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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 5136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5136 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Alla udienza del 17.12.25 ore 11.00 sono presenti gli avv.ti
FR IZ in sostituzione dell'avv. Noto per parte attrice e l'avv. Marianna IA anche in sostituzione dell'avv. Geraci per la società convenuta. E' altresì presente il dott. Persona_1
ai fini della pratica forense. I procuratori discutono la causa e concludono riportandosi alle note conclusive autorizzate,
contestando quelle avversarie e chiedendo che la causa veng a decisa.
Il G.O.P.
conferma i provvedimenti precedentemente emessi e dopo Camera di Consiglio e provvede come di
seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11979/2021 R.G. vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
( avv. FR Aurelio Noto )
Attore
1 e :
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
( avv.ti Lucio Geraci e Marianna IA )
Convenuto
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulle domande formulate dalla con atto di citazione notificato nei Parte_1
confronti della in data 14.09.21 e sulla domanda proposta in via riconvenzionale dalla CP_1
così provvede: CP_1
- rigetta le domande attoree;
- in accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale da parte convenuta, condanna al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1
complessiva somma di € 64.188,09, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la società attrice alla rifusione in favore di parte avversa delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre oneri accessori come per legge, e di quelle di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Invocando il grave inadempimento della in relazione al contratto di affiliazione CP_1
commerciale stipulato con per aver omesso di fornire la merce prevista Parte_1
nella stagione autunno – inverno 2020/2021, la seconda ha chiesto ai sensi dell'art. 1453 c.c. la risoluzione del predetto contratto e la condanna della prima al risarcimento del pregiudizio subito
2 sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante, nonché per il discredito commerciale e la lesione all'immagine per un complessivo importo pari ad € 43.562,82, oltre ad € 2.290,00 pari al
7% calcolato sulla base imponibile dei corrispettivi incassati dal 01.10.2019 al 31.08.2020.
Costituitasi in giudizio, la ha innanzitutto eccepito l'insussistenza di qualsivoglia CP_1
responsabilità contrattuale per inadempimento della stessa società, per aver consegnato agli affiliati ad inizio stagione e quindi in conformità alle pattuizioni contrattuali, a decorrere dal 17.09.20, la merce autunno – inverno 2020/2021, ad eccezione della che aveva Parte_1
invece inopinatamente rifiutato tale consegna;
ha poi formulato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., poiché a fronte di ricezione di merce, della sua vendita, dell'incasso del relativo corrispettivo, la non aveva adempiuto al pagamento del dovuto nei Parte_1
confronti della ha quindi concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree e in via CP_1
riconvenzionale la condanna di parte avversa al pagamento della somma ( come precisata nelle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. ) di € 29.145,61, oltre interessi di legge, a titolo di dovuto e non pagato corrispettivo relativo alle forniture di merce ed € 44.631,18 a titolo di mancato guadagno dal momento della risoluzione unilaterale del contratto di affiliazione a cura di parte attrice ( settembre 2020 ) e sino alla data di scadenza del contratto medesimo ( 3.05.25 ).
Ciò premesso, mette conto evidenziare in termini generali che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ( e, se previsto, del termine di scadenza ), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ( risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà
dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione )
( cfr. Cassazione Sezioni Unite Civili n. 13533 del 30 ottobre 2001 ).
3 Ora, in applicazione dei superiori principi nella specie, tenuto conto che non risulta contestato il rapporto negoziale intercorso tra le odierne parti in causa nelle forme del contratto di franchising o affiliazione commerciale stipulato in data 4.05.19 e prodotto in atti, va osservato che, a fronte dell'inadempimento della allegato da parte attrice in punto di omessa fornitura della CP_1
merce prevista nella stagione autunno – inverno 2020/2021, la società convenuta ha, come accennato, da un lato dedotto l'insussistenza di responsabilità contrattuale per inadempimento della stessa società, per il rifiuto opposto, diversamente da altri affiliati, dalla Parte_1
alla consegna a cura di ad inizio stagione e quindi in conformità alle pattuizioni CP_1
contrattuali, a decorrere dal 17.09.20, della merce autunno – inverno 2020/2021, dall'altro eccepito l'inadempimento di parte avversa ex art. 1460 c.c., per aver la non aveva Parte_1
adempiuto al pagamento in favore di del dovuto in ragione delle merci ricevute e CP_1
vendute nella veste di affiliato.
Con riguardo al primo profilo, deve rilevarsi che le allegazioni offerte dall'odierna società
convenuta, idoneamente supportate dalla documentazione in atti e dalle risultanze testimoniali acquisite, consentono di ritenere che la abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali CP_1
avendo disposto nei confronti dei suoi affiliati la consegna della merce relativa alla stagione autunno/inverno 2020-2021, in ottemperanza alle pattuizioni contrattuali secondo cui la merce dovesse essere consegnata “ad ogni inizio di stagione”( art.
3.1 del contratto di affiliazione ), dopo le prime due settimane di settembre e, precisamente, dopo il 15 settembre 2020, essendo la prima metà del mese di settembre destinata ai saldi di fine stagione: è quanto emerge dalle concordanti dichiarazioni rese dai testi IA e ( l'uno amministratore di società avente con la Tes_1
rapporti negoziali, l'altro dipendente della società convenuta ) che hanno riconosciuto CP_1
le fatture e i documenti di trasporto, prodotti in atti, relativi all'acquisto di merce della stagione autunno/inverno 2020-2021, da parte di taluni fornitori, merce poi consegnata a diversi punti vendita di affiliati di nel mese di settembre 2020 e segnatamente dopo il giorno 15, CP_1
come peraltro previsto dal D.A. dell'Assessorato per le Attività Produttive della Regione Sicilia
relativo alle vendite del biennio 2020-2021 prodotto in atti;
né, d'altro canto, le superiori risultanze
4 appaiono idoneamente confutate dalla documentazione offerta da parte attrice e dalle dichiarazioni
Tes_ rese dai testi attorei, laddove l'uno ( ) si è limitato sul punto a confermare apoditticamente il capitolo relativo all'omessa consegna della merce per la stagione autunno/inverno 2020-2021, mentre l'altro ( ) in relazione alla medesima circostanza ( e pressoché alle altre descritte nei Tes_3
relativi capitoli di prova ) non è stato in grado di riferire alcunché.
Per ciò che attiene al secondo profilo, ossia l'eccepito inadempimento della Parte_1
per aver la per l'omesso pagamento in favore di del dovuto in
[...] Parte_1 CP_1
ragione delle merci ricevute e vendute nella veste di affiliato, va osservato, tenuto conto del richiamato riparto di onere probatorio operante in relazione a quanto disposto dall'art. 1460 c.c.,
come parte attrice, a fronte della superiore eccezione, non sia stata in grado ( se non con riguardo al pagamenti di cui ha offerto prova documentale e che hanno condotto ad una precisazione della pretesa creditoria vantata da e avanzata in via riconvenzionale ) di dimostrare il CP_1
proprio adempimento, non potendosi, peraltro attribuire rilievo, in ragione delle argomentazioni spese in relazione al primo profilo sopra esaminato e in carenza di idonea prova, a quanto dedotto dalla in tema di interruzione dei pagamenti da effettuare in favore di Parte_1
a causa dell'omesso invio della merce da parte di quest'ultima. CP_1
Respinta, pertanto, da un lato la domanda attorea formulata ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento della e, per l'effetto, quella di condanna di detta società al CP_1
risarcimento in favore della del pregiudizio patito da quest'ultima sia a Parte_1
titolo di danno emergente che di lucro cessante, nonché per il discredito commerciale e la lesione all'immagine, venendo dall'altro, alla luce della fondatezza dell'eccezione di inadempimento mossa
ex art. 1460 c.c. da parte convenuta, alle voci di danno da essa allegate, deve rilevarsi come una corretta determinazione dei relativi importi liquidabili possa essere solo parzialmente effettuata sulla base delle risultanze di natura contabile di cui alla C.T.U. espletata in corso di causa.
In questa sede si condivide innanzitutto la quantificazione effettuata dall'esperto nominato in
€ 2.933,28 della differenza tra l'ammontare delle quote dei corrispettivi spettanti alla società CP_1
per € 43.311,37 ( importo calcolato con le percentuali previste, secondo quanto pattuito
[...]
5 nell'art.
3.4 del contratto di affiliazione, sul fatturato della per il periodo Parte_1
maggio 2019 – 5 ottobre 2020, quantificato in € 67.667,59 ) e l'ammontare dei pagamenti eseguiti dalla pari ad € 40.378,09. Parte_1
Con riguardo all'importo di € 23.808,06 preteso da a titolo di a titolo di merce CP_1
ricevuta dall'affiliato e mai restituita, andrà integralmente riconosciuto tale importo, poiché,
difformemente dalle valutazioni ( invero ultronee rispetto ai quesiti disposti ) spese in sede di elaborato peritale dall'esperto nominato, alla luce delle risultanze probatorie in atti, e segnatamente delle dichiarazioni rese dal citato teste ( che da dipendente della ha riferito di Tes_1 CP_1
occuparsi personalmente dei solleciti di pagamento ), il quale ha confermato che la Parte_1
aveva trattenuto in passato, quindi in un periodo antecedente al mese di settembre 2020, merce
[...]
relativa alle annualità precedenti, sia della stagione autunno inverno che merce c.d. 4 stagioni e che tale merce non era stata pagata e a tal fine ha riconosciuto l'estratto del software gestionale esibitogli e prodotto in atti relativo alla merce trattenuta e non pagata da Parte_1
con la relativa oggettiva indicazione del costo di acquisto e del valore di vendita, l'importo risultante dalla decurtazione del netto del ricavo riconosciuto alla società affiliata secondo le pattuizioni contrattuali ( art. 3.4 ) è appunto pari ad € 23.808,06 ( 60% del valore di vendita pari ad
€ 39.680,10 ).
Per ciò che attiene poi all'importo richiesto dalla società convenuta a titolo di lucro cessante,
acclarato l'inadempimento contrattuale della e ritenuta, per le Parte_1
argomentazioni suesposte, illegittima la risoluzione unilaterale operata da detta società nel mese di settembre del 2020 tale da determinare evidentemente un mancato accrescimento del patrimonio della da quel momento sino alla scadenza naturale del contratto di affiliazione, potrà CP_1
accedersi ai fini della liquidazione del danno ai conteggi effettuati dal C.T.U., il quale, individuato nell'importo di € 680,85 il ricavo mensile, al netto delle imposte e dei costi sostenibili, per i 17 mesi di attività di affiliazione, ha determinato l'ammontare del lucro cessante moltiplicando detto ricavo mensile per 55 mesi ( dal mese di ottobre 2020 sino al maggio 2025, data di naturale scadenza del contratto inter partes ) in complessivi € 37.446,75.
6 Conclusivamente, in accoglimento ( ancorché con i limiti sopra specificati in termini di liquidazione ) della domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da parte della CP_1
la andrà condannata al pagamento in favore di parte avversa del
[...] Parte_1
complessivo importo di € 64.188,09, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo, oltre quelle di C.T.U., liquidate come da decreti in atti.
■
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 17.12.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
7
FR IZ in sostituzione dell'avv. Noto per parte attrice e l'avv. Marianna IA anche in sostituzione dell'avv. Geraci per la società convenuta. E' altresì presente il dott. Persona_1
ai fini della pratica forense. I procuratori discutono la causa e concludono riportandosi alle note conclusive autorizzate,
contestando quelle avversarie e chiedendo che la causa veng a decisa.
Il G.O.P.
conferma i provvedimenti precedentemente emessi e dopo Camera di Consiglio e provvede come di
seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11979/2021 R.G. vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
( avv. FR Aurelio Noto )
Attore
1 e :
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
( avv.ti Lucio Geraci e Marianna IA )
Convenuto
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulle domande formulate dalla con atto di citazione notificato nei Parte_1
confronti della in data 14.09.21 e sulla domanda proposta in via riconvenzionale dalla CP_1
così provvede: CP_1
- rigetta le domande attoree;
- in accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale da parte convenuta, condanna al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1
complessiva somma di € 64.188,09, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la società attrice alla rifusione in favore di parte avversa delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre oneri accessori come per legge, e di quelle di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Invocando il grave inadempimento della in relazione al contratto di affiliazione CP_1
commerciale stipulato con per aver omesso di fornire la merce prevista Parte_1
nella stagione autunno – inverno 2020/2021, la seconda ha chiesto ai sensi dell'art. 1453 c.c. la risoluzione del predetto contratto e la condanna della prima al risarcimento del pregiudizio subito
2 sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante, nonché per il discredito commerciale e la lesione all'immagine per un complessivo importo pari ad € 43.562,82, oltre ad € 2.290,00 pari al
7% calcolato sulla base imponibile dei corrispettivi incassati dal 01.10.2019 al 31.08.2020.
Costituitasi in giudizio, la ha innanzitutto eccepito l'insussistenza di qualsivoglia CP_1
responsabilità contrattuale per inadempimento della stessa società, per aver consegnato agli affiliati ad inizio stagione e quindi in conformità alle pattuizioni contrattuali, a decorrere dal 17.09.20, la merce autunno – inverno 2020/2021, ad eccezione della che aveva Parte_1
invece inopinatamente rifiutato tale consegna;
ha poi formulato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., poiché a fronte di ricezione di merce, della sua vendita, dell'incasso del relativo corrispettivo, la non aveva adempiuto al pagamento del dovuto nei Parte_1
confronti della ha quindi concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree e in via CP_1
riconvenzionale la condanna di parte avversa al pagamento della somma ( come precisata nelle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. ) di € 29.145,61, oltre interessi di legge, a titolo di dovuto e non pagato corrispettivo relativo alle forniture di merce ed € 44.631,18 a titolo di mancato guadagno dal momento della risoluzione unilaterale del contratto di affiliazione a cura di parte attrice ( settembre 2020 ) e sino alla data di scadenza del contratto medesimo ( 3.05.25 ).
Ciò premesso, mette conto evidenziare in termini generali che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ( e, se previsto, del termine di scadenza ), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ( risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà
dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione )
( cfr. Cassazione Sezioni Unite Civili n. 13533 del 30 ottobre 2001 ).
3 Ora, in applicazione dei superiori principi nella specie, tenuto conto che non risulta contestato il rapporto negoziale intercorso tra le odierne parti in causa nelle forme del contratto di franchising o affiliazione commerciale stipulato in data 4.05.19 e prodotto in atti, va osservato che, a fronte dell'inadempimento della allegato da parte attrice in punto di omessa fornitura della CP_1
merce prevista nella stagione autunno – inverno 2020/2021, la società convenuta ha, come accennato, da un lato dedotto l'insussistenza di responsabilità contrattuale per inadempimento della stessa società, per il rifiuto opposto, diversamente da altri affiliati, dalla Parte_1
alla consegna a cura di ad inizio stagione e quindi in conformità alle pattuizioni CP_1
contrattuali, a decorrere dal 17.09.20, della merce autunno – inverno 2020/2021, dall'altro eccepito l'inadempimento di parte avversa ex art. 1460 c.c., per aver la non aveva Parte_1
adempiuto al pagamento in favore di del dovuto in ragione delle merci ricevute e CP_1
vendute nella veste di affiliato.
Con riguardo al primo profilo, deve rilevarsi che le allegazioni offerte dall'odierna società
convenuta, idoneamente supportate dalla documentazione in atti e dalle risultanze testimoniali acquisite, consentono di ritenere che la abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali CP_1
avendo disposto nei confronti dei suoi affiliati la consegna della merce relativa alla stagione autunno/inverno 2020-2021, in ottemperanza alle pattuizioni contrattuali secondo cui la merce dovesse essere consegnata “ad ogni inizio di stagione”( art.
3.1 del contratto di affiliazione ), dopo le prime due settimane di settembre e, precisamente, dopo il 15 settembre 2020, essendo la prima metà del mese di settembre destinata ai saldi di fine stagione: è quanto emerge dalle concordanti dichiarazioni rese dai testi IA e ( l'uno amministratore di società avente con la Tes_1
rapporti negoziali, l'altro dipendente della società convenuta ) che hanno riconosciuto CP_1
le fatture e i documenti di trasporto, prodotti in atti, relativi all'acquisto di merce della stagione autunno/inverno 2020-2021, da parte di taluni fornitori, merce poi consegnata a diversi punti vendita di affiliati di nel mese di settembre 2020 e segnatamente dopo il giorno 15, CP_1
come peraltro previsto dal D.A. dell'Assessorato per le Attività Produttive della Regione Sicilia
relativo alle vendite del biennio 2020-2021 prodotto in atti;
né, d'altro canto, le superiori risultanze
4 appaiono idoneamente confutate dalla documentazione offerta da parte attrice e dalle dichiarazioni
Tes_ rese dai testi attorei, laddove l'uno ( ) si è limitato sul punto a confermare apoditticamente il capitolo relativo all'omessa consegna della merce per la stagione autunno/inverno 2020-2021, mentre l'altro ( ) in relazione alla medesima circostanza ( e pressoché alle altre descritte nei Tes_3
relativi capitoli di prova ) non è stato in grado di riferire alcunché.
