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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3204 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30774/2024
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30774/2024 promossa da:
,nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv.to Carlo Scala, per procura allegata al ricorso telematicamente depositato
RICORRENTE contro con l'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
,
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione diniego nulla osta visto ingresso ex art. 22 TUI.
Con ricorso telematicamente depositato l'11.7.2024 il ricorrente ha chiesto il rilascio del nulla osta ex art 22 TUI per l'assunzione del lavoratore subordinato straniero non stagionale Per_1 Parte_2 a fronte del provvedimento di diniego emesso dallo Sportello Unico della Prefettura di Rieti il 27.5.2024, con riferimento alla richiesta
P-RI/L/Q/2024/100274, preceduto da preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis d.lgs. n. 241/90.
A tal fine ha esposto di essere in possesso di tutti i requisiti per il rilascio del nulla osta, negato poiché "Dall'esame della domanda presentata sono emerse irregolarità in ordine alla indicazione degli importi del volume d'affari e del reddito di esercizio in quanto dalla consultazione del sistema dell'Agenzia delle Entrate è risultato che la TA non presenta dichiarazioni fiscali dall'anno 2019".
La parte resistente si è costituita in giudizio il 17.12.2024 eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale del Tar, e chiedendo comunque, nel merito, la cessazione della materia del contendere per avere il competente ufficio provveduto in autotutela a revocare il provvedimento di rigetto in data 17.9.2024, non essendo stata esaminata "per mero errore materiale” la documentazione prodotta dall'istante a seguito del preavviso di rigetto.
Rilevata la questione di giurisdizione e fissata l'udienza cartolare del 18.12.2024 con decreto datato 9.8.2024, nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta, con fissazione della successiva udienza cartolare del 26.2.2025 per i medesimi incombenti, relativamente alla quale il solo ricorrente ha depositato note in data 19.12.2024; all'esito di tale ultima udienza la causa deve intendersi trattenuta in decisione. ***
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorrente impugna il provvedimento di diniego di nulla osta ex art. 22 TUI del 27.5.2024 emesso dallo Sportello Unico della Prefettura di Rieti, con riferimento alla richiesta P-RI/L/Q/2024/100274, nel quale è erroneamente indicato nel “tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza” il giudice innanzi al quale proporre ricorso nel termine ivi indicato di 60 giorni.
L'individuazione della situazione soggettiva del ricorrente nella fattispecie non è, tuttavia, da ricondurre a quella del diritto soggettivo al rilascio del nulla osta, ma piuttosto dell'interesse legittimo al corretto esercizio della discrezionalità amministrativa da parte dell'amministrazione destinataria della richiesta, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 22 TUI (rubricato "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato"), con la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, nonostante l'erronea individuazione nel provvedimento impugnato.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione resistente deve, quindi, essere accolta, pienamente condividendosi le argomentazioni di parte resistente contenute nella memoria di costituzione, secondo le quali "l'ingresso di cittadini extracomunitari, per motivi di lavoro, nel territorio nazionale, è una forma di concessione sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo, giammai un diritto soggettivo;
quando infatti l'ordinamento prevede un diritto, come accade per l'ingresso per altre motivazioni, ad esempio, per esercizio del diritto di asilo o per protezione internazionale, opera una diversa sequenza procedurale per l'accertamento della posizione soggettiva dell'extracomunitario, sottoposta invece alla delibazione del giudice ordinario in caso di rigetto dell'istanza (cfr., ex multis, T.A.R Puglia Bari, n.
407/2024)".
Infatti, l'art. 3 del decreto-legge n. 13/17, convertito nella legge n. 46/17, rubricato
"Competenza per materia delle sezioni specializzate”, non prevede nella lettera d bis) le controversie relative al nulla osta nella specie negato, ma solo quelle “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo, e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, comma 2, lettere d) e d bis), 20 bis, 22, comma 12 quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n, 286".
Alla luce delle considerazioni esposte non può ritenersi esistente la giurisdizione del giudice ordinario, sezione specializzata, relativamente al provvedimento impugnato, sussistendo la giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa.
Deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito sulla controversia in esame, con compensazione delle spese di lite, stante il mancato esame del merito e l'erronea indicazione contenuta nel provvedimento impugnato relativamente al giudice innanzi al quale proporre ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara il difetto di competenza giurisdizionale del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 28/2/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Damiana Colla
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30774/2024 promossa da:
,nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv.to Carlo Scala, per procura allegata al ricorso telematicamente depositato
RICORRENTE contro con l'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
,
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione diniego nulla osta visto ingresso ex art. 22 TUI.
Con ricorso telematicamente depositato l'11.7.2024 il ricorrente ha chiesto il rilascio del nulla osta ex art 22 TUI per l'assunzione del lavoratore subordinato straniero non stagionale Per_1 Parte_2 a fronte del provvedimento di diniego emesso dallo Sportello Unico della Prefettura di Rieti il 27.5.2024, con riferimento alla richiesta
P-RI/L/Q/2024/100274, preceduto da preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis d.lgs. n. 241/90.
A tal fine ha esposto di essere in possesso di tutti i requisiti per il rilascio del nulla osta, negato poiché "Dall'esame della domanda presentata sono emerse irregolarità in ordine alla indicazione degli importi del volume d'affari e del reddito di esercizio in quanto dalla consultazione del sistema dell'Agenzia delle Entrate è risultato che la TA non presenta dichiarazioni fiscali dall'anno 2019".
La parte resistente si è costituita in giudizio il 17.12.2024 eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale del Tar, e chiedendo comunque, nel merito, la cessazione della materia del contendere per avere il competente ufficio provveduto in autotutela a revocare il provvedimento di rigetto in data 17.9.2024, non essendo stata esaminata "per mero errore materiale” la documentazione prodotta dall'istante a seguito del preavviso di rigetto.
Rilevata la questione di giurisdizione e fissata l'udienza cartolare del 18.12.2024 con decreto datato 9.8.2024, nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta, con fissazione della successiva udienza cartolare del 26.2.2025 per i medesimi incombenti, relativamente alla quale il solo ricorrente ha depositato note in data 19.12.2024; all'esito di tale ultima udienza la causa deve intendersi trattenuta in decisione. ***
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorrente impugna il provvedimento di diniego di nulla osta ex art. 22 TUI del 27.5.2024 emesso dallo Sportello Unico della Prefettura di Rieti, con riferimento alla richiesta P-RI/L/Q/2024/100274, nel quale è erroneamente indicato nel “tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza” il giudice innanzi al quale proporre ricorso nel termine ivi indicato di 60 giorni.
L'individuazione della situazione soggettiva del ricorrente nella fattispecie non è, tuttavia, da ricondurre a quella del diritto soggettivo al rilascio del nulla osta, ma piuttosto dell'interesse legittimo al corretto esercizio della discrezionalità amministrativa da parte dell'amministrazione destinataria della richiesta, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 22 TUI (rubricato "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato"), con la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, nonostante l'erronea individuazione nel provvedimento impugnato.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione resistente deve, quindi, essere accolta, pienamente condividendosi le argomentazioni di parte resistente contenute nella memoria di costituzione, secondo le quali "l'ingresso di cittadini extracomunitari, per motivi di lavoro, nel territorio nazionale, è una forma di concessione sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo, giammai un diritto soggettivo;
quando infatti l'ordinamento prevede un diritto, come accade per l'ingresso per altre motivazioni, ad esempio, per esercizio del diritto di asilo o per protezione internazionale, opera una diversa sequenza procedurale per l'accertamento della posizione soggettiva dell'extracomunitario, sottoposta invece alla delibazione del giudice ordinario in caso di rigetto dell'istanza (cfr., ex multis, T.A.R Puglia Bari, n.
407/2024)".
Infatti, l'art. 3 del decreto-legge n. 13/17, convertito nella legge n. 46/17, rubricato
"Competenza per materia delle sezioni specializzate”, non prevede nella lettera d bis) le controversie relative al nulla osta nella specie negato, ma solo quelle “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo, e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, comma 2, lettere d) e d bis), 20 bis, 22, comma 12 quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n, 286".
Alla luce delle considerazioni esposte non può ritenersi esistente la giurisdizione del giudice ordinario, sezione specializzata, relativamente al provvedimento impugnato, sussistendo la giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa.
Deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito sulla controversia in esame, con compensazione delle spese di lite, stante il mancato esame del merito e l'erronea indicazione contenuta nel provvedimento impugnato relativamente al giudice innanzi al quale proporre ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara il difetto di competenza giurisdizionale del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 28/2/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Damiana Colla