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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED LE LE, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
26.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1725/2024 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Antonella Brancati Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.06.2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva: di aver presentato, in data 11.05.2022 e 16.01.2023, domanda di rinnovo del reddito di cittadinanza, essendo già stata ammessa al beneficio in precedenza;
che l' di Catanzaro aveva respinto CP_1 le domande de quo per carenza del requisito della residenza, e per le medesime ragioni aveva sospeso il beneficio cui era stata in precedenza ammessa e richiesto la restituzione delle somme percepite;
che in tal modo era venuta a conoscenza che il Comune di Catanzaro aveva disposto la cancellazione del suo nominativo dalla popolazione residente nel medesimo
Comune per migrazione in Romania in data 19.06.2019; che in realtà ella non aveva mai lasciato l'Italia, essendo stata domiciliata fino a dicembre 2019 presso la Casa di Accoglienza
“Domus” e successivamente presso la Casa di Accoglienza “Rosa e Azzurro”.
A sostegno della domanda, la sig.ra evidenziava di essere stata da sempre in possesso Pt_1 di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'erogazione della prestazione assistenziale del reddito di cittadinanza. Censurava, pertanto, il provvedimento dell per violazione del D.l. n. CP_1
26/2019 e per vizio di motivazione, contestando altresì il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'Istituto chiamato in causa.
1 Per tali ragioni chiedeva, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, l'accertamento negativo del carattere indebito delle prestazioni ricevute dall' e l'accertamento positivo CP_1 del proprio diritto a percepire la provvidenza anche con riferimento al periodo successivo alla revoca. Domandava, altresì, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subìto
a causa della condotta dell' . Controparte_2
Rassegnava, a tali fini, le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Giudice in funzione di Giudice del
Lavoro, affinché, previa sospensione, fissata l'udienza di trattazione del presente giudizio, così disporre: A) CP_ accertare e dichiarare che nulla deve il ricorrente all' con riferimento agli importi percepiti a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo richiesto;
B) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente
a percepire il reddito di cittadinanza, ovvero le ulteriori misure assistenziali previste ex lege, nella misura di legge, con riferimento al periodo successivo alla revoca e fino allo scadere dei 18 mesi previsti dalla legge;
C)
Riconoscere il diritto a percepire il reddito di cittadinanza dalla data della domanda essendo in possesso di tutti i requisiti sostanziali previsti dal decreto1legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, compresa la permanenza nel Comune di Catanzaro. D) Riconoscere detto beneficio con erogazione di tutte le somme ingiustamente non percepite a far data dal giorno della domanda e/o rinnovo. E) ordinare all di CP_1 ammettere la ricorrente al RDC anche per le eventuali Domande di assistenza supplementare e similari e ss. dal DL 4/19. F) riconoscere un ulteriore importo a titolo di danno patrimoniale pari a euro 200,00 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) per ciascuno dei mesi nei quali la ricorrente avrebbe fruito del RDC, ove non fosse intervenuta la revoca e per ciascuno degli ulteriori mesi nei quali la ricorrente avrebbe potuto proporre domanda di nuovo;
F) nominare CTU al fine di accertare la continuità della residenza della ricorrente presso le case di cura su citate e/o gli assistenti sociali di Catanzaro G) condannare parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio da attribuirsi al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 cpc”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva preliminarmente CP_1
l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso;
nel merito, argomentava per l'infondatezza della domanda, dal momento che la ricorrente non avrebbe compiutamente dimostrato né la sussistenza del requisito della residenza né avrebbe allegato e provato il possesso degli ulteriori requisiti di legge previsti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, personali e reddituali, che l' contestualmente contestava. CP_1
All'udienza del 12.02.2025 la ricorrente censurava il carattere discriminatorio del provvedimento di revoca dell' altresì paventando una violazione della normativa CP_1 eurounitaria alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'UE, 29.07.2024, C-112/2022
e C-223/2022.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
2 * * *
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, dal momento che risulta agli atti che la ricorrente abbia presentato le domande di riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza nelle date del 06.03.2019, 05.10.2020, 11.05.2022 e 16.01.2023 (cfr. all. 1 del ricorso). D'altronde, tale circostanza, allegata da parte attrice e non contestata ed anzi confermata dal resistente, costituisce il presupposto stesso dell'instaurazione del presente giudizio, atteso che se non vi fosse stata domanda nessuna provvidenza sarebbe stata dapprima riconosciuta e successivamente revocata.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccepita inammissibilità della domanda per difetto di contraddittorio con l'Ente comunale. Invero, il Comune competente contribuisce solamente ad accertare i requisiti anagrafici e di residenza per usufruire del beneficio del reddito di cittadinanza, mentre l'esame della domanda, la concessione del beneficio, il pagamento spettanze e l'eventuale revoca della prestazione compete esclusivamente all'Istituto previdenziale.
