Ordinanza collegiale 17 dicembre 2025
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 12/05/2026, n. 8764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8764 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08764/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05838/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5838 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Maci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-, notificato in data 14.05.2020;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa NI DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
Il ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento, meglio specificato in epigrafe, di rigetto della propria domanda di concessione della cittadinanza, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
In data 22 aprile 2022 la difesa erariale ha depositato il decreto di concessione della cittadinanza italiana al ricorrente, adottato il 23 dicembre 2025.
In considerazione dell’intervenuta emanazione del provvedimento di concessione dell’agognato status , il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per poter compensare le spese, in quanto l’amministrazione ha disposto il riesame e si è rideterminata in autotutela a seguito dei nuovi elementi emersi nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA RI, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
NI DI, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| NI DI | NA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.