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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 210/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al RG 210/2021 trattenuta in decisione alla udienza del 16/1/2025, scaduti in data 7/4/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Gianluca Toscano, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione ed autorizzazione del G.D.;
- attore -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maria Controparte_2 P.IVA_2
Giammusso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto –
***
Oggetto: “azione revocatoria ex art. 67 l.fall.”
***
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/1/2025 - svolta con le modalità della trattazione scritta - le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore il difensore ha precisato le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo contrariis reiectis, per i motivi esposti nell'atto introduttivo e nelle difese tutte di causa, revocare e dichiarare inefficaci, nei confronti del Controparte_1
in persona del curatore pro tempore: ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f., i pagamenti di seguito
[...] elencati: bonifico bancario di euro 3.723,70, eseguito il 04.09.2017; versamento in contanti di euro 230,50 eseguito l'11.09.2017; bonifico bancario di euro 2.966,75, eseguito il 19.10.2017; bonifico bancario di euro
2.000,00 eseguito il 22.11.2017; bonifico bancario di euro 900,00 eseguito il 23.11.2017; assegno circolare di euro 1.328,60, addebitato su conto BCC il 12.12.2017; bonifico bancario di euro 374,00 eseguito il 20.12.2017; bonifico bancario di euro 437,00 eseguito da IN OM RL l'08.01.2019; bonifico bancario di euro 437,00 eseguito da IN OM RL l'08.01.2019; ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 l.f., il seguente pagamento: bonifico bancario di euro 437,00 eseguito da IN OM RL l'08.01.2019; il tutto per complessivi euro 11.960,55; per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, al pagamento, in favore del in persona del curatore pro tempore, Controparte_1 della somma di euro 11.960,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo. Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre spese imp. forf. 15%, Cap ed Iva come per legge”.
Per il convenuto il difensore ha precisato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito ogni contraria istanza disattesa, rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 5/2/2021 la curatela del
[...]
(Fall. n. 10/2019) ha convenuto in giudizio chiedendo: Controparte_1 Controparte_2
a) la revocatoria ai sensi dell'art. 67 co. 2 l.fall. di plurimi pagamenti eseguiti dalla società fallita in favore di dal semestre anteriore alla pubblicazione nel registro Controparte_2
2 imprese della domanda di concordato preventivo sino al fallimento, per un ammontare complessivo di € 11.960,55; b) la conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore del della somma di € 11.960,55 - oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che:
− con ricorso in data 22/12/2017 ha chiesto l'ammissione alla Controparte_1 procedura di concordato preventivo (domanda pubblicata nel registro imprese in data 22/12/2017) con riserva di presentazione del piano e della documentazione di cui all'art. art. 161 l.fall.;
− in ragione del mancato deposito da parte di della documentazione Controparte_1
di cui all'art. 161 l.fall., con decreto emesso in data 16/5/2018 il Tribunale di
Fermo ha dichiarato l'improcedibilità della domanda;
− successivamente, con sentenza n. 15/2019 del 26/3/2019 il Tribunale di Fermo ha dichiarato il fallimento della società Controparte_1
− sussiste un'ipotesi di consecutio tra le due procedure idonea a far decorrere il c.d. periodo sospetto dalla data di pubblicazione del concordato preventivo ex art. 69 bis l.fall. – atteso che la situazione di dissesto economico finanziario evidenziato in sede di concordato preventivo risulta la medesima posta alla base della sentenza dichiarativa di fallimento;
− successivamente alla dichiarazione di fallimento, dalla documentazione in possesso della curatela sono emersi plurimi pagamenti effettuati dalla società in favore di nel c.d. periodo sospetto (decorrente Controparte_1 Controparte_2 dal semestre anteriore alla pubblicazione nel registro imprese della domanda di concordato preventivo sino al fallimento), in particolare:
a) bonifico bancario di Euro 3.723,70, eseguito il 4/9/2017, con causale “bonifico fatt. pro forma 153 Intesa fatt. acq. 419”; Controparte_2
b) versamento in contanti di Euro 230,50 eseguito l'11/9/2017, con causale
“pagamento fattura acq. 414 pta cti ft 414 ; Controparte_2
3 c) bonifico bancario di Euro 2.966,75, eseguito il 19/10/2017, con causali
“bonifico BCC Fatt. Acq. 966, 1940, 295” e “favore prima rata dec. Controparte_2
Ing.”;
d) bonifico bancario di Euro 2.000,00 eseguito il 22/11/2017, con causale
“bonifico acconto seconda rata BancoPop Fatt. Acq. 295”;
e) bonifico bancario di Euro 900,00 eseguito il 23/11/2017, con causale “bonifico acconto seconda rata CRPA Fatt. Acq. 295”;
f) assegno circolare di Euro 1.328,60, addebitato su c/c il 12/12/2017, con causale “emissione ass. circolare Pro-f 239 del 11.12.2017 BCC fatt. Acq. 588”;
g) bonifico bancario di Euro 374,00 eseguito il 20/12/2017, con causale “bonifico
PF 237 del 06.12.2017 BCC Fatt. Acq. 596”;
h) bonifico bancario di Euro 437,00 eseguito l'8/1/2019 da IN OM RL, con causale “bonifico a favore bonifico saldo fattura 559 del 19-12-18 e Controparte_2 saldo proforma 295 del 21-12-18””;
− i predetti pagamenti – di cui alle lettere da a) a g) - sono revocabili ex art. 67 co. 2 l. fall., perché eseguiti nel periodo sospetto (da far retroagire alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo avvenuta il 27/12/2017), allorchè lo stato di insolvenza di era conosciuto ed, in ogni caso, conoscibile da Controparte_1 [...] considerato che: 1) i pagamenti sono in parte riferiti a debiti per forniture CP_2 commerciali già scaduti, per i quali - a seguito di ricorso in data Controparte_2
11/7/2017 in cui lamentava l'insolvenza dell'acquirente dal 2016 - aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 671/2017 per euro 11.100,54 (oltre spese legali ed accessori), a seguito del quale le parti avevano concordato un piano di rientro;
2) in particolare i pagamenti eseguiti da nelle date del 19/10/2017, del 22/11/2017 e Controparte_1 del 23/11/2017 erano finalizzati all'adempimento delle obbligazioni sorte dal provvedimento monitorio e dal piano di rientro;
mentre i pagamenti eseguiti nelle date del 4/9/2017 e dell'11/9/2017, nonché quelli successivi del 12/12/2017, del
20/12/2017 e del 8/1/2019 costituivano adempimento di ulteriori prestazioni svolte e non ricomprese nel provvedimento monitorio;
2) a seguito del parziale inadempimento del piano di rientro aveva inoltre provveduto alla Controparte_2 notifica di atto di pignoramento presso terzi in data 20/7/2018;
4 - sussistono, altresì, i presupposti per la dichiarazione di inefficacia ex art. 67 co. 1 n. 2
L. Fall. del pagamento eseguito in data 8/1/2019 per euro 437,00 da IN OM SR in favore di poiché: a) il bonifico effettuato dal c/c n. 70112996 Controparte_2 acceso presso BCC di Ripatransone e del Fermano è stato eseguito a seguito con
“provvista da parte della società fallenda” sulla base di un “contratto di tesoreria” stipulato in data 18/7/2018.
2. In data 7/5/2021 si è costituito in giudizio il convenuto il quale Controparte_2 ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice deducendo che:
- i pagamenti svolti dalla società fallita tra il 4/9/2017 ed il 20/12/2017 per complessivi euro 11.523,55 sono stati eseguiti prima del deposito della domanda di concordato preventivo, allorchè stava adempiendo al piano di rientro Controparte_1
e richiedendo a nuove forniture che provvedeva a pagare Controparte_2 regolarmente, sicchè non vi era alcun elemento di sospetto dello stato di insolvenza - considerata anche l'ordinaria prassi del settore calzaturiero di utilizzo strumentale di ritardi nei pagamenti;
- non è ravvisabile la consecutio tra la procedura di concordato ed il successivo fallimento
- essendo trascorso oltre un anno tra la domanda di concordato “in bianco” (non coltivata dalla società che non ha provveduto al deposito dei documenti) e la dichiarazione di fallimento - nel corso del quale ha sempre continuato ad Parte_1 esercitare regolarmente la propria attività;
- il pagamento dell' 8/1/2019 è stato eseguito da società terza in difetto di delegazione di pagamento, sicchè la curatela non ha legittimazione a chiederne la revocatoria.
3. All'esito della prima udienza del 4/6/2021 sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; le memorie depositate dalle parti non hanno determinato un ampliamento del thema decidendum. Con ordinanza in data 8/4/2023 sono state parzialmente ammesse le istanze di istruttoria orale formulate (limitatamente all'interrogatorio formale ed alle prove testi). La precisazione delle conclusioni è poi avvenuta all'udienza del 16/1/2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda di parte attrice va solo parzialmente accolta.
5 5. Va, preliminarmente, rilevato come l'articolo 67 co.2 L.fall. consenta la revocatoria degli atti compiuti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, con onere a carico del curatore di dimostrare l'avvenuto compimento dell'atto nel c.d. “periodo sospetto” e la circostanza che il convenuto fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore poi fallito (Tribunale di Roma n. 15713/ 2017).
In caso di procedure concorsuali consecutive - se la dichiarazione di fallimento segue la domanda di concordato preventivo - il periodo sospetto decorre dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese ex art. 69 bis co.2 l.fall. (cfr. anche anteriormente alla novella legislativa Cass. 18437/2010).
Tuttavia, secondo la prevalente giurisprudenza sia di legittimità che di merito la consecuzione rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 69-bis comma 2 l. fall. è ravvisabile solo nel caso in cui il successivo fallimento sia riconducibile alla medesima situazione di insolvenza che aveva determinato la presentazione della pregressa domanda di concordato preventivo (cfr. Tribunale di Milano sez. II sent. del 14/2/2023).
Sul punto, in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la consecutività tra le procedure concorsuali implica necessariamente che le stesse siano “originate da un medesimo unico presupposto, costituito dallo stato d'insolvenza” e “si sostanzia nella considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui è succeduta quella di fallimento, con retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto per la revocatoria fallimentare” (cfr. Cass. 24632/2021; Cass.
13367/2022). Va pertanto verificato ai fini dell'applicazione dell'art. 69-bis comma 2 l. fall. se la dichiarazione di fallimento sia causalmente e direttamente ricollegabile a quella medesima crisi economica che aveva determinato l'apertura del concordato preventivo (o anche solo il deposito della relativa domanda).
Al riguardo, pertanto - partendo da un dato cronologico per passare, poi, ad una valutazione di carattere giuridico e/o economico - è necessario verificare ex post non solo la durata del lasso temporale che si è frapposta tra la chiusura anticipata del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento, ma anche lo stato effettivo del dissesto dell'imprenditore nei due momenti successivi (e dunque la gestione dell'impresa condotta nelle more dall'imprenditore, la variazione o meno della consistenza economica dello stato di dissesto e la presenza o meno al momento del fallimento di elementi di rilevante difformità rispetto alla situazione in precedenza apprezzata dagli organi giudiziari (cfr. Cass. 9289/2010, Cass. 8164/1999).
6 La consecuzione fra procedure trova, infatti, fondamento nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive (in una prospettiva non cronologica ma logica, a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza) e giustificazione nell'unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica - essendo l'unicità del fenomeno sostanziale, a cui ciascuna procedura ha cercato di porre rimedio, la ratio dell'art. 69-bis comma 2 l. fall.
Pertanto, secondo i giudici di legittimità, se è vero che il mero lasso temporale tra il termine di una procedura e l'inizio di quella successiva, di per sé, non esclude il fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali;
è altrettanto vero che quest'estensione temporale non può essere priva di limiti: il lasso di tempo trascorso si manifesta elemento che non può essere trascurato, ma che, al contrario, deve essere apprezzato in relazione alla dimensione che in concreto è venuto ad assumere (in tale ottica è stato escluso il fenomeno della consecuzione qualora tra procedure concorsuali sia intercorso un intervallo temporale tale da far ritenere, alla luce di un giudizio di ragionevolezza, che la situazione di crisi che ha dato luogo alla seconda procedura non fosse sovrapponibile a quella precedente – cfr. Cass. 16 aprile 2018, n. 9290, cit., che ha negato la sussistenza di continuità tra le due procedure in presenza di uno iato temporale di quasi un anno;
otto mesi secondo Cass. 19 aprile 2010, n.
9289).
Ne segue che solo “quando si verifichi a posteriori che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta
l'ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda” (cfr. Cass.
6381/2019 – la quale richiama per la considerazione unitaria della procedura di fallimento tra le tante pronunce Cass. n. 8439/2012 e n.7324/2016; cfr. conforme sul punto vedi anche
Cass. 1837/2010).
6. Applicando i predetti principi al caso di specie l'azione revocatoria proposta dal
Fallimento ex art. 67 co. 2 l.fall. con riguardo ai pagamenti avvenuti tra il 4/9/2017 ed il
20/12/2017 - cfr. sub da a) a g) - non può essere accolta, non essendo stata in specie congruamente allegata e dimostrata la consecutio tra le due procedure e, pertanto, non potendo ritenersi tali pagamenti avvenuti nel periodo sospetto.
Va premesso che le allegazioni svolte dalla curatela attrice nei termini delle preclusioni assertive in merito alla identità dei presupposti delle due procedure ed alla sussistenza in
7 specie di una consecutio risultano generiche, nonostante le contestazioni avversarie – essendosi la curatela limitata a richiamare il contenuto della sentenza di fallimento (a p. 5 e 6 dell'atto di citazione) e null'altro avendo precisato nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.
Dalla sentenza di fallimento depositata dalla curatela attrice risulta che tale procedura è stata avviata su ricorso di talune società fornitrici di e dei lavoratori della stessa;
nella CP_1 parte motiva di tale sentenza si da atto che “a) la debitrice non ha soddisfatto il credito (incontestato) dei ricorrenti ammontante nel complesso ad oltre € 100.000,00 ma dall'istruttoria espletata emerge un
l'ulteriore esposizione debitoria di oltre 4.000.000,00 solo nei confronti di
[...]
Risulta anche debito nei confronti dell'INPS non ancora iscritto a ruolo e Controparte_3
Pa pignoramento immobiliare della FUR SPA creditrice non istante il fallimento;
b) la debitrice ha tentato ricorso prenotativo ex art 161 comma VI l.f. non provvedendo al deposito di piano e proposta nel termine concesso;
c) i tentativi di rientro non sono andati a buon fine e l'esposizione debitoria nei confronti della resistente è cresciuta;
d) la dichiarazione dei redditi 2016 già denuncia una perdita di oltre 5.000.000,00 euro”.
Dal ricorso per concordato preventivo proposto da in data 22/12/2017 Controparte_1
(doc.
3 - dal quale neppure risulta l'elenco dei debitori, non prodotto nel presente giudizio) non è evincibile una coincidenza (non meglio allegata dalla curatela attrice) rispetto alla situazione debitoria rappresentata nella sentenza di fallimento – emergendo peraltro dagli atti come per tutta l'annualità 2017 ed anche per l'anno 2018 siano continuati i rapporti di fornitura, siano intervenuti atti di gestione attiva e pagamenti verso plurimi creditori (cfr. doc. 17 e 18 di parte attrice).
