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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4657 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. NT MA nella causa civile iscritta al n°5235/2023
R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to BARONE Parte_1
AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, Corso Italia
n. 22.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'avv.to AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, siti in VIA MARIANO STABILE N. 182 a
PALERMO.
in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso CP_2
dall'avvocato Rosaria Ciancimino ed elettivamente domiciliato nella via Laurana n. 59,
Palermo.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 03/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 27/04/2023, la sig.ra , Parte_1
avendo premesso di avere lavorato per l'amministrazione regionale, prima in qualità di lavoratrice socialmente utile (seppur di fatto quale lavoratrice subordinata) quindi con
1 contratto a termine (a partire dall'1.1.2006) ed infine con contratto a tempo indeterminato
(a decorrere dall'1.1.2011), inquadrata al livello B del CCRL, convenne in giudizio le amministrazioni indicate in epigrafe per sentir accogliere le seguenti conclusioni:”-
Accertare e dichiarare che tra la ricorrente e l'Amministrazione resistente sussiste, a far data dalla prima assegnazione quali LSU o, comunque dalla diversa data ritenuta di giustizia, un rapporto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e regolato dalla disciplina nazionale ed eurounitaria applicabile esposta in ricorso;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, per tutto il periodo del rapporto di lavoro effettivamente intercorso con l'Amministrazione resistente quale lavoratore socialmente utile, al trattamento economico corrispondente a quello previsto dai CCNL
(CCRL dipendenti ) applicabili, non discriminatorio rispetto ai Controparte_1 dipendenti di ruolo, anche e comunque in violazione dalla clausola 4 della direttiva n.
1999/70/CE e dalla normativa nazionale vigente applicabile e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione resistente, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle differenze retributive tra la retribuzione percepita quali lavoratori socialmente utili e quella ai medesimi spettante in applicazione del CCRL, come specificato in ricorso, in relazione al livello di inquadramento loro riconosciuto ed in ragione dell'attività svolta e dei relativi riflessi sul TFR, dalla data di inizio del rapporto di lavoro ovvero da altra data ritenuta di legge e di giustizia, con rivalutazione monetaria o interessi legali su tutte le somme riconosciute, via via maturate e sino al saldo effettivo, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36 Cost.
- Accertare e dichiarare l'avvenuto demansionamento e affermare il diritto della ricorrente a conservare il superiore livello di inquadramento attribuito in costanza di assegnazione quali LSU e per l'effetto riconoscere il diritto al riconoscimento di tutte le differenze retributive maturate in base al superiore livello di inquadramento dal momento dell'illegittima dequalificazione, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- Condannare l'Amministrazione resistente a reinquadrare la ricorrente nel superiore livello di inquadramento posseduto in costanza di rapporto di LSU per come evincibile per ciascun ricorrente dalle integrazioni orarie e condannare
l'Amministrazione resistente al pagamento, anche ex art. 2126 c.c. per il periodo di lavoro LSU, in favore dei ricorrenti di tutte le differenze retributive determinate
2 dall'illegittimo demansionamento dal momento della cessazione del rapporto di LSU e fino all'effettivo reinquadramento, con rivalutazione monetaria o interessi legali su tutte le somme riconosciute, via via maturate e sino al saldo effettivo, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36 Cost.
- Condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere all' e/o al CP_2 [...]
tutte le differenze contributive maturate tanto con riferimento al periodo Controparte_1
fittizio di LSU quanto con riguardo alle differenze retributive maturate per
l'inquadramento maggiore di cui la ricorrente ha diritto;
- Condannare, in subordine, ex art. 2116 c.c., l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da omessa contribuzione mediante pronuncia di condanna generica.
- In subordine, ove ritenuto legittimato passivo l'
[...]
disporre nei confronti di quest'ultimo tutte le attività di Controparte_1
accertamento e condanna su richieste in via principale nei confronti dell'Assessorato datore di lavoro resistente;
- Con condanna, comunque, della parte resistente, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre cpa, iva e spese generali”.
Si costituirono tempestivamente in giudizio la , Controparte_1
l' ed il Controparte_1 Controparte_1
, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per il
[...]
periodo in cui la ricorrente aveva prestato servizio come l.s.u. (ovvero in data precedente all'assunzione a termine, in data 1.1.2006), la prescrizione delle pretese retributive e contributive azionate in ricorso e nel merito l'infondatezza delle stesse.
