TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/12/2025, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4595/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del 25.11.2025, fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4595/2017 r.g.a.c. tra
(c.f.: ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , in qualità di eredi di e C.F._2 Persona_1 Per_2
rappresentati e difesi giusta procura in atti dall' Avv. Rosario Montella, presso il cui
[...] studio è elett.te dom.to in Cercola (Na) alla Via Tenente Vittorio Barone n. 12;
- intimanti contro
(c.f.: , rappresentato e difeso giusta procura a Parte_1 C.F._3 margine della comparsa di costituzione e risposta dall' Avv. Maurizio Nardiello, presso il cui studio
è elett.te dom.to in Casalnuovo di Napoli (Na) al Corso Umberto I n. 319;
- intimato
1
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida
[...]
e hanno convenuto in giudizio per ottenere la con- Per_1 Persona_2 Parte_1 valida dello sfratto relativo all' immobile sito in Casalnuovo di Napoli, al Viale Delle Ginestre n.
60/62, primo piano, meglio descritto in atti, concesso in locazione ad uso abitativo all' intimato in forza di contratto stipulato in data 9.7.2011, per un canone mensile pari ad euro 550,00.
A sostegno della domanda gli intimanti deducevano la sussistenza di una morosità complessiva pari ad euro 4.648,34, di cui euro 1.100,00 per i canoni di gennaio e febbraio 2017, euro 3.400,00 a tito- lo di differenza di importo tra quanto corrisposto mensilmente dall' intimato dall' inizio del rapporto di locazione (euro 500,00 mensili) e quanto pattuito in contratto (euro 550,00) ed euro 148,34 a tito- lo di quota dovuta per la fornitura di energia elettrica interna al condominio, come da previsione di cui agli artt. 11 e 12 del contratto di locazione.
Si è costituito l' intimato ed ha resistito alla avversa intimazione, contestando la esistenza della mo- rosità, e deducendo di aver sempre corrisposto l' intero importo del canone, pari ad euro 550,00, dapprima in contanti nelle mani del locatore ed, a far data dal novembre 2016, a mezzo vaglia po- stale;
contestava la debenza dell' importo relativo alla fornitura elettrica, deducendo di aver sempre provveduto al pagamento in via diretta della fornitura di energia per la parte comune, versando l' importo di euro 1.044,84, pari ad un terzo della maggior somma dovuta, somma per la quale spie- gava domanda riconvenzionale;
lamentava, peraltro, la apposizione da parte dei locatori di blocchi di cemento al vialetto di accesso alla proprietà, che impedivano al conduttore il parcheggio della propria vettura, nonché la apposizione di un cancello nel vano scala, idoneo ad interdire l' accesso al contatore della energia elettrica, concludendo per la condanna degli intimati alla rimozione delle predette opere ed alla risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese di lite.
All' udienza del 25.5.2017 il GOT precedentemente titolare del fascicolo concedeva il rilascio ex art. 665 c.p.c.; le parti provvedevano al deposito di memorie integrative e veniva espletata la istrut- toria mediante la audizione dei testi indicati;
il giudizio veniva successivamente interrotto dapprima per la morte dell' intimante e successivamente per la morte dell' intimante Persona_2 [...]
ma il processo veniva regolarmente proseguito dagli eredi di questi ultimi, Persona_3 [...]
(omonimo dell' intimato) ed e veniva infine rinviato alla CP_1 Parte_2 udienza del 25.11.2025 per la discussione e decisione.
In via preliminare va dato atto che manca, in atti, la produzione della parte intimante.
2
Questa circostanza non impedisce la decisione del giudizio tenuto conto che la mancanza del fasci- colo non dipende dal suo smarrimento, bensì dal ritiro effettuato dalla parte, come si evince dal ver- bale di udienza del 16 febbraio 2023, alla quale entrambe le parti venivano autorizzate al ritiro delle produzioni;
pertanto, il difensore ha ritirato la propria produzione e non l'ha depositata nuovamente prima della udienza di discussione del 25.11.2025 (celebratasi con modalità cartolari).
La giurisprudenza consolidata afferma che la decisione della causa, in questi casi, vada presa allo stato degli atti, in assenza della produzione di parte.
Ed infatti “in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documenta- zione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, deci- dere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione” (in questo senso, Cass. civ., sent. n. 10224/2017).
Dunque “il Giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o repe- ribile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti” (in questo senso, Cass. civ., sent. n. 10741/2015)
La decisione va, pertanto, presa allo stato degli atti.
Ciò premesso e venendo all' esame del merito, la domanda attorea di risoluzione contrattuale pro- posta con l' intimazione di sfratto per morosità per grave inadempimento del conduttore è fondata e merita accoglimento.
Giova premettere che, in forza del principio generale di cui all' art. 2697 c.c. sull' onere della prova, così come puntualizzato dalla granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione (a partire da Corte di Cass., SS.UU. 2001 n. 13533), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il credi- tore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempi-
3
mento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Con riferimento alle locazioni ad uso abitativo, a seguito dell'entrata in vigore della l. 27 luglio
1978 n. 392 la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'i- nadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli art. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva l.
9 dicembre 1998 n. 431) a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamen- to di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fer- mo restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento sogget- tivo dell'inadempimento, costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del de- bitore.
Nella fattispecie, parte intimante ha dedotto il mancato pagamento dei canoni di locazione per le mensilità di gennaio e febbraio 2017, deducendo, peraltro, la sussistenza di una ulteriore morosità pari a complessivi euro 3.400,00, corrispondenti al pagamento del canone in misura ridotta (500 eu- ro in luogo dei 550 previsti in contratto) dall' inizio del rapporto.
Il conduttore, sul punto, ha dedotto di aver corrisposto i due canoni di gennaio e febbraio 2017 me- diante vaglia postale, ed ha contestato il pagamento del canone in misura ridotta nel corso del rap- porto.
Ciò posto, è provato e non risulta contestato tra le parti che i due vaglia postali con i quali il condut- tore ha corrisposto i canoni di gennaio e febbraio 2017 sono stati disposti, rispettivamente, in data 4
e 9 marzo 2017 e risultano, pertanto, successivi alla notifica dell' atto di intimazione di sfratto per morosità, avvenuta in data 13.2.2017.
Pertanto, anche a tacere dell' effettivo accertamento della parziale morosità per le annualità pregres- se (di cui qui a breve si dirà), è pacifica la sussistenza del grave inadempimento del conduttore, consistente nell' omesso pagamento di due canoni di locazione, costituendo principio pacifico quel- lo per cui il pagamento dei canoni di cui all'atto di intimazione successivamente alla notifica dello stesso atto non è idoneo ad elidere il grave inadempimento dell' intimato, idoneo all' accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di locazione.
4
Ed infatti “In tema di locazioni, il pagamento delle morosità intimate dopo l'introduzione del con- traddittorio, qualora avvenga, non costituisce sanatoria, oltre che della morosità intimata, anche della vicenda giuridica relativa alla pretesa di inadempimento, operando in questo caso il principio generale previsto dall'articolo 1453, comma 3, del Cc, il quale esclude che il debitore possa adem- piere la propria obbligazione successivamente all'introduzione della domanda di risoluzione con- trattuale. La purgazione della mora infatti, successiva alla domanda di risoluzione contenuta nell'intimazione di sfratto non è ostativa all'accertamento della gravità del pregresso inadempimen- to di parte intimata nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti. Di conseguenza, il pagamento in corso di causa, ove avvenga, dei canoni di locazione e degli altri importi scaduti, non esclude la valutazione della gravità dell'inadempi- mento del conduttore dedotta con l'intimazione di sfratto” (Trib. Roma, sent. n. 18938 del 2021).
Peranto, il mancato pagamento di due canoni integra senz' altro il grave inadempimento del condut- tore richiesto ex art. 5 l. 392 del 1978 ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto;
tale rilievo conduce, pertanto, all' accoglimento della domanda di risoluzione per colpa del conduttore proposta con l' intimazione.
Tale declaratoria assume, altresì, carattere assorbente rispetto ai lamentati inadempimenti ascritti al locatore da parte del conduttore e conduce al rigetto delle domande riconvenzionali proposte dal conduttore volte alla rimozione dei blocchi di cemento nel viale di accesso e del cancello in ferro prima del vano contatore, ovvero alla consegna della relativa chiave (domande il cui accoglimento presupporrebbe la prosecuzione del rapporto di locazione, viceversa risolto per inadempimento del conduttore).
Nulla va disposto per il rilascio, già avvenuto in esecuzione della ordinanza ex art. 665 c.p.c., se- condo quanto dedotto dalle parti.
Venendo all' esame della domanda di condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni insoluti e di fornitura di energia, si osserva quanto segue.
Nulla va disposto in ordine al pagamento delle mensilità di gennaio e febbraio 2017, atteso che tale pagamento è avvenuto in corso di causa, secondo quanto rilevato;
va, invece, accolta la domanda di pagamento del canone di marzo 2017, pari ad euro 550,00, avendo l' intimante richiesto tale impor- to fin dalla memoria integrativa e non avendo l' intimato provato di averlo corrisposto.
Quanto al pagamento della somma di euro 3.400,00, corrispondente alla differenza tra quanto corri- sposto dal conduttore (euro 500,00 mensili) e quanto pattuito in contratto (euro 550,00) dall' inizio
5
della locazione (luglio 2011), è da rilevarsi che, a fronte della previsione convenzionale di un cano- ne pari a 550,00 euro mensili (art. 5 del contratto), le risultanze dell' istruttoria espletata sono state del tutto divergenti in ordine alla individuazione della misura del canone corrisposto nel corso del rapporto.
Premesso che tutti i testi escussi hanno riferito che il canone veniva corrisposto in contanti dall' in- timato all' intimante o a suoi delegati, del tutto divergenti risultano essere le deposizioni dei testi in merito all' importo: ed infatti i testi di parte intimante hanno riferito che il canone era corrisposto in misura pari ad euro 500,00 mensili (teste , escusso all' udienza del 14.3.2019; te- Testimone_1 ste escusso all' udienza del 16.2.2023; , escusso all' Persona_1 Testimone_2 udienza del 16.2.2023), mentre i testi di parte intimata hanno riferito che lo stesso veniva corrispo- sto in misura pari ad euro 550,00, come da previsione convenzionale (teste Testimone_3 escusso all' udienza del 14.3.2019; teste , escusso all' udienza del 16.2.2023). Testimone_4
A fronte della impossibilità di attribuire maggiore rilevanza o credibilità alle deposizioni dell' uno o dell' altro teste, tenuto conto che tutti risultano legati da rapporti di parentela o di lavoro alle parti e che nessuno ha fornito, nel corso della propria deposizione, elementi per affermarne la maggiore o minore credibilità, occorre fare applicazione dei principi sull' onere della prova di cui all' art. 2697
c.c. così come puntualizzati dalla Corte di Cass., SS.UU. del 2003, per i quali al creditore è suffi- ciente provare il titolo ed allegare l' inadempimento, costituendo onere del debitore fornire la prova dei fatti modificativi, estintivi o impeditivi dell' aversa pretesa.
Pertanto, avendo il creditore fornito la prova della sussistenza di un obbligazione convenzionale per
550,00 euro mensili (contratto di locazione), ed essendosi limitato ad allegare l' altrui inadempi- mento nella misura indicata, è da rilevare che il debitore non ha fornito la prova di aver corretta- mente adempiuto nella misura prevista in contratto;
va, pertanto, accolta la domanda di condanna dell' intimato al pagamento della somma di euro 3.350,00, corrispondente alla misura del canone parzialmente inadempiuto (pari a 50,00 euro) per le mensilità in cui si è protratto l' inadempimento
(dal luglio 2011 al dicembre 2016, pari a 67 mensilità; va, invece, esclusa la mensilità di gennaio
2017, integralmente corrisposta).
In definitiva, l' intimato va condannato al pagamento, in favore degli intimanti, dell' importo di complessivi euro 3.900,00 (550,00 per il canone di marzo 2017 e 3.350,00 per differenze di canone da luglio 2011 al dicembre 2016); su tale somma decorrono gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo.
6
Non possono, viceversa, trovare accoglimento le reciproche domande – principale e riconvenziona- le - di condanna al pagamento di importi corrisposti per la fornitura di energia elettrica, in totale di- fetto di prova dei relativi esborsi.
Sul punto, giova richiamare il contenuto della previsione contrattuale sul punto di cui all' art. 12 del contratto di locazione: “sono interamente a carico del conduttore le spese relative al consumo dell'acqua e dell'enel ivi comprese quelle del cortile antistante l'immobile in oggetto nella misura, fissata dalle parti di comune accordo, di un terzo dell'importo dell'unica fattura di pertinenza. Il conduttore provvederà al pagamento di tale somma alle scadenze previste dalle società erogatrici di tali servizi a semplice richiesta del locatore. Il conduttore, in ogni caso, avrà diritto di prendere visione dei documenti giustificativi. Il conduttore non potrà sospendere o ritardare il cennato pa- gamento qualunque ne sia il motivo e/o titolo e non potrà far valere alcuna azione o d'eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute….”.
A fronte di tale previsione convenzionale, difetta integralmente qualsivoglia prova documentale dell' avvenuto adempimento da parte del conduttore e della sussistenza, oltre che della quantifica- zione, della relativa pretesa restitutoria, posto che manca qualsivoglia documento per parte intiman- te (mancando, in atti, la relativa produzione di parte, secondo quanto in precedenza espresso) e che i documenti prodotti dall' intimato non sono idonei a comprovare un esborso a tale titolo, avendo lo stesso prodotto unicamente delle fatture, intestate ad un soggetto terzo (tale ), e due ri- Parte_3 cevute (del luglio ed agosto 2013) in alcun modo idonee ad essere ricondotte alla fornitura in ogget- to.
Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dall' intimato, in difetto di al- legazione e prova in ordine ai danni subiti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55, in relazione alla misura in cui la domanda ha trovato concreto accoglimento ed all'attività processuale concretamente esercita- ta dal difensore costituito, con applicazione dei parametri medi e con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7
-accoglie la domanda e dichiara risolto, per grave inadempimento del conduttore, il contratto di lo- cazione stipulato tra le parti in causa, avente ad oggetto l' immobile sito in Casalnuovo di Napoli
(NA), al Viale delle Ginestre n. 60/62, 1° piano, meglio descritto in citazione e nel contratto in atti;
- condanna l' intimato al pagamento, in favore degli intimanti Parte_1 Parte_4
[.
ed dell' importo di euro 3.900,00, oltre interessi nella misura indicata in Parte_2 parte motiva;
- rigetta le domande riconvenzionali spiegate dall' intimato;
- condanna al pagamento, in favore degli intimanti e con attribuzione al difenso- Parte_1 re antistatario Avv. Rosario Montella, delle spese di lite del presente giudizio, liquidati in comples- sivi euro 250,00 per spese ed euro 2.552,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali
(nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA nella misura di legge.
Nola, 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
8
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del 25.11.2025, fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4595/2017 r.g.a.c. tra
(c.f.: ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , in qualità di eredi di e C.F._2 Persona_1 Per_2
rappresentati e difesi giusta procura in atti dall' Avv. Rosario Montella, presso il cui
[...] studio è elett.te dom.to in Cercola (Na) alla Via Tenente Vittorio Barone n. 12;
- intimanti contro
(c.f.: , rappresentato e difeso giusta procura a Parte_1 C.F._3 margine della comparsa di costituzione e risposta dall' Avv. Maurizio Nardiello, presso il cui studio
è elett.te dom.to in Casalnuovo di Napoli (Na) al Corso Umberto I n. 319;
- intimato
1
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida
[...]
e hanno convenuto in giudizio per ottenere la con- Per_1 Persona_2 Parte_1 valida dello sfratto relativo all' immobile sito in Casalnuovo di Napoli, al Viale Delle Ginestre n.
60/62, primo piano, meglio descritto in atti, concesso in locazione ad uso abitativo all' intimato in forza di contratto stipulato in data 9.7.2011, per un canone mensile pari ad euro 550,00.
A sostegno della domanda gli intimanti deducevano la sussistenza di una morosità complessiva pari ad euro 4.648,34, di cui euro 1.100,00 per i canoni di gennaio e febbraio 2017, euro 3.400,00 a tito- lo di differenza di importo tra quanto corrisposto mensilmente dall' intimato dall' inizio del rapporto di locazione (euro 500,00 mensili) e quanto pattuito in contratto (euro 550,00) ed euro 148,34 a tito- lo di quota dovuta per la fornitura di energia elettrica interna al condominio, come da previsione di cui agli artt. 11 e 12 del contratto di locazione.
Si è costituito l' intimato ed ha resistito alla avversa intimazione, contestando la esistenza della mo- rosità, e deducendo di aver sempre corrisposto l' intero importo del canone, pari ad euro 550,00, dapprima in contanti nelle mani del locatore ed, a far data dal novembre 2016, a mezzo vaglia po- stale;
contestava la debenza dell' importo relativo alla fornitura elettrica, deducendo di aver sempre provveduto al pagamento in via diretta della fornitura di energia per la parte comune, versando l' importo di euro 1.044,84, pari ad un terzo della maggior somma dovuta, somma per la quale spie- gava domanda riconvenzionale;
lamentava, peraltro, la apposizione da parte dei locatori di blocchi di cemento al vialetto di accesso alla proprietà, che impedivano al conduttore il parcheggio della propria vettura, nonché la apposizione di un cancello nel vano scala, idoneo ad interdire l' accesso al contatore della energia elettrica, concludendo per la condanna degli intimati alla rimozione delle predette opere ed alla risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese di lite.
All' udienza del 25.5.2017 il GOT precedentemente titolare del fascicolo concedeva il rilascio ex art. 665 c.p.c.; le parti provvedevano al deposito di memorie integrative e veniva espletata la istrut- toria mediante la audizione dei testi indicati;
il giudizio veniva successivamente interrotto dapprima per la morte dell' intimante e successivamente per la morte dell' intimante Persona_2 [...]
ma il processo veniva regolarmente proseguito dagli eredi di questi ultimi, Persona_3 [...]
(omonimo dell' intimato) ed e veniva infine rinviato alla CP_1 Parte_2 udienza del 25.11.2025 per la discussione e decisione.
In via preliminare va dato atto che manca, in atti, la produzione della parte intimante.
2
Questa circostanza non impedisce la decisione del giudizio tenuto conto che la mancanza del fasci- colo non dipende dal suo smarrimento, bensì dal ritiro effettuato dalla parte, come si evince dal ver- bale di udienza del 16 febbraio 2023, alla quale entrambe le parti venivano autorizzate al ritiro delle produzioni;
pertanto, il difensore ha ritirato la propria produzione e non l'ha depositata nuovamente prima della udienza di discussione del 25.11.2025 (celebratasi con modalità cartolari).
La giurisprudenza consolidata afferma che la decisione della causa, in questi casi, vada presa allo stato degli atti, in assenza della produzione di parte.
Ed infatti “in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documenta- zione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, deci- dere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione” (in questo senso, Cass. civ., sent. n. 10224/2017).
Dunque “il Giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o repe- ribile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti” (in questo senso, Cass. civ., sent. n. 10741/2015)
La decisione va, pertanto, presa allo stato degli atti.
Ciò premesso e venendo all' esame del merito, la domanda attorea di risoluzione contrattuale pro- posta con l' intimazione di sfratto per morosità per grave inadempimento del conduttore è fondata e merita accoglimento.
Giova premettere che, in forza del principio generale di cui all' art. 2697 c.c. sull' onere della prova, così come puntualizzato dalla granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione (a partire da Corte di Cass., SS.UU. 2001 n. 13533), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il credi- tore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempi-
3
mento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Con riferimento alle locazioni ad uso abitativo, a seguito dell'entrata in vigore della l. 27 luglio
1978 n. 392 la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'i- nadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli art. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva l.
9 dicembre 1998 n. 431) a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamen- to di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fer- mo restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento sogget- tivo dell'inadempimento, costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del de- bitore.
Nella fattispecie, parte intimante ha dedotto il mancato pagamento dei canoni di locazione per le mensilità di gennaio e febbraio 2017, deducendo, peraltro, la sussistenza di una ulteriore morosità pari a complessivi euro 3.400,00, corrispondenti al pagamento del canone in misura ridotta (500 eu- ro in luogo dei 550 previsti in contratto) dall' inizio del rapporto.
Il conduttore, sul punto, ha dedotto di aver corrisposto i due canoni di gennaio e febbraio 2017 me- diante vaglia postale, ed ha contestato il pagamento del canone in misura ridotta nel corso del rap- porto.
Ciò posto, è provato e non risulta contestato tra le parti che i due vaglia postali con i quali il condut- tore ha corrisposto i canoni di gennaio e febbraio 2017 sono stati disposti, rispettivamente, in data 4
e 9 marzo 2017 e risultano, pertanto, successivi alla notifica dell' atto di intimazione di sfratto per morosità, avvenuta in data 13.2.2017.
Pertanto, anche a tacere dell' effettivo accertamento della parziale morosità per le annualità pregres- se (di cui qui a breve si dirà), è pacifica la sussistenza del grave inadempimento del conduttore, consistente nell' omesso pagamento di due canoni di locazione, costituendo principio pacifico quel- lo per cui il pagamento dei canoni di cui all'atto di intimazione successivamente alla notifica dello stesso atto non è idoneo ad elidere il grave inadempimento dell' intimato, idoneo all' accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di locazione.
4
Ed infatti “In tema di locazioni, il pagamento delle morosità intimate dopo l'introduzione del con- traddittorio, qualora avvenga, non costituisce sanatoria, oltre che della morosità intimata, anche della vicenda giuridica relativa alla pretesa di inadempimento, operando in questo caso il principio generale previsto dall'articolo 1453, comma 3, del Cc, il quale esclude che il debitore possa adem- piere la propria obbligazione successivamente all'introduzione della domanda di risoluzione con- trattuale. La purgazione della mora infatti, successiva alla domanda di risoluzione contenuta nell'intimazione di sfratto non è ostativa all'accertamento della gravità del pregresso inadempimen- to di parte intimata nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti. Di conseguenza, il pagamento in corso di causa, ove avvenga, dei canoni di locazione e degli altri importi scaduti, non esclude la valutazione della gravità dell'inadempi- mento del conduttore dedotta con l'intimazione di sfratto” (Trib. Roma, sent. n. 18938 del 2021).
Peranto, il mancato pagamento di due canoni integra senz' altro il grave inadempimento del condut- tore richiesto ex art. 5 l. 392 del 1978 ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto;
tale rilievo conduce, pertanto, all' accoglimento della domanda di risoluzione per colpa del conduttore proposta con l' intimazione.
Tale declaratoria assume, altresì, carattere assorbente rispetto ai lamentati inadempimenti ascritti al locatore da parte del conduttore e conduce al rigetto delle domande riconvenzionali proposte dal conduttore volte alla rimozione dei blocchi di cemento nel viale di accesso e del cancello in ferro prima del vano contatore, ovvero alla consegna della relativa chiave (domande il cui accoglimento presupporrebbe la prosecuzione del rapporto di locazione, viceversa risolto per inadempimento del conduttore).
Nulla va disposto per il rilascio, già avvenuto in esecuzione della ordinanza ex art. 665 c.p.c., se- condo quanto dedotto dalle parti.
Venendo all' esame della domanda di condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni insoluti e di fornitura di energia, si osserva quanto segue.
Nulla va disposto in ordine al pagamento delle mensilità di gennaio e febbraio 2017, atteso che tale pagamento è avvenuto in corso di causa, secondo quanto rilevato;
va, invece, accolta la domanda di pagamento del canone di marzo 2017, pari ad euro 550,00, avendo l' intimante richiesto tale impor- to fin dalla memoria integrativa e non avendo l' intimato provato di averlo corrisposto.
Quanto al pagamento della somma di euro 3.400,00, corrispondente alla differenza tra quanto corri- sposto dal conduttore (euro 500,00 mensili) e quanto pattuito in contratto (euro 550,00) dall' inizio
5
della locazione (luglio 2011), è da rilevarsi che, a fronte della previsione convenzionale di un cano- ne pari a 550,00 euro mensili (art. 5 del contratto), le risultanze dell' istruttoria espletata sono state del tutto divergenti in ordine alla individuazione della misura del canone corrisposto nel corso del rapporto.
Premesso che tutti i testi escussi hanno riferito che il canone veniva corrisposto in contanti dall' in- timato all' intimante o a suoi delegati, del tutto divergenti risultano essere le deposizioni dei testi in merito all' importo: ed infatti i testi di parte intimante hanno riferito che il canone era corrisposto in misura pari ad euro 500,00 mensili (teste , escusso all' udienza del 14.3.2019; te- Testimone_1 ste escusso all' udienza del 16.2.2023; , escusso all' Persona_1 Testimone_2 udienza del 16.2.2023), mentre i testi di parte intimata hanno riferito che lo stesso veniva corrispo- sto in misura pari ad euro 550,00, come da previsione convenzionale (teste Testimone_3 escusso all' udienza del 14.3.2019; teste , escusso all' udienza del 16.2.2023). Testimone_4
A fronte della impossibilità di attribuire maggiore rilevanza o credibilità alle deposizioni dell' uno o dell' altro teste, tenuto conto che tutti risultano legati da rapporti di parentela o di lavoro alle parti e che nessuno ha fornito, nel corso della propria deposizione, elementi per affermarne la maggiore o minore credibilità, occorre fare applicazione dei principi sull' onere della prova di cui all' art. 2697
c.c. così come puntualizzati dalla Corte di Cass., SS.UU. del 2003, per i quali al creditore è suffi- ciente provare il titolo ed allegare l' inadempimento, costituendo onere del debitore fornire la prova dei fatti modificativi, estintivi o impeditivi dell' aversa pretesa.
Pertanto, avendo il creditore fornito la prova della sussistenza di un obbligazione convenzionale per
550,00 euro mensili (contratto di locazione), ed essendosi limitato ad allegare l' altrui inadempi- mento nella misura indicata, è da rilevare che il debitore non ha fornito la prova di aver corretta- mente adempiuto nella misura prevista in contratto;
va, pertanto, accolta la domanda di condanna dell' intimato al pagamento della somma di euro 3.350,00, corrispondente alla misura del canone parzialmente inadempiuto (pari a 50,00 euro) per le mensilità in cui si è protratto l' inadempimento
(dal luglio 2011 al dicembre 2016, pari a 67 mensilità; va, invece, esclusa la mensilità di gennaio
2017, integralmente corrisposta).
In definitiva, l' intimato va condannato al pagamento, in favore degli intimanti, dell' importo di complessivi euro 3.900,00 (550,00 per il canone di marzo 2017 e 3.350,00 per differenze di canone da luglio 2011 al dicembre 2016); su tale somma decorrono gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo.
6
Non possono, viceversa, trovare accoglimento le reciproche domande – principale e riconvenziona- le - di condanna al pagamento di importi corrisposti per la fornitura di energia elettrica, in totale di- fetto di prova dei relativi esborsi.
Sul punto, giova richiamare il contenuto della previsione contrattuale sul punto di cui all' art. 12 del contratto di locazione: “sono interamente a carico del conduttore le spese relative al consumo dell'acqua e dell'enel ivi comprese quelle del cortile antistante l'immobile in oggetto nella misura, fissata dalle parti di comune accordo, di un terzo dell'importo dell'unica fattura di pertinenza. Il conduttore provvederà al pagamento di tale somma alle scadenze previste dalle società erogatrici di tali servizi a semplice richiesta del locatore. Il conduttore, in ogni caso, avrà diritto di prendere visione dei documenti giustificativi. Il conduttore non potrà sospendere o ritardare il cennato pa- gamento qualunque ne sia il motivo e/o titolo e non potrà far valere alcuna azione o d'eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute….”.
A fronte di tale previsione convenzionale, difetta integralmente qualsivoglia prova documentale dell' avvenuto adempimento da parte del conduttore e della sussistenza, oltre che della quantifica- zione, della relativa pretesa restitutoria, posto che manca qualsivoglia documento per parte intiman- te (mancando, in atti, la relativa produzione di parte, secondo quanto in precedenza espresso) e che i documenti prodotti dall' intimato non sono idonei a comprovare un esborso a tale titolo, avendo lo stesso prodotto unicamente delle fatture, intestate ad un soggetto terzo (tale ), e due ri- Parte_3 cevute (del luglio ed agosto 2013) in alcun modo idonee ad essere ricondotte alla fornitura in ogget- to.
Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dall' intimato, in difetto di al- legazione e prova in ordine ai danni subiti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55, in relazione alla misura in cui la domanda ha trovato concreto accoglimento ed all'attività processuale concretamente esercita- ta dal difensore costituito, con applicazione dei parametri medi e con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7
-accoglie la domanda e dichiara risolto, per grave inadempimento del conduttore, il contratto di lo- cazione stipulato tra le parti in causa, avente ad oggetto l' immobile sito in Casalnuovo di Napoli
(NA), al Viale delle Ginestre n. 60/62, 1° piano, meglio descritto in citazione e nel contratto in atti;
- condanna l' intimato al pagamento, in favore degli intimanti Parte_1 Parte_4
[.
ed dell' importo di euro 3.900,00, oltre interessi nella misura indicata in Parte_2 parte motiva;
- rigetta le domande riconvenzionali spiegate dall' intimato;
- condanna al pagamento, in favore degli intimanti e con attribuzione al difenso- Parte_1 re antistatario Avv. Rosario Montella, delle spese di lite del presente giudizio, liquidati in comples- sivi euro 250,00 per spese ed euro 2.552,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali
(nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA nella misura di legge.
Nola, 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
8