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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/06/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4086/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4086/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Verona, via San Paolo 16 presso lo studio dell'Avv. NEGRI GIANLUCA che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 7 46100 MANTOVA presso lo studio dell'Avv. CARRA SANDRO che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta unitamente all'avv. CARRA GUIDO;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente, come rassegnate in atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. Per parte convenuta opposta, come precisate nelle note scritte depositate in data 12.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo 682/2022 con cui il
Tribunale di Verona li ha condannati al pagamento dell'importo di euro 66.233,50, oltre a interessi e spese, in favore di
[...]
Contr (d'ora innanzi, per brevità, “ ”), quale debito CP_1 residuo derivante dal saldo passivo del conto corrente n. 450091 e dall'inadempimento del mutuo chirografario n. 927703, intestati alla debitrice principale a socio unico in liquidazione. CP_2
e , in particolare, a Parte_1 Parte_2 sostegno della propria opposizione, hanno dedotto: a) la nullità parziale della fideiussione rilasciata in data 14.2.2019, con riferimento alle clausole di cui all'art. 1 comma 3, all'art. 1 comma
1 e all'art. 5 comma 7, in quanto conformi al modello ABI 2002; b) la conseguente decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., essendosi l'inadempimento della debitrice principale manifestato in data 15.3.2020 (quando ha sospeso il pagamento delle CP_2 rate del mutuo chirografario) ed avendo l'istituto di credito agito contro i fideiussori solo in data 22.3.2022, vale a dire oltre il termine semestrale previsto dalla norma. Contr Si è costituita in giudizio , evidenziando: a) che la condanna contenuta nel decreto ingiuntivo sarebbe stata emessa nei confronti degli opponenti in qualità di fideiussori, e, quanto a
, anche quale liquidatore e socio unico Parte_2 della società cancellata dal registro delle imprese, sicché il decreto sarebbe divenuto definitivo nei confronti di Parte_2
, quantomeno in quest'ultima qualità, avendo questi
[...]
pagina 2 di 5 proposto opposizione nella sola veste di fideiussore;
b) il rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., avendo la banca agito entro i sei mesi dal passaggio a sofferenza della posizione debitoria, avvenuto il 15.11.2021 (doc. 10 fasc. monitorio); c) in ogni caso, l'inapplicabilità al caso di specie della decadenza summenzionata, essendo previsto nella garanzia (art. 5)
l'obbligo per i fideiussori di pagamento “a semplice richiesta”.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, l'opposizione è infondata e va rigettata alla luce delle considerazioni che seguono.
Va preliminarmente evidenziato, quanto alla posizione di in qualità di liquidatore e socio unico Parte_2 della che, per un verso, è competenza del Giudice che CP_2 ha emesso il decreto ingiuntivo dichiarare l'eventuale esecutorietà del titolo per mancata opposizione ai sensi dell'art. 647 c.p.c., e che, per altro verso, si palesano del tutto tardive le deduzioni, articolate dagli opponenti solo nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., relative all'illegittimità del decreto per avere disposto la condanna a carico del liquidatore, senza previamente verificare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2495, ultima comma c.c.
Ciò posto, e venendo al merito dell'opposizione, non merita accoglimento il motivo di opposizione fondato sull'intervenuta Contr decadenza ex art. 1957 c.c. di dal diritto di agire nei confronti dei garanti, solo che si consideri che:
i) come già rilevato con ordinanza del 24.1.2023, il termine di cui all'art. 1957 c.c. inizia a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto esigibile nei confronti del debitore principale, momento che, nel caso in esame, coincide con la comunicazione del passaggio a sofferenza della posizione debitoria e l'intimazione di pagamento del dovuto in data 15.11.2021 (doc. 10 di parte opposta);
pagina 3 di 5 ii) laddove il garante si sia impegnato, come è avvenuto nel caso di specie, a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, detta previsione può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'istanza di cui all'art. 1957 c.c. va proposta, sicché l'onere di cui alla citata disposizione può considerarsi essere stato soddisfatto (anche) mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento (cfr. Cass. 33470/24; Cass. 25344/24; Cass. 835/25; cfr. App. Firenze 1163/2024; App. Venezia 1726/2024, che giungono alla medesima conclusione pur qualificando come autonomo il contratto di garanzia, in presenza di detta clausola);
iii) nella fattispecie qui esaminata, anche a volere ritenere nulla la previsione contenuta nell'art. 5 comma 7 della lettera di fideiussione (questione, questa, che resta assorbita in virtù delle Contr considerazioni che seguono), non è comunque incorsa in alcuna decadenza giacché, nel termine semestrale, non solo ha inviato una richiesta di pagamento stragiudiziale, ritualmente ricevuta dai fideiussori, congiuntamente alla comunicazione di passaggio a sofferenza della posizione debitoria (cfr. doc. 10 di parte opposta), la quale, per le ragioni appena esposte, basterebbe di per sé a evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., ma ha anche agito giudizialmente nei confronti dei due garanti, depositando il ricorso per decreto ingiuntivo in data 22.2.2022.
In assenza di ulteriori motivi di opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva e di trattazione, diminuita stante il mancato svolgimento di attività istruttoria, oltre a un contributo per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed pagina 4 di 5 eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna gli opponenti a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 11 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4086/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Verona, via San Paolo 16 presso lo studio dell'Avv. NEGRI GIANLUCA che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 7 46100 MANTOVA presso lo studio dell'Avv. CARRA SANDRO che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta unitamente all'avv. CARRA GUIDO;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente, come rassegnate in atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. Per parte convenuta opposta, come precisate nelle note scritte depositate in data 12.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo 682/2022 con cui il
Tribunale di Verona li ha condannati al pagamento dell'importo di euro 66.233,50, oltre a interessi e spese, in favore di
[...]
Contr (d'ora innanzi, per brevità, “ ”), quale debito CP_1 residuo derivante dal saldo passivo del conto corrente n. 450091 e dall'inadempimento del mutuo chirografario n. 927703, intestati alla debitrice principale a socio unico in liquidazione. CP_2
e , in particolare, a Parte_1 Parte_2 sostegno della propria opposizione, hanno dedotto: a) la nullità parziale della fideiussione rilasciata in data 14.2.2019, con riferimento alle clausole di cui all'art. 1 comma 3, all'art. 1 comma
1 e all'art. 5 comma 7, in quanto conformi al modello ABI 2002; b) la conseguente decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., essendosi l'inadempimento della debitrice principale manifestato in data 15.3.2020 (quando ha sospeso il pagamento delle CP_2 rate del mutuo chirografario) ed avendo l'istituto di credito agito contro i fideiussori solo in data 22.3.2022, vale a dire oltre il termine semestrale previsto dalla norma. Contr Si è costituita in giudizio , evidenziando: a) che la condanna contenuta nel decreto ingiuntivo sarebbe stata emessa nei confronti degli opponenti in qualità di fideiussori, e, quanto a
, anche quale liquidatore e socio unico Parte_2 della società cancellata dal registro delle imprese, sicché il decreto sarebbe divenuto definitivo nei confronti di Parte_2
, quantomeno in quest'ultima qualità, avendo questi
[...]
pagina 2 di 5 proposto opposizione nella sola veste di fideiussore;
b) il rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., avendo la banca agito entro i sei mesi dal passaggio a sofferenza della posizione debitoria, avvenuto il 15.11.2021 (doc. 10 fasc. monitorio); c) in ogni caso, l'inapplicabilità al caso di specie della decadenza summenzionata, essendo previsto nella garanzia (art. 5)
l'obbligo per i fideiussori di pagamento “a semplice richiesta”.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, l'opposizione è infondata e va rigettata alla luce delle considerazioni che seguono.
Va preliminarmente evidenziato, quanto alla posizione di in qualità di liquidatore e socio unico Parte_2 della che, per un verso, è competenza del Giudice che CP_2 ha emesso il decreto ingiuntivo dichiarare l'eventuale esecutorietà del titolo per mancata opposizione ai sensi dell'art. 647 c.p.c., e che, per altro verso, si palesano del tutto tardive le deduzioni, articolate dagli opponenti solo nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., relative all'illegittimità del decreto per avere disposto la condanna a carico del liquidatore, senza previamente verificare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2495, ultima comma c.c.
Ciò posto, e venendo al merito dell'opposizione, non merita accoglimento il motivo di opposizione fondato sull'intervenuta Contr decadenza ex art. 1957 c.c. di dal diritto di agire nei confronti dei garanti, solo che si consideri che:
i) come già rilevato con ordinanza del 24.1.2023, il termine di cui all'art. 1957 c.c. inizia a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto esigibile nei confronti del debitore principale, momento che, nel caso in esame, coincide con la comunicazione del passaggio a sofferenza della posizione debitoria e l'intimazione di pagamento del dovuto in data 15.11.2021 (doc. 10 di parte opposta);
pagina 3 di 5 ii) laddove il garante si sia impegnato, come è avvenuto nel caso di specie, a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, detta previsione può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'istanza di cui all'art. 1957 c.c. va proposta, sicché l'onere di cui alla citata disposizione può considerarsi essere stato soddisfatto (anche) mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento (cfr. Cass. 33470/24; Cass. 25344/24; Cass. 835/25; cfr. App. Firenze 1163/2024; App. Venezia 1726/2024, che giungono alla medesima conclusione pur qualificando come autonomo il contratto di garanzia, in presenza di detta clausola);
iii) nella fattispecie qui esaminata, anche a volere ritenere nulla la previsione contenuta nell'art. 5 comma 7 della lettera di fideiussione (questione, questa, che resta assorbita in virtù delle Contr considerazioni che seguono), non è comunque incorsa in alcuna decadenza giacché, nel termine semestrale, non solo ha inviato una richiesta di pagamento stragiudiziale, ritualmente ricevuta dai fideiussori, congiuntamente alla comunicazione di passaggio a sofferenza della posizione debitoria (cfr. doc. 10 di parte opposta), la quale, per le ragioni appena esposte, basterebbe di per sé a evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., ma ha anche agito giudizialmente nei confronti dei due garanti, depositando il ricorso per decreto ingiuntivo in data 22.2.2022.
In assenza di ulteriori motivi di opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva e di trattazione, diminuita stante il mancato svolgimento di attività istruttoria, oltre a un contributo per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed pagina 4 di 5 eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna gli opponenti a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 11 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 5 di 5