Resistette, altresì, in giudizio l' il Controparte_3
quale eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che: “il trattamento pensionistico dei dipendenti della non è di competenza dell' . Controparte_1 CP_2
La causa, senza alcuna attività istruttoria, e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
Il ricorso va respinto.
3 Deve, innanzitutto, ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla e dall' Controparte_1 [...]
, in relazione alle pretese creditorie azionate per il Controparte_1
periodo in cui la ricorrente ha lavorato in qualità di lavoratrice socialmente utile, ovvero dal 14.3.1996 al 31.12.2005 (come emerge dal certificato di servizio di cui all'allegato 1 della produzione attore) presso l'Ufficio di collocamento di Castelbuono, l'U.P.L.M.O. di
Palermo e lo S.C.I.C.A. di Cefalù.
A fronte della suddetta eccezione era onere di parte ricorrente dimostrare che il
(presunto) rapporto di lavoro subordinato svoltosi nel suddetto periodo, nonostante la formale qualità di l.s.u., fosse intercorso con le amministrazioni convenute in giudizio.
Orbene, visto che nessuna deduzione o prova in tal senso è stata fornita, deve escludersi la legittimazione passiva delle suddette amministrazioni regionali, in ordine alle pretese creditorie azionate nei confronti di esse per il periodo antecedente al
1.1.2006.
In assenza di un soggetto dotato di legittimazione passiva, appare quindi ultronea ogni valutazione sulla fondatezza delle pretese concernenti il suddetto periodo ed in primis l'accertamento della natura asseritamente subordinata del rapporto di lavoro insorto durante lo stesso.
Ad eguali conclusioni dovrebbe, del resto, giungersi, pur superando la suddetta eccezione, per tutte le pretese creditorie di carattere retributivo maturate fino al
12.11.2019.
Bisogna, infatti, tener conto dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalle amministrazioni convenute.
Giova rilevare che il decorso della prescrizione rimane sospeso durante i rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale, in considerazione del fatto che, nel corso di svolgimento di questa categoria di rapporti, il lavoratore versa in uno stato di soggezione psicologica tale da indurlo potenzialmente a non rivendicare i propri diritti retributivi.
Ora, se la sospensione del decorso della prescrizione nel corso del rapporto lavorativo trova fondamento nel metus del lavoratore, è del tutto evidente che tale sospensione non opera nel caso di rapporto intercorso con la pubblica amministrazione, rispetto al quale il lavoratore non può vantare alcuna aspettativa circa la stabilità dell'impiego (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 35676 del 19 novembre 2021 e da ultimo
4 Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11622 del 30/04/2024, secondo cui : “La qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione, la cui prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non è ravvisabile alcun "metus" rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile”), né, a maggior ragione, in un caso come quello in esame, oltre a non aver alcun potere disciplinare, era pure priva di qualsivoglia potere circa l'interruzione o la prosecuzione del rapporto formalmente assistenziale con il singolo lavoratore (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 10219 del 28 maggio 2020).
Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, devono considerarsi prescritti tutti i crediti retributivi eventualmente spettanti alla ricorrente per il periodo antecedente il
12.11.2019 (data così individuata calcolando un quinquennio a ritroso rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla notifica del ricorso introduttivo, collocabile, in assenza di deduzioni contrarie, in data coeva alla costituzione in giudizio di parte convenuta, il 12.11.2024).
Operata tale delimitazione temporale della materia del contendere, deve comunque ritenersi infondata ogni pretesa retributiva azionata per il periodo successivo alla suddetta data.
Parte ricorrente, in particolare, deduce di aver svolto, nel periodo in cui aveva prestato servizio in qualità di l.s.u., mansioni riconducibili alla categoria C del contratto collettivo dei dipendenti regionali comparto non dirigenziale e di essere stata, pertanto, demansionata a causa dell'inquadramento nella categoria B, a seguito dell'assunzione a tempo determinato prima (1.1.2006) e indeterminato poi (1.1.2011).
Tale deduzione non risulta, però, sorretta da alcuna allegazione specifica o prova.
Nel corpo del ricorso e delle prove articolate in esso, infatti, la ricorrente non offre alcuna specificazione in ordine alle mansioni concretamente svolte prima del 2006 presso l'Ufficio di collocamento di Cefalù, l'U.P.L.M.O. di Palermo o lo S.C.I.C.A. di Cefalù,
5 rendendo così impossibile ogni valutazione in ordine al corretto inquadramento nel livello B dopo l'assunzione alle dipendenze dell'amministrazione regionale.
Anche le domande avanzate per il pagamento delle differenze retributive asseritamente dovute in ragione del lamentato demansionamento vanno, quindi, rigettate.
Restano, infine, da vagliare le ulteriori domande, azionate in ricorso per la condanna delle amministrazioni convenute al versamento in favore dell' e/o del CP_2 [...]
delle differenze contributive “maturate tanto con riferimento al periodo Controparte_1
fittizio di LSU quanto con riguardo alle differenze retributive maturate per
l'inquadramento maggiore di cui la ricorrente ha diritto” o in subordine finalizzate “al risarcimento del danno da omessa contribuzione mediante pronuncia di condanna generica”.
Giova, subito, evidenziare come appaia fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall . CP_2
Appare, innanzitutto, opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 10 della legge regionale n. 21 del 09 maggio 1986 (modificato dall'art. 15 della L.R. 46/95, dall'art. 1, comma 5, della L.R. 31/96, integrato e modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 5/2007 e modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 15/2007), prevedeva che: “Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti.
Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio
1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni”.
L'Art. 30 di quest'ultima legge (come modificato dall'art. 6, comma 2, della L.R.
11/63, sostituito dall'art. 9 della L.R. 73/79, integrato dall'art. 17 della L.R. 11/88 e modificato dall'art. 45, comma 2, della L.R. 10/99), prevedeva a sua volta che: “Il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è commisurato al
5,30 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità, dall'indennità di contingenza e da eventuali altri assegni
6 pensionabili. Il contributo previdenziale a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 2 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità e da eventuali altri assegni utili al computo della indennità di buonuscita. I contributi di quiescenza e di previdenza a carico dell'amministrazione regionale sono commisurati rispettivamente al 17,70 per cento ed al 2 per cento della retribuzione annua di cui ai commi precedenti. L'amministrazione regionale, tuttavia, non provvede all'effettiva determinazione ed accantonamento delle somme corrispondenti ai suddetti contributi a carico della stessa, ritenendosi ad ogni effetto comprese le somme relative negli stanziamenti di bilancio per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale della amministrazione regionale”.
Le succitate norme chiariscono che, fino all'entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 14 maggio 2009, n. 6 che ha istituito il per il personale della CP_1
, era quest'ultima a gestire ed erogare direttamente ai suoi dipendenti Controparte_1 tutti i trattamenti di previdenza e quiescenza previsti dalla normativa speciale, incamerando i contributi dovuti sia dai dipendenti che dall'amministrazione medesima.
Con l'entrata in vigore della suddetta legge si è poi stabilito che: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la contribuzione previdenziale, relativa al personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, a carico del dipendente ed a carico dell'Amministrazione regionale, è trasferita al (art. 15). CP_1
Pertanto, alla luce di questo coerente quadro normativo, tutti i contributi previdenziali maturati in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi fra l'amministrazione regionale e i suoi dipendenti, non andavano corrisposti all' bensì direttamente alla CP_2
ovvero (dopo il 2010) al Controparte_1 CP_1
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' deve, quindi, CP_2 ritenersi fondata.
La costituzione in giudizio del d'altro canto, non vale a fondare le CP_1 pretese attoree, visto che, per il periodo precedente al 1.1.2006 (ove non dovessero ritenersi comunque prescritti i contributi maturati prima di tale data), non è stato individuato il presunto datore di lavoro della ricorrente ovvero il soggetto passivo dell'obbligazione previdenziale e che, per il periodo successivo, difetta il fondamento
7 della pretesa creditoria ovvero la prova dell'erroneo inquadramento della lavoratrice nella categoria B del CCRL.
Il ricorso va, quindi, integralmente respinto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla natura parzialmente processuale della pronuncia ed alla complessità della fattispecie, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della , Controparte_1
dell della Pubblica e dell' e rigetta, Controparte_1 CP_1 CP_2 per il resto, il ricorso.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo il 04/11/2025.
