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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 6 maggio 2025, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. G. Mastrocinque
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dai dott. Cacace, Bevilacqua e Buttazzo
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6.08.2024, la parte ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale con ricorso ex art 445 bis cpc al fine di accertare, preventivamente al giudizio di merito, la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 alla data del novembre 2023, fissata come termine per la revisione nel verbale della commissione medica del 14.10.2021.
Si costituiva l' deducendo di avere provveduto a disporre la liquidazione degli arretrati della CP_1
prestazione domandata.
Istruito documentalmente il procedimento è stato all'odierna udienza definito con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo i procuratori delle parti dichiarato concordemente essere stata la prestazione invocata dall'istante -e posta a fondamento CP_ dell'accertamento sanitario richiesto in questa sede- riconosciuta dall' in sede amministrativa. CP_ Avendo l'istante insistito per la condanna dell' al pagamento delle spese processuali - domanda fondata risultando la prestazione riconosciuta solo dopo l'instaurazione del giudizio - deve
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provvedersi con sentenza, ad integrazione della carenza strutturale del procedimento disciplinato dall'art. 445 bis c.p.c. che contempla quale provvedimento definitorio il solo decreto di omologa che non si concilia con la statuizione sulle spese in attuazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 800,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 6 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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