Risulta, inoltre, dagli atti che la domanda di concordato proposta il 22/12/2017 è stata dichiarata inammissibile – in ragione dell'omesso deposito della documentazione necessaria
– il 16/5/2018; mentre il fallimento è stato dichiarato in data 26/3/2019 (a distanza di 1 anno e 3 mesi dalla domanda di concordato e di oltre 10 mesi dalla relativa dichiarazione di inammissibilità).
Sulla base di tali elementi, non risultando nel presente giudizio adeguatamente allegata e dimostrata la coincidenza tra la situazione di crisi che ha portato l'imprenditore a proporre domanda di concordato e l'insolvenza che ha poi determinato il fallimento, non può ritenersi operante l'art. 69 bis co. 2 l.fall. e, conseguentemente, la domanda svolta dal fallimento ex art. 67 l.fall. con riguardo ai pagamenti sub da a) a g) va rigettata.
8 7. Quanto al pagamento della somma di euro 437,00 (sub. h) - avvenuto in data
8/1/2019 in favore di da parte di IN OM RL – la domanda va, invece, Controparte_2 accolta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità non risulta “neutro” il pagamento operato dal terzo se eseguito con provvista della società fallita - sicchè “Il pagamento, effettuato da un terzo, di un debito comunque gravante sul fallito è revocabile, ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., dovendo ritenersene una modalità anomala, ove si accerti che la relativa provvista abbia leso, direttamente o indirettamente, la "par condicio creditorum", come quando il terzo, debitore del fallito, lo abbia eseguito con denaro a questi dovuto”
(cfr. . Cassazione civile sez. I n. 25928 del 23/12/2015 – conformi Cassazione civile , sez. I ,
20/12/2012 , n. 23652; Cassazione civile , sez. I , 26/01/2006 , n. 1544).
In specie risulta dimostrato che sulla base del contratto del 18/7/2018 - stipulato per la
“gestione di tesoreria del gruppo” (doc. 15) - il pagamento è stato eseguito con provvista proveniente dalla società poi fallita, al fine di estinguere un debito scaduto (relativo a fatture riferite all'anno 2018).
In specie, pertanto, poiché il pagamento sub h) è stato eseguito dal terzo (con provvista proveniente dalla società fallita) in data 8/1/2019 (ossia, due mesi prima della dichiarazione di fallimento avvenuta il 26/3/2019), sussistono i presupposti oggettivi dell'azione revocatoria svolta.
Quanto al presupposto soggettivo della scientia decotionis anch'esso appare sussistere.
Va premesso, al riguardo, che la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore, sebbene debba essere effettiva e non potenziale, può tuttavia essere provata anche attraverso indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza - quindi, fondata su elementi di fatto che attengano alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purché idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva.
La relativa dimostrazione può perciò anche essere indiretta, e cioè offerta mediante la logica concatenazione di circostanze che, in base al criterio di normalità, assunto a parametro di valutazione, consenta la prova presuntiva della scientia decoctionis. Infatti, non essendo possibile una prova diretta degli stati soggettivi, è imprescindibile fare riferimento, mediante lo strumento delle presunzioni, alla esistenza di segni esteriori dell'insolvenza ed alla loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria – tra cui rientra anche la proposizione di
9 azioni esecutive verso il fallito da parte del medesimo creditore (cfr. Cassazione civile , sez. I,
21/01/2000 , n. 656).
Nel caso in esame, la conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza in cui si trovava al momento del pagamento emerge da fatto che – successivamente al Parte_3 piano di rientro concordato tra le parti nel 2017 – avvedutasi del permanere Controparte_2 del grave inadempimento della prima, si è nuovamente determinata a riavviare le azioni esecutive notificandole atto di pignoramento presso terzi il 20/7/2018.
Deve pertanto, sulla base di tali elementi, ritenersi adeguatamente raggiunta la prova della consapevolezza da parte della convenuta - al momento della ricezione del pagamento - dello stato di insolvenza della fallita.
Conseguentemente ex art. 67 l. fall. il pagamento sub. h) - della somma di euro 437,00 avvenuto in data 8/1/2019 in favore di da parte di – va Controparte_2 CP_4 dichiarato inefficace ed inopponibile alla Curatela fallimentare e la convenuta CP_2
[... va condannata a restituire alla Curatela attrice l'importo complessivo di € 437,00 - oltre interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
8. Pertanto la domanda di revocatoria svolta dal fallimento attore viene accolta limitatamente alla somma € 437,00 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in favore del fallimento attore - applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della controversia
(determinato in base al decisum) e alle attività processuali effettivamente svolte - in complessivi euro 662,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
210/2021, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
10 ACCOGLIE la domanda di parte attrice, e per l'effetto, dichiara ex art. 67 l. fall., inefficace ed inopponibile alla Curatela fallimentare il pagamento della somma di euro Parte_3
437,00 eseguito in data 8/1/2019 in favore di Controparte_2
CONDANNA
a restituire alla Curatela attrice l'importo complessivo di € 437,00 - oltre Controparte_2 interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
CONDANNA alla refusione in favore della attrice delle spese di lite, liquidate in Controparte_2 Pt_4 complessivi € 662,00 oltre spese generali al 15% IVA e c.p.a. come per legge.
Fermo 5/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al RG 210/2021 trattenuta in decisione alla udienza del 16/1/2025, scaduti in data 7/4/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Gianluca Toscano, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione ed autorizzazione del G.D.;
- attore -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maria Controparte_2 P.IVA_2
Giammusso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto –
***
Oggetto: “azione revocatoria ex art. 67 l.fall.”
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1
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/1/2025 - svolta con le modalità della trattazione scritta - le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore il difensore ha precisato le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo contrariis reiectis, per i motivi esposti nell'atto introduttivo e nelle difese tutte di causa, revocare e dichiarare inefficaci, nei confronti del Controparte_1
in persona del curatore pro tempore: ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f., i pagamenti di seguito
[...] elencati: bonifico bancario di euro 3.723,70, eseguito il 04.09.2017; versamento in contanti di euro 230,50 eseguito l'11.09.2017; bonifico bancario di euro 2.966,75, eseguito il 19.10.2017; bonifico bancario di euro
2.000,00 eseguito il 22.11.2017; bonifico bancario di euro 900,00 eseguito il 23.11.2017; assegno circolare di euro 1.328,60, addebitato su conto BCC il 12.12.2017; bonifico bancario di euro 374,00 eseguito il 20.12.2017; bonifico bancario di euro 437,00 eseguito da IN OM RL l'08.01.2019; bonifico bancario di euro 437,00 eseguito da IN OM RL l'08.01.2019; ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 l.f., il seguente pagamento: bonifico bancario di euro 437,00 eseguito da IN OM RL l'08.01.2019; il tutto per complessivi euro 11.960,55; per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, al pagamento, in favore del in persona del curatore pro tempore, Controparte_1 della somma di euro 11.960,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo. Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre spese imp. forf. 15%, Cap ed Iva come per legge”.
Per il convenuto il difensore ha precisato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito ogni contraria istanza disattesa, rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 5/2/2021 la curatela del
[...]
(Fall. n. 10/2019) ha convenuto in giudizio chiedendo: Controparte_1 Controparte_2
a) la revocatoria ai sensi dell'art. 67 co. 2 l.fall. di plurimi pagamenti eseguiti dalla società fallita in favore di dal semestre anteriore alla pubblicazione nel registro Controparte_2
2 imprese della domanda di concordato preventivo sino al fallimento, per un ammontare complessivo di € 11.960,55; b) la conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore del della somma di € 11.960,55 - oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che:
− con ricorso in data 22/12/2017 ha chiesto l'ammissione alla Controparte_1 procedura di concordato preventivo (domanda pubblicata nel registro imprese in data 22/12/2017) con riserva di presentazione del piano e della documentazione di cui all'art. art. 161 l.fall.;
− in ragione del mancato deposito da parte di della documentazione Controparte_1
di cui all'art. 161 l.fall., con decreto emesso in data 16/5/2018 il Tribunale di
Fermo ha dichiarato l'improcedibilità della domanda;
− successivamente, con sentenza n. 15/2019 del 26/3/2019 il Tribunale di Fermo ha dichiarato il fallimento della società Controparte_1
− sussiste un'ipotesi di consecutio tra le due procedure idonea a far decorrere il c.d. periodo sospetto dalla data di pubblicazione del concordato preventivo ex art. 69 bis l.fall. – atteso che la situazione di dissesto economico finanziario evidenziato in sede di concordato preventivo risulta la medesima posta alla base della sentenza dichiarativa di fallimento;
− successivamente alla dichiarazione di fallimento, dalla documentazione in possesso della curatela sono emersi plurimi pagamenti effettuati dalla società in favore di nel c.d. periodo sospetto (decorrente Controparte_1 Controparte_2 dal semestre anteriore alla pubblicazione nel registro imprese della domanda di concordato preventivo sino al fallimento), in particolare:
a) bonifico bancario di Euro 3.723,70, eseguito il 4/9/2017, con causale “bonifico fatt. pro forma 153 Intesa fatt. acq. 419”; Controparte_2
b) versamento in contanti di Euro 230,50 eseguito l'11/9/2017, con causale
“pagamento fattura acq. 414 pta cti ft 414 ; Controparte_2
3 c) bonifico bancario di Euro 2.966,75, eseguito il 19/10/2017, con causali
“bonifico BCC Fatt. Acq. 966, 1940, 295” e “favore prima rata dec. Controparte_2
Ing.”;
d) bonifico bancario di Euro 2.000,00 eseguito il 22/11/2017, con causale
“bonifico acconto seconda rata BancoPop Fatt. Acq. 295”;
e) bonifico bancario di Euro 900,00 eseguito il 23/11/2017, con causale “bonifico acconto seconda rata CRPA Fatt. Acq. 295”;
f) assegno circolare di Euro 1.328,60, addebitato su c/c il 12/12/2017, con causale “emissione ass. circolare Pro-f 239 del 11.12.2017 BCC fatt. Acq. 588”;
g) bonifico bancario di Euro 374,00 eseguito il 20/12/2017, con causale “bonifico
PF 237 del 06.12.2017 BCC Fatt. Acq. 596”;
