TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/11/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
Il Tribunale di Sina, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 844/2023 R.G. introdotta da
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Massimiliano Bruni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Salceto n. 91, Poggibonsi (SI)
PARTE ATTRICE
nei confronti di
( ), rappresentata e difesa giusta CP_1 P.IVA_1 procura in atti dall'Avv. Michele Cortazzo ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Via F.lli Bandiera n. 67, Colle di Val d'Elsa (SI)
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: servitù
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.11.2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 citato in giudizio la società domandando accertarsi CP_1
l'esistenza in suo favore della servitù di passaggio sull'area urbana rappresentata nel foglio 53 particella 178 subalterno 17 Cat. F/1 a favore delle stesse porzioni subalterni 13, 14 e 15 della particella 178; accertarsi le molestie e turbative a opera della società convenuta con condanna alla cessazione;
- accertare la destinazione esclusiva a parcheggio della porzione di area urbana rappresentata alla particella 178 sub. 17, regolamentando il parcheggio e la sosta nell'area urbana e, per l'effetto, condannare la convenuta a ripristinare lo stato di fatto preesistente;
- condannare la convenuta al pagamento in suo favore di € 100,00, o di quella somma maggiore o minore, per ogni ulteriore molestia o turbativa all'esercizio del diritto di passo e transito verso il fondo dominante nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere che sarà condannata a realizzare.
A fondamento delle domande ha dedotto che: - è proprietario di una porzione di capannone industriale (laboratorio) e di un appartamento siti nel Comune di Colle di Val d'Elsa Località Gracciano- San Marziale, Via San
Marziale n. 13 in virtù del decreto di trasferimento del Tribunale di Siena emesso in data 03.01.2021 nel giudizio di divisione endo-fallimentare promosso da Fallimento NIVA di TI AO e UC snc nei confronti di D&D - tali immobili pervenivano alla società D& D Controparte_2
Immobiliare s.r.l. per atto Notaio di Siena del 24/12/2005; - Per_1 con tale atto veniva costituita a favore della società una servitù di passo e transito con qualsiasi mezzo sull'area urbana rappresentata nel foglio 53 particella 178 subalterno 17 Cat. F/1 a favore delle stesse porzioni subalterni 13, 14 e 15 tutte della particella 178 ed era previsto che la porzione della detta area urbana avrebbe avuto destinazione esclusiva ad area di parcheggio;
- la convenuta apriva un bar- pasticceria nell'immobile di sua proprietà e che da allora l'accesso all'immobile è ostacolato dai
2 veicoli, e l'area urbana destinata esclusivamente a parcheggio e è occupata abusivamente con pancali e altri materiali.
2. Si è costituita la società contestando la fondatezza CP_1 delle avverse domande evidenziando che l'esistenza della servitù di passo pedonale e carrabile non è stata né negata né ostacolata ritenendo, tuttavia, che tale servitù non possa ostacolare il normale godimento della sua proprietà.
Espletata l'istruttoria orale richiesta da parte attrice e disposta CTU volta ad accertare l'estensione della servitù di passaggio e ad indicare le opere da realizzare al fine di garantire l'esercizio della servitù, nel corso delle operazioni peritali le parti hanno sottoscritto una transazione versata in atti.
Successivamente parte attrice ha eccepito l'inadempimento della controparte alle obbligazioni di cui al verbale di conciliazione e ha chiesto formarsi processo verbale di conciliazione giudiziale della transazione.
Parte convenuta ha contestato la richiesta ritenendo di aver adempiuto all'accordo transattivo e, anzi, ha precisato di aver realizzato opere anche maggiori rispetto a quelle previste nell'accordo
(segnatamente sono stati tolti tutti i pini ed è stata ampliata la superficie essendo stata tolta anche l'aiuola e non solo il cordolo;
è stata rifatta tutta l'asfaltatura e disegnato l'ingresso in modo tale che la superficie d'ingresso sia quasi il triplo di quella pattuita ed è delimitata dalle strisce dei parcheggi laterali).
Il Giudice ha, quindi, rinviato per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
3. Occorre premettere che “la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere della parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a
3 contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (cfr. Cass. 2567/2007).
La giurisprudenza, infatti, reputa idonea a determinare la cessazione della materia del contendere l'intervenuta transazione tra le parti nel corso del giudizio, quando questa ha ad oggetto l'intero rapporto controverso
(cfr. Cass. 1950/2003, Cass. 4257/2017, Cass. 32109/2019).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso.
Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, e oggetto di contestazione dalla controparte, comporta la necessità che il giudice valuti l'idoneità del fatto sopravvenuto a determinare cessata la materia del contendere (cfr. Cass. 5188/2015,
Cass. 10553/2009).
Nella presente fattispecie parte attrice ha contestato l'inottemperanza della convenuta alle obbligazioni previste nell'atto transattivo in relazione all'obbligo della convenuta di ridisegnare il tracciato su cui egli gode del diritto di passo e le linee tratteggiate su cui si esercita detto diritto partendo dal cancello di accesso sulla strada pubblica fino al cancello di accesso alla proprietà privata dello stesso;
mentre dalle foto emergerebbe che il tracciato che identifica la servitù di passo risulta disegnato solo in Par una parte del piazzale di proprietà della società CP_3
Ebbene, le parti con l'accordo sottoscritto e depositato in atti hanno convenuto sul tracciato della servitù concordandone i modi e i tempi e regolamentando l'esercizio della servitù di passaggio.
A fronte dell'efficacia dell'atto transattivo intercorso tra le parti, va osservato che le questioni riguardanti la corretta esecuzione o meno dell'accordo esulano dal thema decidendum del presente giudizio, il cui
4 nucleo attiene all'originaria azione di accertamento della servitù ex art. 1079 c.c..
Infatti, le parti hanno regolamentato un nuovo assetto di interessi prevedendo, tra l'altro, che “con la sottoscrizione del presente atto e salvo quanto altro in questo atto previsto le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per i fatti oggetto del presente giudizio”.
Pertanto, a seguito della conclusione della transazione le domande formulate originariamente, stante l'intervenuto accordo transattivo, sono superate mentre l'oggetto del contendere, spostatosi dall'accertamento della servitù all'esatta esecuzione dell'accordo transattivo, esula dal presente giudizio.
A tal proposito si richiama quanto espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “l'accordo stipulato fra le parti e verbalizzato, in assenza del giudice, dal consulente tecnico d'ufficio, in una controversia avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto d'opera, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio - trattandosi di verbale redatto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 199 cod. proc. civ. - può tuttavia costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove obbligazioni” (Cass.
13578/2008) e ancora “se è stato raggiunto un accordo, va dichiarata cessata la materia del contendere;
se poi i termini dell'accordo non vengano rispettati da una delle parti, tale inadempimento va fatto valere nelle sedi opportune, e non chiedendo una condanna all'adempimento al giudice del giudizio concluso dall'accordo conciliativo” (Cass. 12899/2021).
4. Si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti del giudizio ex art. 92 c.p.c. stante l'intervenuta transazione in corso di causa e stante il dato testuale del punto 6) dell'accordo transattivo.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere per effetto dell'intervenuta transazione sottoscritta tra le parti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Siena, 18/11/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
6
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
Il Tribunale di Sina, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 844/2023 R.G. introdotta da
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Massimiliano Bruni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Salceto n. 91, Poggibonsi (SI)
PARTE ATTRICE
nei confronti di
( ), rappresentata e difesa giusta CP_1 P.IVA_1 procura in atti dall'Avv. Michele Cortazzo ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Via F.lli Bandiera n. 67, Colle di Val d'Elsa (SI)
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: servitù
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.11.2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 citato in giudizio la società domandando accertarsi CP_1
l'esistenza in suo favore della servitù di passaggio sull'area urbana rappresentata nel foglio 53 particella 178 subalterno 17 Cat. F/1 a favore delle stesse porzioni subalterni 13, 14 e 15 della particella 178; accertarsi le molestie e turbative a opera della società convenuta con condanna alla cessazione;
- accertare la destinazione esclusiva a parcheggio della porzione di area urbana rappresentata alla particella 178 sub. 17, regolamentando il parcheggio e la sosta nell'area urbana e, per l'effetto, condannare la convenuta a ripristinare lo stato di fatto preesistente;
- condannare la convenuta al pagamento in suo favore di € 100,00, o di quella somma maggiore o minore, per ogni ulteriore molestia o turbativa all'esercizio del diritto di passo e transito verso il fondo dominante nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere che sarà condannata a realizzare.
A fondamento delle domande ha dedotto che: - è proprietario di una porzione di capannone industriale (laboratorio) e di un appartamento siti nel Comune di Colle di Val d'Elsa Località Gracciano- San Marziale, Via San
Marziale n. 13 in virtù del decreto di trasferimento del Tribunale di Siena emesso in data 03.01.2021 nel giudizio di divisione endo-fallimentare promosso da Fallimento NIVA di TI AO e UC snc nei confronti di D&D - tali immobili pervenivano alla società D& D Controparte_2
Immobiliare s.r.l. per atto Notaio di Siena del 24/12/2005; - Per_1 con tale atto veniva costituita a favore della società una servitù di passo e transito con qualsiasi mezzo sull'area urbana rappresentata nel foglio 53 particella 178 subalterno 17 Cat. F/1 a favore delle stesse porzioni subalterni 13, 14 e 15 tutte della particella 178 ed era previsto che la porzione della detta area urbana avrebbe avuto destinazione esclusiva ad area di parcheggio;
- la convenuta apriva un bar- pasticceria nell'immobile di sua proprietà e che da allora l'accesso all'immobile è ostacolato dai
2 veicoli, e l'area urbana destinata esclusivamente a parcheggio e è occupata abusivamente con pancali e altri materiali.
2. Si è costituita la società contestando la fondatezza CP_1 delle avverse domande evidenziando che l'esistenza della servitù di passo pedonale e carrabile non è stata né negata né ostacolata ritenendo, tuttavia, che tale servitù non possa ostacolare il normale godimento della sua proprietà.
Espletata l'istruttoria orale richiesta da parte attrice e disposta CTU volta ad accertare l'estensione della servitù di passaggio e ad indicare le opere da realizzare al fine di garantire l'esercizio della servitù, nel corso delle operazioni peritali le parti hanno sottoscritto una transazione versata in atti.
Successivamente parte attrice ha eccepito l'inadempimento della controparte alle obbligazioni di cui al verbale di conciliazione e ha chiesto formarsi processo verbale di conciliazione giudiziale della transazione.
Parte convenuta ha contestato la richiesta ritenendo di aver adempiuto all'accordo transattivo e, anzi, ha precisato di aver realizzato opere anche maggiori rispetto a quelle previste nell'accordo
(segnatamente sono stati tolti tutti i pini ed è stata ampliata la superficie essendo stata tolta anche l'aiuola e non solo il cordolo;
è stata rifatta tutta l'asfaltatura e disegnato l'ingresso in modo tale che la superficie d'ingresso sia quasi il triplo di quella pattuita ed è delimitata dalle strisce dei parcheggi laterali).
Il Giudice ha, quindi, rinviato per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
3. Occorre premettere che “la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere della parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a
3 contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (cfr. Cass. 2567/2007).
La giurisprudenza, infatti, reputa idonea a determinare la cessazione della materia del contendere l'intervenuta transazione tra le parti nel corso del giudizio, quando questa ha ad oggetto l'intero rapporto controverso
(cfr. Cass. 1950/2003, Cass. 4257/2017, Cass. 32109/2019).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso.
Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, e oggetto di contestazione dalla controparte, comporta la necessità che il giudice valuti l'idoneità del fatto sopravvenuto a determinare cessata la materia del contendere (cfr. Cass. 5188/2015,
Cass. 10553/2009).
Nella presente fattispecie parte attrice ha contestato l'inottemperanza della convenuta alle obbligazioni previste nell'atto transattivo in relazione all'obbligo della convenuta di ridisegnare il tracciato su cui egli gode del diritto di passo e le linee tratteggiate su cui si esercita detto diritto partendo dal cancello di accesso sulla strada pubblica fino al cancello di accesso alla proprietà privata dello stesso;
mentre dalle foto emergerebbe che il tracciato che identifica la servitù di passo risulta disegnato solo in Par una parte del piazzale di proprietà della società CP_3
Ebbene, le parti con l'accordo sottoscritto e depositato in atti hanno convenuto sul tracciato della servitù concordandone i modi e i tempi e regolamentando l'esercizio della servitù di passaggio.
A fronte dell'efficacia dell'atto transattivo intercorso tra le parti, va osservato che le questioni riguardanti la corretta esecuzione o meno dell'accordo esulano dal thema decidendum del presente giudizio, il cui
4 nucleo attiene all'originaria azione di accertamento della servitù ex art. 1079 c.c..
Infatti, le parti hanno regolamentato un nuovo assetto di interessi prevedendo, tra l'altro, che “con la sottoscrizione del presente atto e salvo quanto altro in questo atto previsto le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per i fatti oggetto del presente giudizio”.
Pertanto, a seguito della conclusione della transazione le domande formulate originariamente, stante l'intervenuto accordo transattivo, sono superate mentre l'oggetto del contendere, spostatosi dall'accertamento della servitù all'esatta esecuzione dell'accordo transattivo, esula dal presente giudizio.
A tal proposito si richiama quanto espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “l'accordo stipulato fra le parti e verbalizzato, in assenza del giudice, dal consulente tecnico d'ufficio, in una controversia avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto d'opera, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio - trattandosi di verbale redatto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 199 cod. proc. civ. - può tuttavia costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove obbligazioni” (Cass.
13578/2008) e ancora “se è stato raggiunto un accordo, va dichiarata cessata la materia del contendere;
se poi i termini dell'accordo non vengano rispettati da una delle parti, tale inadempimento va fatto valere nelle sedi opportune, e non chiedendo una condanna all'adempimento al giudice del giudizio concluso dall'accordo conciliativo” (Cass. 12899/2021).
4. Si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti del giudizio ex art. 92 c.p.c. stante l'intervenuta transazione in corso di causa e stante il dato testuale del punto 6) dell'accordo transattivo.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere per effetto dell'intervenuta transazione sottoscritta tra le parti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Siena, 18/11/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
6