Va disattesa, inoltre, l'eccezione di improcedibilità del giudizio, non essendo previsti ricorsi amministrativi obbligatori per legge in materia di revoca del reddito di cittadinanza che possano incidere sulla procedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c..
Venendo al merito della vicenda, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Il reddito di cittadinanza – abrogato a far data dal 01.01.2024 ex L. n. 197/2022 – trova la sua disciplina nel D.l. n. 4/2019, convertito con L. n. 26/2019, che, in tema di requisiti per l'accesso al beneficio, stabilisce all'art. 2, co. 1, che “il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio
3 immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore
a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4.
La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario
a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione
a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”.
La norma è stata oggetto di plurimi interventi della giurisprudenza costituzionale (e sovrannazionale) che ne hanno ridisegnato i contenuti. Per quanto qui d'interesse, la compatibilità eurounitaria dei requisiti attinenti alla residenza è stata esaminata dalla sentenza della CGUE del 29.07.2024, nelle cause C-112 e 223/2022, e più recentemente la Corte
Costituzionale ne ha valutato la compatibilità con la Carta Fondamentale nella sentenza n.
31/2025.
Nella prima sentenza citata, il Giudice dell'UE ha evidenziato che il requisito della residenza decennale per accedere al reddito di cittadinanza per i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non è compatibile con il disposto dell'art. 11, par. 1, lett. d), direttiva 2003/109/CE, che prevede la parità di trattamento tra cittadino e straniero lungo-soggiornante in tema di prestazioni sociali, assistenza e protezione sociale.
A seguito di tale pronuncia, considerati sussistenti gli estremi della cd. doppia pregiudizialità
– ritenendo che la disposizione legislativa violasse non solo la normativa eurounitaria ma
4 anche quella costituzionale – la Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, ha sollevato questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3, 11, e 117, co. 1, Cost..
Si è così giunti alla sentenza n. 31/2025 della Corte Costituzionale, con la quale il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui “prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza doveva essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»”.
La declaratoria di illegittimità costituzionale si è resa necessaria non solo per ragioni di adeguamento alla disciplina eurounitaria, ma altresì per evitare che la disapplicazione della norma ai sensi del diritto UE esclusivamente nelle ipotesi vagliate dalla CGUE portasse a situazioni di “discriminazione alla rovescia”, in violazione del principio secondo cui “nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea” (art. 53, co. 1, L. n. 234/2012; si evidenzia che il tema era già stato esaminato da Corte Cost. n. 443/1997) e quindi, di riflesso, del principio di parità di trattamento tra i cittadini europei – qual è la ricorrente, cittadina rumena – e i cittadini stranieri che per effetto di una norma UE godrebbero di un trattamento più favorevole
(profilo affrontato da CGUE, sent. del 25.07.2008, C-127/2008, e da Corte Cost. n. 1/2025).
Ed invero, dal momento che il requisito della residenza decennale è previsto tanto per gli stranieri quanto per i cittadini europei, e che la sentenza del 29.07.2024 ha riguardato esclusivamente la posizione dei primi, la disapplicazione della norma nei soli casi esaminati dalla CGUE avrebbe potuto determinare una “discriminazione alla rovescia”; così, con la caducazione (rectius: riduzione) tout court ed erga omnes del requisito della residenza decennale la Corte Costituzionale ha consentito di porre rimedio “alle incongruenze di una disciplina che per tutti, cittadini e stranieri, prescrive il requisito della residenza decennale” e al “rischio delle «discriminazioni
a rovescio», che una disapplicazione, circoscritta ai soggiornanti di lungo periodo tutelati dalla direttiva
2003/109/CE, non mancherebbe di generare a danno degli altri beneficiari delle provvidenze” (v. Corte
Cost. n. 1/2025 richiamata da Corte Cost. n. 31/2025).
All'esito della declaratoria di incostituzionalità di cui si discute, il requisito della residenza decennale richiesto dall'art. 2, co. 1, lett. a) n. 2, va oggi letto come necessità che il soggetto fosse “residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
La pronuncia non investe, invece, né il requisito della residenza continuativa negli ultimi due anni né quello della residenza continuativa per tutta la durata dell'erogazione del beneficio;
condizioni, peraltro, che in questa sede si ritengono ragionevoli in virtù della ratio della misura, che valorizza un consolidato radicamento nel territorio italiano ai fini del
5 riconoscimento della provvidenza (criterio discretivo considerato “non manifestamene irragionevole” da Corte Cost. n. 53/2024, richiamata da Corte Cost. n. 31/2025).
Orbene, alla luce del disposto della norma così come delineato a seguito della pronuncia in parola, il richiedente cui è stato revocato il reddito di cittadinanza per ragioni inerenti alla residenza deve dimostrare in giudizio: 1) di essere stato residente in Italia per 5 anni;
2) di essere stato residente in Italia in maniera continuativa negli ultimi due anni antecedenti alla presentazione della domanda;
3) di essere stato residente in Italia in maniera continuativa per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
Quanto agli elementi di prova idonei a fornire tale dimostrazione, si evidenzia che, in linea generale, l'attestazione risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario, superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento (v. Cass. n. 30952/2019; v. anche Consiglio di Stato n. 7730/2010). In tema di reddito di cittadinanza, peraltro, correttamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con nota n. 3803 del 14.04.2020, ha confermato che i beneficiari della provvidenza possono dimostrare la residenza effettiva con elementi oggettivi di riscontro, che possono validamente “superare” l'attestazione negativa degli Uffici anagrafe.
Tanto premesso in punto di diritto, venendo all'esame del merito della controversia, dal certificato del registro anagrafico del Comune di Catanzaro prodotto dall' resistente CP_1
– più completo rispetto a quello allegato al ricorso – risulta che la sig.ra sia stata Pt_1 residente in [...]dal 02.07.2013 al 19.06.2019 (5 anni, 11 mesi e 17 giorni) e di nuovo a partire dal 23.10.2020; mentre invece risulta essere stata cancellata dal registro anagrafico dal 19.06.2019 al 23.10.2020 per emigrazione in Romania (cfr. all. 2 della memoria costitutiva).
In considerazione del valore meramente presuntivo della certificazione de quo, per l'accertamento del diritto al reddito di cittadinanza parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto dimostrare di essere stata effettivamente residente in Italia nel periodo
10.06.2019/22.10.2020. Ed invero, dal momento che il requisito della residenza decennale è stato ridotto a soli 5 anni da Corte Cost. n. 31/2025, il periodo di permanenza sul suolo italiano dal 10.06.2019/22.10.2020 rileva – comunque – ai fini dell'integrazione della residenza continua per i due anni antecedenti alle domande dell'11.05.2022 e del 16.01.2023
e della residenza continua durante il periodo di erogazione del beneficio per le prestazioni ricevute negli anni 2019/2020 e 2020/2021.
Ebbene, al fine di dimostrare la permanenza in Italia, la ricorrente ha fornito esclusivamente due certificazioni riconducibili rispettivamente alle Case di accoglienza “Domus” e “Rosa e
Azzurro”, nelle quali si evince che la sig.ra è stata domiciliata presso la prima struttura Pt_1
6 dal 04.04.2019 al 10.12.2019 e accolta presso la seconda struttura dal 18.02.2021 al
15.12.2021. Tali elementi non sono certamente idonei a dare contezza della presenza dell'istante sul territorio nazionale nel frangente temporale attenzionato.
Ed invero, anzitutto, la comunicazione della casa di accoglienza “Rosa e Azzurro” si riferisce ad un periodo (l'anno 2021) in cui non è contestata dall' (né dal Comune di Catanzaro) CP_1 la residenza in Italia. Quanto, invece, alla certificazione intestata alla Casa “Domus”, la stessa fa riferimento esclusivamente al periodo 04.04.2019/10.12.2019, non essendovi prova, pertanto, che la ricorrente sia stata residente in Italia nella frazione temporale tra l'11.12.2019
(data di cessazione della “domiciliazione” presso “Domus”) e il 23.10.2020 (data di ricomparsa sul territorio per come risultante dall'attestazione del Comune di Catanzaro).
Ne consegue che la ricorrente non ha dato compiuta dimostrazione di essere stata effettivamente residente in Italia dall'11.12.2020 al 23.10.2020, e quindi del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2, co. 1, lett. a), n. 2, D.l. n. 4/2019 conv. con L. n. 16/2019 in merito alla residenza continuativa in Italia nei due anni antecedenti alla domanda (per le prestazioni di cui alle domande dell'11.05.2022 e del 16.01.2023) e della residenza continuativa in Italia in costanza di erogazione (per le prestazioni di cui alle domande del
06.03.2019 e del 05.10.2020).
Sotto un secondo profilo, si evidenzia altresì che nel presente giudizio l ha contestato CP_1 anche la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma, e neppure sul punto la ricorrente ha fornito elementi di prova.
Per le ragioni che precedono, i provvedimenti emessi dal resistente sono da considerarsi legittimi, dovendosi concludere per la mancanza, in capo alla ricorrente, dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al beneficio del reddito di cittadinanza, per il periodo in contestazione.
Venendo, ora, all'ulteriore censura relativa al vizio motivazionale dei predetti provvedimenti, si rappresenta che gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o alla verifica dell'esistenza del rapporto previdenziale non hanno natura di provvedimenti costitutivi ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde l'azione dell'assicurato tendente a confutare le ragioni dell CP_1 non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa avanzata dal medesimo assicurato o dall' previdenziale (cfr. Cass. n. CP_3
5784/2003). In altri termini, il giudice del lavoro non deve verificare se l'atto adottato dall'Ente sia conforme ai dettami della L. n. 241/1990, ma deve accertare se la pretesa fatta valere in giudizio sia fondata o meno.
7 Nel caso de quo, non essendo emersi elementi che consentano di ritenere sussistenti i requisiti prescritti dalla legge per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, e dovendo il giudice procedere all'accertamento degli elementi costituitivi nella fase giudiziale, la pretesa della ricorrente è da considerarsi infondata.
In ogni caso, le note di revoca prodotte dall' - la cui conoscenza da parte della ricorrente CP_1
è incontestata - risultano sufficientemente motivate, essendo indicato l'ammontare dell'indebito, le ragioni dello stesso, la tipologia della prestazione indebita e il periodo di riferimento (cfr. all.ti 3.1 e 4.1 della memoria di costituzione).
Dall'infondatezza della pretesa relativa al diritto di ottenere il reddito di cittadinanza discende altresì il rigetto della domanda risarcitoria, non potendosi ritenere che la condotta dell' CP_1 sia fonte di danno ingiusto.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
In punto di spese di lite, considerata la materia trattata, la qualità delle parti e i recenti interventi della Corte Costituzione, ritiene il decidente equo disporre la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
Catanzaro, li 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
ED LE LE
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Raffaele G. Talarico, M.O.T. nominato con D.M. del
22.10.2024.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED LE LE, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
26.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1725/2024 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Antonella Brancati Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.06.2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva: di aver presentato, in data 11.05.2022 e 16.01.2023, domanda di rinnovo del reddito di cittadinanza, essendo già stata ammessa al beneficio in precedenza;
che l' di Catanzaro aveva respinto CP_1 le domande de quo per carenza del requisito della residenza, e per le medesime ragioni aveva sospeso il beneficio cui era stata in precedenza ammessa e richiesto la restituzione delle somme percepite;
che in tal modo era venuta a conoscenza che il Comune di Catanzaro aveva disposto la cancellazione del suo nominativo dalla popolazione residente nel medesimo
Comune per migrazione in Romania in data 19.06.2019; che in realtà ella non aveva mai lasciato l'Italia, essendo stata domiciliata fino a dicembre 2019 presso la Casa di Accoglienza
“Domus” e successivamente presso la Casa di Accoglienza “Rosa e Azzurro”.
A sostegno della domanda, la sig.ra evidenziava di essere stata da sempre in possesso Pt_1 di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'erogazione della prestazione assistenziale del reddito di cittadinanza. Censurava, pertanto, il provvedimento dell per violazione del D.l. n. CP_1
26/2019 e per vizio di motivazione, contestando altresì il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'Istituto chiamato in causa.
1 Per tali ragioni chiedeva, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, l'accertamento negativo del carattere indebito delle prestazioni ricevute dall' e l'accertamento positivo CP_1 del proprio diritto a percepire la provvidenza anche con riferimento al periodo successivo alla revoca. Domandava, altresì, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subìto
a causa della condotta dell' . Controparte_2
Rassegnava, a tali fini, le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Giudice in funzione di Giudice del
Lavoro, affinché, previa sospensione, fissata l'udienza di trattazione del presente giudizio, così disporre: A) CP_ accertare e dichiarare che nulla deve il ricorrente all' con riferimento agli importi percepiti a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo richiesto;
B) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente
a percepire il reddito di cittadinanza, ovvero le ulteriori misure assistenziali previste ex lege, nella misura di legge, con riferimento al periodo successivo alla revoca e fino allo scadere dei 18 mesi previsti dalla legge;
C)
Riconoscere il diritto a percepire il reddito di cittadinanza dalla data della domanda essendo in possesso di tutti i requisiti sostanziali previsti dal decreto1legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, compresa la permanenza nel Comune di Catanzaro. D) Riconoscere detto beneficio con erogazione di tutte le somme ingiustamente non percepite a far data dal giorno della domanda e/o rinnovo. E) ordinare all di CP_1 ammettere la ricorrente al RDC anche per le eventuali Domande di assistenza supplementare e similari e ss. dal DL 4/19. F) riconoscere un ulteriore importo a titolo di danno patrimoniale pari a euro 200,00 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) per ciascuno dei mesi nei quali la ricorrente avrebbe fruito del RDC, ove non fosse intervenuta la revoca e per ciascuno degli ulteriori mesi nei quali la ricorrente avrebbe potuto proporre domanda di nuovo;
F) nominare CTU al fine di accertare la continuità della residenza della ricorrente presso le case di cura su citate e/o gli assistenti sociali di Catanzaro G) condannare parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio da attribuirsi al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 cpc”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva preliminarmente CP_1
l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso;
nel merito, argomentava per l'infondatezza della domanda, dal momento che la ricorrente non avrebbe compiutamente dimostrato né la sussistenza del requisito della residenza né avrebbe allegato e provato il possesso degli ulteriori requisiti di legge previsti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, personali e reddituali, che l' contestualmente contestava. CP_1
All'udienza del 12.02.2025 la ricorrente censurava il carattere discriminatorio del provvedimento di revoca dell' altresì paventando una violazione della normativa CP_1 eurounitaria alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'UE, 29.07.2024, C-112/2022
e C-223/2022.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
2 * * *
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, dal momento che risulta agli atti che la ricorrente abbia presentato le domande di riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza nelle date del 06.03.2019, 05.10.2020, 11.05.2022 e 16.01.2023 (cfr. all. 1 del ricorso). D'altronde, tale circostanza, allegata da parte attrice e non contestata ed anzi confermata dal resistente, costituisce il presupposto stesso dell'instaurazione del presente giudizio, atteso che se non vi fosse stata domanda nessuna provvidenza sarebbe stata dapprima riconosciuta e successivamente revocata.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccepita inammissibilità della domanda per difetto di contraddittorio con l'Ente comunale. Invero, il Comune competente contribuisce solamente ad accertare i requisiti anagrafici e di residenza per usufruire del beneficio del reddito di cittadinanza, mentre l'esame della domanda, la concessione del beneficio, il pagamento spettanze e l'eventuale revoca della prestazione compete esclusivamente all'Istituto previdenziale.
Va disattesa, inoltre, l'eccezione di improcedibilità del giudizio, non essendo previsti ricorsi amministrativi obbligatori per legge in materia di revoca del reddito di cittadinanza che possano incidere sulla procedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c..
Venendo al merito della vicenda, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Il reddito di cittadinanza – abrogato a far data dal 01.01.2024 ex L. n. 197/2022 – trova la sua disciplina nel D.l. n. 4/2019, convertito con L. n. 26/2019, che, in tema di requisiti per l'accesso al beneficio, stabilisce all'art. 2, co. 1, che “il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio
3 immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore
a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4.
La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario
a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione
a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”.
La norma è stata oggetto di plurimi interventi della giurisprudenza costituzionale (e sovrannazionale) che ne hanno ridisegnato i contenuti. Per quanto qui d'interesse, la compatibilità eurounitaria dei requisiti attinenti alla residenza è stata esaminata dalla sentenza della CGUE del 29.07.2024, nelle cause C-112 e 223/2022, e più recentemente la Corte
Costituzionale ne ha valutato la compatibilità con la Carta Fondamentale nella sentenza n.
31/2025.
Nella prima sentenza citata, il Giudice dell'UE ha evidenziato che il requisito della residenza decennale per accedere al reddito di cittadinanza per i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non è compatibile con il disposto dell'art. 11, par. 1, lett. d), direttiva 2003/109/CE, che prevede la parità di trattamento tra cittadino e straniero lungo-soggiornante in tema di prestazioni sociali, assistenza e protezione sociale.
A seguito di tale pronuncia, considerati sussistenti gli estremi della cd. doppia pregiudizialità
– ritenendo che la disposizione legislativa violasse non solo la normativa eurounitaria ma
4 anche quella costituzionale – la Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, ha sollevato questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3, 11, e 117, co. 1, Cost..
Si è così giunti alla sentenza n. 31/2025 della Corte Costituzionale, con la quale il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui “prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza doveva essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»”.
La declaratoria di illegittimità costituzionale si è resa necessaria non solo per ragioni di adeguamento alla disciplina eurounitaria, ma altresì per evitare che la disapplicazione della norma ai sensi del diritto UE esclusivamente nelle ipotesi vagliate dalla CGUE portasse a situazioni di “discriminazione alla rovescia”, in violazione del principio secondo cui “nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea” (art. 53, co. 1, L. n. 234/2012; si evidenzia che il tema era già stato esaminato da Corte Cost. n. 443/1997) e quindi, di riflesso, del principio di parità di trattamento tra i cittadini europei – qual è la ricorrente, cittadina rumena – e i cittadini stranieri che per effetto di una norma UE godrebbero di un trattamento più favorevole
(profilo affrontato da CGUE, sent. del 25.07.2008, C-127/2008, e da Corte Cost. n. 1/2025).