h) bonifico bancario di Euro 437,00 eseguito l'8/1/2019 da IN OM RL, con causale “bonifico a favore bonifico saldo fattura 559 del 19-12-18 e Controparte_2 saldo proforma 295 del 21-12-18””;
− i predetti pagamenti – di cui alle lettere da a) a g) - sono revocabili ex art. 67 co. 2 l. fall., perché eseguiti nel periodo sospetto (da far retroagire alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo avvenuta il 27/12/2017), allorchè lo stato di insolvenza di era conosciuto ed, in ogni caso, conoscibile da Controparte_1 [...] considerato che: 1) i pagamenti sono in parte riferiti a debiti per forniture CP_2 commerciali già scaduti, per i quali - a seguito di ricorso in data Controparte_2
11/7/2017 in cui lamentava l'insolvenza dell'acquirente dal 2016 - aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 671/2017 per euro 11.100,54 (oltre spese legali ed accessori), a seguito del quale le parti avevano concordato un piano di rientro;
2) in particolare i pagamenti eseguiti da nelle date del 19/10/2017, del 22/11/2017 e Controparte_1 del 23/11/2017 erano finalizzati all'adempimento delle obbligazioni sorte dal provvedimento monitorio e dal piano di rientro;
mentre i pagamenti eseguiti nelle date del 4/9/2017 e dell'11/9/2017, nonché quelli successivi del 12/12/2017, del
20/12/2017 e del 8/1/2019 costituivano adempimento di ulteriori prestazioni svolte e non ricomprese nel provvedimento monitorio;
2) a seguito del parziale inadempimento del piano di rientro aveva inoltre provveduto alla Controparte_2 notifica di atto di pignoramento presso terzi in data 20/7/2018;
4 - sussistono, altresì, i presupposti per la dichiarazione di inefficacia ex art. 67 co. 1 n. 2
L. Fall. del pagamento eseguito in data 8/1/2019 per euro 437,00 da IN OM SR in favore di poiché: a) il bonifico effettuato dal c/c n. 70112996 Controparte_2 acceso presso BCC di Ripatransone e del Fermano è stato eseguito a seguito con
“provvista da parte della società fallenda” sulla base di un “contratto di tesoreria” stipulato in data 18/7/2018.
2. In data 7/5/2021 si è costituito in giudizio il convenuto il quale Controparte_2 ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice deducendo che:
- i pagamenti svolti dalla società fallita tra il 4/9/2017 ed il 20/12/2017 per complessivi euro 11.523,55 sono stati eseguiti prima del deposito della domanda di concordato preventivo, allorchè stava adempiendo al piano di rientro Controparte_1
e richiedendo a nuove forniture che provvedeva a pagare Controparte_2 regolarmente, sicchè non vi era alcun elemento di sospetto dello stato di insolvenza - considerata anche l'ordinaria prassi del settore calzaturiero di utilizzo strumentale di ritardi nei pagamenti;
- non è ravvisabile la consecutio tra la procedura di concordato ed il successivo fallimento
- essendo trascorso oltre un anno tra la domanda di concordato “in bianco” (non coltivata dalla società che non ha provveduto al deposito dei documenti) e la dichiarazione di fallimento - nel corso del quale ha sempre continuato ad Parte_1 esercitare regolarmente la propria attività;
- il pagamento dell' 8/1/2019 è stato eseguito da società terza in difetto di delegazione di pagamento, sicchè la curatela non ha legittimazione a chiederne la revocatoria.
3. All'esito della prima udienza del 4/6/2021 sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; le memorie depositate dalle parti non hanno determinato un ampliamento del thema decidendum. Con ordinanza in data 8/4/2023 sono state parzialmente ammesse le istanze di istruttoria orale formulate (limitatamente all'interrogatorio formale ed alle prove testi). La precisazione delle conclusioni è poi avvenuta all'udienza del 16/1/2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda di parte attrice va solo parzialmente accolta.
5 5. Va, preliminarmente, rilevato come l'articolo 67 co.2 L.fall. consenta la revocatoria degli atti compiuti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, con onere a carico del curatore di dimostrare l'avvenuto compimento dell'atto nel c.d. “periodo sospetto” e la circostanza che il convenuto fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore poi fallito (Tribunale di Roma n. 15713/ 2017).
In caso di procedure concorsuali consecutive - se la dichiarazione di fallimento segue la domanda di concordato preventivo - il periodo sospetto decorre dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese ex art. 69 bis co.2 l.fall. (cfr. anche anteriormente alla novella legislativa Cass. 18437/2010).
Tuttavia, secondo la prevalente giurisprudenza sia di legittimità che di merito la consecuzione rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 69-bis comma 2 l. fall. è ravvisabile solo nel caso in cui il successivo fallimento sia riconducibile alla medesima situazione di insolvenza che aveva determinato la presentazione della pregressa domanda di concordato preventivo (cfr. Tribunale di Milano sez. II sent. del 14/2/2023).
Sul punto, in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la consecutività tra le procedure concorsuali implica necessariamente che le stesse siano “originate da un medesimo unico presupposto, costituito dallo stato d'insolvenza” e “si sostanzia nella considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui è succeduta quella di fallimento, con retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto per la revocatoria fallimentare” (cfr. Cass. 24632/2021; Cass.
