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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/08/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice
SENTENZA nella causa iscritta al n. 173/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Nicosia, via Umberto n. 39, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Matarazzo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE nei confronti di
(cf: nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in via Torino n. 113, presso lo studio dell'avv. Gandolfo Blando, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili matrimonio;
conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.4.2025
(cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.1.2021, , premettendo di avere contratto il Parte_1
3.7.1991 a Gangi matrimonio concordatario con – trascritto nel Registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte II, serie A dell'anno 1991 – dal quale non sono nati figli, domandava al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non sussistendo alcuna possibilità di riconciliazione tra i coniugi, la cui separazione personale era stata omologata da questo Tribunale con decreto dell'8.11.2011 (R.G. n. 1069/2011); deduceva, per altro verso, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della controparte chiedendo che non venisse posto a proprio carico alcun obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie.
A tale riguardo, allega di essere dipendente del Comune di Gangi e di avere un reddito lordo annuo pari ad € 27.283,00 e che la moglie - in favore della quale in sede di separazione consensuale era stato stabilito il versamento di un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili (€ 700,00 per il solo mese di dicembre) – pur essendo in possesso delle capacità per trovare un'occupazione lavorativa stabile, non si era mai impegnata in tal senso.
Nella memoria di costituzione depositata in data 12.11.2021, si associava Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
contestava, per il resto, le deduzioni avversarie chiedendo di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al suo mantenimento versandole un assegno mensile di € 500,00.
Oltre alla sperequazione reddituale tra i coniugi, allegava di non avere adeguate risorse per vivere e di non potersele procurare per ragioni oggettive, affermando che, durante il rapporto coniugale, il marito aveva preferito che si dedicasse in via esclusiva alle incombenze domestiche e che dopo la separazione aveva svolto dei lavori salutari modestamente retribuiti, riscontrando notevoli difficolta nel trovare un impiego stabile, anche in considerazione dell'età ormai avanzata e della difficile situazione del mercato del lavoro locale.
Precisava, peraltro, di essere affetta, da alcuni anni, da una grave patologia estremamente debilitante che le impediva di svolgere attività non solo manuali.
Con ordinanza del 6.12.2021, il Presidente del Tribunale, rilevato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione consensuale, rimettendo le parti innanzi al giudice istruttore designato.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 10.4.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così ricostruite le posizioni della parti, va subito detto che la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti è fondata e va accolta, essendo trascorso il termine di legge dalla data della comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale (R.G. n. 1069/2011), conclusosi con decreto di omologa del 8.11.2011
(pubblicato il 23.11.2011), senza che medio tempore sia avvenuta la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, come peraltro acclarata dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Sull'assegno divorzile
Ebbene, quanto al diritto a percepire l'assegno divorzile, deve osservarsi che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, interpretando il dettato normativo, con la sentenza n.
18287/2018 hanno affermato che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Tale principio è stato di recente ribadito dalla Corte di legittimità, che ha sottolineato come “La funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale.
L'assegno divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (cfr.
Cass., n. 5148/2024).
Orbene, ad avviso del Tribunale, nel caso sub iudice sussistono i presupposti per riconoscere alla resistente l'assegno divorzile.
Infatti, dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, è emersa in primo luogo una evidente disparità economica tra le stesse, dovendosi a tale riguardo osservare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “Il raffronto tra i redditi degli ex coniugi nella riscontrata loro sperequazione è il prerequisito perché l'accertamento del giudice si apra alla verifica degli ulteriori parametri sui cui va calibrata debenza e consistenza dell'assegno divorzile” (cfr. ex multis Cass., n. 32398/2019; Cass., n. 11796/2021; Cass., n. 7596/2022).
In particolare, dalla documentazione reddituale più aggiornata offerta, a fronte dell'assenza di redditi della resistente risulta che ha percepito nel 2023 un reddito da lavoro Parte_1 annuo pari ad € 33.529,00 (cfr. documentazione depositata in data 7.4.2025).
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 21926/2019, richiamata dalla pronuncia delle Sezioni
Unite n. 35385/2023, ha ribadito che l'assegno di divorzio “presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi”.
A tale riguardo la resistente ha dedotto che durante il rapporto coniugale durato quasi vent'anni si era occupata, “per desiderio del marito”, esclusivamente delle faccende domestiche e delle esigenze del coniuge, circostanza questa non specificamente contestata dalla controparte.
