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Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2023, n. 12346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12346 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NA AT ASSUNTO nato a [...] il [...] ON EL LO nato a [...] il [...] GI AT NO nato a [...] il [...] HI LU nato a [...] il [...] ER OS GO C.U.I. 02FKAS5 nato il [...] ER UN nato a [...] il [...] LO RO LO AN nato a [...] il [...] LO HO DR nato a [...] il [...] IN EP nato a [...] il [...] OL RO nato a [...] il [...] QU HA nato a [...] il [...] DA IO nato a [...] il [...] SA AT LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12346 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 25/01/2023 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore Ricorso trattato ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. , i 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Catania, decidendo sull'appello proposto dagli imputati NA AG Assunto, NE RI, GI LV, AN NL, RN OS GR, RN NZ, PO IE, SQ MI, Lo AR AN, GO TO DR, IN EP, DA IO e RA LV GE, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Catania, ha riterminato la pena nei termini seguenti: - nei confronti di NA AG Assunto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi quattro di reclusione, in relazione al capo A) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo B) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; - nei confronti di NE RI, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi sei di reclusione, in relazione al capo A) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo B) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; - nei confronti di GI LV in anni due e mesi due di reclusione in relazione al capo D) - art. 81 comma 2, 385 cod.pen.; - nei confronti di RN OS GR, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni nove di reclusione, in relazione al capo A) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo B) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; - nei confronti di RN NZ, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi sei di reclusione, in relazione al capo A) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo B) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; - nei confronti di Lo AR AN, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni quattordici e mesi quattro di reclusione, in relazione al capo A) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo B) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; - nei confronti di GO TO DR, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi quattro di reclusione, in relazione al 3 capo A) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo B) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; - nei confronti di IN EP, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni tre e mesi quattro di reclusione e C 6666,67 di multa, in relazione al capo C) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; - nei confronti di SQ MI, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi quattro di reclusione, in relazione al capo 1) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo 2) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; - nei confronti di DA IO, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi sei di reclusione, in relazione al capo 1) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo 2) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; - nei confronti di RA LV GE, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi sei di reclusione, in relazione al capo 1) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo 2) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura subvalente alle circostanze aggravanti, ha confermato la pena inflitta a PO IE di anni tredici e mesi otto di reclusione in relazione al capo 1) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo 2) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ha confermato la sentenza di condanna di AN NL, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e C 6.000,00 di multa, in relazione al capo C) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi i difensori degli imputati e hanno chiesto l'annullamento della sentenza per i motivi che verranno enunciati, nei limiti necessari per la motivazione, contestualmente alla loro valutazione ad opera della Corte di cassazione. 2. L'avv. A. Di Mauro, nell'interesse di NA AG Assunto, deduce: 4 - Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. in misura prevalente sulle circostanze aggravanti, - Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., art. 81 cod.pen. in relazione all'eccessivo aumento operato per la continuazione, - Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla determinazione della pena, violazione dell'art. 133 cod.pen. 2.1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 2.1.2. La corte territoriale, preso atto della rinuncia dei motivi sulla responsabilità, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente sulla circostanza aggravante dell'art. 74 comma 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo A), e, valutati i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ha riderminato la pena muovendo dalla pena base per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico nel minimo edittale di anni dieci di reclusione, aumentata per il reato continuato di detenzione a fine di spaccio di cui al capo B), nella misura di anni uno di reclusione, ridotta per la scelta del rito, alla pena sopra indicata. Ciò premesso, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 — 01). Ora, non risulta, né viene allegato dal difensore, che il ricorrente avesse indicato specifiche circostanze, risultando dal non contestato riepilogo dei motivi di appello che aveva genericamente chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, mentre ora, con il ricorso per cassazione, si limita a rilevare l'incensuratezza, la rinuncia ai motivi e il breve lasso temporale della sua partecipazione, tutti elementi già valorizzati per il riconoscimento in termini di equivalenza. 2.1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non muove un pertinente rilievo alla sentenza impugnata laddove rileva la violazione dell'art. 99 cod.pen. e l'aumento di pena di anni uno e mesi tre di reclusione. La sentenza impugnata (vedi supra) ha operato l'aumento per la continuazione nella misura di anni uno di reclusione, all'imputato non è contestata alcuna recidiva (cfr. pag. 10). 2.1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Al riguardo deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità, con 5 indirizzi ermeneutico costante, ritiene adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, AY e altri, Rv. 258410). Nell'ambito del potere discrezionale di commisurazione della pena, il giudice deve valutare, ai fini del corretto esercizio, gli elementi che attengono alla capacità a delinquere e indicare tra questi quelli che ritiene di rilevanti ai fini della determinazione concreta della pena da infliggere di cui deve fornire congrua motivazione. A tale proposito deve, ancora, ricordarsi che nel caso in cui, come quello in esame, la misura della pena irrogata è stata determinata nel minimo edittale di anni dieci di reclusione, deve ritenersi adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). Il provvedimento è, dunque, corretto sul piano del diritto e sorretto da congrua motivazione che non presenta profili di illogicità sindacabili in questa sede. 3. L'avv. S. Pappalardo, nell'interesse di NE RI GE, deduce con un unico motivo di ricorso la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in presenza di motivi rinunciati, la corte territoriale non avrebbe argomentato l'insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.proc.pen. né la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 533 cod.pen. 3.1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Deve ricordarsi che la rinuncia ad uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. Qualora la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato di riduzione della pena e di riduzione di quella irrogata quale aumento per la continuazione, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod.proc.pen. Da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato, e 6 dall'altro la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. Non di meno, resta comunque il potere-dovere del giudice di appello di applicare anche d'ufficio, in presenza dei presupposti di legge, la generale regola valutativa dettata dall'art. 129 cod.proc.pen., ma tale potere presuppone la specifica indicazione di elementi concreti che ipotizzino possibili soluzioni liberatorie, mentre sono inammissibile le censure relative alla omessa applicazione di tale disposto che si limitano, come nel caso in esame, a risolversi nella denuncia di omissione formale o di genericità del vaglio compiuto dal giudice di secondo grado. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 4. L'avv. D. Pastore nell'interesse di GI LV NO deduce tre motivi di ricorso. - Vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aumento di pena per la ritenuta recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen., motivazione mancante. - Vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena in applicazione della disciplina del reato continuato per il capo D) — art. 385 cod.pen.- , mancanza di motivazione. - Vizio di motivazione in relazione al mancato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente. 4.1. Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente rilevato che l'imputato ha concordato la pena, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., nella misura di anni due e mesi due di reclusione. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al 7 consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). I motivi di ricorso proposti dal ricorrente che sono gli stessi devoluti in appello e rinunciati in sede di concordato sulla pena, sono, all'evidenza, non proponibili in questa sede. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 5. L'avv. A. Gianninò nell'interesse di AN NL deduce, con un unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen., diverso e irragionevole trattamento sanzionatorio rispetto a NE RI, RN OS, PO IE e Lo AR. 5.1. Il ricorso risulta inammissibile. La corte territoriale ha negato il riconoscimento delle menzionate attenuanti in ragione dell'assenza di elementi positivi non rilevando il mero stato di incensuratezza e la mera dichiarazione di avere commesso i fatti contestati. Si tratta di motivazione che non è censurabile in questa sede, né del resto è oggetto di censura da parte del ricorrente che lamenta il diverso trattamento sanzionatorio riservato ad altri coimputati ai quali le circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. sono state riconosciute. Al riguardo, come affermato da consolidata giurisprudenza in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio, tra cui anche la mitigazione di questo per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, dovendosi valutare la posizione di ciascun imputato singolarmente valutata avuto riguardo alla sua concreta partecipazione nel reato e alle sue condizioni soggettive, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 - 01; Sez. 3, n. 51002 del 25/05/2018, Rv. 274091 - 01; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264032, situazione peraltro neppure 8 rappresentata limitandosi il ricorrente ad invocare un generico raffronto con il trattamento dei coimputati ai quali sono state riconosciute le menzionate attenuanti, giudizio, invece, espresso dai giudici territoriali con riguardo alle singole posizioni degli imputati. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 6. l'Avv. S. Centorbi nell'interesse di RN OS GR e RN NZ, deduce, con un unico motivo il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva, assenza di motivazione fondata sul mero rilievo dei precedenti penali. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza. La corte territoriale ha respinto la richiesta di esclusione degli effetti recidiva sul rilievo che, ferma la circostanza che RN OS ha riportato ben sette precedenti penali e che RN NZ ha riportato due precedenti penali specifici, costoro, a differenza del passato, aveva posto in essere l'attività illecita in materia di traffico di stupefacenti nell'ambito di una organizzazione criminale che controllava militarmente una porzione di territorio della città di Catania, elemento da cui ha tratto il giudizio di maggiore pericolosità dei ricorrenti. Contrariamente all'assunto difensivo, la corte territoriale non si è limitata a rilevare i precedenti penali, ma ha reso una motivazione congrua e giuridicamente corretta. Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. 9 I ricorsi vanno dichiarati inammissibili con tutte le conseguenze di legge. 7. L'Avv. M. Lapertosa nell'interesse di PO IE, deduce due motivi di ricorso. - Violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.pen. per avere la corte territoriale riformato la sentenza nei confronti di tutti gli altri imputati ad esclusione del PO, disparità di trattamento sanzionatorio con gli altri imputati. Riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura sub valente rispetto alla recidiva. - Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, omessa motivazione, mera conferma del trattamento sanzionatorio inflitto. 7.1. Il ricorso è inammissibile. La corte territoriale ha reso una motivazione in punto trattamento sanzionatorio nel rispetto dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. Sotto un primo profilo, il giudice dell'impugnazione ha rilevato che l'ammissione dei fatti resa in appello con la rinuncia ai motivi giustificavano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma il giudizio di bilanciamento non poteva che essere sub valente rispetto alla recidiva evidenziando, al riguardo, che il ricorrente aveva già riportato tra le varie condanne, anche quella per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico ed aveva commesso il nuovo reato (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - capo A) dopo la scarcerazione sofferta per il precedente reato associativo, da cui ha tratto la maggiore pericolosità e il giudizio di sub valenza delle menzionate attenuanti rispetto alla recidiva. Il giudizio espresso è giuridicamente corretto e congruamente motivato. In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01). La corte territoriale ha, nel caso in esame, espresso un giudizio, ex art. 69 cod.pen., con indicazione degli elementi che ha preso in esame ai fini del giudizio espresso. Sotto altro profilo, risulta manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio. La corte territoriale, a pag. 23, ha dato atto che la pena era stata determinata muovendo dal minimo edittale per la partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, e che l'imputato aveva beneficiato di un errore di calcolo in melius nella determinazione del trattamento sanzionatorio perché 10 l'aumento per la continuazione, ai sensi dell'articolo 81 ultimo comma cod.pen., atteso che al PO era stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99 comma quattro cod.pen., era stato determinato in misura inferiore ad 1/3 e che la pena base era calcolata tenuto conto dell'aumento per la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4 cod.pen. sicchè l'individuazione di questa in anni diciassette e mesi due di reclusione non era frutto, come sostiene il difensore, di una irragionevole disparità di trattamento rispetto al capo promotore Lo AR, ma dipendeva dalla ritenuta recidiva qualificata. La censura di assenza di motivazione in punto trattamento sanzionatorio, come sopra specificato, appare destituita di fondamento. Consegue la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso e la inammissibilità dello stesso con tutte le conseguenze di legge. 8. L'avv. S. Pappalardo nell'interesse di Lo AR GE, deduce con un unico motivo di ricorso la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'erronea applicazione dell'art 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e alla posizione di capo organizzatore della piazza di spaccio. La corte territoriale avrebbe reso una motivazione contraria ai canoni della logica in relazione al contributo effettivo dell'imputato nel sodalizio, violando i principi in materia di valutazione della prova costituta da intercettazioni telefoniche, riprese video e dichiarazioni di collaboratori di giustizia del tutto generiche. Erronea qualificazione della partecipazione del ricorrente quale organizzatore in assenza di un ruolo di coordinamento dell'attività degli associati ed assicurazione della funzionalità del sodalizio. 8.1. Il ricorso è inammissibile perché generico non confrontandosi, il ricorrente, con la motivazione della sentenza impugnata. Al netto del generico riferimento al canone di valutazione delle prove, il ricorrente si limita a enunciare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla posizione del capo organizzatore, ma non li declina con riguardo al caso concreto e non si confronta con la decisione. La corte territoriale ha congruamente argomentato il ruolo di Lo AR GE AN quale organizzatore della piazza di spaccio viale Teodoro n. 7 di Catania, sulla scorta dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile, essendo colui il quale suddivideva i compiti tra i sodali, ne disciplinava il lavoro e li retribuiva. Al Lo AR viene consegnata, in data 16 maggio, una telecamera installata dalle forze dell'ordine e scoperta dai sodali, segno evidente del riconoscimento del suo ruolo apicale da parte degli stessi associati. E' il soggetto che custodisce lo stupefacente che poi consegna ai pusher per la cessione a terzi, dà ordini alle vedette preposte alla sorveglianza (cfr. pag. 27). A fronte di risultanze obiettive tratte dalle 11 intercettazioni e dalla video riprese, la generica dichiarazioni del collaboratori di giustizia che non indicavano il ricorrente quale organizzatore è stata ritenuta del tutto irrilevante a fronte di emergenze probatorie obiettive. La corte territoriale ha reso una motivazione congrua, rispetto la quale il ricorso non si confronta in quanto generico, e giuridicamente corretta avendo fatto applicazione dei principi reiteratamente espressi secondo cui in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la qualifica di "organizzatore" spetta a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo, peraltro, necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente la gestione di una sua rilevante articolazione territoriale (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 02; Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256 - 01). Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 9. L'avv. E. Incorpora nell'interesse di GO TO DR, deduce con un unico motivo di ricorso l'assenza di motivazione, in quanto apparente, della decisione impugnata, la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., la violazione dell'art. 133 cod.pen. in relazione al trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente. Il ricorrente aveva rinunciato ai motivi sulla responsabilità limitando il devoluto al trattamento sanzionatorio. Deve ricordarsi che la rinuncia ad uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. Avendo rinunciato ai motivi sull'affermazione della responsabilità, non può ora dolersi, il ricorrente, della carenza di motivazione, sui motivi rinunciati. A causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato, e dall'altro la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante, ora genericamente contestata. Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio, la corte territoriale ha rideterminato la pena muovendo dalla pena base per il delitto associativo (capo A), nel minimo edittale, di anni dieci di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente all'aggravante, su cui ha operato un aumento per la continuazione di un anno di reclusione (capo B). La motivazione è tutt'altro che omessa ed è corretta sul piano del diritto dovendosi 12 ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, AY e altri, Rv. 258410). Infine, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01). Ora, non risulta, né viene allegato dal difensore, che il ricorrente avesse indicato specifiche circostanze che avrebbero dovuto legittimare il diverso bilanciamento tra circostanze, risultando dal non contestato riepilogo dei motivi di appello che aveva genericamente chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 10. L'avv. M. Cundari nell'interesse di IN EP deduce due motivi di ricorso. - Vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione sulla richiesta di rideterminazione della pena nel minimo edittale. - Vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante in termini di mera equivalenza. 10.1. Entrami i motivi di ricorso risultano inammissibili per manifesta infondatezza. Il ricorrente aveva rinunciato ai motivi della responsabilità penale limitando il devoluto al trattamento sanzionatorío. In relazione alla determinazione della pena la Corte d'appello ha determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili. Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, e ciò sul rilievo che il IN è soggetto con precedenti penali ed ha commesso i reati qui giudicati durante l'esecuzione di una pena riportata per una precedente condanna (pag. 30), dunque la corte territoriale ha correttamente 13 ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, AY e altri, Rv. 258410). Allo stesso modo è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso non avendo il ricorrente allegato, come risulta da non contestato riepilogo dei motivi di appello, circostanze che avrebbero dovuto essere valutate ai fini di un più favorevole bilanciamento tra circostanze. Rammenta, Questa Corte di legittimità, che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01). 11. L'avv. F. Presenti nell'interesse di SQ MI deduce due motivi di ricorso. - Vizio di motivazione in relazione al riconoscimento degli effetti della recidiva. - Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. 11.1. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. Il ricorrente aveva rinunciato ai motivi della responsabilità penale limitando il devoluto al trattamento sanzionatorio. La corte territoriale ha respinto la richiesta di esclusione degli effetti recidiva sul rilievo che, ferma la circostanza che il SQ ha già riportato una condanna per lo stesso reato in materia di stupefacenti, l'attività illecita posta in essere dal predetto, e qui giudicata, era svolta in un contesto organizzato all'interno di una piazza di spaccio elemento che denotava una capacità criminale ad un più alto livello rispetto al passato, da cui il giudizio di maggiore pericolosità (pag. 31). Contrariamente all'assunto difensivo, la corte territoriale non si è limitata a rilevare i precedenti penali, ma ha reso una motivazione congrua e giuridicamente corretta. Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le 14 Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Allo stesso modo il diniego di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. (in relazione al capo B), cessione continuata di sostanze stupefacenti), è stato argomentato in ragione dell'assenza di un lucro conseguito di speciale tenuità tenuto conto del lasso di tempo (novembre 2017 al luglio 2018) in cui si è svolta l'attività di spaccio, incompatibile con i presupposti della circostanza e segnatamente con la tenuità dell'offesa in ragione della condotta reiterata e connotata da organizzazione (oltre tutto il ricorrente è stato anche condannato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90) e del lucro conseguito. Peraltro, osserva, il Collegio, che perché sia applicabile, ai delitti in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità, è pur sempre necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso del reato (da ultimo, Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, dep. 2017, Samateh, Rv. 269032). Solo in presenza di tali requisiti di tenuità dell'offesa e dell'entità del lucro perseguito o conseguito, sarà applicabile l'attenuante comune. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 12. L'avv. M. Cundari nell'interesse di DA IO deduce tre motivi di ricorso. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva erroneamente contestata in presenza di precedenti penali unificati dal vincolo della continuazione. 15 - Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura solo equivalente alle aggravanti. - Violazione di legge in relazione all'art. 81 cod.pen. eccessivo aumento di pena irrogata a titolo di continuazione. 12. 1Tutti i motivi risultano manifestamente infondati. Il primo motivo appare manifestamente infondato in quanto contrario all'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Come affermato da Questa corte di legittimità non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 - 01; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, Rv. 272745 - 01). Di conseguenza, la sentenza impugnata ha corretto applicato l'art. 99 comma 4 cod.pen. riconoscendo la recidiva in ragione dei due precedenti penali (11/09/2014 e 17/05/2017 per reato di cui all'art. 73 cit.), a nulla rilevando che sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra le due pronunce con provvedimento del 12/01/2021. Parimenti risulta manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso. In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01). Ora, non risulta, né viene allegato dal difensore, che il ricorrente avesse indicato specifiche circostanze che avrebbero dovuto legittimare il diverso bilanciamento tra circostanze, risultando dal non contestato riepilogo dei motivi di appello che aveva genericamente chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di bilanciamento con le conteste aggravanti. Infine, l'aumento di pena per la continuazione tra i reati contestati al DA (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, capo A) e artt. 81 comma 2 cod.pen. 73 comma 1, 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, capo B), è stato calcolato, tenuto conto che è stata applicata la recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen., ai sensi dell'art. 81 ultimo comma cod.pen., in misura di un anno e tre mesi e dunque inferiore ad 1/3. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 16 13. L'avv. F. Presenti nell'interesse di RA LV GE deduce due motivi di ricorso. - Vizio di motivazione in relazione al riconoscimento degli effetti della recidiva. - Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. 13.1. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. Il ricorrente aveva rinunciato ai motivi della responsabilità penale limitando il devoluto al trattamento sanzionatorio. La corte territoriale ha respinto la richiesta di esclusione degli effetti recidiva sul rilievo che il RA aveva riportato due condanne di poco precedenti ai fatti qui giudicati, nel 105 e nel 2016, e i reati qui contestati costituivano manifestazione e di maggiore pericolosità perché l'attività illecita posta in essere dal predetto, e qui giudicata, era svolta in un contesto organizzato all'interno di una piazza di spaccio elemento che denotava una capacità criminale ad un più alto livello rispetto al passato, da cui il giudizio di maggiore pericolosità (pag. 34). Contrariamente all'assunto difensivo, la corte territoriale non si è limitata a rilevare i precedenti penali, ma ha reso una motivazione congrua e giuridicamente corretta. Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Allo stesso modo il diniego di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 17 62 n. 4 cod.pen. (in relazione al capo B), cessione continuata di sostanze stupefacenti), è stato argomentato in ragione dell'assenza di un lucro conseguito di speciale tenuità tenuto conto del lasso di tempo (marzo - agosto 2018) in cui si è svolta l'attività di spaccio, incompatibile con i presupposti della circostanza e segnatamente con la tenuità dell'offesa in ragione della condotta reiterata e connotata da organizzazione (oltre tutto il ricorrente è stato anche condannato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90) e del lucro conseguito. Peraltro, osserva, il Collegio, che perché sia applicabile, ai delitti in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità, è pur sempre necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso del reato (da ultimo, Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, dep. 2017, Samateh, Rv. 269032). Solo in presenza di tali requisiti di tenuità dell'offesa e dell'entità del lucro perseguito o conseguito, sarà applicabile l'attenuante comune. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 14. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 25/01/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12346 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 25/01/2023 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore Ricorso trattato ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. , i 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Catania, decidendo sull'appello proposto dagli imputati NA AG Assunto, NE RI, GI LV, AN NL, RN OS GR, RN NZ, PO IE, SQ MI, Lo AR AN, GO TO DR, IN EP, DA IO e RA LV GE, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Catania, ha riterminato la pena nei termini seguenti: - nei confronti di NA AG Assunto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi quattro di reclusione, in relazione al capo A) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo B) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; - nei confronti di NE RI, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi sei di reclusione, in relazione al capo A) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo B) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; - nei confronti di GI LV in anni due e mesi due di reclusione in relazione al capo D) - art. 81 comma 2, 385 cod.pen.; - nei confronti di RN OS GR, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni nove di reclusione, in relazione al capo A) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo B) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; - nei confronti di RN NZ, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi sei di reclusione, in relazione al capo A) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo B) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; - nei confronti di Lo AR AN, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni quattordici e mesi quattro di reclusione, in relazione al capo A) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo B) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; - nei confronti di GO TO DR, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi quattro di reclusione, in relazione al 3 capo A) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo B) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; - nei confronti di IN EP, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni tre e mesi quattro di reclusione e C 6666,67 di multa, in relazione al capo C) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; - nei confronti di SQ MI, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi quattro di reclusione, in relazione al capo 1) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo 2) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; - nei confronti di DA IO, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi sei di reclusione, in relazione al capo 1) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo 2) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; - nei confronti di RA LV GE, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi sei di reclusione, in relazione al capo 1) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo 2) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura subvalente alle circostanze aggravanti, ha confermato la pena inflitta a PO IE di anni tredici e mesi otto di reclusione in relazione al capo 1) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo 2) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ha confermato la sentenza di condanna di AN NL, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e C 6.000,00 di multa, in relazione al capo C) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi i difensori degli imputati e hanno chiesto l'annullamento della sentenza per i motivi che verranno enunciati, nei limiti necessari per la motivazione, contestualmente alla loro valutazione ad opera della Corte di cassazione. 2. L'avv. A. Di Mauro, nell'interesse di NA AG Assunto, deduce: 4 - Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. in misura prevalente sulle circostanze aggravanti, - Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., art. 81 cod.pen. in relazione all'eccessivo aumento operato per la continuazione, - Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla determinazione della pena, violazione dell'art. 133 cod.pen. 2.1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 2.1.2. La corte territoriale, preso atto della rinuncia dei motivi sulla responsabilità, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente sulla circostanza aggravante dell'art. 74 comma 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo A), e, valutati i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ha riderminato la pena muovendo dalla pena base per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico nel minimo edittale di anni dieci di reclusione, aumentata per il reato continuato di detenzione a fine di spaccio di cui al capo B), nella misura di anni uno di reclusione, ridotta per la scelta del rito, alla pena sopra indicata. Ciò premesso, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 — 01). Ora, non risulta, né viene allegato dal difensore, che il ricorrente avesse indicato specifiche circostanze, risultando dal non contestato riepilogo dei motivi di appello che aveva genericamente chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, mentre ora, con il ricorso per cassazione, si limita a rilevare l'incensuratezza, la rinuncia ai motivi e il breve lasso temporale della sua partecipazione, tutti elementi già valorizzati per il riconoscimento in termini di equivalenza. 2.1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non muove un pertinente rilievo alla sentenza impugnata laddove rileva la violazione dell'art. 99 cod.pen. e l'aumento di pena di anni uno e mesi tre di reclusione. La sentenza impugnata (vedi supra) ha operato l'aumento per la continuazione nella misura di anni uno di reclusione, all'imputato non è contestata alcuna recidiva (cfr. pag. 10). 2.1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Al riguardo deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità, con 5 indirizzi ermeneutico costante, ritiene adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, AY e altri, Rv. 258410). Nell'ambito del potere discrezionale di commisurazione della pena, il giudice deve valutare, ai fini del corretto esercizio, gli elementi che attengono alla capacità a delinquere e indicare tra questi quelli che ritiene di rilevanti ai fini della determinazione concreta della pena da infliggere di cui deve fornire congrua motivazione. A tale proposito deve, ancora, ricordarsi che nel caso in cui, come quello in esame, la misura della pena irrogata è stata determinata nel minimo edittale di anni dieci di reclusione, deve ritenersi adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). Il provvedimento è, dunque, corretto sul piano del diritto e sorretto da congrua motivazione che non presenta profili di illogicità sindacabili in questa sede. 3. L'avv. S. Pappalardo, nell'interesse di NE RI GE, deduce con un unico motivo di ricorso la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in presenza di motivi rinunciati, la corte territoriale non avrebbe argomentato l'insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.proc.pen. né la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 533 cod.pen. 3.1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Deve ricordarsi che la rinuncia ad uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. Qualora la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato di riduzione della pena e di riduzione di quella irrogata quale aumento per la continuazione, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod.proc.pen. Da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato, e 6 dall'altro la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. Non di meno, resta comunque il potere-dovere del giudice di appello di applicare anche d'ufficio, in presenza dei presupposti di legge, la generale regola valutativa dettata dall'art. 129 cod.proc.pen., ma tale potere presuppone la specifica indicazione di elementi concreti che ipotizzino possibili soluzioni liberatorie, mentre sono inammissibile le censure relative alla omessa applicazione di tale disposto che si limitano, come nel caso in esame, a risolversi nella denuncia di omissione formale o di genericità del vaglio compiuto dal giudice di secondo grado. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 4. L'avv. D. Pastore nell'interesse di GI LV NO deduce tre motivi di ricorso. - Vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aumento di pena per la ritenuta recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen., motivazione mancante. - Vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena in applicazione della disciplina del reato continuato per il capo D) — art. 385 cod.pen.- , mancanza di motivazione. - Vizio di motivazione in relazione al mancato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente. 4.1. Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente rilevato che l'imputato ha concordato la pena, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., nella misura di anni due e mesi due di reclusione. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al 7 consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). I motivi di ricorso proposti dal ricorrente che sono gli stessi devoluti in appello e rinunciati in sede di concordato sulla pena, sono, all'evidenza, non proponibili in questa sede. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 5. L'avv. A. Gianninò nell'interesse di AN NL deduce, con un unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen., diverso e irragionevole trattamento sanzionatorio rispetto a NE RI, RN OS, PO IE e Lo AR. 5.1. Il ricorso risulta inammissibile. La corte territoriale ha negato il riconoscimento delle menzionate attenuanti in ragione dell'assenza di elementi positivi non rilevando il mero stato di incensuratezza e la mera dichiarazione di avere commesso i fatti contestati. Si tratta di motivazione che non è censurabile in questa sede, né del resto è oggetto di censura da parte del ricorrente che lamenta il diverso trattamento sanzionatorio riservato ad altri coimputati ai quali le circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. sono state riconosciute. Al riguardo, come affermato da consolidata giurisprudenza in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio, tra cui anche la mitigazione di questo per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, dovendosi valutare la posizione di ciascun imputato singolarmente valutata avuto riguardo alla sua concreta partecipazione nel reato e alle sue condizioni soggettive, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 - 01; Sez. 3, n. 51002 del 25/05/2018, Rv. 274091 - 01; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264032, situazione peraltro neppure 8 rappresentata limitandosi il ricorrente ad invocare un generico raffronto con il trattamento dei coimputati ai quali sono state riconosciute le menzionate attenuanti, giudizio, invece, espresso dai giudici territoriali con riguardo alle singole posizioni degli imputati. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 6. l'Avv. S. Centorbi nell'interesse di RN OS GR e RN NZ, deduce, con un unico motivo il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva, assenza di motivazione fondata sul mero rilievo dei precedenti penali. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza. La corte territoriale ha respinto la richiesta di esclusione degli effetti recidiva sul rilievo che, ferma la circostanza che RN OS ha riportato ben sette precedenti penali e che RN NZ ha riportato due precedenti penali specifici, costoro, a differenza del passato, aveva posto in essere l'attività illecita in materia di traffico di stupefacenti nell'ambito di una organizzazione criminale che controllava militarmente una porzione di territorio della città di Catania, elemento da cui ha tratto il giudizio di maggiore pericolosità dei ricorrenti. Contrariamente all'assunto difensivo, la corte territoriale non si è limitata a rilevare i precedenti penali, ma ha reso una motivazione congrua e giuridicamente corretta. Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. 9 I ricorsi vanno dichiarati inammissibili con tutte le conseguenze di legge. 7. L'Avv. M. Lapertosa nell'interesse di PO IE, deduce due motivi di ricorso. - Violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.pen. per avere la corte territoriale riformato la sentenza nei confronti di tutti gli altri imputati ad esclusione del PO, disparità di trattamento sanzionatorio con gli altri imputati. Riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura sub valente rispetto alla recidiva. - Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, omessa motivazione, mera conferma del trattamento sanzionatorio inflitto. 7.1. Il ricorso è inammissibile. La corte territoriale ha reso una motivazione in punto trattamento sanzionatorio nel rispetto dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. Sotto un primo profilo, il giudice dell'impugnazione ha rilevato che l'ammissione dei fatti resa in appello con la rinuncia ai motivi giustificavano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma il giudizio di bilanciamento non poteva che essere sub valente rispetto alla recidiva evidenziando, al riguardo, che il ricorrente aveva già riportato tra le varie condanne, anche quella per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico ed aveva commesso il nuovo reato (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - capo A) dopo la scarcerazione sofferta per il precedente reato associativo, da cui ha tratto la maggiore pericolosità e il giudizio di sub valenza delle menzionate attenuanti rispetto alla recidiva. Il giudizio espresso è giuridicamente corretto e congruamente motivato. In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01). La corte territoriale ha, nel caso in esame, espresso un giudizio, ex art. 69 cod.pen., con indicazione degli elementi che ha preso in esame ai fini del giudizio espresso. Sotto altro profilo, risulta manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio. La corte territoriale, a pag. 23, ha dato atto che la pena era stata determinata muovendo dal minimo edittale per la partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, e che l'imputato aveva beneficiato di un errore di calcolo in melius nella determinazione del trattamento sanzionatorio perché 10 l'aumento per la continuazione, ai sensi dell'articolo 81 ultimo comma cod.pen., atteso che al PO era stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99 comma quattro cod.pen., era stato determinato in misura inferiore ad 1/3 e che la pena base era calcolata tenuto conto dell'aumento per la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4 cod.pen. sicchè l'individuazione di questa in anni diciassette e mesi due di reclusione non era frutto, come sostiene il difensore, di una irragionevole disparità di trattamento rispetto al capo promotore Lo AR, ma dipendeva dalla ritenuta recidiva qualificata. La censura di assenza di motivazione in punto trattamento sanzionatorio, come sopra specificato, appare destituita di fondamento. Consegue la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso e la inammissibilità dello stesso con tutte le conseguenze di legge. 8. L'avv. S. Pappalardo nell'interesse di Lo AR GE, deduce con un unico motivo di ricorso la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'erronea applicazione dell'art 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e alla posizione di capo organizzatore della piazza di spaccio. La corte territoriale avrebbe reso una motivazione contraria ai canoni della logica in relazione al contributo effettivo dell'imputato nel sodalizio, violando i principi in materia di valutazione della prova costituta da intercettazioni telefoniche, riprese video e dichiarazioni di collaboratori di giustizia del tutto generiche. Erronea qualificazione della partecipazione del ricorrente quale organizzatore in assenza di un ruolo di coordinamento dell'attività degli associati ed assicurazione della funzionalità del sodalizio. 8.1. Il ricorso è inammissibile perché generico non confrontandosi, il ricorrente, con la motivazione della sentenza impugnata. Al netto del generico riferimento al canone di valutazione delle prove, il ricorrente si limita a enunciare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla posizione del capo organizzatore, ma non li declina con riguardo al caso concreto e non si confronta con la decisione. La corte territoriale ha congruamente argomentato il ruolo di Lo AR GE AN quale organizzatore della piazza di spaccio viale Teodoro n. 7 di Catania, sulla scorta dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile, essendo colui il quale suddivideva i compiti tra i sodali, ne disciplinava il lavoro e li retribuiva. Al Lo AR viene consegnata, in data 16 maggio, una telecamera installata dalle forze dell'ordine e scoperta dai sodali, segno evidente del riconoscimento del suo ruolo apicale da parte degli stessi associati. E' il soggetto che custodisce lo stupefacente che poi consegna ai pusher per la cessione a terzi, dà ordini alle vedette preposte alla sorveglianza (cfr. pag. 27). A fronte di risultanze obiettive tratte dalle 11 intercettazioni e dalla video riprese, la generica dichiarazioni del collaboratori di giustizia che non indicavano il ricorrente quale organizzatore è stata ritenuta del tutto irrilevante a fronte di emergenze probatorie obiettive. La corte territoriale ha reso una motivazione congrua, rispetto la quale il ricorso non si confronta in quanto generico, e giuridicamente corretta avendo fatto applicazione dei principi reiteratamente espressi secondo cui in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la qualifica di "organizzatore" spetta a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo, peraltro, necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente la gestione di una sua rilevante articolazione territoriale (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 02; Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256 - 01). Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 9. L'avv. E. Incorpora nell'interesse di GO TO DR, deduce con un unico motivo di ricorso l'assenza di motivazione, in quanto apparente, della decisione impugnata, la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., la violazione dell'art. 133 cod.pen. in relazione al trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente. Il ricorrente aveva rinunciato ai motivi sulla responsabilità limitando il devoluto al trattamento sanzionatorio. Deve ricordarsi che la rinuncia ad uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. Avendo rinunciato ai motivi sull'affermazione della responsabilità, non può ora dolersi, il ricorrente, della carenza di motivazione, sui motivi rinunciati. A causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato, e dall'altro la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante, ora genericamente contestata. Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio, la corte territoriale ha rideterminato la pena muovendo dalla pena base per il delitto associativo (capo A), nel minimo edittale, di anni dieci di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente all'aggravante, su cui ha operato un aumento per la continuazione di un anno di reclusione (capo B). La motivazione è tutt'altro che omessa ed è corretta sul piano del diritto dovendosi 12 ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, AY e altri, Rv. 258410). Infine, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01). Ora, non risulta, né viene allegato dal difensore, che il ricorrente avesse indicato specifiche circostanze che avrebbero dovuto legittimare il diverso bilanciamento tra circostanze, risultando dal non contestato riepilogo dei motivi di appello che aveva genericamente chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 10. L'avv. M. Cundari nell'interesse di IN EP deduce due motivi di ricorso. - Vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione sulla richiesta di rideterminazione della pena nel minimo edittale. - Vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante in termini di mera equivalenza. 10.1. Entrami i motivi di ricorso risultano inammissibili per manifesta infondatezza. Il ricorrente aveva rinunciato ai motivi della responsabilità penale limitando il devoluto al trattamento sanzionatorío. In relazione alla determinazione della pena la Corte d'appello ha determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili. Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, e ciò sul rilievo che il IN è soggetto con precedenti penali ed ha commesso i reati qui giudicati durante l'esecuzione di una pena riportata per una precedente condanna (pag. 30), dunque la corte territoriale ha correttamente 13 ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, AY e altri, Rv. 258410). Allo stesso modo è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso non avendo il ricorrente allegato, come risulta da non contestato riepilogo dei motivi di appello, circostanze che avrebbero dovuto essere valutate ai fini di un più favorevole bilanciamento tra circostanze. Rammenta, Questa Corte di legittimità, che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01). 11. L'avv. F. Presenti nell'interesse di SQ MI deduce due motivi di ricorso. - Vizio di motivazione in relazione al riconoscimento degli effetti della recidiva. - Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. 11.1. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. Il ricorrente aveva rinunciato ai motivi della responsabilità penale limitando il devoluto al trattamento sanzionatorio. La corte territoriale ha respinto la richiesta di esclusione degli effetti recidiva sul rilievo che, ferma la circostanza che il SQ ha già riportato una condanna per lo stesso reato in materia di stupefacenti, l'attività illecita posta in essere dal predetto, e qui giudicata, era svolta in un contesto organizzato all'interno di una piazza di spaccio elemento che denotava una capacità criminale ad un più alto livello rispetto al passato, da cui il giudizio di maggiore pericolosità (pag. 31). Contrariamente all'assunto difensivo, la corte territoriale non si è limitata a rilevare i precedenti penali, ma ha reso una motivazione congrua e giuridicamente corretta. Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le 14 Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Allo stesso modo il diniego di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. (in relazione al capo B), cessione continuata di sostanze stupefacenti), è stato argomentato in ragione dell'assenza di un lucro conseguito di speciale tenuità tenuto conto del lasso di tempo (novembre 2017 al luglio 2018) in cui si è svolta l'attività di spaccio, incompatibile con i presupposti della circostanza e segnatamente con la tenuità dell'offesa in ragione della condotta reiterata e connotata da organizzazione (oltre tutto il ricorrente è stato anche condannato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90) e del lucro conseguito. Peraltro, osserva, il Collegio, che perché sia applicabile, ai delitti in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità, è pur sempre necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso del reato (da ultimo, Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, dep. 2017, Samateh, Rv. 269032). Solo in presenza di tali requisiti di tenuità dell'offesa e dell'entità del lucro perseguito o conseguito, sarà applicabile l'attenuante comune. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 12. L'avv. M. Cundari nell'interesse di DA IO deduce tre motivi di ricorso. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva erroneamente contestata in presenza di precedenti penali unificati dal vincolo della continuazione. 15 - Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura solo equivalente alle aggravanti. - Violazione di legge in relazione all'art. 81 cod.pen. eccessivo aumento di pena irrogata a titolo di continuazione. 12. 1Tutti i motivi risultano manifestamente infondati. Il primo motivo appare manifestamente infondato in quanto contrario all'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Come affermato da Questa corte di legittimità non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 - 01; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, Rv. 272745 - 01). Di conseguenza, la sentenza impugnata ha corretto applicato l'art. 99 comma 4 cod.pen. riconoscendo la recidiva in ragione dei due precedenti penali (11/09/2014 e 17/05/2017 per reato di cui all'art. 73 cit.), a nulla rilevando che sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra le due pronunce con provvedimento del 12/01/2021. Parimenti risulta manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso. In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01). Ora, non risulta, né viene allegato dal difensore, che il ricorrente avesse indicato specifiche circostanze che avrebbero dovuto legittimare il diverso bilanciamento tra circostanze, risultando dal non contestato riepilogo dei motivi di appello che aveva genericamente chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di bilanciamento con le conteste aggravanti. Infine, l'aumento di pena per la continuazione tra i reati contestati al DA (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, capo A) e artt. 81 comma 2 cod.pen. 73 comma 1, 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, capo B), è stato calcolato, tenuto conto che è stata applicata la recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen., ai sensi dell'art. 81 ultimo comma cod.pen., in misura di un anno e tre mesi e dunque inferiore ad 1/3. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 16 13. L'avv. F. Presenti nell'interesse di RA LV GE deduce due motivi di ricorso. - Vizio di motivazione in relazione al riconoscimento degli effetti della recidiva. - Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. 13.1. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. Il ricorrente aveva rinunciato ai motivi della responsabilità penale limitando il devoluto al trattamento sanzionatorio. La corte territoriale ha respinto la richiesta di esclusione degli effetti recidiva sul rilievo che il RA aveva riportato due condanne di poco precedenti ai fatti qui giudicati, nel 105 e nel 2016, e i reati qui contestati costituivano manifestazione e di maggiore pericolosità perché l'attività illecita posta in essere dal predetto, e qui giudicata, era svolta in un contesto organizzato all'interno di una piazza di spaccio elemento che denotava una capacità criminale ad un più alto livello rispetto al passato, da cui il giudizio di maggiore pericolosità (pag. 34). Contrariamente all'assunto difensivo, la corte territoriale non si è limitata a rilevare i precedenti penali, ma ha reso una motivazione congrua e giuridicamente corretta. Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Allo stesso modo il diniego di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 17 62 n. 4 cod.pen. (in relazione al capo B), cessione continuata di sostanze stupefacenti), è stato argomentato in ragione dell'assenza di un lucro conseguito di speciale tenuità tenuto conto del lasso di tempo (marzo - agosto 2018) in cui si è svolta l'attività di spaccio, incompatibile con i presupposti della circostanza e segnatamente con la tenuità dell'offesa in ragione della condotta reiterata e connotata da organizzazione (oltre tutto il ricorrente è stato anche condannato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90) e del lucro conseguito. Peraltro, osserva, il Collegio, che perché sia applicabile, ai delitti in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità, è pur sempre necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso del reato (da ultimo, Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, dep. 2017, Samateh, Rv. 269032). Solo in presenza di tali requisiti di tenuità dell'offesa e dell'entità del lucro perseguito o conseguito, sarà applicabile l'attenuante comune. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 14. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 25/01/2023