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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Forlì
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa BARBARA VACCA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 2846 /2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. BIANCHI Parte_1 P.IVA_1
SERGIO (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._1
legale sito a Cesena Piazza del Popolo n. 44
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. MINOLI PAOLO (c.f. ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio legale sito a Torino, Via Giambattista Viotti n. 4
OPPOSTA
In punto a : Opposizione a decreto ingiuntivo n. 844/2022.
CONCLUSIONI OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, contrariis reiectis, previa ogni occorrente declaratoria e/o istruttoria, per i motivi di cui al suesteso atto di citazione in opposizione, NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE – accertare e dichiarare che le richieste patrimoniali avanzate dalla società in sede monitoria, non sono provate, né sull'an, né sul Controparte_2
quantum e non sono dovute e per l'effetto, revocare e dichiarare nullo, annullabile e comunque di nessun effetto il qui opposto D.I. n. 844/2022 del 08/08/2022 del Tribunale di Forlì;
IN SUBORDINE, SEMPRE IN VIA PRINCIPALE - qualora si ravvisi un diritto di credito in capo alla accertare e dichiarare il credito in capo alla Controparte_2 Controparte_2
pari ad Euro 22.000,00 e per l'effetto rideterminare l'importo effettivamente dovuto da
[...]
alla luce di quanto esposto nei motivi dell'atto di citazione in opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo ai paragrafi nn. 3 e 5;
Il tutto con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre ad accessori come per legge.
Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCLUSIONI OPPOSTA: “Nel merito: Respingere l'opposizione proposta da
[...]
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo Tribunale di Forlì n. Parte_1
844/2022 del 08/08/2022.
In subordine: dichiarare tenuta e per l'effetto condannare in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cesena (FC) alla Via
Terzarotte n. 44 (C.F. e P.I. ), al pagamento in favore di P.IVA_1 CP_1
della somma di € 80.188,16, oltre interessi moratori dalla scadenza ogni singola scadenza al saldo, o veriore somma accertanda in corso di causa.
Il tutto con vittoria nelle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva e cpa ed alla maggiorazione per legge e con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 3 comma c.p.c..
Chiede che sia fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.., in subordine la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (concisa esposizione)
Con decreto ingiuntivo n. 844/2022 emesso da questo Tribunale in data 03/08/2022, su ricorso della stato ingiunto a il Controparte_2 Parte_1
pagamento della somma di € 80.118,16 oltre interessi e spese legali, dovuta a fronte di
2 fatture emesse e di riconoscimento del debito risultante dalle scritture private del
09/06/2016 e del 26/08/2016.
Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione con Parte_1
citazione notificata in data 11/10/2022 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della conciliazione obbligatoria vertendosi in ambito di prestazioni di energia soggette alla delibera 209/2016/E/COM. Ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso nei soli confronti della e non anche nei confronti della Parte_1
alla quale era stato ceduto, in data 17/01/2022, il Controparte_3
ramo d'azienda avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da calore, circostanza di cui era ben a conoscenza tanto che nel CP_1
ricorso monitorio ne aveva invocato la responsabilità solidale.
L'opponente ha inoltre evidenziato che delle cinque fatture azionate in sede monitoria
(Fattura 0004340 del 30/06/2014, per l'importo di € 3.425,00; Fattura n. 0010219 del
31/12/2014, per l'importo di € 33.306,00; Fattura n. 0003453 del 30/05/2015, per l'importo di € 8.088,60; Fattura n. 0007092 del 30/09/2016, per l'importo di €
16.177,20; Fattura n. 0007094 del 30/09/2016, per l'importo di € 8.088,60) peraltro emesse da Studio Alfa S.p.A. e non da e contestate sia nell'an che nel Controparte_2
quantum, non risultava allegata la fattura n. 0003450 del 30/05/2015 per l'importo di €
11.102,00, con la conseguenza che l'importo ingiunto doveva in ogni caso essere ridotto alla minor somma di € 69.086,16.
