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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/06/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
RG 2742 /2024
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 26/06/2025, 9.50, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana Profazio, sono presenti:
L'Avv. Domenico Mamone, per parte ricorrente, il quale si riporta al ricorso introduttivo e chiede che la causa venga decisa, con l'accoglimento della domanda proposta
L'Avv. Maria Stella Pileio, per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, per l , la CP_1 quale si riporta alla memoria difensiva ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, dr.ssa Giuliana Profazio all'udienza del
26/06/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 2742 /2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. MAMONE DOMENICO, Parte_1 giusta procura in atti. ricorrente
E in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria
Laganà e Dario Adornato giusta procura generale alle liti in atti
Resistente
Dando atto, all'esito della camera di consiglio, alle ore 16.40, assenti le parti, dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.10.2024, la ricorrente deduceva di aver presentato in data 9.4.2024 domanda di pensione di vecchiaia anticipata per motivi di salute ai sensi della L. 305/92, essendo affetta da tutta una serie di patologie, dettagliatamente descritte in ricorso che la rendevano invalida all'80% e possedendo tutti gli altri requisiti di legge (anzianità contributiva non inferiore ai
20 anni “corrispondenti a 1040 contributi settimanali ed età anagrafica per come prevista dalla normativa vigente “60 anni e 7 mesi di età, se uomini, o 55 anni e 7 mesi, se donne).
A seguito della visita medica presso la Commissione medica, l' , in data CP_1
17.05.2024 rigettava la domanda perché non la riconosceva invalida nella misura pari o superiore al 80%”
Avverso tale provvedimento, la ricorrente proponeva ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale , che nei termini di legge rigettava il ricorso. CP_1
Con il presente ricorso ha chiesto che in accoglimento della domanda proposta venisse dichiarato il suo diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla domanda amministrativa o da quando era insorta l'invalidità legale accertata in corso di causa, sussistendo nel caso concreto il requisito sanitario, quello anagrafico e quello contributivo, con condanna dell' alla corresponsione CP_2 della pensione di vecchiaia anticipata nella misura prevista per legge.
Si costituiva in giudizio l che contestava la sussistenza in capo della ricorrente CP_1 del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e deduceva che ove fosse accertato il suddetto requisito il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata non avrebbe potuto essere antecedente al momento della maturazione della data di decorrenza fissata dalla legge 122/2010 con l'apertura della cosiddetta “finestra”.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della ctu. All'odierna udienza, depositata la relazione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta a sentenza.
La domanda appare fondata per i motivi di seguito esposti.
Occorre, in primo luogo rilevare che la ricorrente al momento della proposizione della domanda di vecchiaia anticipata aveva già raggiunto i 63 anni di età.
Il Decreto Legislativo 503/92 prevede, infatti, la possibilità di ottenere la Pensione di Vecchiaia Anticipata al compimento dei 55 anni e 7 mesi se donne o 60 anni e 7 mesi se uomini, in presenza di un'invalidità non inferiore all'80 per cento.
La legge di Riforma del 2011, non ha modificato quanto disposto dalla precedente norma (decreto legislativo 503/92), tutelando i soggetti invalidi dall'innalzamento ai nuovi e più elevati limiti di età.
Passando a considerare il requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione richiesta, il CTU nominato, dott. , a seguito dell'esame obiettivo Persona_1 della perizianda e della documentazione medica in atti ha accertato che parte ricorrente è affetta da patologie, specificatamente descritte nella relazione di consulenza tecnica, le quali, valutate complessivamente, determinano una riduzione della capacità lavorativa pari all'80%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 9.4.2024.
La valutazione del CTU. può essere condivisa, in quanto ampiamente e logicamente motivata nonché priva di vizi di ragionamento nell'analisi dei dati di fatto raccolti e, comunque non contestata dalle parti.
La domanda deve quindi essere accolta per esistenza del requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, tenuto conto che la ricorrente possiede il requisito anagrafico e quello contributivo, la cui sussistenza non è stata contestata da parte resistente.
Con riferimento poi alla decorrenza della prestazione e considerando l'eccezione sollevata sul punto dall' , si rileva che in effetti l'art. 12 comma 1, DL 78/2010, CP_1 convertito dalla Legge 122/2010 ha introdotto il regime delle c.d. “finestre mobili” per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
In sostanza, i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato conseguivano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Sul punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione statuendo che il regime delle finestre mobili è applicabile anche in caso di pensione di vecchiaia anticipata invalidi.
La Corte ha stabilito che “in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art.
1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art.
12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti” (Cass
Civ. Sez Lav. 13.11.2018 n. 29191 Cass. Civ.
2.2.2021 n. 2333).
Alla luce di quanto sopra il regime delle cd finestre mobili dovrà essere applicato anche al caso di specie.
Ed allora, avendo la ricorrente maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata a far data dal 9.4.2024, epoca in cui è stata riconosciuta invalida nella misura dell'80%, la stessa avrà diritto a percepire la pensione dal 12° mese successivo al suo riconoscimento e quindi dal 9.4.2025.
Va, pertanto, dichiarato il diritto di parte ricorrente alla pensione di vecchiaia a decorrere dal 9.4.2025, dodicesimo mese successivo al perfezionamento del CP_ requisito sanitario e, per l'effetto, l' deve essere condannato al pagamento della pensione di vecchiaia, con decorrenza da tale data.
L'accoglimento della domanda comporta la condanna dell' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore di parte ricorrente. Anche le spese della CTU sono poste a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso proposto: ogni diversa domanda, eccezione deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente alla pensione di vecchiaia ex Legge 503/92, con decorrenza dal 9.4.2025 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della predetta pensione a partire dalla suddetta data. CP_1 2) Condanna l' alla rifusione della restante parte che liquida in € 2.540,00, oltre CP_1 spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
3) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Così deciso in Palmi il 26.6.2025
Il G.O.P.
dott.ssa Giuliana Profazio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1 liquida in € 1865,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Palmi 26/06/2025
Dott.ssa Giuliana Profazio