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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/07/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. R.G. 1472/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice relatrice
Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e della relativa contribuzione economica a domanda congiunta instaurato
DA
(C.F. ), nata Trento il 05/08/1980, residente in [...]C.F._1
Mezzocorona (TN), Via Rotaliana n.62, rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo, dall'Avv. Annelise Filz (C.F. ) C.F._2
del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in
Trento (38122-TN), Via S. Vigilio n.5, fax 0461221693, indirizzo PEC
Email_1
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in Trento (38122-TN), Galleria Adria n.4, rappresentato e difeso, giusta procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo, dall'Avv. Martina De Vecchi (C.F.
) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._4 legale della stessa sito in Milano (20143- MI), Via Luigi Sala n. 12, fax 02.45946375, indirizzo PEC Email_2 E con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con ricorso congiunto
CONCLUSIONI: le parti congiuntamente in ricorso domandano regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole, come da condizioni riportate in ricorso.
Il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del
14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473-bis.51, c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
31-03-2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare, le parti hanno indicato le condizioni in oggetto che si riportano integralmente:
“1. sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. le Parti si impegnano a comunicare le rispettive residenze, i numeri di utenza telefonica fissa e mobile anche al fine di poter meglio mantenere i contatti con la minore quando sarà con uno solo dei due genitori. Le Parti si impegnano, altresì, a comunicare anche le eventuali variazioni di residenza o domicilio nel caso in cui lo spostamento temporaneo coinvolga anche la figlia;
Persona_1
3. A garanzia del diritto della minore a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, le Parti convengono che il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia , salvi migliori accordi, secondo le seguenti modalità: Persona_1
durante l'anno:
• a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento di presso la scuola, tenendo sempre conto di eventuali Persona_1 esigenze connesse all'organizzazione scolastica e del tempo libero della bambina per cui i genitori potranno concordare al bisogno diverse e migliori modalità;
• nelle settimane non coincidenti con il week end di spettanza del padre, lo stesso potrà tenere con sé due (2) giorni infrasettimanali, più precisamente dal martedì all'uscita Persona_1 da scuola sino al giovedì mattina, con riaccompagnamento presso la scuola, tenendo sempre conto di eventuali esigenze connesse all'organizzazione scolastica e del tempo libero della bambina per cui i genitori potranno concordare al bisogno diverse e migliori modalità;
• nelle settimane coincidenti con il week end di spettanza del padre, lo stesso potrà tenere con sé un (1) giorno infrasettimanale, più precisamente dal martedì all'uscita Persona_1 da scuola sino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola, tenendo sempre conto di eventuali esigenze connesse all'organizzazione scolastica e del tempo libero della bambina per cui i genitori potranno concordare al bisogno diverse e migliori modalità;
• nel caso in cui il padre non potesse tenere con sè a causa di impossibilità Persona_1 comprovata di rispettare i termini di cui ai punti che precedono per ragioni di salute e/o di lavoro, avrà facoltà di recuperare i giorni di propria spettanza con la figlia nelle settimane seguenti, concordandoli con la madre;
• frequenterà la scuola materna sita in Mezzocorona;
Persona_1
• tenuto conto che frequenterà la scuola materna a Mezzocorona, la signora Persona_1 si rende disponibili ad accompagnare la minore presso l'abitazione del padre sita in Pt_1
Trento, al termine dell'asilo/scuola materna nel/ per 2 martedì al mese, tra le 18.30 e le
19.00;
• in caso di malattia, la bambina potrà rimanere presso l'abitazione materna. Invece, in caso di sciopero o questioni organizzative inerenti la scuola, la bambina potrà rimanere presso l'abitazione materna e il signor si recherà a prendere nei giorni di CP_1 Persona_1
propria spettanza alle ore 17:00. durante le vacanze estive:
