Art. 12.
Il primo comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"La durata della custodia preventiva decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato o dal giorno in cui e' iniziata l'esecuzione del provvedimento emesso a norma del terzo comma dell'articolo 254".
Il primo comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"La durata della custodia preventiva decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato o dal giorno in cui e' iniziata l'esecuzione del provvedimento emesso a norma del terzo comma dell'articolo 254".