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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/06/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI-1^sez.civile
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice relatore
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale, 4439/2025 avente ad oggetto “Interdizione” TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 23, (madre), nata a [...] il [...] e residente in [...]
Gino Boccasile, n. 4 (sorella), nata a [...] il [...] e residente in [...] (sorella), nato a [...] il [...] e Parte_4 residente in [...] (fratello), nata a [...] il Parte_5 13/07/1967 e residente in [...] (sorella), nato a Parte_6 Bari (BA) il 15/11/1968 e residente in [...] (fratello), nato a Parte_7
Bari (BA) il 24/04/1974 e residente in [...] (fratello), Parte_8 nata a [...] il [...] e residente in [...] (sorella), rappresentati e difesi in giudizio, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Dalena
-RICORRENTI- e
, nato a [...] il [...] e residente in [...] 23
-INTERDICENDO- NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza del 06.06.2025, sulle conclusioni del procuratore dei ricorrenti di cui al relativo verbale, la causa veniva rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, previa espressa rinuncia all'assegnazione dei termini, sul parere reso dal Pubblico Ministero in pari data.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 12.04.2025 i ricorrenti in premessa indicati hanno dedotto di essere madre e fratelli/sorelle di , il quale “in data 03.03.1981, è stato CP_1 riconosciuto dalla Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili, invalido al 100% perché affetto da insufficienza mentale medio – grave. A ciò aggiungasi che con verbale del 28.09.2005, il Sig. veniva dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art 3 co. CP_1 3 della L. n. 104/1992” come risulta dalla documentazione medica depositata in atti, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi in modo autonomo e consapevole, né di assumere alcuna decisione in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute. Il quadro clinico che si delinea, appare, secondo la definizione dei sanitari del C.S.M. che il frequenta sin dal 1988 “ormai CP_1 residuale con preminenza degli aspetti di povertà di pensiero, concretezza ed impoverimento emotivo oltre che evidente disabilità intellettiva”. Assumevano, inoltre, che il congiunto è autonomo nel lavarsi e mangiare ma necessita di assistenza per altre attività che vengono svolte con l'ausilio dei fratelli e di una signora che si reca in casa a pagamento. Il ricorrente sottolineava, inoltre, l'urgenza della definizione del Parte_7 procedimento poiché l'interdicendo si sarebbe dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico urgente di plastica erniaria, che non potrebbe effettuare senza la nomina di un tutore.
Tutto quanto sopra premesso, i ricorrenti concludevano chiedendo che venisse dichiarata l'interdizione ex art. 414 e ss. cod. civ. di , nato a [...] il [...] e CP_1 residente in [...] e venisse nominato un tutore che si propone, nella persona del fratello , nato a [...] il [...] e residente in [...] S.S. Rosario, n. 7.
Con decreto del 17.04.2025 il Presidente della 1^ sezione civile di questo Tribunale nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 6 giugno 2025 per l'esame dell'interdicendo e per la comparizione di parte ricorrente e delle altre persone indicate in ricorso, nonché del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 6 giugno 2025, presente il P.M., si procedeva all'audizione di parte ricorrente nonché all'esame dell'interdicendo. Sicché, all'esito dell'udienza, precisate le conclusioni, come da verbale in atti, il G.I. rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini, avendovi le parti rinunciato, sul parere del Pubblico Ministero reso in pari data. Sì dà atto che parte istante rinunciava alla nomina di un tutore provvisorio. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di interdizione non è meritevole di accoglimento, risultando piuttosto più opportuna la misura dell'amministrazione di sostegno in favore dell'interessato. L'esame dell'interdicendo condotto dal giudice istruttore ha consentito di verificare che lo stesso è parzialmente in grado di relazionarsi, di comprendere il contenuto delle domande elementari che gli sono state poste nonché di fornire risposte più che adeguate e razionali. Sicché deve ragionevolmente ritenersi che la sua infermità, pur evidente, non raggiunge caratteri di assoluta gravità. Inoltre, per quanto emerso dall'ascolto dei parenti comparsi, il contesto familiare dell'interdicendo è scevro da qualsivoglia conflittualità ed è apparso del tutto idoneo a garantire una adeguata protezione a : in particolare il fratello, ha dichiarato che suo CP_1 Parte_7 fratello frequenta il centro diurno “L'Abbraccio” e sia lui che gli altri fratelli e sorelle provvedono quotidianamente alla sua cura e all'assistenza. Quanto alla valutazione sulla consistenza patrimoniale e reddituale, vi è riscontro dell'assenza di titolarità in capo all'interdicendo di alcun patrimonio immobiliare e/o mobiliare. Si precisa che l'interdicendo percepisce una pensione di inabilità dell'importo di 1.270,00 circa. Sicché, in conseguenza delle su riscontrate condizioni, deve ritenersi che sia CP_1 bensì meritevole di protezione, ma che la misura dell'interdizione sia di fatto eccessiva rispetto alle sue esigenze personali e patrimoniali.
Conformemente al condivisibile orientamento della Giurisprudenza ed in linea con la ratio seguita dal legislatore nel delineare le forme di protezione dei soggetti bisognosi, deve ritenersi che, nell'attuale sistema giuridico, l'interdizione costituisca l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, e debba dunque adottarsi esclusivamente nelle ipotesi in cui nessun'altra misura potrebbe sortire efficacia protettiva. Nel caso di specie, il bilanciamento fra il primario interesse al rispetto dei valori minimi della persona e quello alla tutela dell'incapace conduce a ritenere che la pronuncia dell'interdizione costituirebbe un vulnus eccessivo rispetto alle esigenze concrete dell'interessato. Piuttosto, la misura dell'amministrazione di sostegno appare rispondere maggiormente alle necessità di , CP_1 atteso che «…l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa» (cfr. Cass. Civ., 26 ottobre 2011, sentenza n. 22332).
Si fa presente che, nel corso dell'udienza, i familiari presenti dell'interdicendo rappresentavano che l'istanza di interdizione fosse stata effettuata per consentire al di subire CP_1 una particolare operazione chirurgica (“plastica erniaria”). Infatti, gli istanti sottolineavano come i sanitari che avevano visitato il sostanzialmente, avevano manifestato la necessità di CP_1 interfacciarsi con un tutore o simile figura. Ebbene, le attuali esigenze di protezione evidenziano la necessità che il sia assistito e accompagnato nelle decisioni riguardanti la sua salute. CP_1
Le modeste esigenze di protezione su precisate e la riscontrata opportunità di applicazione della misura più lieve e flessibile dell'amministrazione di sostegno inducono il Tribunale a disporre, a mente dell'art. 418 c.c., che il procedimento sia trasmesso al Giudice Tutelare per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ravvisandone, peraltro, la necessità e urgenza, considerato il caso di specie. Nulla per le spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 12.04.2025 da , , Parte_1 Parte_5 Parte_2 Pt_3
, , ,
[...] Parte_9 Parte_4 Parte_7 Pt_6 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] CP_1 provvede: 1. RIGETTA la domanda di declaratoria di interdizione;
2. DISPONE la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare per l'applicazione dell'Amministrazione di Sostegno;
3. NULLA sulle spese;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di propria competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 17 giugno 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI-1^sez.civile
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice relatore
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale, 4439/2025 avente ad oggetto “Interdizione” TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 23, (madre), nata a [...] il [...] e residente in [...]
Gino Boccasile, n. 4 (sorella), nata a [...] il [...] e residente in [...] (sorella), nato a [...] il [...] e Parte_4 residente in [...] (fratello), nata a [...] il Parte_5 13/07/1967 e residente in [...] (sorella), nato a Parte_6 Bari (BA) il 15/11/1968 e residente in [...] (fratello), nato a Parte_7
Bari (BA) il 24/04/1974 e residente in [...] (fratello), Parte_8 nata a [...] il [...] e residente in [...] (sorella), rappresentati e difesi in giudizio, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Dalena
-RICORRENTI- e
, nato a [...] il [...] e residente in [...] 23
-INTERDICENDO- NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE-
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All'udienza del 06.06.2025, sulle conclusioni del procuratore dei ricorrenti di cui al relativo verbale, la causa veniva rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, previa espressa rinuncia all'assegnazione dei termini, sul parere reso dal Pubblico Ministero in pari data.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 12.04.2025 i ricorrenti in premessa indicati hanno dedotto di essere madre e fratelli/sorelle di , il quale “in data 03.03.1981, è stato CP_1 riconosciuto dalla Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili, invalido al 100% perché affetto da insufficienza mentale medio – grave. A ciò aggiungasi che con verbale del 28.09.2005, il Sig. veniva dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art 3 co. CP_1 3 della L. n. 104/1992” come risulta dalla documentazione medica depositata in atti, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi in modo autonomo e consapevole, né di assumere alcuna decisione in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute. Il quadro clinico che si delinea, appare, secondo la definizione dei sanitari del C.S.M. che il frequenta sin dal 1988 “ormai CP_1 residuale con preminenza degli aspetti di povertà di pensiero, concretezza ed impoverimento emotivo oltre che evidente disabilità intellettiva”. Assumevano, inoltre, che il congiunto è autonomo nel lavarsi e mangiare ma necessita di assistenza per altre attività che vengono svolte con l'ausilio dei fratelli e di una signora che si reca in casa a pagamento. Il ricorrente sottolineava, inoltre, l'urgenza della definizione del Parte_7 procedimento poiché l'interdicendo si sarebbe dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico urgente di plastica erniaria, che non potrebbe effettuare senza la nomina di un tutore.
Tutto quanto sopra premesso, i ricorrenti concludevano chiedendo che venisse dichiarata l'interdizione ex art. 414 e ss. cod. civ. di , nato a [...] il [...] e CP_1 residente in [...] e venisse nominato un tutore che si propone, nella persona del fratello , nato a [...] il [...] e residente in [...] S.S. Rosario, n. 7.
Con decreto del 17.04.2025 il Presidente della 1^ sezione civile di questo Tribunale nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 6 giugno 2025 per l'esame dell'interdicendo e per la comparizione di parte ricorrente e delle altre persone indicate in ricorso, nonché del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 6 giugno 2025, presente il P.M., si procedeva all'audizione di parte ricorrente nonché all'esame dell'interdicendo. Sicché, all'esito dell'udienza, precisate le conclusioni, come da verbale in atti, il G.I. rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini, avendovi le parti rinunciato, sul parere del Pubblico Ministero reso in pari data. Sì dà atto che parte istante rinunciava alla nomina di un tutore provvisorio. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di interdizione non è meritevole di accoglimento, risultando piuttosto più opportuna la misura dell'amministrazione di sostegno in favore dell'interessato. L'esame dell'interdicendo condotto dal giudice istruttore ha consentito di verificare che lo stesso è parzialmente in grado di relazionarsi, di comprendere il contenuto delle domande elementari che gli sono state poste nonché di fornire risposte più che adeguate e razionali. Sicché deve ragionevolmente ritenersi che la sua infermità, pur evidente, non raggiunge caratteri di assoluta gravità. Inoltre, per quanto emerso dall'ascolto dei parenti comparsi, il contesto familiare dell'interdicendo è scevro da qualsivoglia conflittualità ed è apparso del tutto idoneo a garantire una adeguata protezione a : in particolare il fratello, ha dichiarato che suo CP_1 Parte_7 fratello frequenta il centro diurno “L'Abbraccio” e sia lui che gli altri fratelli e sorelle provvedono quotidianamente alla sua cura e all'assistenza. Quanto alla valutazione sulla consistenza patrimoniale e reddituale, vi è riscontro dell'assenza di titolarità in capo all'interdicendo di alcun patrimonio immobiliare e/o mobiliare. Si precisa che l'interdicendo percepisce una pensione di inabilità dell'importo di 1.270,00 circa. Sicché, in conseguenza delle su riscontrate condizioni, deve ritenersi che sia CP_1 bensì meritevole di protezione, ma che la misura dell'interdizione sia di fatto eccessiva rispetto alle sue esigenze personali e patrimoniali.
Conformemente al condivisibile orientamento della Giurisprudenza ed in linea con la ratio seguita dal legislatore nel delineare le forme di protezione dei soggetti bisognosi, deve ritenersi che, nell'attuale sistema giuridico, l'interdizione costituisca l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, e debba dunque adottarsi esclusivamente nelle ipotesi in cui nessun'altra misura potrebbe sortire efficacia protettiva. Nel caso di specie, il bilanciamento fra il primario interesse al rispetto dei valori minimi della persona e quello alla tutela dell'incapace conduce a ritenere che la pronuncia dell'interdizione costituirebbe un vulnus eccessivo rispetto alle esigenze concrete dell'interessato. Piuttosto, la misura dell'amministrazione di sostegno appare rispondere maggiormente alle necessità di , CP_1 atteso che «…l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa» (cfr. Cass. Civ., 26 ottobre 2011, sentenza n. 22332).
Si fa presente che, nel corso dell'udienza, i familiari presenti dell'interdicendo rappresentavano che l'istanza di interdizione fosse stata effettuata per consentire al di subire CP_1 una particolare operazione chirurgica (“plastica erniaria”). Infatti, gli istanti sottolineavano come i sanitari che avevano visitato il sostanzialmente, avevano manifestato la necessità di CP_1 interfacciarsi con un tutore o simile figura. Ebbene, le attuali esigenze di protezione evidenziano la necessità che il sia assistito e accompagnato nelle decisioni riguardanti la sua salute. CP_1
Le modeste esigenze di protezione su precisate e la riscontrata opportunità di applicazione della misura più lieve e flessibile dell'amministrazione di sostegno inducono il Tribunale a disporre, a mente dell'art. 418 c.c., che il procedimento sia trasmesso al Giudice Tutelare per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ravvisandone, peraltro, la necessità e urgenza, considerato il caso di specie. Nulla per le spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 12.04.2025 da , , Parte_1 Parte_5 Parte_2 Pt_3
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[...] Parte_9 Parte_4 Parte_7 Pt_6 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] CP_1 provvede: 1. RIGETTA la domanda di declaratoria di interdizione;
2. DISPONE la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare per l'applicazione dell'Amministrazione di Sostegno;
3. NULLA sulle spese;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di propria competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 17 giugno 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato