Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 201
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione del principio del ne bis in idem

    Il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto l'atto presupposto è stato già oggetto di un contenzioso definito con sentenza passata in giudicato.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    Le eccezioni di prescrizione e decadenza sono infondate, trattandosi di prescrizione decennale e avendo avuto luogo atti interruttivi degli effetti prescrizionali.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del ne bis in idem

    Il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto l'atto presupposto è stato già oggetto di un contenzioso definito con sentenza passata in giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 201
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 201
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo