Ordinanza cautelare 3 novembre 2025
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2025
Sentenza 26 marzo 2026
Decreto collegiale 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 5781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5781 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05781/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11415/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11415 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ginevra Maccarrone, presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Oslavia, n. 30, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Ministero dell’Interno;
- Prefettura di Roma;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
avverso
- il rifiuto opposto dalla Prefettura di Roma sull’istanza del ricorrente di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, notificato il 22 agosto 2025;
- nonché ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. RO LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il 28 ottobre 2025, si sono costituite le Amministrazioni intimate.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2025 è stata respinta la domanda cautelare.
Prima dell’odierna udienza pubblica, il Ministero dell’Interno ha depositato documentazione attestante la collocazione del ricorrente presso il CAS FOSSO DELL’OSA, sito in Roma, alla Via Fosso dell’Osa n. 484.
Alla luce della documentazione prodotta dall’Amministrazione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ravvisandosi i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO LI, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.