Ne merito, l'opponente ha rilevato che il 03/04/2015, con determinazione n. 240, il
Comune di Fidenza aveva affidato a l'incarico di direzione dei Parte_2
lavori presso l'impianto di cogenerazione dell'A.P.E.A. “Marconi” presso area Loghetto, la cui esecuzione era stata aggiudicata alla società che, come si evinceva Parte_1
dalla scrittura privata del 09/06/2016, aveva incaricato STUDIO FA, in data
12/05/2014, per lo svolgimento della relativa prestazione professionale. In tale scrittura privata, le due parti avevano previsto che avrebbe saldato le spettanze Parte_1
di STUDIO FA alle seguenti scadenze e modalità: € 41.394,60 entro il 31/07/2016 ed in ogni caso contestualmente alla riscossione da parte della del credito Parte_1
IVA di cui era titolare ed aveva presentato la richiesta di rimborso;
€ 14.527,76 entro il
3 31/10/2016 ed in ogni caso contestualmente alla stipula del contratto di fornitura dell'energia tra e le utenze pubbliche definite nel contratto con il Parte_1
Comune di Fidenza;
€ 24.264,80 entro il 31/12/2016 ed in ogni caso in concomitanza dell'entrata in funzione dell'impianto di cogenerazione di produzione di energia elettrica.
Con la successiva scrittura del 26/08/2016 era stato convenuto che , Parte_1
anziché versare a STUDIO FA la somma di € 41.394,60 entro il 31/07/2016, si era impegnata a versare solamente la somma di € 22.000,00 contestualmente al rimborso IVA spettante alla stessa, per cui aveva presentato richiesta di rimborso mentre per i restanti importi di € 19.394,60, di € 14.527,76 e di € 24.265,80 si era impegnata a versare allo STUDIO
FA la somma di € 58.188,16, in unica soluzione “contestualmente all'incasso di 2B delle competenze spettantegli da parte del Comune di Fidenza, per la perizia in conto finale riferita alle opere realizzate”.
Ha evidenziato l'opponente che a fronte della richiesta del legale dell'odierna opposta, ricevuta il 22/11/2021, di pagamento dell'importo di € 113.053,70, era seguita missiva di contestazione da parte del proprio legale con la quale era stato puntualizzato che non si era ancora verificato l'evento condizionante il pagamento, vale a dire l'incasso dal
Comune di Fidenza dei lavori computati nella perizia in conto finale, non essendosi ancora conclusi i lavori, con la conseguenza che non poteva essere preteso il pagamento dell'importo di € 58.188,16.
In conclusione, la società opponente ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo essendo stato emesso per un importo errato, opponendosi anche alla concessione della provvisoria esecuzione dello stesso. si è ritualmente costituita contestando l'opposizione e Controparte_2
chiedendone il rigetto in quanto infondata.
In relazione all'asserito mancato esperimento del tentativo di conciliazione, l'opposta ha evidenziato che non era applicabile la normativa invocativa, riguardando la stessa le sole controversie tra gli operatori e gestori nel campo energetico ed i clienti finali.
In merito al preteso difetto di legittimazione, l'opposta ha precisato che il decreto ingiuntivo era stato legittimamente richiesto sia nei confronti della cessionaria del ramo d'azienda sia nei confronti della cedente , Controparte_3 Parte_1
responsabile in solido ex art. 2560 c.c. e, a seguito di correzione dell'originario decreto
4 ingiuntivo avvenuta in data 17/11/2022, lo stesso era stato emesso anche nei confronti della cessionaria, nei cui confronti il decreto era peraltro divenuto esecutivo per mancata opposizione nel termine.
Con riguardo all'omessa produzione di una delle fatture, l'opposta ha provveduto ad integrare il compendio documentale, ben noto alla controparte, riferendo che STUDIO
FA aveva assunto la nuova denominazione di , come emergeva CP_2
dalla visura camerale prodotta.
Da ultimo, con riguardo al preteso errore di calcolo, l'opposta ha rilevato che l'importo ingiunto era il medesimo che emergeva nell'atto di cessione del ramo d'azienda e nelle due scritture private del 2016, nelle quali una parte del pagamento, per l'importo di €
58.188,16, era stato subordinato all'incasso da parte di delle somme Parte_1
dovutegli dal Comune di Fidenza, che dovevano ritenersi essere state corrisposte posto che nell'atto di cessione il debito non risultava condizionato, ma riconosciuto nella sua interezza;
il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della cessionaria, obbligata in solido, non era stato opposto e i lavori sarebbero dovuti ultimare nel 2017, come emergeva nell'allegato A della cessione d'azienda.
L'opposta ha pertanto chiesto il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
In esito alla prima udienza del 15/03/2023, con ordinanza del 06/04/2023, respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla opponente, è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo opposto, limitatamente all'importo non contestato di €
22.000 e sono stati assegnati i termini ex art. 183, 6° co. c.p.c.
Depositate le relative memorie, con ordinanza del 20/11/2023 sono state ammesse, nei limiti ivi indicati, le prove orali articolate dalle parti e la causa è stata istruita all'udienza del 29/05/2024 con l'interrogatorio formale dell'opponente e l'escussione di tre testi.
All'esito, con ordinanza del 31/05/2024, revocata l'ammissione del teste non Tes_1
comparso, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del
20/11/2024, così anticipata quella inizialmente calendarizzata.
A tale udienza, svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe richiamate, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
5 L'opposizione non è risultata fondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare va richiamato quanto già esposto nell'ordinanza del 06/04/2023 sia in merito alla sussistenza della legittimazione attiva di Controparte_2
trattandosi del medesimo soggetto giuridico rispetto a che ha Parte_2
assunto una diversa denominazione, come emerge dall'identità del codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di GG IL (n. 01425830351 – REA RE-
184111) risultante dalla visura camerale prodotta, sia in ordine all'infondatezza della pretesa carenza di legittimazione passiva di . Parte_1
Con contratto registrato il 18/01/2022, quest'ultima ha ceduto ad
[...]
il proprio ramo d'azienda costituito da un complesso di beni organizzati CP_3
per l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da calore, esercitata in Fidenza
(PR) alla via Marconi, entro il cui perimetro rientravano anche i debiti di cui al punto c) del contratto di cessione, ivi compresi quelli verso fornitori per € 273.700, quali risultanti dal Partitario fornitori per il periodo 01.01.21 - 31.12.21 allegato a tale atto sotto la lettera "C”, in cui compare chiaramente quello verso STUDIO FA S.p.A. di €
80.188,16, come da prospetto che si riporta.
Come evidenziato nell'ordinanza sopra richiamata, ai sensi dell'art. 2560 c.c. l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel caso in esame, il debito verso ora è indubbiamente Parte_2 Controparte_2
un debito relativo all'esercizio dell'impresa anteriore al trasferimento, risalendo le fatture agli anni 2014-2016, e non consta alcun consenso del creditore alla liberazione della cedente. Vi è quindi la responsabilità solidale di cedente e cessionario per tale debito e il decreto ingiuntivo è stato correttamente richiesto nei confronti di entrambe le società, come emerge dal ricorso monitorio e dal successivo decreto di correzione emesso dal giudice del monitorio in data 17/11/2022 (posizione, questa, divenuta definitiva a
6 seguito di mancata opposizione come da decreto ex art. 647 c.p.c. emesso in data
15/02/2023 nei confronti di poi assoggettata a Controparte_3
liquidazione giudiziale con sentenza di questo Tribunale n. 15/2024 emessa in data
15/02/2024 e confermata, a seguito di rigetto del reclamo, con sentenza della Corte
d'Appello di Bologna del 17/05/2024).
Ribadito, peraltro, che in presenza di responsabilità solidale il creditore è libero di richiedere il pagamento dell'intero anche ad uno solo dei coobbligati, è opportuno evidenziare che il contratto di cessione di ramo d'azienda del 18/01/2022 era sottoposto alla “condizione sospensiva” (art. 14 contratto di cessione) “del completamento della fase seconda del contratto di appalto in essere sopra citato ed allegato entro due anni da oggi. In caso di mancato avveramento della citata condizione sospensiva il presente contratto sarà inefficace sin dall'origine e senza che ne derivi alcuna responsabilità od onere a carico dell'una o dell'altra parte, per cui la parte cedente sarà tenuta a restituire alla parte cessionaria le somme dalla stessa corrisposte fino a quel momento”.
