TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 3549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente
dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel.
dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 3549/2024 promossa da:
CF: , residente a [...], Parte_1 C.F._1
e
(CF: ), residente a [...] C.F._2
Bandi n. 12,
entrambi elettivamente domiciliati in SA, Via San Francesco n. 105, presso lo studio dell'Avv. Silvia Bozzi, che li rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in data 16.01.2025, in vista dell'udienza cartolare del 29/01/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 4.12.2024 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della
L. 898/70, i coniugi e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio religioso in SA, trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di SA, atto nr 78 parte II- serie A- anno 1991; - che dalla loro unione sono nate due figlie, nata a [...] [...] e , nata a [...] il Persona_1 Persona_2
24/5/2001, entrambe residenti in [...]; - che con convenzione di negoziazione assistita sottoscritta in data 1.06.2022 e trascritta presso lo Stato civile del
Comune di SA in data 7.11.2022 si sono separati consensualmente alle condizioni di cui all'accordo; - che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in corso di causa i coniugi hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
*****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza
Pag. 2 di 4 neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, essendo gli stessi finalizzati alla regolamentazione della crisi familiare nel rispetto dei rispettivi diritti e corrispondendo le condizioni in essi previste all'interesse della figlia Per_2
maggiorenne non economicamente indipendente, con la precisazione che nulla può essere disposto in ordine al collocamento della stessa, rispetto alla quale vige il principio della libera autodeterminazione.
Il tutto come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in SA, trascritto nel registro di Stato Civile del
[...] Parte_2
Comune di SA, atto nr 78 parte II- serie A- anno 1991;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di SA (atto nr 78 parte II- serie A- anno 1991);
Pag. 3 di 4 c) prende atto che i coniugi hanno definito, con l'accordo di separazione intervenuto a seguito dell'attivazione del procedimento di negoziazione assistita e trascritto presso il
Comune di SA – Stato civile in data 7.11.2022, ogni questione di carattere patrimoniale e di non aver, perciò, da pretendere nient'altro l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale;
d) prende atto che i coniugi dichiarano di essere, ciascuno per sé, indipendenti economicamente;
perciò, in grado di provvedere al proprio mantenimento autonomamente e con mezzi propri;
quindi gli stessi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia forma di sostegno economico e/o richiesta di assegno a titolo di concorso al proprio mantenimento e/o alimentare e ad ogni altra elargizione reciproca e/o rivendicazione compresa quella sul TFR;
e) dispone che i coniugi contribuiranno in parti uguali, sino alla raggiunta indipendenza economica, alle spese necessarie per sostenere gli studi e le necessità della figlia
Per_2
f) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di SA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in SA, camera di consiglio del 5.02.2025
La Presidente
dott.ssa Santa Spina
Pag. 4 di 4