IL GIUDICE
NT MA
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. NT MA nella causa civile iscritta al n°5235/2023
R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to BARONE Parte_1
AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, Corso Italia
n. 22.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'avv.to AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, siti in VIA MARIANO STABILE N. 182 a
PALERMO.
in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso CP_2
dall'avvocato Rosaria Ciancimino ed elettivamente domiciliato nella via Laurana n. 59,
Palermo.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 03/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 27/04/2023, la sig.ra , Parte_1
avendo premesso di avere lavorato per l'amministrazione regionale, prima in qualità di lavoratrice socialmente utile (seppur di fatto quale lavoratrice subordinata) quindi con
1 contratto a termine (a partire dall'1.1.2006) ed infine con contratto a tempo indeterminato
(a decorrere dall'1.1.2011), inquadrata al livello B del CCRL, convenne in giudizio le amministrazioni indicate in epigrafe per sentir accogliere le seguenti conclusioni:”-
Accertare e dichiarare che tra la ricorrente e l'Amministrazione resistente sussiste, a far data dalla prima assegnazione quali LSU o, comunque dalla diversa data ritenuta di giustizia, un rapporto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e regolato dalla disciplina nazionale ed eurounitaria applicabile esposta in ricorso;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, per tutto il periodo del rapporto di lavoro effettivamente intercorso con l'Amministrazione resistente quale lavoratore socialmente utile, al trattamento economico corrispondente a quello previsto dai CCNL
(CCRL dipendenti ) applicabili, non discriminatorio rispetto ai Controparte_1 dipendenti di ruolo, anche e comunque in violazione dalla clausola 4 della direttiva n.
1999/70/CE e dalla normativa nazionale vigente applicabile e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione resistente, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle differenze retributive tra la retribuzione percepita quali lavoratori socialmente utili e quella ai medesimi spettante in applicazione del CCRL, come specificato in ricorso, in relazione al livello di inquadramento loro riconosciuto ed in ragione dell'attività svolta e dei relativi riflessi sul TFR, dalla data di inizio del rapporto di lavoro ovvero da altra data ritenuta di legge e di giustizia, con rivalutazione monetaria o interessi legali su tutte le somme riconosciute, via via maturate e sino al saldo effettivo, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36 Cost.
- Accertare e dichiarare l'avvenuto demansionamento e affermare il diritto della ricorrente a conservare il superiore livello di inquadramento attribuito in costanza di assegnazione quali LSU e per l'effetto riconoscere il diritto al riconoscimento di tutte le differenze retributive maturate in base al superiore livello di inquadramento dal momento dell'illegittima dequalificazione, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- Condannare l'Amministrazione resistente a reinquadrare la ricorrente nel superiore livello di inquadramento posseduto in costanza di rapporto di LSU per come evincibile per ciascun ricorrente dalle integrazioni orarie e condannare
l'Amministrazione resistente al pagamento, anche ex art. 2126 c.c. per il periodo di lavoro LSU, in favore dei ricorrenti di tutte le differenze retributive determinate
2 dall'illegittimo demansionamento dal momento della cessazione del rapporto di LSU e fino all'effettivo reinquadramento, con rivalutazione monetaria o interessi legali su tutte le somme riconosciute, via via maturate e sino al saldo effettivo, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36 Cost.
- Condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere all' e/o al CP_2 [...]
tutte le differenze contributive maturate tanto con riferimento al periodo Controparte_1
fittizio di LSU quanto con riguardo alle differenze retributive maturate per
l'inquadramento maggiore di cui la ricorrente ha diritto;
- Condannare, in subordine, ex art. 2116 c.c., l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da omessa contribuzione mediante pronuncia di condanna generica.
- In subordine, ove ritenuto legittimato passivo l'
[...]
disporre nei confronti di quest'ultimo tutte le attività di Controparte_1
accertamento e condanna su richieste in via principale nei confronti dell'Assessorato datore di lavoro resistente;
- Con condanna, comunque, della parte resistente, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre cpa, iva e spese generali”.
Si costituirono tempestivamente in giudizio la , Controparte_1
l' ed il Controparte_1 Controparte_1
, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per il
[...]
periodo in cui la ricorrente aveva prestato servizio come l.s.u. (ovvero in data precedente all'assunzione a termine, in data 1.1.2006), la prescrizione delle pretese retributive e contributive azionate in ricorso e nel merito l'infondatezza delle stesse.
Resistette, altresì, in giudizio l' il Controparte_3
quale eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che: “il trattamento pensionistico dei dipendenti della non è di competenza dell' . Controparte_1 CP_2
La causa, senza alcuna attività istruttoria, e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
Il ricorso va respinto.
3 Deve, innanzitutto, ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla e dall' Controparte_1 [...]
, in relazione alle pretese creditorie azionate per il Controparte_1
periodo in cui la ricorrente ha lavorato in qualità di lavoratrice socialmente utile, ovvero dal 14.3.1996 al 31.12.2005 (come emerge dal certificato di servizio di cui all'allegato 1 della produzione attore) presso l'Ufficio di collocamento di Castelbuono, l'U.P.L.M.O. di
Palermo e lo S.C.I.C.A. di Cefalù.
A fronte della suddetta eccezione era onere di parte ricorrente dimostrare che il
(presunto) rapporto di lavoro subordinato svoltosi nel suddetto periodo, nonostante la formale qualità di l.s.u., fosse intercorso con le amministrazioni convenute in giudizio.
Orbene, visto che nessuna deduzione o prova in tal senso è stata fornita, deve escludersi la legittimazione passiva delle suddette amministrazioni regionali, in ordine alle pretese creditorie azionate nei confronti di esse per il periodo antecedente al
1.1.2006.
In assenza di un soggetto dotato di legittimazione passiva, appare quindi ultronea ogni valutazione sulla fondatezza delle pretese concernenti il suddetto periodo ed in primis l'accertamento della natura asseritamente subordinata del rapporto di lavoro insorto durante lo stesso.
Ad eguali conclusioni dovrebbe, del resto, giungersi, pur superando la suddetta eccezione, per tutte le pretese creditorie di carattere retributivo maturate fino al
12.11.2019.
Bisogna, infatti, tener conto dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalle amministrazioni convenute.
Giova rilevare che il decorso della prescrizione rimane sospeso durante i rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale, in considerazione del fatto che, nel corso di svolgimento di questa categoria di rapporti, il lavoratore versa in uno stato di soggezione psicologica tale da indurlo potenzialmente a non rivendicare i propri diritti retributivi.
Ora, se la sospensione del decorso della prescrizione nel corso del rapporto lavorativo trova fondamento nel metus del lavoratore, è del tutto evidente che tale sospensione non opera nel caso di rapporto intercorso con la pubblica amministrazione, rispetto al quale il lavoratore non può vantare alcuna aspettativa circa la stabilità dell'impiego (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 35676 del 19 novembre 2021 e da ultimo
4 Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11622 del 30/04/2024, secondo cui : “La qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione, la cui prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non è ravvisabile alcun "metus" rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile”), né, a maggior ragione, in un caso come quello in esame, oltre a non aver alcun potere disciplinare, era pure priva di qualsivoglia potere circa l'interruzione o la prosecuzione del rapporto formalmente assistenziale con il singolo lavoratore (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 10219 del 28 maggio 2020).
Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, devono considerarsi prescritti tutti i crediti retributivi eventualmente spettanti alla ricorrente per il periodo antecedente il
12.11.2019 (data così individuata calcolando un quinquennio a ritroso rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla notifica del ricorso introduttivo, collocabile, in assenza di deduzioni contrarie, in data coeva alla costituzione in giudizio di parte convenuta, il 12.11.2024).
Operata tale delimitazione temporale della materia del contendere, deve comunque ritenersi infondata ogni pretesa retributiva azionata per il periodo successivo alla suddetta data.
Parte ricorrente, in particolare, deduce di aver svolto, nel periodo in cui aveva prestato servizio in qualità di l.s.u., mansioni riconducibili alla categoria C del contratto collettivo dei dipendenti regionali comparto non dirigenziale e di essere stata, pertanto, demansionata a causa dell'inquadramento nella categoria B, a seguito dell'assunzione a tempo determinato prima (1.1.2006) e indeterminato poi (1.1.2011).
Tale deduzione non risulta, però, sorretta da alcuna allegazione specifica o prova.
