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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima-
Il GOP, Mariachiara Arrighi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 186/2025, avente per oggetto
“Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo”, promossa
DA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate, difese ed assistite dall'avv. Stefano C.F._2
Motta ed elettivamente domiciliate in lecco via Roma n. 6, presso lo studio del difensore, come da procura alle liti allegata all'atto di intimazione di sfratto per morosità parte intimante;
CONTRO
(c.f. ) CP_1 C.F._3
parte intimata contumace;
-CONCLUSIONI DELLE PARTI-
Parte intimante –
“CHIEDONO che il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni: In via principale: 1) previo ogni opportuno accertamento, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 02.11.2022 e registrato telematicamente il 17.11 2022 al n. 005421 – serie T3 con codice identificativo TBN22T005421000BB per grave inadempimento del conduttore , sia in relazione alle mensilità di CP_1
canone e di spese ricomprese nell'atto di intimazione di sfratto per morosità sia in relazione alle mensilità maturate successivamente e sino ad oggi, e per l'effetto ordinare il rilascio dell'unità immobiliare e relative pertinenze sita in
Lecco, Corso Carlo Alberto n° 18, piano secondo, catastalmente identificata al NCEU Lecco, Sez. Lecco, foglio 4, Mapp. 2080 sub 6, cat. A/2 cl. 2, vani
5, superficie catastale mq. 78, R.C. € 658,48, totalmente libera da persone e cose, fissando la data per l'esecuzione; 2) conseguentemente, dato atto ed accertato il credito maturato, condannare il sig. CP_1
( ), nato a [...] il [...], residente in C.F._3
Lecco, corso Carlo Alberto n. 18, a pagare alle ricorrenti e Parte_1 [...]
la somma di € 7.150,00 a titolo di canoni di locazione e di € 2.542,33 Pt_2
a titolo di spese ed oneri accessori oltre al credito per interessi determinato in misura pari al tasso legale maggiorato di 8 (otto) punti percentuali dalle singole scadenze al saldo, come previsto all'art. 8 del contratto di locazione;
oltre alla condanna al pagamento dei canoni a scadere sino al rilascio dell'immobile; In ogni caso: condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di causa, maggiorate di spese generali, contributo previdenziale ed IVA come per legge. In via istruttoria: 1) senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. e per testi sulle circostanze di fatto di cui alle premesse CP_1
dell'atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida da aversi in questa sede integralmente riportate precedute dalla espressione “Vero che ?” nonché sui seguenti capitoli di prova: A) “Vero che alla data dell'intimazione di sfratto ovvero al 22.11.2024, il sig. CP_1
è rimasto moroso nel pagamento delle rate di canone scadute a
[...]
decorrere dal mese di gennaio 2024 per l'ammontare di € 6.650,00.= nonché nel pagamento di € 1.699,73 a titolo di spese e oneri accessori come da estratto conto che mi si rammostra (doc. n° 3) ?”; B) “Vero che il conduttore
2 sig. non ha corrisposto le spese e i canoni di locazione maturati CP_1
dal mese di dicembre 2024 al mese di maggio 2025 (pari rispettivamente ad €
842,60 e ad € 3.900,00), come analiticamente indicato nell'estratto conto che mi si rammostra (doc. n. 5) ?”; Con riserva di indicare testi. 2) Si chiede inoltre e sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ex adverso formulati ed ammessi dal Giudice, con i testimoni indicandi.
Parte – intimata
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con atto di intimazione di sfratto per morosità, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, , chiedendo la CP_1
convalida dello sfratto per morosità intimato e la fissazione della data per il rilascio.
In via subordinata, nell'ipotesi di opposizione allo sfratto da parte del conduttore, hanno chiesto l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, ai sensi dell'art. 665
c.p.c. e la risoluzione del contratto di locazione, per inadempimento del conduttore, con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 01 gennaio 2025 il difensore dell'intimante rappresentava che la notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità era stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, non essendo la stessa idonea ad instaurare il procedimento di convalida di sfratto (cfr. Corte Cost. n.
15/2000) né per la convalida dello sfratto e/o per l'emissione della ordinanza di rilascio, il Tribunale disponeva il mutamento del rito, assegnando all'intimante termine per la notifica della citazione e del verbale di udienza al conduttore e, ulteriore termine, per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, rinviando le parti, avanti a sé, per l'udienza del 30.05.2025.
Il Tribunale concedeva, altresì, alle parti, i termini di legge per il deposito di memorie integrative e documenti, ai sensi dell'art. 420 c.p.c.
3 All'udienza del 30.05.2025, verificata la regolarità della notifica al conduttore intimato, il Tribunale dichiarava la contumacia di , ed invitava parte CP_1
intimante a concludere, discutendo la causa.
Parte intimante si riportava ai propri atti difensivi, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate e chiedendo la condanna dell'intimato al pagamento delle spese del giudizio.
Data lettura del dispositivo di sentenza, la motivazione era riservata, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel termine di giorni 20.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti di causa, risulta pacifico che non abbia rilasciato CP_1
l'immobile locato, non avendolo formalmente riconsegnato né abbia provveduto al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori per gli importi indicati dal conduttore, rendendosi del tutto irreperibile.
La prova del pagamento dei canoni di locazione, risultando dal contratto l'obbligazione in tal senso assunta dal conduttore, incombe su quest'ultimo, che non l'ha offerta.
L'inadempimento e/o il ritardo del conduttore nel pagamento di quanto stabilito contrattualmente è stato previsto dalle parti, all'art. 8, quale condizione per la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza, dunque, che questo Tribunale debba verificare la gravità dell'inadempimento.
Il conduttore, dal canto suo, è rimasto contumace, così impedendo l'eventuale accertamento incolpevole dell'inadempimento e/ del ritardo nei pagamenti.
Quanto sopra, deve dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto di locazione intercorso tra le parti e la condanna di quest'ultimo al pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi previsti “ex contractu” e all'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e cose.
Le spese ed i compensi del procedimento di mediazione obbligatoria e quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,
4 conformemente al D.M. 147/2022, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate, del tenore degli atti e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito della causa, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
. dichiara ai sensi dell'art. 1456 c.c. la risoluzione di diritto del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato dalle parti in data 02.11.2022, registrato telematicamente il
17.11.2022 al n. 005421 – serie 3T, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in
Lecco, Corso Carlo Alberto n. 18, identificata al NCEU del Comune di Lecco, foglio
4, Mapp. 2080 sub. 6, cat. A/2 e, per l'effetto, condanna CP_1
all'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e cose;
. condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 [...]
, in via tra loro solidale, dell'importo di € 7.150,00 a titolo di canoni di Pt_2
locazione scaduti oltre canoni di locazione a scadere fino all'effettivo rilascio e oltre interessi legali maggiorati di 8 punti percentuali fino all'effettivo pagamento;
. condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 [...]
, in via tra loro solidale, dell'importo di € 2.542,33, a titolo di spese ed Pt_2
oneri accessori oltre interessi legali maggiorati di 8 punti percentuali fino all'effettivo pagamento;
. condanna a rifondere a e , CP_1 Parte_1 Parte_2
le spese del procedimento di mediazione e quelle del presente giudizio che liquida in
€ 441,00 per compensi professionali per la mediazione, € 2.800,00 per compensi professionali del giudizio, oltre € 214,20 per anticipazioni della mediazione, € 442,57 per anticipazioni del giudizio, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi professionali, 4% CPA e 22% IVA, come per legge.
Lecco, 30.05.2025
Il GOP
Mariachiara Arrighi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima-
Il GOP, Mariachiara Arrighi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 186/2025, avente per oggetto
“Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo”, promossa
DA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate, difese ed assistite dall'avv. Stefano C.F._2
Motta ed elettivamente domiciliate in lecco via Roma n. 6, presso lo studio del difensore, come da procura alle liti allegata all'atto di intimazione di sfratto per morosità parte intimante;
CONTRO
(c.f. ) CP_1 C.F._3
parte intimata contumace;
-CONCLUSIONI DELLE PARTI-
Parte intimante –
“CHIEDONO che il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni: In via principale: 1) previo ogni opportuno accertamento, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 02.11.2022 e registrato telematicamente il 17.11 2022 al n. 005421 – serie T3 con codice identificativo TBN22T005421000BB per grave inadempimento del conduttore , sia in relazione alle mensilità di CP_1
canone e di spese ricomprese nell'atto di intimazione di sfratto per morosità sia in relazione alle mensilità maturate successivamente e sino ad oggi, e per l'effetto ordinare il rilascio dell'unità immobiliare e relative pertinenze sita in
Lecco, Corso Carlo Alberto n° 18, piano secondo, catastalmente identificata al NCEU Lecco, Sez. Lecco, foglio 4, Mapp. 2080 sub 6, cat. A/2 cl. 2, vani
5, superficie catastale mq. 78, R.C. € 658,48, totalmente libera da persone e cose, fissando la data per l'esecuzione; 2) conseguentemente, dato atto ed accertato il credito maturato, condannare il sig. CP_1
( ), nato a [...] il [...], residente in C.F._3
Lecco, corso Carlo Alberto n. 18, a pagare alle ricorrenti e Parte_1 [...]
la somma di € 7.150,00 a titolo di canoni di locazione e di € 2.542,33 Pt_2
a titolo di spese ed oneri accessori oltre al credito per interessi determinato in misura pari al tasso legale maggiorato di 8 (otto) punti percentuali dalle singole scadenze al saldo, come previsto all'art. 8 del contratto di locazione;
oltre alla condanna al pagamento dei canoni a scadere sino al rilascio dell'immobile; In ogni caso: condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di causa, maggiorate di spese generali, contributo previdenziale ed IVA come per legge. In via istruttoria: 1) senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. e per testi sulle circostanze di fatto di cui alle premesse CP_1
dell'atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida da aversi in questa sede integralmente riportate precedute dalla espressione “Vero che ?” nonché sui seguenti capitoli di prova: A) “Vero che alla data dell'intimazione di sfratto ovvero al 22.11.2024, il sig. CP_1
è rimasto moroso nel pagamento delle rate di canone scadute a
[...]