Ed invero, dal momento che il requisito della residenza decennale è previsto tanto per gli stranieri quanto per i cittadini europei, e che la sentenza del 29.07.2024 ha riguardato esclusivamente la posizione dei primi, la disapplicazione della norma nei soli casi esaminati dalla CGUE avrebbe potuto determinare una “discriminazione alla rovescia”; così, con la caducazione (rectius: riduzione) tout court ed erga omnes del requisito della residenza decennale la Corte Costituzionale ha consentito di porre rimedio “alle incongruenze di una disciplina che per tutti, cittadini e stranieri, prescrive il requisito della residenza decennale” e al “rischio delle «discriminazioni
a rovescio», che una disapplicazione, circoscritta ai soggiornanti di lungo periodo tutelati dalla direttiva
2003/109/CE, non mancherebbe di generare a danno degli altri beneficiari delle provvidenze” (v. Corte
Cost. n. 1/2025 richiamata da Corte Cost. n. 31/2025).
All'esito della declaratoria di incostituzionalità di cui si discute, il requisito della residenza decennale richiesto dall'art. 2, co. 1, lett. a) n. 2, va oggi letto come necessità che il soggetto fosse “residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
La pronuncia non investe, invece, né il requisito della residenza continuativa negli ultimi due anni né quello della residenza continuativa per tutta la durata dell'erogazione del beneficio;
condizioni, peraltro, che in questa sede si ritengono ragionevoli in virtù della ratio della misura, che valorizza un consolidato radicamento nel territorio italiano ai fini del
5 riconoscimento della provvidenza (criterio discretivo considerato “non manifestamene irragionevole” da Corte Cost. n. 53/2024, richiamata da Corte Cost. n. 31/2025).
Orbene, alla luce del disposto della norma così come delineato a seguito della pronuncia in parola, il richiedente cui è stato revocato il reddito di cittadinanza per ragioni inerenti alla residenza deve dimostrare in giudizio: 1) di essere stato residente in Italia per 5 anni;
2) di essere stato residente in Italia in maniera continuativa negli ultimi due anni antecedenti alla presentazione della domanda;
3) di essere stato residente in Italia in maniera continuativa per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
Quanto agli elementi di prova idonei a fornire tale dimostrazione, si evidenzia che, in linea generale, l'attestazione risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario, superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento (v. Cass. n. 30952/2019; v. anche Consiglio di Stato n. 7730/2010). In tema di reddito di cittadinanza, peraltro, correttamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con nota n. 3803 del 14.04.2020, ha confermato che i beneficiari della provvidenza possono dimostrare la residenza effettiva con elementi oggettivi di riscontro, che possono validamente “superare” l'attestazione negativa degli Uffici anagrafe.
Tanto premesso in punto di diritto, venendo all'esame del merito della controversia, dal certificato del registro anagrafico del Comune di Catanzaro prodotto dall' resistente CP_1
– più completo rispetto a quello allegato al ricorso – risulta che la sig.ra sia stata Pt_1 residente in [...]dal 02.07.2013 al 19.06.2019 (5 anni, 11 mesi e 17 giorni) e di nuovo a partire dal 23.10.2020; mentre invece risulta essere stata cancellata dal registro anagrafico dal 19.06.2019 al 23.10.2020 per emigrazione in Romania (cfr. all. 2 della memoria costitutiva).
In considerazione del valore meramente presuntivo della certificazione de quo, per l'accertamento del diritto al reddito di cittadinanza parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto dimostrare di essere stata effettivamente residente in Italia nel periodo
10.06.2019/22.10.2020. Ed invero, dal momento che il requisito della residenza decennale è stato ridotto a soli 5 anni da Corte Cost. n. 31/2025, il periodo di permanenza sul suolo italiano dal 10.06.2019/22.10.2020 rileva – comunque – ai fini dell'integrazione della residenza continua per i due anni antecedenti alle domande dell'11.05.2022 e del 16.01.2023
e della residenza continua durante il periodo di erogazione del beneficio per le prestazioni ricevute negli anni 2019/2020 e 2020/2021.
