentenza della Cassazione.
Non risulta assolto, in definitiva, l’onere di compiuta indicazione dei fattori ritenuti ostativi all'attuabilità del percorso di bonifica che costituisce l’essenza dell'istituto della prevenzione collaborativa.
Risultano dunque fondati, nei termini sopra precisati e assorbiti i restanti, i motivi con cui è dedotta l’insufficienza, sul punto, del vaglio compiuto dall’Autorità prefettizia, con conseguente vizio istruttorio e motivazionale delle interdittive, e, per l’effetto, l’annullamento per tale ragione dei provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione nel rispetto dell’effetto conformativo della presente sentenza, nonché per illegittimità derivata della comunicazione del Comune di Trentola Ducenta del 7/2/2025, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica, preso atto della comunicazione inviata dalla Prefettura di Caserta, ha disposto la sospensione ad horas dei lavori di rifunzionalizzazione e riuso della struttura scuola primaria -OMISSIS- con adeguamento strutturale e rigenerazione urbana dell'area pertinenziale.
Le spese di giudizio vanno compensate tra tutte le parti costituite per valide ragioni, avuto riguardo alla specificità della materia che forma oggetto di controversia, connotata dall’esercizio di un precipuo interesse pubblico, dichiarandole irripetibili nei confronti del Comune di Trentola Ducenta, non costituitosi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti del Prefetto di Caserta prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- nei sensi di cui in motivazione, nonché la comunicazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Trentola Ducenta del 7/2/2025.
Compensa tra tutte le parti costituite le spese di giudizio, dichiarandole irripetibili nei confronti del Comune di Trentola Ducenta.
Demanda alla Segreteria della Sezione di trasmettere a mezzo PEC alla Prefettura di Caserta copia della sentenza della Corte di Cassazione - Sesta Sezione Penale del -OMISSIS-, prodotta agli atti del giudizio dalla ricorrente in data 29/8/2025.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN MO, Presidente
EP SI, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP SI | IN MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.