CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 21/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
AT FABIO, Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 858/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via G Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249008994855000 TRIBUTI VARI
proposto da Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060024637084000 IRPEF-ALTRO 2000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 297/2025 depositato il
27/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 858/2024) Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 05720249008994855000 del 29/05/2024 e di uno degli atti ad essa presupposti (cartella esattoriale n. 05720060024637084000, notificata il 31.10.2006, emessa a titolo IRPEF, anno d'imposta
2000).
Il ricorrente deduce la decadenza dalla potestà impositiva, l'inesistenza della pretesa azionata nei suoi riguardi, nonché dei ruoli, la prescrizione quinquennale del credito tributario e la omessa notificazione della cartella esattoriale anzidetta.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per esser stata la cartella esattoriale sottesa all'intimazione oggetto della presente impugnativa già oggetto di altro ricorso proposto dal Ricorrente_1 (r.g. 760/2013) e definito in senso sfavorevole al contribuente unitamente al relativo giudizio di appello anch'esso conclusosi con la soccombenza dell'odierno istante statuita con sentenza della CTR del Lazio n. 7011/2016, depositata in data 17 novembre 2016 e passata in giudicato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con istanza di correzione di errore materiale del dispositivo, depositata in atti il 24.4.2025, il Difensore della
Riscossione ha chiesto che le spese di giudizio in esso quantificate fossero distratte in favore dell'antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è suscettibile di accoglimento, posto che l'atto presupposto a quello odiernamente gravato, ossia la sopra citata cartella esattoriale è stata oggetto di giudizio che si è definito con sentenza della CTR del Lazio, n. 7011/2016, depositata il 17 novembre 2016, e passata in giudicato.
Giova osservare, al fine del decidere, che il contenzioso azionato sull'atto presupposto è stato già definito con la sopra richiamata sentenza della CTR del Lazio, passata in giudicato, non potendosi che dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem e l'infondatezza della prescrizione e della decadenza asserite dal contribuente, trattandosi di prescrizione decennale ex art. 2946
c.c. peraltro oggetto di atti di interruzione degli effetti prescrizionali.
Suscettibile di accoglimento è, infine, l'istanza di correzione materiale, del dispositivo del presente ricorso, tenuto conto degli atti di causa e, in particolare, della memoria di costituzione è stato richiesta la distrazione delle spese di lite in favore del Difensore antistatario della Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori se dovuti, in favore di Agenzia delle
Entrate Riscossione e per essa al legale antistatario Avv. Difensore_2, ed euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 21/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
AT FABIO, Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 858/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via G Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249008994855000 TRIBUTI VARI
proposto da Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060024637084000 IRPEF-ALTRO 2000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 297/2025 depositato il
27/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 858/2024) Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 05720249008994855000 del 29/05/2024 e di uno degli atti ad essa presupposti (cartella esattoriale n. 05720060024637084000, notificata il 31.10.2006, emessa a titolo IRPEF, anno d'imposta
2000).
Il ricorrente deduce la decadenza dalla potestà impositiva, l'inesistenza della pretesa azionata nei suoi riguardi, nonché dei ruoli, la prescrizione quinquennale del credito tributario e la omessa notificazione della cartella esattoriale anzidetta.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per esser stata la cartella esattoriale sottesa all'intimazione oggetto della presente impugnativa già oggetto di altro ricorso proposto dal Ricorrente_1 (r.g. 760/2013) e definito in senso sfavorevole al contribuente unitamente al relativo giudizio di appello anch'esso conclusosi con la soccombenza dell'odierno istante statuita con sentenza della CTR del Lazio n. 7011/2016, depositata in data 17 novembre 2016 e passata in giudicato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con istanza di correzione di errore materiale del dispositivo, depositata in atti il 24.4.2025, il Difensore della
Riscossione ha chiesto che le spese di giudizio in esso quantificate fossero distratte in favore dell'antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è suscettibile di accoglimento, posto che l'atto presupposto a quello odiernamente gravato, ossia la sopra citata cartella esattoriale è stata oggetto di giudizio che si è definito con sentenza della CTR del Lazio, n. 7011/2016, depositata il 17 novembre 2016, e passata in giudicato.
Giova osservare, al fine del decidere, che il contenzioso azionato sull'atto presupposto è stato già definito con la sopra richiamata sentenza della CTR del Lazio, passata in giudicato, non potendosi che dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem e l'infondatezza della prescrizione e della decadenza asserite dal contribuente, trattandosi di prescrizione decennale ex art. 2946
c.c. peraltro oggetto di atti di interruzione degli effetti prescrizionali.
Suscettibile di accoglimento è, infine, l'istanza di correzione materiale, del dispositivo del presente ricorso, tenuto conto degli atti di causa e, in particolare, della memoria di costituzione è stato richiesta la distrazione delle spese di lite in favore del Difensore antistatario della Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori se dovuti, in favore di Agenzia delle
Entrate Riscossione e per essa al legale antistatario Avv. Difensore_2, ed euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate