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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 426/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ER CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4416/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003142029000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003142029000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003142029000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle entrate – SS in data 08.05.2025, depositato in data 05.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 29520259003142029/000 notificata in data 13 marzo 2025, a titolo di omesso pagamento di tre cartelle per l'importo complessivo di € 544,23, emesse a titolo tassa auto 2017-2018-2019, e nello specifico:
1. cartella di pagamento n. 29520200008079822000 notificata il 27.06.2022 inerente il mancato pagamento della Tassa Automobilistica Regione Siciliana anno 2017 per un ammontare complessivo comprensivo di sanzioni, interessi e diritti di notifica di € 186,26;
2. cartella di pagamento n. 29520210073585159000 notificata il 10.10.2022 inerente il mancato pagamento della Tassa Automobilistica Regione Siciliana anno 2018 per un ammontare complessivo comprensivo di sanzioni, interessi e diritti di notifica di € 184,03;
3. cartella di pagamento n. 29520220012862816000 notificata il 10.10.2022 inerente il mancato pagamento della Tassa Automobilistica Regione Siciliana anno 2019 per un ammontare complessivo comprensivo di sanzioni, interessi e diritti di notifica di € 173,94.
Parte ricorrente ha rassegnato che tutte e tre le cartelle sono oggetto di impugnazione nell'ambito di giudizio pendente in secondo grado ed in attesa di fissazione udienza di discussione.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1- Pagamento del tributo in pendenza del processo. Violazione dell'art. 68 D.lgs. 546/1992;
2- Omessa motivazione e violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000.
In data 26.06.2025 si è costituita AE per limitarsi a rilevare che dal 2016 l'ente impositore per il tributo de quo è la Regione Sicilia, neanche evocata in giudizio.
Il 17.10.2025 si è costituita AdER che ha rassegnato la regolare notifica delle cartelle e la legittimità della procedura di riscossione. Ha argomentato la definitività delle cartelle per omessa impugnazione, sebbene le cartelle siano state in effetti impugnate, nonchè la tempestività delle relative notifiche in applicazione della normativa emergenziale Covid19.
All'udienza del 07.11.2025 è stata concessa la sospensiva, con rinvio al 23.01.2025 ove la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
Nelle more, parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere che non vi è luogo ad integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore in quanto non viene contestata l'omessa notifica di atti dallo stesso emessi.
Il ricorso deve essere comunque rigettato.
Ed invero, la stessa parte ricorrente ha dato conto del fatto che l'impugnazione avverso le cartelle è stata rigettata dal giudice di prime cure, con conseguente proposizione dell'appello, e riconosciuto la legittimità della procedura di riscossione in pendenza di giudizio.
A fronte di tale dato, non può che riconoscersi la legittimità dell'intimazione emessa, la quale si presenta peraltro esente da vizi propri, essendo la motivazione, nello specifico, correttamente ed adeguatamente assolta mediante il richiamo alle cartelle intimate, senza oneri di allegazione.
Le spese seguono la soccombenza, ma possono compensarsi nella misura del 50% nei confronti dell'AE
(oltre alla riduzione del 20%), stante la sostanziale estraneità al giudizio e le scarne argomentazioni svolte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e, previa compensazione nella misura del 50% nei confronti dell'AE, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 120,00 per l'Agenzia delle Entrate ed in euro 300,00 per l'AdE-SS, oltre accessori come per legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ER CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4416/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003142029000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003142029000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003142029000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle entrate – SS in data 08.05.2025, depositato in data 05.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 29520259003142029/000 notificata in data 13 marzo 2025, a titolo di omesso pagamento di tre cartelle per l'importo complessivo di € 544,23, emesse a titolo tassa auto 2017-2018-2019, e nello specifico:
1. cartella di pagamento n. 29520200008079822000 notificata il 27.06.2022 inerente il mancato pagamento della Tassa Automobilistica Regione Siciliana anno 2017 per un ammontare complessivo comprensivo di sanzioni, interessi e diritti di notifica di € 186,26;
2. cartella di pagamento n. 29520210073585159000 notificata il 10.10.2022 inerente il mancato pagamento della Tassa Automobilistica Regione Siciliana anno 2018 per un ammontare complessivo comprensivo di sanzioni, interessi e diritti di notifica di € 184,03;
3. cartella di pagamento n. 29520220012862816000 notificata il 10.10.2022 inerente il mancato pagamento della Tassa Automobilistica Regione Siciliana anno 2019 per un ammontare complessivo comprensivo di sanzioni, interessi e diritti di notifica di € 173,94.
Parte ricorrente ha rassegnato che tutte e tre le cartelle sono oggetto di impugnazione nell'ambito di giudizio pendente in secondo grado ed in attesa di fissazione udienza di discussione.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1- Pagamento del tributo in pendenza del processo. Violazione dell'art. 68 D.lgs. 546/1992;
2- Omessa motivazione e violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000.
In data 26.06.2025 si è costituita AE per limitarsi a rilevare che dal 2016 l'ente impositore per il tributo de quo è la Regione Sicilia, neanche evocata in giudizio.
Il 17.10.2025 si è costituita AdER che ha rassegnato la regolare notifica delle cartelle e la legittimità della procedura di riscossione. Ha argomentato la definitività delle cartelle per omessa impugnazione, sebbene le cartelle siano state in effetti impugnate, nonchè la tempestività delle relative notifiche in applicazione della normativa emergenziale Covid19.
All'udienza del 07.11.2025 è stata concessa la sospensiva, con rinvio al 23.01.2025 ove la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
Nelle more, parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere che non vi è luogo ad integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore in quanto non viene contestata l'omessa notifica di atti dallo stesso emessi.
Il ricorso deve essere comunque rigettato.
Ed invero, la stessa parte ricorrente ha dato conto del fatto che l'impugnazione avverso le cartelle è stata rigettata dal giudice di prime cure, con conseguente proposizione dell'appello, e riconosciuto la legittimità della procedura di riscossione in pendenza di giudizio.
A fronte di tale dato, non può che riconoscersi la legittimità dell'intimazione emessa, la quale si presenta peraltro esente da vizi propri, essendo la motivazione, nello specifico, correttamente ed adeguatamente assolta mediante il richiamo alle cartelle intimate, senza oneri di allegazione.
Le spese seguono la soccombenza, ma possono compensarsi nella misura del 50% nei confronti dell'AE
(oltre alla riduzione del 20%), stante la sostanziale estraneità al giudizio e le scarne argomentazioni svolte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e, previa compensazione nella misura del 50% nei confronti dell'AE, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 120,00 per l'Agenzia delle Entrate ed in euro 300,00 per l'AdE-SS, oltre accessori come per legge.