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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/07/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3563/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3563/2025 promossa con ricorso congiunto in data 26.5.2025 da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Silvia Trivi che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Silvia Trivi che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, sita in LI alla via Pacinotti n. 84/A, viene assegnata al signor
[...]
con i relativi beni di pertinenza e gli arredi ivi contenuti;
Parte_1
3. Trasferimento immobiliare:
pagina 1 di 7 La OR si impegna a vendere al signor , che si impegna ad Parte_2 Parte_1 acquistare per sè e/o persone da nominare, la quota pari a ½ del diritto di proprietà in comunione legale dei beni dei seguenti immobili e precisamente: in Comune di LI (MB) alla via Pacinotti 84/A un appartamento composto da tre locali oltre servizi ed un box autorimessa, il tutto censito Catasto Fabbricati di Monza come segue:
- foglio 31, particella 309, sub. 8, categoria A/3, classe 3, consistenza 6,0 vani, Rendita Catastale 433,82;
- foglio 31, particella 309, sub. 64, categoria C/6, classe 4, consistenza 13 m.
Il prezzo della compravendita è sin d'ora stabilito in complessivi Euro 100.000,00 (centomila euro).
Il presente impegno è sottoposto alla condizione risolutiva del mancato ottenimento da parte del sig. di positiva delibera di un mutuo volto a finanziare il prezzo di acquisto degli immobili in oggetto. Pt_1
In caso di avveramento della predetta condizione, da comprovarsi mediante idonea documentazione bancaria, il presente impegno deve intendersi risolto con efficacia retroattiva e privo di ogni e qualsivoglia effetto.
La presente condizione risolutiva deve peraltro intendersi posta nell'esclusivo interesse del sig. Pt_1 che potrà quindi avvalersene o meno a sua discrezione.
L'atto notarile di trasferimento della proprietà di quanto qui sopra dovrà essere stipulato indicativamente entro il termine del 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei) avvalendosi del ministero di un Notaio di fiducia del signor Pt_1
Si specifica che le parti pattuiscono sin d'ora che le spese di trasferimento immobiliare saranno a carico del sig. Pt_1
La OR si impegna, altresì, a partecipare a tutte le formalità eventualmente richieste e, in Pt_2 ogni caso, a collaborare a tutto ciò che si renderà necessario per dare completa esecuzione all'impegno assunto al presente punto.
Le parti convengono che, in pendenza dell'obbligo di acquisto del diritto di proprietà (sino al 31.12.2026), il signor non dovrà alcunché a titolo di indennità di occupazione alla OR Pt_1 Pt_2 per la sua quota di comproprietà e lo stesso signor si impegna al pagamento delle spese di Pt_1 ordinaria e di straordinaria amministrazione riferibili all'immobile in LI (MB) alla via Pacinotti 84/A.
4. Regime di affidamento: i due genitori sono d'accordo per l'affidamento condiviso del figlio
Per_1
5. Collocamento e regime di visita
I genitori hanno congiuntamente deciso che il figlio vivrà stabilmente nella casa familiare di Per_1 via Pacinotti n. 84/A e vedrà la madre per tre sere a settimana (comprese la cena) e la domenica a pranzo presso l'appartamento di via Umberto I al numero 60, Biassono (MB), dove è residente attualmente. Considerando l'età del ragazzo entrambi i genitori lasciano che sia lui a decidere se fermarsi a dormire presso il domicilio della madre.
pagina 2 di 7 Qualora uno dei due genitori dovesse cambiare residenza avviserà l'altro genitore mediante una raccomandata. durante il pranzo e nel primo pomeriggio resta a casa dei nonni (in accordo tra i due Per_1 genitori) in via Pacinotti n.50, LI (MB).
ha espresso invece la volontà di convivere col padre. CP_1
È prevista, nel rispetto delle volontà e delle necessità di ., una cena infrasettimanale e un CP_1 pranzo/cena nel fine settimana con la madre (sabato o domenica). Le due organizzeranno di volta in volta il loro impegno sicché la relazione tra la OR e è altalenante. riporta Pt_2 CP_1 CP_1 un quadro psicologico fragile per cui i genitori hanno deciso di darle la possibilità di organizzare il proprio tempo con la madre tenendo conto dei propri desideri ma sempre all'interno di un calendario stabilito dai genitori (che i due si impegnano a mantenere il più possibile).