decorrere dal mese di gennaio 2024 per l'ammontare di € 6.650,00.= nonché nel pagamento di € 1.699,73 a titolo di spese e oneri accessori come da estratto conto che mi si rammostra (doc. n° 3) ?”; B) “Vero che il conduttore
2 sig. non ha corrisposto le spese e i canoni di locazione maturati CP_1
dal mese di dicembre 2024 al mese di maggio 2025 (pari rispettivamente ad €
842,60 e ad € 3.900,00), come analiticamente indicato nell'estratto conto che mi si rammostra (doc. n. 5) ?”; Con riserva di indicare testi. 2) Si chiede inoltre e sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ex adverso formulati ed ammessi dal Giudice, con i testimoni indicandi.
Parte – intimata
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con atto di intimazione di sfratto per morosità, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, , chiedendo la CP_1
convalida dello sfratto per morosità intimato e la fissazione della data per il rilascio.
In via subordinata, nell'ipotesi di opposizione allo sfratto da parte del conduttore, hanno chiesto l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, ai sensi dell'art. 665
c.p.c. e la risoluzione del contratto di locazione, per inadempimento del conduttore, con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 01 gennaio 2025 il difensore dell'intimante rappresentava che la notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità era stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, non essendo la stessa idonea ad instaurare il procedimento di convalida di sfratto (cfr. Corte Cost. n.
15/2000) né per la convalida dello sfratto e/o per l'emissione della ordinanza di rilascio, il Tribunale disponeva il mutamento del rito, assegnando all'intimante termine per la notifica della citazione e del verbale di udienza al conduttore e, ulteriore termine, per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, rinviando le parti, avanti a sé, per l'udienza del 30.05.2025.
Il Tribunale concedeva, altresì, alle parti, i termini di legge per il deposito di memorie integrative e documenti, ai sensi dell'art. 420 c.p.c.
3 All'udienza del 30.05.2025, verificata la regolarità della notifica al conduttore intimato, il Tribunale dichiarava la contumacia di , ed invitava parte CP_1
intimante a concludere, discutendo la causa.
Parte intimante si riportava ai propri atti difensivi, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate e chiedendo la condanna dell'intimato al pagamento delle spese del giudizio.
Data lettura del dispositivo di sentenza, la motivazione era riservata, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel termine di giorni 20.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti di causa, risulta pacifico che non abbia rilasciato CP_1
l'immobile locato, non avendolo formalmente riconsegnato né abbia provveduto al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori per gli importi indicati dal conduttore, rendendosi del tutto irreperibile.
La prova del pagamento dei canoni di locazione, risultando dal contratto l'obbligazione in tal senso assunta dal conduttore, incombe su quest'ultimo, che non l'ha offerta.
L'inadempimento e/o il ritardo del conduttore nel pagamento di quanto stabilito contrattualmente è stato previsto dalle parti, all'art. 8, quale condizione per la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza, dunque, che questo Tribunale debba verificare la gravità dell'inadempimento.
Il conduttore, dal canto suo, è rimasto contumace, così impedendo l'eventuale accertamento incolpevole dell'inadempimento e/ del ritardo nei pagamenti.
Quanto sopra, deve dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto di locazione intercorso tra le parti e la condanna di quest'ultimo al pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi previsti “ex contractu” e all'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e cose.
Le spese ed i compensi del procedimento di mediazione obbligatoria e quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,
4 conformemente al D.M. 147/2022, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate, del tenore degli atti e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito della causa, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
. dichiara ai sensi dell'art. 1456 c.c. la risoluzione di diritto del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato dalle parti in data 02.11.2022, registrato telematicamente il
17.11.2022 al n. 005421 – serie 3T, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in
Lecco, Corso Carlo Alberto n. 18, identificata al NCEU del Comune di Lecco, foglio
4, Mapp. 2080 sub. 6, cat. A/2 e, per l'effetto, condanna CP_1
all'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e cose;
. condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 [...]
, in via tra loro solidale, dell'importo di € 7.150,00 a titolo di canoni di Pt_2
locazione scaduti oltre canoni di locazione a scadere fino all'effettivo rilascio e oltre interessi legali maggiorati di 8 punti percentuali fino all'effettivo pagamento;
. condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 [...]
, in via tra loro solidale, dell'importo di € 2.542,33, a titolo di spese ed Pt_2
oneri accessori oltre interessi legali maggiorati di 8 punti percentuali fino all'effettivo pagamento;
. condanna a rifondere a e , CP_1 Parte_1 Parte_2
le spese del procedimento di mediazione e quelle del presente giudizio che liquida in
€ 441,00 per compensi professionali per la mediazione, € 2.800,00 per compensi professionali del giudizio, oltre € 214,20 per anticipazioni della mediazione, € 442,57 per anticipazioni del giudizio, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi professionali, 4% CPA e 22% IVA, come per legge.
Lecco, 30.05.2025
Il GOP
Mariachiara Arrighi
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