Tale condizione – a prescindere da ogni valutazione in merito alla natura sospensiva o risolutiva, in quanto ai presenti fini irrilevante – non si è pacificamente verificata, non essendo stati completati i lavori della seconda fase del contratto, come da attestazione notarile di mancato avveramento del gennaio 2024, seguita a stretto giro dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a carico della nel Controparte_3
febbraio 2024.
Non vi è dunque alcun dubbio che di tale incontestato debito debba senz'altro farsi carico la Parte_1
Con riguardo all'asserito mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della delibera 209/2016/E/COM, si ribadisce, in questa sede, che tale normativa, come emerge dall'art. 2, relativo all'ambito di applicazione, riguarda le sole controversie tra clienti finali di energia elettrica o gas alimentati in bassa pressione, PR (vale a dire produttore e cliente finale di energia al contempo) o Utenti finali e gli Operatori e
Gestori, ma non anche le controversie avviate dall'Operatore o Gestore nei confronti del cliente finale per il recupero del credito.
Nel caso in esame, l'azione monitoria è stata intrapresa in relazione a prestazioni professionali riguardanti la progettazione esecutiva relativa all' impianto di cogenerazione
7 dell'A.P.E.A. Marconi, nonché prestazioni riguardanti la direzione lavori – contabilità e collaudo acustico di tale impianto e non in relazione a servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, tanto che la stessa opponente ha invocato un'applicazione analogica della norma. Non è tuttavia possibile estendere in via analogica le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità a fattispecie diverse da quelle espressamente previste.
In relazione alla lamentata mancanza della fattura n. 0003450 del 30/05/2015 dell'importo di € 11.102,00, si osserva che effettivamente la stessa, pur indicata nel ricorso monitorio, non risultava ivi ritualmente prodotta. Tale carenza non ha, peraltro, impedito al giudice del monitorio di emettere comunque l'ingiunzione per l'intero importo richiesto anche sulla base dell'ulteriore documentazione prodotta e del riconoscimento del debito operato con le due scritture private prodotte. Con la costituzione nel presente giudizio, l'opposta ha provveduto a produrre la fattura mancante, sanando così l'iniziale carenza documentale.
Le contestazioni sollevate in merito al quantum del credito fatto valere da
[...]
in sede monitoria risultano del tutto infondate e pretestuose, non essendo CP_1
l'importo mai stato in contestazione.
Con la scrittura del 09/06/2016 l'odierna opponente ha, infatti, dichiarato di non sollevare alcuna contestazione e obiezione sull'attività svolta sino a tale data da STUDIO
FA, concordando il pagamento della somma, poi oggetto dell'ingiunzione, di €
80.188,16 con le modalità e le scadenze ivi indicate, successivamente modificate con la scrittura integrativa del 26/08/2016.
Di tale debito verso si trova, d'altra parte, riscontro contabile negli CP_1
stessi partitari della allegati alla cessione del ramo d'azienda alla data Parte_1
del 31/12/2021, a dimostrazione sia del mancato pagamento di tale debito sia dell'importo dello stesso (€ 80.188,16).
Va, peraltro, rimarcato che nella scrittura del 26/08/2016, prodotta da entrambe le parti, era stato concordato che, quanto all'importo di € 22.000, il pagamento sarebbe avvenuto contestualmente al rimborso del credito IVA relativo al secondo trimestre 2016 e comunque entro e non oltre il 30/09/2016. Quanto alla differenza di € 58.188,16 il pagamento sarebbe invece avvenuto in un'unica soluzione, contestualmente all'incasso
8 delle competenze spettanti a da parte del Comune di Fidenza per la Parte_1
perizia in conto finale riferita alle opere realizzate, sottoponendo pertanto l'esigibilità del pagamento di tale parte del credito al verificarsi dell'evento indicato.
Mentre è indiscutibile il diritto al pagamento della somma di € 22.000,00 come già evidenziato in sede di concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo, all'esito dell'istruttoria svolta risulta confermata l'inesigibilità del pagamento dell'importo di € 58.188,16 per mancato avveramento della condizione prevista nella scrittura dell'agosto 2016, vale a dire il pagamento da parte del Comune di Fidenza di quanto pattuito per la perizia in conto finale riferita alle opere realizzate.
I testi escussi, ivi compreso il direttore lavori indicato da hanno CP_1
confermato il mancato completamento dei lavori.
, già dipendente della fino al 2016, ha riferito Testimone_2 Parte_1
che fino a quando aveva lavorato per la società anche presso il cantiere in questione come capo del personale di cantiere, i lavori non erano stati ultimati ed erano in fase di avanzamento.
, architetto libero professionista nonché progettista edile e direttore Tes_3
lavori presso il cantiere del cogeneratore di Fidenza per conto del Comune di Fidenza su incarico di ha spiegato che il progetto prevedeva due fasi, la CP_1
realizzazione della centrale di cogenerazione e la seconda fase relativa al collegamento delle utenze. La prima fase era stata fatta, “nel senso che è stata realizzata la centrale ma mancavano ancora alcuni lavori di collaudo, indicati anche nel verbale” mentre non risultava realizzata la seconda fase.
Il teste ha inoltre riconosciuto e confermato la perizia a sua firma prodotta agli atti, avendola predisposta, spiegando che si trattava di perizia di assestamento e che era riferita al sopralluogo effettuato nel febbraio 2016, benché la firma risalisse al successivo mese di giugno. Pur non essendo a conoscenza dei rapporti economici tra le parti, il teste ha Tes_3
riferito che gli stati avanzamento lavori li aveva firmati personalmente per la parte relativa alla costruzione della centrale, spiegando inoltre che quando veniva fatta una perizia di assestamento in sede di collaudo, gli eventuali pagamenti successivi dipendevano dal collaudatore e non più dal direttore dei lavori. In risposta al cap. 3 (“Vero che CP_2
è a conoscenza del fatto che i lavori previsti per la seconda fase della realizzazione della
[...]
9 centrale di cogenerazione presso l'area Loghetto a Fidenza sono ancora da finire”) il teste ha confermato di esserne a conoscenza e che, facendo riferimento per il suo incarico ad li teneva informati. Rispondendo poi al cap. 4 (“Vero che, ad oggi, CP_1
nella sua qualità di direttore dei lavori deve ancora portare a compimento i Controparte_2
lavori previsti per l'allacciamento delle utenze della centrale di cogenerazione presso l'area Loghetto
a Fidenza”) il teste ha riferito che l'allacciamento delle utenze della centrale era Tes_3
attività ricompresa in quella di realizzazione della centrale e che, da quanto gli risultava, non era stata fatta, aggiungendo che tale attività deve essere realizzata da chi conduce la centrale e quindi da . Il teste ha poi precisato che quando erano state Parte_1 Tes_3
fatte le visite di collaudo erano stati rilevati dei completamenti da fare in relazione agli allacciamenti benché la centrale era collaudabile, come specificato nel verbale di collaudo in cui era riportato che la centrale era collaudabile ma mancavano ancora alcuni allacciamenti.
L'istruttoria svolta ha dunque confermato il mancato avveramento della condizione di esigibilità del pagamento di € 58.188,16.
Va tuttavia accolta l'eccezione tempestivamente sollevata dall'opposta in merito alla finzione di avveramento della condizione ai sensi dell'art. 1359 c.c., avendo il comportamento tenuto dalla opponente reso impossibile l'avveramento.
Dopo aver concordato, con la scrittura dell'agosto 2016, che il credito, non contestato, verso quanto alla somma di € 58.188,16 sarebbe stato pagato in CP_1
un'unica soluzione contestualmente all'incasso delle competenze spettanti a
[...]
da parte del Comune di Fidenza per la perizia in conto finale riferita alle Parte_1
opere realizzate, l'odierna opponente ha ceduto ad altra società riconducibile alla medesima compagine, il ramo d'azienda relativo all'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da calore presso l'area Loghetto di Fidenza, ivi compreso il credito verso il Comune di Fidenza e il debito verso come risulta dal contratto di CP_1
cessione del ramo d'azienda.