• il padre avrà facoltà di trascorrere con la figlia, specificatamente i mesi di luglio e agosto,
15 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo, trascorrerà, ad anni alterni, i primi 15 giorni (dal 1 al Persona_1
15 agosto compreso sino alle ore 19:30) con un genitore e i successivi 15 giorni (dal 16 al
31 agosto compreso sino alle ore 19:30) con l'altro genitore. Salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà i primi 15 giorni di agosto dell'anno 2025 con il papà. Per_1 • Il padre avrà facoltà di trascorrere con la figlia 1 settimana nel mese di Persona_1
giugno da concordare con la madre entro il 15 aprile di ogni anno. Si precisa che anche la madre avrà facoltà di trascorrere con 1 settimana nel mese di giugno;
Persona_1
• Entro il 15 aprile di ogni anno i genitori prenderanno accordi in merito all'iscrizione di al centro estivo e/o vacanze studio e/o ulteriori attività da svolgere nei mesi di Persona_1
giugno e luglio;
durante le vacanze minori
• in occasione delle vacanze natalizie secondo il regime dell'alternanza: il primo periodo, dal termine della scuola sino al 30 dicembre alle ore 19:30 con un genitore;
il secondo periodo, dal 30 dicembre alle ore 19:30 al giorno prima di ripresa della scuola con riaccompagnamento di presso l'abitazione della madre, salvo diverso accordo tra i Per_1 genitori. Con riferimento alle festività natalizie 2025/2026, trascorrerà il Persona_1
primo periodo con la mamma e il secondo periodo con il papà;
• in occasione delle vacanze pasquali secondo il principio annuale dell'alternanza, dal giovedì Santo sino alla ripresa dell'attività scolastica, con riaccompagnamento a scuola. trascorrerà la Pasqua 2025 con il papà; Per_1
• in occasione delle festività minori e/o per i ponti secondo il principio di adiacenza ai fine settimana di spettanza, salvo diverso accordo tra i genitori. Qualora la festività dovesse ricadere nella giornata di mercoledì, si applicheranno le regole del regime ordinario;
• qualora dovesse presentarsi l'opportunità per entrambi i genitori di trascorrere con la figlia periodi di vacanza diversi da quelli sopra indicati, i genitori assumeranno eventuali accordi in variazione;
• ogni genitore sosterrà in toto le eventuali spese per le vacanze (estive, natalizie, pasquali, ponti etc.) che trascorrerà con lo stesso;
Persona_1
• i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i luoghi di vacanza ove si recheranno con la figlia minore;
• durante le vacanze e/o i giorni di spettanza ordinari, ciascun genitore potrà contattare Per_1 una (1) volta al giorno. Il genitore che si trova in compagnia della figlia deve garantire la chiamata quotidiana e non intervenire nel corso della stessa, a tutela della chiamata tra
[...]
ed il genitore non presente. invece, sarà libera di contattare l'altro genitore Per_1 Per_1 ogni qualvolta lo riterrà opportuno e/o necessario. • trascorrerà i principali eventi che riguarderanno la propria vita (comunioni, cresime, Per_1
lauree etc.) con entrambi i genitori. Posto che AN festeggia il compleanno il giorno 20 aprile, quest'ultima trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori.
4. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre la somma complessiva mensile di € 800,00. Tale somma verrà corrisposta anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat. Il padre, inoltre, sosterrà il 50% di tutte le spese straordinarie ad necessarie, così come Persona_1 individuate dal CNF da concordarsi e rimborsarsi con le modalità ivi indicate.
5. l'assegno unico verrà percepito al 50% tra i genitori;
6. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rinnovo e il rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, anche per la figlia minore;
7. Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.”.
Le parti hanno, inoltre, dichiarato che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno, infine, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51, III c.p.c..
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71, c.p.c..
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis 4, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Nulla deve disporsi sulle spese del presente giudizio, avendo le parti raggiunto un accordo anche a tal riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis: 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso depositato in data 31-03-2025 e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Si comunichi.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi