Sentenza 28 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2019, n. 48477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48477 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA SI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/01/2019 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, GIULIO ROMANO, il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente alla valutazione dei reati di cui alle sentenze sub IV e V, con rinvio per nuovo esame sul punto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25/1/2019, la Corte di appello di Milano - in fun- zione di giudice dell'esecuzione - rigettava l'istanza di MA NA, diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con le seguenti sentenze (le prime cinque già dichiarate in continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.): I. sentenza del 26/11/2013 del GUP del Tribunale di Piacenza, per i reati di rapina aggravata e sequestro di persona;
II. sentenza del 28/11/2013 del GUP del Tribunale di Cremona, per i reati di tentata rapina, sequestro di persona, ricettazione e in materia di armi;
III. sentenza del 30/4/2014 del GUP del Tribunale di Lodi, per i reati di rapina aggravata e violazioni in materia di armi;
IV. sentenza del 23/2/2016 del Tribunale di Lecco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di truffa continuata;
V. sentenza del 15/1/2016 del Tribunale di Lecco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di furto aggravato continuato di telefoni cellulari;
VI. sentenza della Corte di appello di Milano del 30/5/2017, di condanna per i reati ex artt. 416 bis e 110 - 629 cod. pen., commessi fino al maggio 2012. Il giudice dell'esecuzione osservava che il reato associativo era contestato con termini temporali biennali, dal maggio 2010 al maggio 2012, elemento che escludeva la possibilità di ritenere avvinti in continuazione i reati accertati con le prime tre sentenze, in quanto commessi dopo il maggio 2012 e quindi esulanti da un possibile inquadramento associativo. Quanto alle sentenze del Tribunale di Lecco (punti IV e V), si trattava di "patteggiamenti" ex art. 444 cod. proc. pen., in quanto tali prive della ricostruzione dei fatti, sicchè anche per i reati ivi giudicati non era possibile apprezzarne l'inserimento in una originaria delibera- zione criminosa unitaria con eventuale ascrivibilità ad un contesto associativo, ovvero affermare che detti reati fossero stati commessi dal NA in via autonoma e "personale".
2. Avverso tale Ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. Mirna Raschi, lamentando a motivi di impugnazione la violazione di legge con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen. e all'art. 137 disp. att. cod. proc. pen. in relazione al diniego del riconoscimento della continuazione, ed il vizio di motivazione, ritenuta contraddittoria e manifestamente illogica. Il ricorrente ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia seguito un ragiona- mento erroneo nell'affermazione dell'impossibilità di verificare la continuazione, sia per l'esclusione a priori dei reati successivi al maggio 2012, trattandosi di reati comunque riconducibili al programma associativo e commessi in epoca immediatamente prossima a quella in cui l'associazione era vitale (segnalando peraltro che tale associazione non si è mai interrotta, come emerge dal fatto che il capo FR TO è ristretto da oltre un ventennio in regime di detenzione speciale ex art. 41 bis OP); sia per i reati giudicati con le sentenze di patteggia- mento, così postulandosi una sorta di incompatibilità strutturale delle sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. ad essere oggetto di continuazione in executivis, in contrasto con il chiaro disposto dell'art. 137 disp. att. cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Sono note le linee guida indicate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di continuazione in executivis, sollecitandosi alla verifica della sussi- stenza - nonché della concreta valenza - di specifici indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e il fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo suffi- ciente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074, Gargiulo). In tema di continuazione tra un reato associativo ed i reati satellite, cioè commessi nell'ambito dell'oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell'ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio. Invero, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, conce- dendo il beneficio sanzionatorio per tutti i reati commessi in ambito associativo, da ritenersi sempre in continuazione con la fattispecie associativa in cui si inseri- scono (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 - dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Di contro, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334).
1.2 Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non si è attenuto sul punto a tale paradigma interpretativo, avendo valorizzato soltanto l'estempora- neità dei reati rispetto ai confini temporali dell'associazione, senza verificare - tramite gli indici individuati dall'elaborazione giurisprudenziale della materia - che effettivamente detti reati siano risultati avulsi dal programma associativo, ove in qualche forma perdurante, ovvero non programmabili ab origine come rientranti nella unitaria deliberazione criminosa.
2. Anche il profilo dell'esclusione tout court della continuazione per i reati oggetto delle due sentenze di patteggiamento è erroneo, in quanto contrastante con il disposto dell'art. 137, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. che prevede espressamente l'applicabilità della disciplina (del concorso formale e) del reato continuato anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati. L'implicazione ovvia è che spetta al giudice dell'esecuzione reperire gli elementi fattuali sulla cui base verificare - anche per le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. - la sussistenza degli indici della continuazione, eventualmente acquisendo il fascicolo processuale o analizzando la descrizione dei fatti come emergenti dall'imputazione di reato, che deve ritenersi accertata nella sentenza, pur sempre pronunciata previa esclusione delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., cioè affermando che il contestato reato è stato commesso nei termini risultanti dal libello accusatorio. Tali passaggi sono stati- illogicamente pretermessi nell'impugnata ordi- nanza, che si è limitata ad affermare che le sentenze di patteggiamento non contengono la ricostruzione dei fatti, così ricavandone la pretesa impossibilità di verificare la riconducibilità dei reati ivi accertati ad un originario disegno crimi- noso unitario, in contrasto con l'indicata disposizione legislativa.
3. Ne consegue che l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione (in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 3/7/2013), affinchè valuti l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. mediante nuovo esame che dovrà essere condotto alla stregua dei criteri e del parametro normativo sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appel