TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/10/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
In persona della dr.ssa Federica Girfatti, all'esito dell'udienza del 24.09.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 406 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: Opposizione avverso decreto liquidazione compenso spese custodia e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa giusta Parte_1 procura in atti dall'avv.to Vincenzo Malesci ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in San Vitaliano alla via Mazzini n. 8;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del ministro pro tempore rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'avvocatura distrettuale della Stato di Napoli e nato ad [...] il [...] Controparte_2
- Resistenti contumaci -
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 24.09.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 29.01.2025, la in persona Parte_1 del l.r.p.t., ha chiesto di riformare e/o annullare l'impugnato decreto di pagamento reso in data 24.12.2024 dal Tribunale di Nola nel procedimento penale rgnr 3823/1997 con il quale si liquidava la somma di € 2349,08 oltre IVA per l'attività di custodia di materiale automobilistico occupante area di 26 mq espletata dalla ricorrente in virtù di verbale di affidamento incarico ex art. 352 c.p.p., e per l'effetto, di accertare e dichiarare in suo favore il diverso importo di € 215.238,56. Vinte le spese di lite.
Né il né l'imputato si costituivano in giudizio. Controparte_1 Controparte_2
Orbene, va innanzitutto dichiarata la contumacia di e del Controparte_2 Controparte_1
i quali non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Tanto chiarito, l'opposizione si è rivelata infondata e non merita di essere accolta.
Parte opponente si duole del fatto che il giudice penale avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso, mancando gli usi locali, secondo equità utilizzando le tariffe prefettizie.
Il rilievo ad avviso di questo giudice non può essere condiviso.
La custodia ha avuto ad oggetto materiale automobilistico, non meglio specificato, di talchè correttamente (confronta Cass. Sez. 2, n. 22966 del 04/11/2011; e Cassazione civile sez. II, 21/01/2020, n.1205; Cassazione numero 25536/2022 e Cassazione 21889/2022 che ritiene che anche le tabelle ministeriali di cui ha decreto ministeriale 256/2006 potrebbero fungere da parametro suscettibile utilizzazione ove si ravvisi la similitudine fisica tra i beni oggetto di custodia) il giudice penale ha applicato analogicamente il DM 265/2006 concernente il cd tariffario ministeriale applicabile per veicoli e natanti, ricorrendo all'analogia. Inoltre, tenuto conto dell'ampio spazio occupato, ha considerato le tariffe previste per la custodia di autocarri in area coperta.
Né parte opponente ha comprovato caratteriste e qualità dei beni oggetto di custodia definiti
“materiale automobilistico” tali da escludere l'applicazione analogica del DM 265/2006. Né ha prodotto le tariffe prefettizie di cui invoca l'applicazione.
L'opposizione va per tal via rigettata.
Nulla per le spese stante la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa così provvede:
1) dichiara la contumacia di
2) rigetta l'opposizione;
3) nulla per le spese di lite. Nola lì 24.09.2025
Il giudice
(dr.ssa Federica Girfatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
In persona della dr.ssa Federica Girfatti, all'esito dell'udienza del 24.09.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 406 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: Opposizione avverso decreto liquidazione compenso spese custodia e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa giusta Parte_1 procura in atti dall'avv.to Vincenzo Malesci ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in San Vitaliano alla via Mazzini n. 8;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del ministro pro tempore rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'avvocatura distrettuale della Stato di Napoli e nato ad [...] il [...] Controparte_2
- Resistenti contumaci -
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 24.09.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 29.01.2025, la in persona Parte_1 del l.r.p.t., ha chiesto di riformare e/o annullare l'impugnato decreto di pagamento reso in data 24.12.2024 dal Tribunale di Nola nel procedimento penale rgnr 3823/1997 con il quale si liquidava la somma di € 2349,08 oltre IVA per l'attività di custodia di materiale automobilistico occupante area di 26 mq espletata dalla ricorrente in virtù di verbale di affidamento incarico ex art. 352 c.p.p., e per l'effetto, di accertare e dichiarare in suo favore il diverso importo di € 215.238,56. Vinte le spese di lite.
Né il né l'imputato si costituivano in giudizio. Controparte_1 Controparte_2
Orbene, va innanzitutto dichiarata la contumacia di e del Controparte_2 Controparte_1
i quali non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Tanto chiarito, l'opposizione si è rivelata infondata e non merita di essere accolta.
Parte opponente si duole del fatto che il giudice penale avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso, mancando gli usi locali, secondo equità utilizzando le tariffe prefettizie.
Il rilievo ad avviso di questo giudice non può essere condiviso.
La custodia ha avuto ad oggetto materiale automobilistico, non meglio specificato, di talchè correttamente (confronta Cass. Sez. 2, n. 22966 del 04/11/2011; e Cassazione civile sez. II, 21/01/2020, n.1205; Cassazione numero 25536/2022 e Cassazione 21889/2022 che ritiene che anche le tabelle ministeriali di cui ha decreto ministeriale 256/2006 potrebbero fungere da parametro suscettibile utilizzazione ove si ravvisi la similitudine fisica tra i beni oggetto di custodia) il giudice penale ha applicato analogicamente il DM 265/2006 concernente il cd tariffario ministeriale applicabile per veicoli e natanti, ricorrendo all'analogia. Inoltre, tenuto conto dell'ampio spazio occupato, ha considerato le tariffe previste per la custodia di autocarri in area coperta.
Né parte opponente ha comprovato caratteriste e qualità dei beni oggetto di custodia definiti
“materiale automobilistico” tali da escludere l'applicazione analogica del DM 265/2006. Né ha prodotto le tariffe prefettizie di cui invoca l'applicazione.
L'opposizione va per tal via rigettata.
Nulla per le spese stante la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa così provvede:
1) dichiara la contumacia di
2) rigetta l'opposizione;
3) nulla per le spese di lite. Nola lì 24.09.2025
Il giudice
(dr.ssa Federica Girfatti)