Articolo 12 della Legge 12 agosto 1982, n. 532
Articolo 11Articolo 13
Versione
29 agosto 1982
Art. 12.
Il primo comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"La durata della custodia preventiva decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato o dal giorno in cui e' iniziata l'esecuzione del provvedimento emesso a norma del terzo comma dell'articolo 254".
Entrata in vigore il 29 agosto 1982