6. Educazione dei figli
Entrambi i genitori si impegnano a crescere, mantenere e educare i figli secondo i valori e le possibilità di ciascuno, costruendo e mantenendo un confronto sui temi che riguardano la vita di e I figli conserveranno con i genitori e i rispettivi parenti un rapporto equilibrato. CP_1 Per_1
7. Comunicazione tra i due genitori
I due genitori si impegnano a mantenere una corrispondenza per tutto ciò che riguarda la crescita e l'organizzazione dei figli.
I genitori manterranno un rapporto costante e una comunicazione flessibile per quanto riguarda le assenze del figlio a scuola, la vita formativa di , lo stato di salute dei figli (con Per_1 CP_1 temperatura superiore ai 38°, stato influenzale, malesseri e/o situazioni che destano sospetto), eventuali momenti di fragilità emotiva e psicologica dei figli, conflitti nelle relazioni con i pari, mancata integrazione nel contesto sociale.
Ciascun genitore si assume la responsabilità nel tutelare e favorire il clima degli scambi comunicativi.
8. Cambiamenti e comunicazioni
Il signor e la OR garantiscono la piena responsabilità e impegno nel comunicare Pt_1 Pt_2 all'altro genitore ogni cambiamento rispetto agli impegni presi entro le 48h antecedenti per ciò che riguarda le cene e gli spostamenti dei figli. I due genitori si impegnano ad avvisare tempestivamente l'altro genitore in caso di emergenze.
9. Comunicazioni scolastiche
Entrambi i genitori avranno accesso diretto e autonomo rispetto alle comunicazioni in entrata e uscita con e dalla scuola, privilegiando le comunicazioni in coppia per ciò che riguarda l'andamento scolastico, la sua adattabilità al contesto, il percorso di maturazione del figlio.
Lo stesso trattamento e cura sarà rivolto agli eventuali percorsi formativi di . CP_1
10. Regime di collocamento nelle festività e gestione delle vacanze
Quanto alle festività natalizie, pasquali, alle feste laiche ed alle vacanze estive, saranno decise congiuntamente con cadenza annuale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
pagina 3 di 7 In caso di mancato accordo varrà quanto di seguito indicato:
Festività natalizie;
i figli festeggeranno il 24 dicembre con i nonni paterni, mentre i giorni 25 e 26 dicembre verranno trascorsi con i genitori in maniera alternata (es. 25/12 con la madre e il 26/12 col padre). L'anno successivo la presenza dei figli sarà invertita.
I giorni 1° gennaio e 6 gennaio subiranno la medesima organizzazione. I due genitori si riservano di accogliere le esigenze dei figli per quanto riguarda i festeggiamenti di Capodanno.
Pasqua: i figli potranno trascorrere il giorno della Pasqua un anno con la madre e il successivo anno con il padre, e così via, assumendo che il genitore che ha tenuto con sé i figli il giorno di Natale, non li terrà per le successive festività pasquali.
In relazione alle feste laiche (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, ecc.) i genitori restano a disposizione dei figli, consapevoli che entrambi hanno ormai raggiunto l'età per cui possano scegliere con chi festeggiare. In ogni caso, qualora i figli decidessero di restare con la famiglia, trascorrerebbero questi eventi con i genitori ad anni alterni.
Quanto alle vacanze estive, il figlio trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi di vacanza Per_1 con ciascun genitore nel mese di agosto. La madre e il padre si accorderanno sull'organizzazione dello stesso entro il 31 marzo di ogni anno.
In accordo i due genitori convengono che secondo richiesta dei figli vi è la possibilità che essi organizzano le vacanze in autonomia;
dunque, sono disponibili a modificare o ridurre i giorni di convivenza a favore delle legittime necessità dei figli.
organizzerà le vacanze estive secondo i propri gusti e desideri. I due genitori si rendono CP_1 disponibili a contribuire alle spese delle vacanze (al 50% tra i due genitori) fino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente (nel rispetto delle disponibilità e delle risorse economiche di ciascuno).
11. Mantenimento dei figli
Il sig. e la OR di comune accordo, rispetto al mantenimento delle spese ordinarie del Pt_1 Pt_2 figlio hanno deciso quanto segue: la OR verserà la cifra di Euro 200,00 al sig. Per_1 Pt_2 (punto 2, prima parte). Pt_1
Per quanto riguarda le seguenti voci la spesa sarà anticipata dal padre e rimborsate dalla madre:
- Tasse scolastiche;
- Materiale scolastico.
Per quanto riguarda la figlia , la OR verserà Euro 300,00 euro per il suo CP_1 Pt_2 mantenimento ordinario (in attesa che diventi autonoma economicamente) sul conto del signor Pt_1
Le spese di mantenimento straordinario, in conformità alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare stilate dal CNF, che si intendono qui integralmente riportate, saranno divise al 50% tra i genitori.
Spese comprese nel mantenimento ordinario: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco pagina 4 di 7 (comprensivi anche gli antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzato dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali).
Spese extra mantenimento ordinarie per le quali NON è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra mantenimento diretto, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese extra mantenimento ordinarie per le quali è richiesta la previa concertazione:
Scolastiche: iscrizioni a scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, viaggi studio o di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastiche: corsi di attività artistiche o attività sportive (comprese le trasferte), corsi di informatica, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuole;
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitario: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e spese sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi per interventi presso strutture o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
12. Rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il giorno 15 del mese successivo a decorrere dalla richiesta.
13. Gestione dello sport di Per_1
pagina 5 di 7 Il sig. si occuperà dell'accompagnamento del figlio alle attività sportive sia agli Pt_1 Per_1 allenamenti settimanali sia per le partite della domenica. Si definisce che le spese delle trasferte (preparazione o ritiri) saranno divise al 50% tra i genitori.
14. Gestione degli animali domestici
Le spese extra relative ai due animali domestici saranno divise al 50% in pari misura tra il sig. e Pt_1 la sig.ra . Pt_2
Per quanto riguarda il mantenimento del cane Ice, la OR si occuperà di acquistare i suoi Pt_2 alimenti ogni 3 mesi;
il pacco di cibo sarà consegnato ai genitori del sig. che si occuperanno di Pt_1 lui ogni giorno (anche nei giorni di pernottamento dalla OR). Il cane, infatti, seguirà gli spostamenti di Sarà il ragazzo ad occuparsi del suo spostamento ogni pomeriggio nei giorni Per_1 di permanenza dalla madre.
Il gatto invece seguirà . Per_2 CP_1
15. Deducibilità fiscale:
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori, nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero il 50 %.
Gli eventuali rimborsi/ sussidi disposti dallo Stato/ Ente erogatore relativi alla prole vanno a beneficio del signor Pt_1
Tanto premesso, ritenuto ed esposto, i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, chiedono che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito – fissata, ai sensi degli art. 473-bis.51 c.p.c., l'udienza per la comparizione personale delle parti ai fini del prescritto tentativo di conciliazione - voglia:
(A) pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vedano (MB), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni convenute inter partes e di cui meglio nelle premesse del presente ricorso congiunto (“Patti e Condizioni”)
(B) Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vedano (MB), stipulato in data 3 maggio 2003 tra i signori e , trascritto presso l'Ufficio Parte_2 Parte_1 dello Stato Civile del Comune di Vedano al nr. 3, Serie A, P. 2, anno 2003 e, per l'effetto:
ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile dei Comuni di Vedano (MB) di procedere all'annotazione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio dei predetti comuni;
confermare le condizioni convenute inter partes e di cui meglio nelle premesse del presente ricorso congiunto (“ e Condizioni”)”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
pagina 6 di 7 Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Vedano al Lambro (MB) in data 3.5.2003 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione sottoscritta in sede di ricorso per l'udienza del 16.7.2023 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per la restante parte, relative a diritti disponibili. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vedano al Lambro (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. riserva la statuizione sulle spese in sede divorzile;
V. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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