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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino giudice ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.1957/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. ALFIERI DANILO, presso il quale elettivamente domicilia, e Pt_2
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
[...] ZA SA, presso il quale elettivamente domicilia, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 15/09/2012;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, avvenuta in data 04/06/24 nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositato in data 13/06/24. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno un figlio , nato il [...]) – hanno concordato le seguenti condizioni Per_1 regolatrici del divorzio:
a) Il figlio minore coabiterà in maniera prevalente con la madre ma la potestà Per_1 genitoriale sarà esercitata congiuntamente in regime di affido condiviso;
b) verserà, tenuto conto di quanto in premessa, un assegno di mantenimento Parte_1
a favore del figlio pari ad €. 355,00 (trecentocinquantacinque/00) mensili, importo già aggiornato secondo gli indici ISTAT, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a alle coordinate Iban già note, da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_2 indici ISTAT a partire dall'anno 2026, entro i primi cinque giorni di ogni mese. Le parti stabiliscono che il contributo al mantenimento aumenterà e verrà corrisposto nella misura di
€ 355,00 a decorrere dal mese di settembre 2025, successivamente al rilascio dell'immobile coniugale da parte della sig.ra fissato per l'11.8.2025. Inoltre, Parte_2 Parte_1
conferma la rinuncia, in favore della moglie, al 50% dell'assegno unico familiare
[...] spettante, così che la ricorrente continui a percepire integralmente l'assegno unico per il figlio, con precisazione che si intendono rinunciati ed andranno ad integrare l'assegno di mantenimento anche eventuali futuri aumenti dell'assegno in questione. Detta ultima statuizione è stata presa di particolare conto ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento di fatto integrando lo stesso;
c) Revocarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie e disporsi la restituzione della stessa in favore del marito. Se non già realizzato quanto al punto 10) della premessa
è facultata ad asportare tutti gli arredi della casa coniugale ad eccezione Parte_2 del letto matrimoniale (compreso materasso), della cameretta del bambino (senza materasso); d) Il diritto di visita e di tenere con sé il figlio, anche a ragione dell'affidamento congiunto, è così regolato:
- il padre potrà tenere con sé il figlio due volte a settimana e precisamente tutti i mercoledì ed il sabato o la domenica a settimane alterne, dalle ore 16 alle ore 20 nonché due volte al mese per tutto il fine settimana dalle ore 14 del sabato alle ore 20 della domenica, notte compresa. - il padre potrà tenere con sé il figlio durante le ferie estive per dieci giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto ad anni alterni cosicché l'anno che li terrà nel mese di luglio nell'anno successivo li terrà nel mese di agosto e così via ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- per le feste natalizie il padre terrà con sé il figlio dal 23 al 30 dicembre mentre resteranno con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio. Tali periodi per gli anni successivi al primo saranno tra i coniugi invertiti ad anni alterni.
- per le feste pasquali il padre terrà con sé il figlio un anno il venerdì, il sabato e la domenica di Pasqua e l'anno successivo il lunedì in albis ed il martedì e così via ad anni alterni. e) I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione o lo studio del figlio;
f) I coniugi si concedono il reciproco consenso per l'emissione di documenti validi per l'espatrio (carta d'identità e passaporto), così fin da ora autorizzati gli organi competenti al rilascio;
g) Le spese straordinarie per il figlio sono poste a carico di entrambi i coniugi in misura Per_1 differenziata ed esattamente nella misura del 70% a carico del marito e nella restante misura del 30% a carico della moglie. Si precisa che per le spese straordinarie indifferibili, individuabili, come da protocollo della maggioranza dei Tribunali italiani, in quelle sanitarie e mediche urgenti, per libri scolastici, per acquisto di farmaci prescritti, spese di interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche ed oculistiche effettuate tramite SSN, non sarà necessaria una preventiva concertazione ma occorrerà solo l'esibizione delle ricevute di spesa ed esse saranno. Ogni altra spesa straordinaria differibile occorrente, individuata nelle spese scolastiche generiche (iscrizioni e rette, doposcuola, mensa, trasporto, etc.), sportive, ludiche e medico-sanitarie differibili (interventi chirurgici, odontoiatrici, oculistici effettuati senza SSN), dovrà essere determinata di comune accordo tra i coniugi e previa concertazione, con precisazione fin d'ora i coniugi concordano che il figlio prosegua l'attività di scuola calcio o comunque svolga altra attività sportiva di suo gradimento;
h) I coniugi si danno atto di non aver null'altro da dividere in relazione a quanto acquistato in corso di matrimonio, avendo già definito le vicende patrimoniali anche alla luce della pattuizione che segue;
i) Il signor conferma l'impegno, già assunto in fase di separazione, entro il Parte_1 31/12/2025 e nelle adeguate forme di legge, a liberare dalla garanzia Parte_2 prestata per l'acquisto della casa coniugale;
j) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15/09/2012 in Sessa Aurunca (CE) da , nato a [...] l'[...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SESSA AURUNCA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 61, Parte II, Serie A, Anno 2012).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10/10/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino giudice ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.1957/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. ALFIERI DANILO, presso il quale elettivamente domicilia, e Pt_2
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
[...] ZA SA, presso il quale elettivamente domicilia, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 15/09/2012;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, avvenuta in data 04/06/24 nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositato in data 13/06/24. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno un figlio , nato il [...]) – hanno concordato le seguenti condizioni Per_1 regolatrici del divorzio:
a) Il figlio minore coabiterà in maniera prevalente con la madre ma la potestà Per_1 genitoriale sarà esercitata congiuntamente in regime di affido condiviso;
b) verserà, tenuto conto di quanto in premessa, un assegno di mantenimento Parte_1
a favore del figlio pari ad €. 355,00 (trecentocinquantacinque/00) mensili, importo già aggiornato secondo gli indici ISTAT, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a alle coordinate Iban già note, da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_2 indici ISTAT a partire dall'anno 2026, entro i primi cinque giorni di ogni mese. Le parti stabiliscono che il contributo al mantenimento aumenterà e verrà corrisposto nella misura di
€ 355,00 a decorrere dal mese di settembre 2025, successivamente al rilascio dell'immobile coniugale da parte della sig.ra fissato per l'11.8.2025. Inoltre, Parte_2 Parte_1
conferma la rinuncia, in favore della moglie, al 50% dell'assegno unico familiare
[...] spettante, così che la ricorrente continui a percepire integralmente l'assegno unico per il figlio, con precisazione che si intendono rinunciati ed andranno ad integrare l'assegno di mantenimento anche eventuali futuri aumenti dell'assegno in questione. Detta ultima statuizione è stata presa di particolare conto ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento di fatto integrando lo stesso;
c) Revocarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie e disporsi la restituzione della stessa in favore del marito. Se non già realizzato quanto al punto 10) della premessa
è facultata ad asportare tutti gli arredi della casa coniugale ad eccezione Parte_2 del letto matrimoniale (compreso materasso), della cameretta del bambino (senza materasso); d) Il diritto di visita e di tenere con sé il figlio, anche a ragione dell'affidamento congiunto, è così regolato:
- il padre potrà tenere con sé il figlio due volte a settimana e precisamente tutti i mercoledì ed il sabato o la domenica a settimane alterne, dalle ore 16 alle ore 20 nonché due volte al mese per tutto il fine settimana dalle ore 14 del sabato alle ore 20 della domenica, notte compresa. - il padre potrà tenere con sé il figlio durante le ferie estive per dieci giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto ad anni alterni cosicché l'anno che li terrà nel mese di luglio nell'anno successivo li terrà nel mese di agosto e così via ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- per le feste natalizie il padre terrà con sé il figlio dal 23 al 30 dicembre mentre resteranno con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio. Tali periodi per gli anni successivi al primo saranno tra i coniugi invertiti ad anni alterni.
- per le feste pasquali il padre terrà con sé il figlio un anno il venerdì, il sabato e la domenica di Pasqua e l'anno successivo il lunedì in albis ed il martedì e così via ad anni alterni. e) I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione o lo studio del figlio;
f) I coniugi si concedono il reciproco consenso per l'emissione di documenti validi per l'espatrio (carta d'identità e passaporto), così fin da ora autorizzati gli organi competenti al rilascio;
g) Le spese straordinarie per il figlio sono poste a carico di entrambi i coniugi in misura Per_1 differenziata ed esattamente nella misura del 70% a carico del marito e nella restante misura del 30% a carico della moglie. Si precisa che per le spese straordinarie indifferibili, individuabili, come da protocollo della maggioranza dei Tribunali italiani, in quelle sanitarie e mediche urgenti, per libri scolastici, per acquisto di farmaci prescritti, spese di interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche ed oculistiche effettuate tramite SSN, non sarà necessaria una preventiva concertazione ma occorrerà solo l'esibizione delle ricevute di spesa ed esse saranno. Ogni altra spesa straordinaria differibile occorrente, individuata nelle spese scolastiche generiche (iscrizioni e rette, doposcuola, mensa, trasporto, etc.), sportive, ludiche e medico-sanitarie differibili (interventi chirurgici, odontoiatrici, oculistici effettuati senza SSN), dovrà essere determinata di comune accordo tra i coniugi e previa concertazione, con precisazione fin d'ora i coniugi concordano che il figlio prosegua l'attività di scuola calcio o comunque svolga altra attività sportiva di suo gradimento;
h) I coniugi si danno atto di non aver null'altro da dividere in relazione a quanto acquistato in corso di matrimonio, avendo già definito le vicende patrimoniali anche alla luce della pattuizione che segue;
i) Il signor conferma l'impegno, già assunto in fase di separazione, entro il Parte_1 31/12/2025 e nelle adeguate forme di legge, a liberare dalla garanzia Parte_2 prestata per l'acquisto della casa coniugale;
j) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15/09/2012 in Sessa Aurunca (CE) da , nato a [...] l'[...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SESSA AURUNCA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 61, Parte II, Serie A, Anno 2012).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10/10/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso