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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 993/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manoppello - Via Salvo D'Acquisto N. 1 65024 Manoppello PE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 175/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESCARA sez. 2 e pubblicata il 14/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'IMU dovuta per l'anno 2014, per alcune aree edificabili di sua proprietà, site in Manoppello: ha fatto presente che una di quelle aree era stata nelle more edificata, per cui aveva già versato l'IMU dovuta per quei fabbricati;
mentre, in relazione alle altre aree, ha invocato l'esenzione dall'IMU (prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 504\1992), in considerazione del fatto che vi esercitava l'attività agricola, quale coltivatore diretto, ancorché in pensione.
Il Comune ha fatto presente che l'esenzione non spettava, posto che il contribuente (art. 1 del d. lgs.
99\2004) non aveva dimostrato d'essere imprenditore agricolo a titolo professionale (IAP), e di trarre, dalla coltivazione dei fondi, un reddito superiore al 50% del proprio reddito complessivo (composto, per la restante parte, da redditi da fabbricati e da pensione).
In primo grado il ricorso è stato accolto, mentre la CTR, aderendo alla tesi prospettata dal Comune di
Manoppello, ha poi escluso l'invocata esenzione e confermato l'avviso di accertamento.
La Suprema Corte ha però cassato tale sentenza, rilevando che la CTR aveva deciso la controversia applicando una normativa (art. 1 del d. lgs. 99\2004) del tutto inconferente, una volta che disciplinava l'esenzione spettante all'imprenditore agricolo professionale (IAP); laddove l'Nominativo_1, per quanto detto, aveva invocato l'esenzione (di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 504\1992) spettante ai coltivatori diretti.
Ed inoltre, la Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello per l'ulteriore motivo che la CTR, senza dare conto delle ragioni sottese alla decisione, aveva ritenuto dovuta l'IMU anche per l'anzidetta particella n. 291 del f. 3, in relazione alla quale la CTP aveva escluso la debenza dell'imposta, avendo ritenuto essere errato il calcolo eseguito dal Comune.
Il processo è stato riassunto dagli eredi (Ricorrente_1 ed Ricorrente_2) dell'originario contribuente, deceduto nelle more: i quali hanno ribadito la richiesta di rigetto dell'appello che il Comune aveva proposto a suo tempo;
mentre l'Ente territoriale ha ribadito che mancava la prova del fatto che il contribuente (nel 2014 già ottantaquattrenne) coltivasse effettivamente quei terreni, e vi traesse un reddito non inferiore al 50% del proprio reddito complessivo: ed infatti, era rimasto sconosciuto il reddito che aveva tratto, nel 2014, dalla dedotta attività agricola;
mentre il reddito da pensione (INPS agricoltura) era stato pari ad € 10.745, ed il reddito da fabbricati era stato pari ad € 41.326. E non poteva neppure presumersi che i suoi due figli lo avessero aiutato nell'attività di coltivazione dei fondi, essendo l'uno medico in servizio presso una clinica privata e l'altro militare della Guardia di
Finanza.
Con successiva memoria i ricorrenti hanno ricordato che l'art. 78-bis del D.L. 104\2020, convertito nella l.
126\2020 (che è norma d'interpretazione autentica, per cui trova applicabile anche retroattiva, ai giudizi ancora in corso alla data della sua entrata in vigore) stabilisce che “Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano (…) nel senso che si considerano coltivatori diretti (…) anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola”.
Per cui, secondo i ricorrenti, la spettanza della qualifica di coltivatore diretto -e quindi la sussistenza del diritto all'esenzione- derivava, automaticamente, dall'iscrizione alla previdenza agricola;
mentre era del tutto irrilevante l'ulteriore requisito, della prevalenza del reddito tratto da quella attività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso in fatto, deve considerarsi che la sentenza di rinvio, dopo avere ricordato le norme che disciplinano la figura dell'IAP e quella del coltivatore diretto;
e dopo averne evidenziato i tratti distintivi, ha rilevato che la CTR aveva fatto erroneo riferimento alla disciplina dell'IAP, una volta che l'Nominativo_1 aveva dedotto d'essere, invece, un coltivatore diretto che, pur in pensione, continuava a coltivare i terreni.
Qualifica, in relazione alla cui sussistenza pare poi utile ricordare (v. Cass. 13131\2023) che “in tema di
IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 104 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali”.
Dovendosi ulteriormente aggiungere (v. Cass. 30456\2024) che “l'iscrizione previdenziale integra, per il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo professionale, una presunzione relativa, come tale suscettibile di prova contraria, circa lo svolgimento di una diretta ed abituale coltivazione del fondo”.
Prova contraria che non può essere evinta, semplicemente, dall'età avanzata del defunto Nominativo_1, né dal fatto che i suoi due figli svolgessero un lavoro diverso, una volta che gli artt. 48 l. 454\1961 e 6 l.
203\1982 stabiliscono che, ai fini della sussistenza della qualifica di coltivatore diretto, è sufficiente che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo, tenuto anche conto dell'impiego delle macchine agricole: entità, l'una come l'altra, rimaste del tutto sconosciute, per non essere state neppure allegate dal
Comune.
In conclusione, quindi, va respinto l'appello che l'Ente territoriale aveva proposto contro la sentenza di primo grado;
ma la controvertibilità delle questioni sottese alla decisione, solo da ultimo chiarite dalle sentenze appena richiamate, induce a compensare le spese dei diversi gradi del giudizio.
P.Q.M.
decidendo quale Giudice del rinvio dalla Cassazione, respinge l'appello proposto dal Comune contro la sentenza di primo grado e compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 993/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manoppello - Via Salvo D'Acquisto N. 1 65024 Manoppello PE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 175/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESCARA sez. 2 e pubblicata il 14/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'IMU dovuta per l'anno 2014, per alcune aree edificabili di sua proprietà, site in Manoppello: ha fatto presente che una di quelle aree era stata nelle more edificata, per cui aveva già versato l'IMU dovuta per quei fabbricati;
mentre, in relazione alle altre aree, ha invocato l'esenzione dall'IMU (prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 504\1992), in considerazione del fatto che vi esercitava l'attività agricola, quale coltivatore diretto, ancorché in pensione.
Il Comune ha fatto presente che l'esenzione non spettava, posto che il contribuente (art. 1 del d. lgs.
99\2004) non aveva dimostrato d'essere imprenditore agricolo a titolo professionale (IAP), e di trarre, dalla coltivazione dei fondi, un reddito superiore al 50% del proprio reddito complessivo (composto, per la restante parte, da redditi da fabbricati e da pensione).
In primo grado il ricorso è stato accolto, mentre la CTR, aderendo alla tesi prospettata dal Comune di
Manoppello, ha poi escluso l'invocata esenzione e confermato l'avviso di accertamento.
La Suprema Corte ha però cassato tale sentenza, rilevando che la CTR aveva deciso la controversia applicando una normativa (art. 1 del d. lgs. 99\2004) del tutto inconferente, una volta che disciplinava l'esenzione spettante all'imprenditore agricolo professionale (IAP); laddove l'Nominativo_1, per quanto detto, aveva invocato l'esenzione (di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 504\1992) spettante ai coltivatori diretti.
Ed inoltre, la Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello per l'ulteriore motivo che la CTR, senza dare conto delle ragioni sottese alla decisione, aveva ritenuto dovuta l'IMU anche per l'anzidetta particella n. 291 del f. 3, in relazione alla quale la CTP aveva escluso la debenza dell'imposta, avendo ritenuto essere errato il calcolo eseguito dal Comune.
Il processo è stato riassunto dagli eredi (Ricorrente_1 ed Ricorrente_2) dell'originario contribuente, deceduto nelle more: i quali hanno ribadito la richiesta di rigetto dell'appello che il Comune aveva proposto a suo tempo;
mentre l'Ente territoriale ha ribadito che mancava la prova del fatto che il contribuente (nel 2014 già ottantaquattrenne) coltivasse effettivamente quei terreni, e vi traesse un reddito non inferiore al 50% del proprio reddito complessivo: ed infatti, era rimasto sconosciuto il reddito che aveva tratto, nel 2014, dalla dedotta attività agricola;
mentre il reddito da pensione (INPS agricoltura) era stato pari ad € 10.745, ed il reddito da fabbricati era stato pari ad € 41.326. E non poteva neppure presumersi che i suoi due figli lo avessero aiutato nell'attività di coltivazione dei fondi, essendo l'uno medico in servizio presso una clinica privata e l'altro militare della Guardia di
Finanza.
Con successiva memoria i ricorrenti hanno ricordato che l'art. 78-bis del D.L. 104\2020, convertito nella l.
126\2020 (che è norma d'interpretazione autentica, per cui trova applicabile anche retroattiva, ai giudizi ancora in corso alla data della sua entrata in vigore) stabilisce che “Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano (…) nel senso che si considerano coltivatori diretti (…) anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola”.
Per cui, secondo i ricorrenti, la spettanza della qualifica di coltivatore diretto -e quindi la sussistenza del diritto all'esenzione- derivava, automaticamente, dall'iscrizione alla previdenza agricola;
mentre era del tutto irrilevante l'ulteriore requisito, della prevalenza del reddito tratto da quella attività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso in fatto, deve considerarsi che la sentenza di rinvio, dopo avere ricordato le norme che disciplinano la figura dell'IAP e quella del coltivatore diretto;
e dopo averne evidenziato i tratti distintivi, ha rilevato che la CTR aveva fatto erroneo riferimento alla disciplina dell'IAP, una volta che l'Nominativo_1 aveva dedotto d'essere, invece, un coltivatore diretto che, pur in pensione, continuava a coltivare i terreni.
Qualifica, in relazione alla cui sussistenza pare poi utile ricordare (v. Cass. 13131\2023) che “in tema di
IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 104 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali”.
Dovendosi ulteriormente aggiungere (v. Cass. 30456\2024) che “l'iscrizione previdenziale integra, per il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo professionale, una presunzione relativa, come tale suscettibile di prova contraria, circa lo svolgimento di una diretta ed abituale coltivazione del fondo”.
Prova contraria che non può essere evinta, semplicemente, dall'età avanzata del defunto Nominativo_1, né dal fatto che i suoi due figli svolgessero un lavoro diverso, una volta che gli artt. 48 l. 454\1961 e 6 l.
203\1982 stabiliscono che, ai fini della sussistenza della qualifica di coltivatore diretto, è sufficiente che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo, tenuto anche conto dell'impiego delle macchine agricole: entità, l'una come l'altra, rimaste del tutto sconosciute, per non essere state neppure allegate dal
Comune.
In conclusione, quindi, va respinto l'appello che l'Ente territoriale aveva proposto contro la sentenza di primo grado;
ma la controvertibilità delle questioni sottese alla decisione, solo da ultimo chiarite dalle sentenze appena richiamate, induce a compensare le spese dei diversi gradi del giudizio.
P.Q.M.
decidendo quale Giudice del rinvio dalla Cassazione, respinge l'appello proposto dal Comune contro la sentenza di primo grado e compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.