Nel corpo del ricorso e delle prove articolate in esso, infatti, la ricorrente non offre alcuna specificazione in ordine alle mansioni concretamente svolte prima del 2006 presso l'Ufficio di collocamento di Cefalù, l'U.P.L.M.O. di Palermo o lo S.C.I.C.A. di Cefalù,
5 rendendo così impossibile ogni valutazione in ordine al corretto inquadramento nel livello B dopo l'assunzione alle dipendenze dell'amministrazione regionale.
Anche le domande avanzate per il pagamento delle differenze retributive asseritamente dovute in ragione del lamentato demansionamento vanno, quindi, rigettate.
Restano, infine, da vagliare le ulteriori domande, azionate in ricorso per la condanna delle amministrazioni convenute al versamento in favore dell' e/o del CP_2 [...]
delle differenze contributive “maturate tanto con riferimento al periodo Controparte_1
fittizio di LSU quanto con riguardo alle differenze retributive maturate per
l'inquadramento maggiore di cui la ricorrente ha diritto” o in subordine finalizzate “al risarcimento del danno da omessa contribuzione mediante pronuncia di condanna generica”.
Giova, subito, evidenziare come appaia fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall . CP_2
Appare, innanzitutto, opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 10 della legge regionale n. 21 del 09 maggio 1986 (modificato dall'art. 15 della L.R. 46/95, dall'art. 1, comma 5, della L.R. 31/96, integrato e modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 5/2007 e modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 15/2007), prevedeva che: “Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti.
Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio
1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni”.
L'Art. 30 di quest'ultima legge (come modificato dall'art. 6, comma 2, della L.R.
11/63, sostituito dall'art. 9 della L.R. 73/79, integrato dall'art. 17 della L.R. 11/88 e modificato dall'art. 45, comma 2, della L.R. 10/99), prevedeva a sua volta che: “Il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è commisurato al
5,30 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità, dall'indennità di contingenza e da eventuali altri assegni
6 pensionabili. Il contributo previdenziale a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 2 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità e da eventuali altri assegni utili al computo della indennità di buonuscita. I contributi di quiescenza e di previdenza a carico dell'amministrazione regionale sono commisurati rispettivamente al 17,70 per cento ed al 2 per cento della retribuzione annua di cui ai commi precedenti. L'amministrazione regionale, tuttavia, non provvede all'effettiva determinazione ed accantonamento delle somme corrispondenti ai suddetti contributi a carico della stessa, ritenendosi ad ogni effetto comprese le somme relative negli stanziamenti di bilancio per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale della amministrazione regionale”.
Le succitate norme chiariscono che, fino all'entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 14 maggio 2009, n. 6 che ha istituito il per il personale della CP_1
, era quest'ultima a gestire ed erogare direttamente ai suoi dipendenti Controparte_1 tutti i trattamenti di previdenza e quiescenza previsti dalla normativa speciale, incamerando i contributi dovuti sia dai dipendenti che dall'amministrazione medesima.
Con l'entrata in vigore della suddetta legge si è poi stabilito che: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la contribuzione previdenziale, relativa al personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, a carico del dipendente ed a carico dell'Amministrazione regionale, è trasferita al (art. 15). CP_1
Pertanto, alla luce di questo coerente quadro normativo, tutti i contributi previdenziali maturati in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi fra l'amministrazione regionale e i suoi dipendenti, non andavano corrisposti all' bensì direttamente alla CP_2
ovvero (dopo il 2010) al Controparte_1 CP_1
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' deve, quindi, CP_2 ritenersi fondata.
La costituzione in giudizio del d'altro canto, non vale a fondare le CP_1 pretese attoree, visto che, per il periodo precedente al 1.1.2006 (ove non dovessero ritenersi comunque prescritti i contributi maturati prima di tale data), non è stato individuato il presunto datore di lavoro della ricorrente ovvero il soggetto passivo dell'obbligazione previdenziale e che, per il periodo successivo, difetta il fondamento
7 della pretesa creditoria ovvero la prova dell'erroneo inquadramento della lavoratrice nella categoria B del CCRL.
Il ricorso va, quindi, integralmente respinto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla natura parzialmente processuale della pronuncia ed alla complessità della fattispecie, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della , Controparte_1
dell della Pubblica e dell' e rigetta, Controparte_1 CP_1 CP_2 per il resto, il ricorso.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo il 04/11/2025.
IL GIUDICE
NT MA
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