Abbondanza ha altresì dimostrato “di non avere adeguati mezzi per vivere e di non CP_1 poterseli procurare per ragioni oggettive”.
In particolare, ha allegato di avere cercato dopo la separazione un impiego “per tentare di emanciparsi economicamente e di realizzarsi in qualche modo professionalmente considerato che aveva partecipato a corsi di formazione per collaboratrice restauratrice” e di avere anche percepito, per un breve periodo, un modesto reddito da lavoro alle dipendenze di aziende operanti nel settore del restauro (cfr. estratto contributivo Inps e dichiarazioni dei redditi versate in atti dalle quali si evince che per tali attività ha guadagnato € 2.404,00 nel 2019 ed € 1.606,00 nel 2022); ha, tuttavia, affermato di essere allo stato disoccupata e di avere oggettiva difficoltà nel trovare un impiego, in considerazione della sua età (59 anni), della difficile situazione del mercato del lavoro locale, nonché del suo precario stato di salute, avendo scoperto negli ultimi anni di essere affetta da una grave patologia (“policitemia vera”) estremamente debilitante, che le impedisce di svolgere attività non solo manuali (cfr. documentazione medica allegata alla comparsa di costituzione e alle note di trattazione scritta depositate in data 4.4.2025). Considerato che, alla luce degli elementi appena passati in rassegna, è configurabile il diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile, venendo al quantum, la Corte di Cassazione ha affermato che “Il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive “(in questo senso, Cass., n. 13420/2023; cfr., ex multis, Cass., n. 38928/2021; Cass., n.
24250/2021).
Dunque, in considerazione del contributo fornito dalla resistente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune oltre che della durata del matrimonio, dell'età di e del suo stato di salute – pur non essendo stata dimostrata l'assoluta Controparte_1 incapacità di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa –, ad avviso del Tribunale, va riconosciuto alla stessa un assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili.
Il parziale accoglimento delle domande e la materia trattata depongono nel senso della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 3.7.1991 a
Gangi da e trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del predetto comune al n. 9, parte II, serie A dell'anno 1991;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , entro Parte_1 Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di assegno divorzile;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice
SENTENZA nella causa iscritta al n. 173/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Nicosia, via Umberto n. 39, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Matarazzo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE nei confronti di
(cf: nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in via Torino n. 113, presso lo studio dell'avv. Gandolfo Blando, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili matrimonio;
conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.4.2025
(cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.1.2021, , premettendo di avere contratto il Parte_1
3.7.1991 a Gangi matrimonio concordatario con – trascritto nel Registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte II, serie A dell'anno 1991 – dal quale non sono nati figli, domandava al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non sussistendo alcuna possibilità di riconciliazione tra i coniugi, la cui separazione personale era stata omologata da questo Tribunale con decreto dell'8.11.2011 (R.G. n. 1069/2011); deduceva, per altro verso, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della controparte chiedendo che non venisse posto a proprio carico alcun obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie.
A tale riguardo, allega di essere dipendente del Comune di Gangi e di avere un reddito lordo annuo pari ad € 27.283,00 e che la moglie - in favore della quale in sede di separazione consensuale era stato stabilito il versamento di un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili (€ 700,00 per il solo mese di dicembre) – pur essendo in possesso delle capacità per trovare un'occupazione lavorativa stabile, non si era mai impegnata in tal senso.
Nella memoria di costituzione depositata in data 12.11.2021, si associava Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
contestava, per il resto, le deduzioni avversarie chiedendo di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al suo mantenimento versandole un assegno mensile di € 500,00.
Oltre alla sperequazione reddituale tra i coniugi, allegava di non avere adeguate risorse per vivere e di non potersele procurare per ragioni oggettive, affermando che, durante il rapporto coniugale, il marito aveva preferito che si dedicasse in via esclusiva alle incombenze domestiche e che dopo la separazione aveva svolto dei lavori salutari modestamente retribuiti, riscontrando notevoli difficolta nel trovare un impiego stabile, anche in considerazione dell'età ormai avanzata e della difficile situazione del mercato del lavoro locale.
Precisava, peraltro, di essere affetta, da alcuni anni, da una grave patologia estremamente debilitante che le impediva di svolgere attività non solo manuali.
Con ordinanza del 6.12.2021, il Presidente del Tribunale, rilevato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione consensuale, rimettendo le parti innanzi al giudice istruttore designato.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 10.4.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così ricostruite le posizioni della parti, va subito detto che la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti è fondata e va accolta, essendo trascorso il termine di legge dalla data della comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale (R.G. n. 1069/2011), conclusosi con decreto di omologa del 8.11.2011
(pubblicato il 23.11.2011), senza che medio tempore sia avvenuta la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, come peraltro acclarata dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Sull'assegno divorzile
Ebbene, quanto al diritto a percepire l'assegno divorzile, deve osservarsi che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, interpretando il dettato normativo, con la sentenza n.
18287/2018 hanno affermato che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Tale principio è stato di recente ribadito dalla Corte di legittimità, che ha sottolineato come “La funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale.
L'assegno divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (cfr.
Cass., n. 5148/2024).
Orbene, ad avviso del Tribunale, nel caso sub iudice sussistono i presupposti per riconoscere alla resistente l'assegno divorzile.
Infatti, dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, è emersa in primo luogo una evidente disparità economica tra le stesse, dovendosi a tale riguardo osservare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “Il raffronto tra i redditi degli ex coniugi nella riscontrata loro sperequazione è il prerequisito perché l'accertamento del giudice si apra alla verifica degli ulteriori parametri sui cui va calibrata debenza e consistenza dell'assegno divorzile” (cfr. ex multis Cass., n. 32398/2019; Cass., n. 11796/2021; Cass., n. 7596/2022).
In particolare, dalla documentazione reddituale più aggiornata offerta, a fronte dell'assenza di redditi della resistente risulta che ha percepito nel 2023 un reddito da lavoro Parte_1 annuo pari ad € 33.529,00 (cfr. documentazione depositata in data 7.4.2025).
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 21926/2019, richiamata dalla pronuncia delle Sezioni
Unite n. 35385/2023, ha ribadito che l'assegno di divorzio “presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi”.
A tale riguardo la resistente ha dedotto che durante il rapporto coniugale durato quasi vent'anni si era occupata, “per desiderio del marito”, esclusivamente delle faccende domestiche e delle esigenze del coniuge, circostanza questa non specificamente contestata dalla controparte.
Abbondanza ha altresì dimostrato “di non avere adeguati mezzi per vivere e di non CP_1 poterseli procurare per ragioni oggettive”.
In particolare, ha allegato di avere cercato dopo la separazione un impiego “per tentare di emanciparsi economicamente e di realizzarsi in qualche modo professionalmente considerato che aveva partecipato a corsi di formazione per collaboratrice restauratrice” e di avere anche percepito, per un breve periodo, un modesto reddito da lavoro alle dipendenze di aziende operanti nel settore del restauro (cfr. estratto contributivo Inps e dichiarazioni dei redditi versate in atti dalle quali si evince che per tali attività ha guadagnato € 2.404,00 nel 2019 ed € 1.606,00 nel 2022); ha, tuttavia, affermato di essere allo stato disoccupata e di avere oggettiva difficoltà nel trovare un impiego, in considerazione della sua età (59 anni), della difficile situazione del mercato del lavoro locale, nonché del suo precario stato di salute, avendo scoperto negli ultimi anni di essere affetta da una grave patologia (“policitemia vera”) estremamente debilitante, che le impedisce di svolgere attività non solo manuali (cfr. documentazione medica allegata alla comparsa di costituzione e alle note di trattazione scritta depositate in data 4.4.2025). Considerato che, alla luce degli elementi appena passati in rassegna, è configurabile il diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile, venendo al quantum, la Corte di Cassazione ha affermato che “Il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive “(in questo senso, Cass., n. 13420/2023; cfr., ex multis, Cass., n. 38928/2021; Cass., n.
24250/2021).
Dunque, in considerazione del contributo fornito dalla resistente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune oltre che della durata del matrimonio, dell'età di e del suo stato di salute – pur non essendo stata dimostrata l'assoluta Controparte_1 incapacità di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa –, ad avviso del Tribunale, va riconosciuto alla stessa un assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili.
Il parziale accoglimento delle domande e la materia trattata depongono nel senso della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 3.7.1991 a
Gangi da e trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del predetto comune al n. 9, parte II, serie A dell'anno 1991;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , entro Parte_1 Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di assegno divorzile;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.