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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/12/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM MA TU, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 848/2024 R.G. promossa da
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Smimmo;
contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni;
CP_1
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 29.02.2024, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l al fine di conseguire la caducazione o comunque la declaratoria di CP_1 illegittimità della comunicazione di indebito del 16.10.2023 (ricevuta in data 3.11.2023) ed avente ad oggetto la pretesa restitutoria dell'importo di euro 4.849,58, corrisposto a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione categoria INVCIV n. 07082431 nel periodo compreso tra l'1.12.2022 ed il
30.11.2023.
A sostegno delle proprie prospettazioni invocava unicamente il principio di irripetibilità delle somme percepite, avendo provveduto a comunicare i propri dati reddituali all' in sede Controparte_2 di trasmissione del modello AP70 in data 5.12.2022 ed avendo in ogni caso ricevuto l'erogazione incrementale senza alcun dolo.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocandone la reiezione sulla base di varie CP_1 argomentazioni in fatto e in diritto, vinte le spese di lite.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova preliminarmente rilevare come il ricorso verta unicamente sull'irripetibilità dell'indebito contestato con comunicazione del 16.10.2023, comunicazione nella quale, come causale della richiesta di restituzione, l' indicava “è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della CP_2 pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti per legge”.
È, dunque, su questa declinazione causale della nota di indebito che è stato impostato il ricorso, sviluppando le argomentazioni stratificatesi nella giurisprudenza di merito e di legittimità con riguardo alle condizioni di ripetibilità degli indebiti assistenziali fondati sull'accertata insussistenza del requisito reddituale.
Solo in sede di memoria costituzione nel presente giudizio l' ha avuto modo di Controparte_2 chiarire come l'indebito per cui è causa traesse invero origine non dalla insussistenza del requisito reddituale ma dal venir meno di quello sanitario, stante la riduzione della percentuale di invalidità della parte ricorrente dal 100% all'85%, e dunque della trasformazione della pensione di invalidità civile ex art 12 L. n. 118/1971 ad assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. cit. in sede di visita di revisione sanitaria del 22.11.2022, prestazione quest'ultima insuscettibile di maggiorazione sociale.
Ora, rammentato che il giudice del lavoro è chiamato a pronunciarsi unicamente sul rapporto previdenziale e assistenziale e non sugli atti e procedimenti che ne regolano il dispiegarsi, il sindacato di questo Tribunale avrà ad oggetto la materia del contendere così come delineata dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, potendo valorizzarsi l'equivoco tenore degli atti procedimentali che hanno preceduto la controversia, al più, ai fini della corretta scansione degli oneri assertivi e del ciclo
'allegazione-contestazione' e ai fini della regolazione delle spese di lite.
Tanto premesso a livello di impostazione metodologica, venendo in rilievo un'ipotesi di indebito determinata dal venir meno del requisito sanitario, questo giudice intende dare continuità all'orientamento ormai consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare – in mancanza di una norma che disponga in tal senso
– il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”(cfr. ex multis Cass. n. 16260/2003; 26162/2016; 34013/2019).
L'indirizzo interpretativo è stato infatti ulteriormente confermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24180/22, nella quale si legge “in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 della Costituzione, la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr. Cass nr 13915/2021; Cass nr. 13223/2020; Cass nr. 10642
e 31372/2019)”, ribadendo il principio di diritto a mente del quale l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Rapportando tali principi di diritto alla concreta fattispecie in esame, va rilevato che il verbale di visita di revisione del 22.11.2022 risulta ritualmente e pacificamente comunicato alla parte ricorrente in data 12.12.2022 e in esso la Commissione Medica dà atto del venir meno del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per continuare a fruire della pensione di invalidità civile ex art 12 L. n.
118/1971 risultando il passaggio della percentuale di invalidità dal 100% al 85% (verbale peraltro non impugnato).
Ne discende che la conoscenza dell'esito della visita di revisione non consente alla parte ricorrente di invocare in suo favore l'affidamento incolpevole per la percezione dei ratei successivi alla suddetta comunicazione.
Da tutte le superiori brevi considerazioni discende l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza per giustificare l'operatività del meccanismo della soluti retentio e, in definitiva, il rigetto del ricorso.
Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Latina, data del deposito
IL GIUDICE
UM MA TU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM MA TU, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 848/2024 R.G. promossa da
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Smimmo;
contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni;
CP_1
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 29.02.2024, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l al fine di conseguire la caducazione o comunque la declaratoria di CP_1 illegittimità della comunicazione di indebito del 16.10.2023 (ricevuta in data 3.11.2023) ed avente ad oggetto la pretesa restitutoria dell'importo di euro 4.849,58, corrisposto a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione categoria INVCIV n. 07082431 nel periodo compreso tra l'1.12.2022 ed il
30.11.2023.
A sostegno delle proprie prospettazioni invocava unicamente il principio di irripetibilità delle somme percepite, avendo provveduto a comunicare i propri dati reddituali all' in sede Controparte_2 di trasmissione del modello AP70 in data 5.12.2022 ed avendo in ogni caso ricevuto l'erogazione incrementale senza alcun dolo.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocandone la reiezione sulla base di varie CP_1 argomentazioni in fatto e in diritto, vinte le spese di lite.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova preliminarmente rilevare come il ricorso verta unicamente sull'irripetibilità dell'indebito contestato con comunicazione del 16.10.2023, comunicazione nella quale, come causale della richiesta di restituzione, l' indicava “è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della CP_2 pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti per legge”.
È, dunque, su questa declinazione causale della nota di indebito che è stato impostato il ricorso, sviluppando le argomentazioni stratificatesi nella giurisprudenza di merito e di legittimità con riguardo alle condizioni di ripetibilità degli indebiti assistenziali fondati sull'accertata insussistenza del requisito reddituale.
Solo in sede di memoria costituzione nel presente giudizio l' ha avuto modo di Controparte_2 chiarire come l'indebito per cui è causa traesse invero origine non dalla insussistenza del requisito reddituale ma dal venir meno di quello sanitario, stante la riduzione della percentuale di invalidità della parte ricorrente dal 100% all'85%, e dunque della trasformazione della pensione di invalidità civile ex art 12 L. n. 118/1971 ad assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. cit. in sede di visita di revisione sanitaria del 22.11.2022, prestazione quest'ultima insuscettibile di maggiorazione sociale.
Ora, rammentato che il giudice del lavoro è chiamato a pronunciarsi unicamente sul rapporto previdenziale e assistenziale e non sugli atti e procedimenti che ne regolano il dispiegarsi, il sindacato di questo Tribunale avrà ad oggetto la materia del contendere così come delineata dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, potendo valorizzarsi l'equivoco tenore degli atti procedimentali che hanno preceduto la controversia, al più, ai fini della corretta scansione degli oneri assertivi e del ciclo
'allegazione-contestazione' e ai fini della regolazione delle spese di lite.
Tanto premesso a livello di impostazione metodologica, venendo in rilievo un'ipotesi di indebito determinata dal venir meno del requisito sanitario, questo giudice intende dare continuità all'orientamento ormai consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare – in mancanza di una norma che disponga in tal senso
– il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”(cfr. ex multis Cass. n. 16260/2003; 26162/2016; 34013/2019).
L'indirizzo interpretativo è stato infatti ulteriormente confermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24180/22, nella quale si legge “in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 della Costituzione, la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr. Cass nr 13915/2021; Cass nr. 13223/2020; Cass nr. 10642
e 31372/2019)”, ribadendo il principio di diritto a mente del quale l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Rapportando tali principi di diritto alla concreta fattispecie in esame, va rilevato che il verbale di visita di revisione del 22.11.2022 risulta ritualmente e pacificamente comunicato alla parte ricorrente in data 12.12.2022 e in esso la Commissione Medica dà atto del venir meno del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per continuare a fruire della pensione di invalidità civile ex art 12 L. n.
118/1971 risultando il passaggio della percentuale di invalidità dal 100% al 85% (verbale peraltro non impugnato).
Ne discende che la conoscenza dell'esito della visita di revisione non consente alla parte ricorrente di invocare in suo favore l'affidamento incolpevole per la percezione dei ratei successivi alla suddetta comunicazione.
Da tutte le superiori brevi considerazioni discende l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza per giustificare l'operatività del meccanismo della soluti retentio e, in definitiva, il rigetto del ricorso.
Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Latina, data del deposito
IL GIUDICE
UM MA TU