Ebbene, al fine di dimostrare la permanenza in Italia, la ricorrente ha fornito esclusivamente due certificazioni riconducibili rispettivamente alle Case di accoglienza “Domus” e “Rosa e
Azzurro”, nelle quali si evince che la sig.ra è stata domiciliata presso la prima struttura Pt_1
6 dal 04.04.2019 al 10.12.2019 e accolta presso la seconda struttura dal 18.02.2021 al
15.12.2021. Tali elementi non sono certamente idonei a dare contezza della presenza dell'istante sul territorio nazionale nel frangente temporale attenzionato.
Ed invero, anzitutto, la comunicazione della casa di accoglienza “Rosa e Azzurro” si riferisce ad un periodo (l'anno 2021) in cui non è contestata dall' (né dal Comune di Catanzaro) CP_1 la residenza in Italia. Quanto, invece, alla certificazione intestata alla Casa “Domus”, la stessa fa riferimento esclusivamente al periodo 04.04.2019/10.12.2019, non essendovi prova, pertanto, che la ricorrente sia stata residente in Italia nella frazione temporale tra l'11.12.2019
(data di cessazione della “domiciliazione” presso “Domus”) e il 23.10.2020 (data di ricomparsa sul territorio per come risultante dall'attestazione del Comune di Catanzaro).
Ne consegue che la ricorrente non ha dato compiuta dimostrazione di essere stata effettivamente residente in Italia dall'11.12.2020 al 23.10.2020, e quindi del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2, co. 1, lett. a), n. 2, D.l. n. 4/2019 conv. con L. n. 16/2019 in merito alla residenza continuativa in Italia nei due anni antecedenti alla domanda (per le prestazioni di cui alle domande dell'11.05.2022 e del 16.01.2023) e della residenza continuativa in Italia in costanza di erogazione (per le prestazioni di cui alle domande del
06.03.2019 e del 05.10.2020).
Sotto un secondo profilo, si evidenzia altresì che nel presente giudizio l ha contestato CP_1 anche la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma, e neppure sul punto la ricorrente ha fornito elementi di prova.
Per le ragioni che precedono, i provvedimenti emessi dal resistente sono da considerarsi legittimi, dovendosi concludere per la mancanza, in capo alla ricorrente, dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al beneficio del reddito di cittadinanza, per il periodo in contestazione.
Venendo, ora, all'ulteriore censura relativa al vizio motivazionale dei predetti provvedimenti, si rappresenta che gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o alla verifica dell'esistenza del rapporto previdenziale non hanno natura di provvedimenti costitutivi ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde l'azione dell'assicurato tendente a confutare le ragioni dell CP_1 non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa avanzata dal medesimo assicurato o dall' previdenziale (cfr. Cass. n. CP_3
5784/2003). In altri termini, il giudice del lavoro non deve verificare se l'atto adottato dall'Ente sia conforme ai dettami della L. n. 241/1990, ma deve accertare se la pretesa fatta valere in giudizio sia fondata o meno.
7 Nel caso de quo, non essendo emersi elementi che consentano di ritenere sussistenti i requisiti prescritti dalla legge per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, e dovendo il giudice procedere all'accertamento degli elementi costituitivi nella fase giudiziale, la pretesa della ricorrente è da considerarsi infondata.
In ogni caso, le note di revoca prodotte dall' - la cui conoscenza da parte della ricorrente CP_1
è incontestata - risultano sufficientemente motivate, essendo indicato l'ammontare dell'indebito, le ragioni dello stesso, la tipologia della prestazione indebita e il periodo di riferimento (cfr. all.ti 3.1 e 4.1 della memoria di costituzione).
Dall'infondatezza della pretesa relativa al diritto di ottenere il reddito di cittadinanza discende altresì il rigetto della domanda risarcitoria, non potendosi ritenere che la condotta dell' CP_1 sia fonte di danno ingiusto.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
In punto di spese di lite, considerata la materia trattata, la qualità delle parti e i recenti interventi della Corte Costituzione, ritiene il decidente equo disporre la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
Catanzaro, li 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
ED LE LE
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Raffaele G. Talarico, M.O.T. nominato con D.M. del
22.10.2024.
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