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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/10/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 7462/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. AN UE PRESIDENTE REL.
DOTT. Virginia Manfroni GIUDICE
DOTT. Stefania Caparello GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa promossa con ricorso iscritto in data 23/12/2024,
DA
, nata a [...], il [...], CF. Parte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. GIACON GIUSEPPE come da C.F._1
mandato in atti, c/o il cui studio elegge domicilio nei confronti di nato a [...], il [...], CF. Controparte_1
rappresentato e difeso dall' Avv. BURATO CHIARA, come da C.F._2
mandato in atti, c/o il cui studio elegge domicilio
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI CONIUGI:
1 Entrambe le parti chiedono che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e che sia disposto un assegno divorzile pari ad euro 150,00 mensili a favore
della GN , oltre rivalutazione ISTAT da corrispondersi entro il Parte_1
giorno 15 di ogni mese, spese di lite compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70.
Risulta agli atti che la coppia, al momento del deposito del ricorso, non avevano figli minorenni, e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi all'udienza del 9/10/2025 hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dalla Presidente con ordinanza riservata del 14/07/2025, insistendo per l'accoglimento della stessa.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Vanno pertanto recepite le concordi conclusioni delle parti.
2 L'esito della controversia e la concorde volontà delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in data 18/09/1993 e trascritto nel registro
[...] Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di VERONELLA al Num.16 – PARTE II SERIE A
ANNO 1993, alle condizioni specificate nell'epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio in data 14/10/2025
La Presidente
AN UE
3
N. 7462/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. AN UE PRESIDENTE REL.
DOTT. Virginia Manfroni GIUDICE
DOTT. Stefania Caparello GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa promossa con ricorso iscritto in data 23/12/2024,
DA
, nata a [...], il [...], CF. Parte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. GIACON GIUSEPPE come da C.F._1
mandato in atti, c/o il cui studio elegge domicilio nei confronti di nato a [...], il [...], CF. Controparte_1
rappresentato e difeso dall' Avv. BURATO CHIARA, come da C.F._2
mandato in atti, c/o il cui studio elegge domicilio
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI CONIUGI:
1 Entrambe le parti chiedono che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e che sia disposto un assegno divorzile pari ad euro 150,00 mensili a favore
della GN , oltre rivalutazione ISTAT da corrispondersi entro il Parte_1
giorno 15 di ogni mese, spese di lite compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70.
Risulta agli atti che la coppia, al momento del deposito del ricorso, non avevano figli minorenni, e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi all'udienza del 9/10/2025 hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dalla Presidente con ordinanza riservata del 14/07/2025, insistendo per l'accoglimento della stessa.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Vanno pertanto recepite le concordi conclusioni delle parti.
2 L'esito della controversia e la concorde volontà delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in data 18/09/1993 e trascritto nel registro
[...] Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di VERONELLA al Num.16 – PARTE II SERIE A
ANNO 1993, alle condizioni specificate nell'epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio in data 14/10/2025
La Presidente
AN UE
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