Art. 2.
La spesa di cui al precedente articolo e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1966 e di lire 1.500 milioni nell'anno 1967.
La spesa di cui al precedente articolo e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1966 e di lire 1.500 milioni nell'anno 1967.