13367/2022). Va pertanto verificato ai fini dell'applicazione dell'art. 69-bis comma 2 l. fall. se la dichiarazione di fallimento sia causalmente e direttamente ricollegabile a quella medesima crisi economica che aveva determinato l'apertura del concordato preventivo (o anche solo il deposito della relativa domanda).
Al riguardo, pertanto - partendo da un dato cronologico per passare, poi, ad una valutazione di carattere giuridico e/o economico - è necessario verificare ex post non solo la durata del lasso temporale che si è frapposta tra la chiusura anticipata del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento, ma anche lo stato effettivo del dissesto dell'imprenditore nei due momenti successivi (e dunque la gestione dell'impresa condotta nelle more dall'imprenditore, la variazione o meno della consistenza economica dello stato di dissesto e la presenza o meno al momento del fallimento di elementi di rilevante difformità rispetto alla situazione in precedenza apprezzata dagli organi giudiziari (cfr. Cass. 9289/2010, Cass. 8164/1999).
6 La consecuzione fra procedure trova, infatti, fondamento nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive (in una prospettiva non cronologica ma logica, a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza) e giustificazione nell'unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica - essendo l'unicità del fenomeno sostanziale, a cui ciascuna procedura ha cercato di porre rimedio, la ratio dell'art. 69-bis comma 2 l. fall.
Pertanto, secondo i giudici di legittimità, se è vero che il mero lasso temporale tra il termine di una procedura e l'inizio di quella successiva, di per sé, non esclude il fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali;
è altrettanto vero che quest'estensione temporale non può essere priva di limiti: il lasso di tempo trascorso si manifesta elemento che non può essere trascurato, ma che, al contrario, deve essere apprezzato in relazione alla dimensione che in concreto è venuto ad assumere (in tale ottica è stato escluso il fenomeno della consecuzione qualora tra procedure concorsuali sia intercorso un intervallo temporale tale da far ritenere, alla luce di un giudizio di ragionevolezza, che la situazione di crisi che ha dato luogo alla seconda procedura non fosse sovrapponibile a quella precedente – cfr. Cass. 16 aprile 2018, n. 9290, cit., che ha negato la sussistenza di continuità tra le due procedure in presenza di uno iato temporale di quasi un anno;
otto mesi secondo Cass. 19 aprile 2010, n.
9289).
Ne segue che solo “quando si verifichi a posteriori che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta
l'ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda” (cfr. Cass.
6381/2019 – la quale richiama per la considerazione unitaria della procedura di fallimento tra le tante pronunce Cass. n. 8439/2012 e n.7324/2016; cfr. conforme sul punto vedi anche
Cass. 1837/2010).
6. Applicando i predetti principi al caso di specie l'azione revocatoria proposta dal
Fallimento ex art. 67 co. 2 l.fall. con riguardo ai pagamenti avvenuti tra il 4/9/2017 ed il
20/12/2017 - cfr. sub da a) a g) - non può essere accolta, non essendo stata in specie congruamente allegata e dimostrata la consecutio tra le due procedure e, pertanto, non potendo ritenersi tali pagamenti avvenuti nel periodo sospetto.
Va premesso che le allegazioni svolte dalla curatela attrice nei termini delle preclusioni assertive in merito alla identità dei presupposti delle due procedure ed alla sussistenza in
7 specie di una consecutio risultano generiche, nonostante le contestazioni avversarie – essendosi la curatela limitata a richiamare il contenuto della sentenza di fallimento (a p. 5 e 6 dell'atto di citazione) e null'altro avendo precisato nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.
Dalla sentenza di fallimento depositata dalla curatela attrice risulta che tale procedura è stata avviata su ricorso di talune società fornitrici di e dei lavoratori della stessa;
nella CP_1 parte motiva di tale sentenza si da atto che “a) la debitrice non ha soddisfatto il credito (incontestato) dei ricorrenti ammontante nel complesso ad oltre € 100.000,00 ma dall'istruttoria espletata emerge un
l'ulteriore esposizione debitoria di oltre 4.000.000,00 solo nei confronti di
[...]
Risulta anche debito nei confronti dell'INPS non ancora iscritto a ruolo e Controparte_3
Pa pignoramento immobiliare della FUR SPA creditrice non istante il fallimento;
b) la debitrice ha tentato ricorso prenotativo ex art 161 comma VI l.f. non provvedendo al deposito di piano e proposta nel termine concesso;
c) i tentativi di rientro non sono andati a buon fine e l'esposizione debitoria nei confronti della resistente è cresciuta;
d) la dichiarazione dei redditi 2016 già denuncia una perdita di oltre 5.000.000,00 euro”.
Dal ricorso per concordato preventivo proposto da in data 22/12/2017 Controparte_1
(doc.
3 - dal quale neppure risulta l'elenco dei debitori, non prodotto nel presente giudizio) non è evincibile una coincidenza (non meglio allegata dalla curatela attrice) rispetto alla situazione debitoria rappresentata nella sentenza di fallimento – emergendo peraltro dagli atti come per tutta l'annualità 2017 ed anche per l'anno 2018 siano continuati i rapporti di fornitura, siano intervenuti atti di gestione attiva e pagamenti verso plurimi creditori (cfr. doc. 17 e 18 di parte attrice).
Risulta, inoltre, dagli atti che la domanda di concordato proposta il 22/12/2017 è stata dichiarata inammissibile – in ragione dell'omesso deposito della documentazione necessaria
– il 16/5/2018; mentre il fallimento è stato dichiarato in data 26/3/2019 (a distanza di 1 anno e 3 mesi dalla domanda di concordato e di oltre 10 mesi dalla relativa dichiarazione di inammissibilità).
Sulla base di tali elementi, non risultando nel presente giudizio adeguatamente allegata e dimostrata la coincidenza tra la situazione di crisi che ha portato l'imprenditore a proporre domanda di concordato e l'insolvenza che ha poi determinato il fallimento, non può ritenersi operante l'art. 69 bis co. 2 l.fall. e, conseguentemente, la domanda svolta dal fallimento ex art. 67 l.fall. con riguardo ai pagamenti sub da a) a g) va rigettata.
8 7. Quanto al pagamento della somma di euro 437,00 (sub. h) - avvenuto in data
8/1/2019 in favore di da parte di IN OM RL – la domanda va, invece, Controparte_2 accolta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità non risulta “neutro” il pagamento operato dal terzo se eseguito con provvista della società fallita - sicchè “Il pagamento, effettuato da un terzo, di un debito comunque gravante sul fallito è revocabile, ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., dovendo ritenersene una modalità anomala, ove si accerti che la relativa provvista abbia leso, direttamente o indirettamente, la "par condicio creditorum", come quando il terzo, debitore del fallito, lo abbia eseguito con denaro a questi dovuto”
(cfr. . Cassazione civile sez. I n. 25928 del 23/12/2015 – conformi Cassazione civile , sez. I ,
20/12/2012 , n. 23652; Cassazione civile , sez. I , 26/01/2006 , n. 1544).
In specie risulta dimostrato che sulla base del contratto del 18/7/2018 - stipulato per la
“gestione di tesoreria del gruppo” (doc. 15) - il pagamento è stato eseguito con provvista proveniente dalla società poi fallita, al fine di estinguere un debito scaduto (relativo a fatture riferite all'anno 2018).
In specie, pertanto, poiché il pagamento sub h) è stato eseguito dal terzo (con provvista proveniente dalla società fallita) in data 8/1/2019 (ossia, due mesi prima della dichiarazione di fallimento avvenuta il 26/3/2019), sussistono i presupposti oggettivi dell'azione revocatoria svolta.
Quanto al presupposto soggettivo della scientia decotionis anch'esso appare sussistere.
Va premesso, al riguardo, che la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore, sebbene debba essere effettiva e non potenziale, può tuttavia essere provata anche attraverso indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza - quindi, fondata su elementi di fatto che attengano alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purché idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva.
La relativa dimostrazione può perciò anche essere indiretta, e cioè offerta mediante la logica concatenazione di circostanze che, in base al criterio di normalità, assunto a parametro di valutazione, consenta la prova presuntiva della scientia decoctionis. Infatti, non essendo possibile una prova diretta degli stati soggettivi, è imprescindibile fare riferimento, mediante lo strumento delle presunzioni, alla esistenza di segni esteriori dell'insolvenza ed alla loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria – tra cui rientra anche la proposizione di
9 azioni esecutive verso il fallito da parte del medesimo creditore (cfr. Cassazione civile , sez. I,
21/01/2000 , n. 656).
Nel caso in esame, la conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza in cui si trovava al momento del pagamento emerge da fatto che – successivamente al Parte_3 piano di rientro concordato tra le parti nel 2017 – avvedutasi del permanere Controparte_2 del grave inadempimento della prima, si è nuovamente determinata a riavviare le azioni esecutive notificandole atto di pignoramento presso terzi il 20/7/2018.
Deve pertanto, sulla base di tali elementi, ritenersi adeguatamente raggiunta la prova della consapevolezza da parte della convenuta - al momento della ricezione del pagamento - dello stato di insolvenza della fallita.
Conseguentemente ex art. 67 l. fall. il pagamento sub. h) - della somma di euro 437,00 avvenuto in data 8/1/2019 in favore di da parte di – va Controparte_2 CP_4 dichiarato inefficace ed inopponibile alla Curatela fallimentare e la convenuta CP_2
[... va condannata a restituire alla Curatela attrice l'importo complessivo di € 437,00 - oltre interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
8. Pertanto la domanda di revocatoria svolta dal fallimento attore viene accolta limitatamente alla somma € 437,00 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in favore del fallimento attore - applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della controversia
(determinato in base al decisum) e alle attività processuali effettivamente svolte - in complessivi euro 662,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
210/2021, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
10 ACCOGLIE la domanda di parte attrice, e per l'effetto, dichiara ex art. 67 l. fall., inefficace ed inopponibile alla Curatela fallimentare il pagamento della somma di euro Parte_3
437,00 eseguito in data 8/1/2019 in favore di Controparte_2
CONDANNA
a restituire alla Curatela attrice l'importo complessivo di € 437,00 - oltre Controparte_2 interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
CONDANNA alla refusione in favore della attrice delle spese di lite, liquidate in Controparte_2 Pt_4 complessivi € 662,00 oltre spese generali al 15% IVA e c.p.a. come per legge.
Fermo 5/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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