Come condivisibilmente ritenuto anche dalla Corte d'Appello in sede di rigetto del reclamo proposto da avverso la sentenza di apertura della Controparte_3
liquidazione giudiziale a suo carico, a dispetto dell'indicazione contenuta nell'art. 14 del contratto di cessione, la condizione cui è stata sottoposta l'efficacia di tale contratto di
10 cessione, alla luce del chiaro tenore della stessa, deve essere correttamente qualificata come risolutiva e non sospensiva.
Dal tenore letterale di tale clausola e dalla documentazione ritualmente acquisita agli atti, si evince infatti che era stato dedotto in condizione un evento futuro e negativo, vale a dire la mancata esecuzione ad opera della cessionaria della Controparte_3
seconda fase progettuale, la cui verificazione avrebbe provocato, non l'insorgenza del rapporto negoziale e la produzione dei suoi effetti, come avrebbe dovuto essere in ipotesi di condizione sospensiva, bensì la loro caducazione/cessazione. Tale conseguenza giuridica è, notoriamente, quella che deriva dall'avveramento della condizione risolutiva, come dimostra il fatto che, in pendenza dell'avveramento della condizione, il contratto di cessione del ramo d'azienda ha prodotto i suoi effetti, traslativi ed obbligatori, tanto che è stato parzialmente pagato il prezzo pattuito per la cessione, il compendio aziendale è stato messo a disposizione della cessionaria e sono state appostate a bilancio le voci, attive e passive, ad esso afferenti. Ciò non sarebbe potuto accadere in caso di condizione sospensiva e non sarebbe stato necessario, a seguito dell'attestazione in sede notarile del mancato avveramento della condizione, procedere con la restituzione del ramo d'azienda.
Pertanto, con la cessione del ramo d'azienda alla , avvenuta Controparte_3
peraltro nel gennaio 2022, a distanza di oltre 5 anni dalla stipula della scrittura privata del
26/08/2016, , rimasta obbligata in solido con la cessionaria nei Parte_1
confronti di ai sensi dell'art. 2560 c.c., ha di fatto reso impossibile CP_1
l'avveramento della condizione prevista nella scrittura del 26/08/2016, neppure richiamata nell'atto di cessione, avendo ceduto a anche il Controparte_3
credito verso il Comune di Fidenza.
Né può assumere rilievo il fatto che nel corso del presente giudizio il contratto di cessione del ramo d'azienda sia stato risolto e che l'azienda sia stata retrocessa a , Parte_1
non avendo la cessionaria portato a termine i lavori della seconda fase del contratto d'appalto con il Comune di Fidenza.
Il comportamento tenuto dalla in sede di cessione del ramo d'azienda, Parte_1
unitamente ai ritardi nell'esecuzione dei lavori ancora mancanti da parte della e nel conseguente incasso del credito vantato nei confronti del Comune di Fidenza – certamente non immaginabili nell'agosto 2016, al momento della stipula della scrittura
11 privata in cui i pagamenti inizialmente concordati dovevano essere effettuati, quanto all'ultima scadenza, entro il 31/12/2016 – non possono tradursi in una dilazione sine die del diritto di ad ottenere il pagamento del proprio credito, mai CP_1
contestato nel suo ammontare e relativo a spettanze per prestazioni già interamente svolte e completate sin dal 2016, come confermato dal teste Tes_3
L'opposizione proposta va dunque respinta e il decreto ingiuntivo opposto, di cui era stata già concessa la provvisoria esecutività limitatamente alla somma di € 22.000, va interamente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine all'opposizione proposta da con citazione notificata in Parte_1
data 11/10/2022 nei confronti di così provvede: Controparte_2
conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 844/2022 emesso in data 03/08/2022, già dichiarato provvisoriamente esecutivo per l'importo di € 22.000, disponendone l'esecutività ex art. 653 c.p.c. condanna alla rifusione delle spese legale sostenute da Parte_1 [...]
er il presente giudizio che si liquidano in € 9.500,00 per compenso Controparte_2
professionale (di cui € 2.000 per fase di studio, € 1.500 per fase introduttiva, € 3.000 per fase istruttoria e € 3.000 per fase decisoria), oltre 15% rimb, forf. spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Forlì, lì 04/03/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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