Per ciò che attiene al secondo profilo, ossia l'eccepito inadempimento della Parte_1
per aver la per l'omesso pagamento in favore di del dovuto in
[...] Parte_1 CP_1
ragione delle merci ricevute e vendute nella veste di affiliato, va osservato, tenuto conto del richiamato riparto di onere probatorio operante in relazione a quanto disposto dall'art. 1460 c.c.,
come parte attrice, a fronte della superiore eccezione, non sia stata in grado ( se non con riguardo al pagamenti di cui ha offerto prova documentale e che hanno condotto ad una precisazione della pretesa creditoria vantata da e avanzata in via riconvenzionale ) di dimostrare il CP_1
proprio adempimento, non potendosi, peraltro attribuire rilievo, in ragione delle argomentazioni spese in relazione al primo profilo sopra esaminato e in carenza di idonea prova, a quanto dedotto dalla in tema di interruzione dei pagamenti da effettuare in favore di Parte_1
a causa dell'omesso invio della merce da parte di quest'ultima. CP_1
Respinta, pertanto, da un lato la domanda attorea formulata ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento della e, per l'effetto, quella di condanna di detta società al CP_1
risarcimento in favore della del pregiudizio patito da quest'ultima sia a Parte_1
titolo di danno emergente che di lucro cessante, nonché per il discredito commerciale e la lesione all'immagine, venendo dall'altro, alla luce della fondatezza dell'eccezione di inadempimento mossa
ex art. 1460 c.c. da parte convenuta, alle voci di danno da essa allegate, deve rilevarsi come una corretta determinazione dei relativi importi liquidabili possa essere solo parzialmente effettuata sulla base delle risultanze di natura contabile di cui alla C.T.U. espletata in corso di causa.
In questa sede si condivide innanzitutto la quantificazione effettuata dall'esperto nominato in
€ 2.933,28 della differenza tra l'ammontare delle quote dei corrispettivi spettanti alla società CP_1
per € 43.311,37 ( importo calcolato con le percentuali previste, secondo quanto pattuito
[...]
5 nell'art.
3.4 del contratto di affiliazione, sul fatturato della per il periodo Parte_1
maggio 2019 – 5 ottobre 2020, quantificato in € 67.667,59 ) e l'ammontare dei pagamenti eseguiti dalla pari ad € 40.378,09. Parte_1
Con riguardo all'importo di € 23.808,06 preteso da a titolo di a titolo di merce CP_1
ricevuta dall'affiliato e mai restituita, andrà integralmente riconosciuto tale importo, poiché,
difformemente dalle valutazioni ( invero ultronee rispetto ai quesiti disposti ) spese in sede di elaborato peritale dall'esperto nominato, alla luce delle risultanze probatorie in atti, e segnatamente delle dichiarazioni rese dal citato teste ( che da dipendente della ha riferito di Tes_1 CP_1
occuparsi personalmente dei solleciti di pagamento ), il quale ha confermato che la Parte_1
aveva trattenuto in passato, quindi in un periodo antecedente al mese di settembre 2020, merce
[...]
relativa alle annualità precedenti, sia della stagione autunno inverno che merce c.d. 4 stagioni e che tale merce non era stata pagata e a tal fine ha riconosciuto l'estratto del software gestionale esibitogli e prodotto in atti relativo alla merce trattenuta e non pagata da Parte_1
con la relativa oggettiva indicazione del costo di acquisto e del valore di vendita, l'importo risultante dalla decurtazione del netto del ricavo riconosciuto alla società affiliata secondo le pattuizioni contrattuali ( art. 3.4 ) è appunto pari ad € 23.808,06 ( 60% del valore di vendita pari ad
€ 39.680,10 ).
Per ciò che attiene poi all'importo richiesto dalla società convenuta a titolo di lucro cessante,
acclarato l'inadempimento contrattuale della e ritenuta, per le Parte_1
argomentazioni suesposte, illegittima la risoluzione unilaterale operata da detta società nel mese di settembre del 2020 tale da determinare evidentemente un mancato accrescimento del patrimonio della da quel momento sino alla scadenza naturale del contratto di affiliazione, potrà CP_1
accedersi ai fini della liquidazione del danno ai conteggi effettuati dal C.T.U., il quale, individuato nell'importo di € 680,85 il ricavo mensile, al netto delle imposte e dei costi sostenibili, per i 17 mesi di attività di affiliazione, ha determinato l'ammontare del lucro cessante moltiplicando detto ricavo mensile per 55 mesi ( dal mese di ottobre 2020 sino al maggio 2025, data di naturale scadenza del contratto inter partes ) in complessivi € 37.446,75.
6 Conclusivamente, in accoglimento ( ancorché con i limiti sopra specificati in termini di liquidazione ) della domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da parte della CP_1
la andrà condannata al pagamento in favore di parte avversa del
[...] Parte_1
complessivo importo di € 64.188,09, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo, oltre quelle di C.T.U., liquidate come da decreti in atti.
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Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 17.12.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
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