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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9291 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 16 dicembre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 21591\2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA TRA
nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Firenze n. 32, presso lo studio legale dell'avv. Francesco Gentile, da cui è rapp.to e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede dell' in via Nuova Poggioreale ang. CP_1
Via S. Lazzaro, rapp.to e difeso dall'avv. Concetta Petrillo, giusta procura generale alle liti in atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Il ricorrente in epigrafe indicato deduce che con sentenza n.6259 del 26.9.2017 il Giudice del Tribunale di Napoli , dott.ssa Tomassi, riconosceva la natura professionale della malattia dell'apparato respiratorio “ ispessimenti pleurici e sindrome disventilatoria di grado misto” con postumi quantificati in misura del 16%, in relazione all'esposizione ad amianto e altre sostanze nocive in ambiente lavorativo e per le mansioni svolte alle dipendenze della
[...]
CP_2 Deduce che, a causa dell'aggravamento della patologia professionale, ha chiesto all' il CP_1 riconoscimento di una percentuale di postumi maggiore e pari al 22%, respinta dall' , CP_3 e che senza esito è rimasta anche l'opposizione in sede amministrativa. Chiede pertanto accertare e dichiarare la sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia contratta, con percentuale della menomazione, pari o superiore al 22%, con la condanna dell' all'erogazione delle relative prestazioni. CP_1
LA COSTITUZIONE DELL' CP_1
Si è costituito l eccependo la nullità del ricorso avverso nonché deducendo nel merito CP_1
l'infondatezza delle avverse pretese per insussistenza dei presupposti della domanda di aggravamento dei postumi. Conclude quindi per il rigetto del ricorso. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito regolarmente il contraddittorio, è stata disposta ed eseguita Ctu medico – legale, la causa è stata infine rinviata all'udienza odierna e, all'esito della discussione, la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti di cui alla seguente motivazione. Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto – natura professionale della malattia e aggravamento dei postumi - e le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso, proposta dalla difesa . CP_1 Nel merito, ritiene il tribunale che l'origine professionale della patologia a carico dell'apparato respiratorio del ricorrente risulta già accertata con la sentenza richiamata in ricorso e nella parte espositiva di questa sentenza, senza che risulti alcuna modifica del quadro fattuale e normativo a cui essa fa riferimento. Deve, del resto, evidenziarsi che la patologia è stata ritenuta di natura professionale per le mansioni espletate dal ricorrente con esposizione ad amianto per epoca pregressa, sicché appare del tutto coerente ritenere che il predetto nesso causale persista all'attualità. Oggetto precipuo della decisione risulta, quindi, la valutazione dei postumi permanenti derivanti dalla predetta esposizione e a carico dell'apparato respiratorio, alla stregua del dedotto aggravamento degli stessi.
Orbene, al riguardo, devono ritenersi pienamente condivisibili le conclusioni di cui alla Ctu in atti, che fa proprie, in quanto immuni da vizi logici e compatibili con le risultanze istruttorie, in ordine alla valutazione della sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa, per come pacificamente svolta dal ricorrente nonché per come documentata dagli atti, e la patologia diagnosticata.
Deve, in particolare, evidenziarsi che il CTU, a seguito di esame dei documenti in atti e dell' esame clinico diretto del ricorrente nonchè di esauriente discussione medico - legale - ha ritenuto che, nel caso in esame, il ricorrente risulta affetto da “Asbestosi pleuro-polmonare;
- BPCO di grado severo;
- Insufficienza respiratoria cronica (iniziale). Si ritiene sussistente e scientificamente fondato il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta (esposizione ad amianto in forma continuativa e significativa) e la patologia diagnosticata. La patologia è clinicamente e funzionalmente stabilizzata alla data del 02/11/2023, coincidente con l'esecuzione della TAC torace diagnostica” precisando che “ Le menomazioni riscontrate rientrano nell'ambito delle affezioni dell'apparato respiratorio, in particolare nella categoria: Voce 201 - “Pneumoconiosi da asbesto (asbestosi), con compromissione funzionale respiratoria”. Secondo le tabelle , tale condizione – quando associata a quadro radiologico con CP_1 fibrosi polmonare, ispessimenti pleurici bilaterali e sindrome disventilatoria di tipo misto (ostruttivo e restrittivo) – comporta una menomazione compresa tra il 11% e il 25%, in funzione del grado di compromissione funzionale rilevata. Nel caso in esame:
• La compromissione ventilatoria è severa, con insufficienza respiratoria cronica iniziale.
• Il quadro clinico e funzionale è risultato stabilizzato alla data del 02/11/2023 (data della TAC torace). Secondo i criteri medico-legali, le tabelle e la normativa vigente (art. 13 D.Lgs. CP_1 38/2000), il danno permanente biologico è quantificabile in misura pari al 19%, in riferimento alla compromissione grave della funzione respiratoria e dell'apparato pleuro-polmonare.” Le conclusioni di cui alla consulenza tecnica riportata appaiono pienamente compatibili con le risultanze istruttorie in atti, tenuto conto che dalle stesse emerge una chiara derivazione causale delle patologie riscontrate dalla esposizione lavorativa di cui alla citata sentenza n. 6259\2017 del tribunale di Napoli e immune da vizi logici. Ciò premesso, in accoglimento parziale del ricorso, va dichiarata la natura professionale della patologia di cui sopra, con il diritto del ricorrente al riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 19 %, a far data dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione -domanda amministrativa di revisione del 29.1.2024 -, ex art. 84 TU -, con conseguente diritto alla costituzione CP_1 di una rendita nella misura percentuale del 19%, con condanna dell' resistente CP_1 CP_3 alla costituzione di rendita nella misura di cui sopra dalla predetta data e all'erogazione delle prestazioni economiche conseguenti, detratto l'importo già erogato per la medesima causale e per minore percentuale. Le spese di lite seguono la soccombenza con liquidazione come in dispositivo ai sensi del DM 55\2014 e succ. mod..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la natura professionale della patologia di cui sopra, con il diritto del ricorrente al riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 19
%, a far data dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione -domanda amministrativa di revisione del 29.1.2024
-, ex art. 84 TU , con conseguente diritto alla costituzione di una rendita nella CP_1 CP_1 misura percentuale del 19%, con condanna dell' resistente alla costituzione di rendita CP_3 nella misura id cui sopra dalla predetta data e all'erogazione delle prestazioni economiche conseguenti, detratto l'importo già erogato per la medesima causale;
condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro CP_1 2.700,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge, se dovute, da distrarre ex art. 93 c.p.c. liquida le spese di CTU come da separato decreto Napoli, 16.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 16 dicembre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 21591\2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA TRA
nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Firenze n. 32, presso lo studio legale dell'avv. Francesco Gentile, da cui è rapp.to e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede dell' in via Nuova Poggioreale ang. CP_1
Via S. Lazzaro, rapp.to e difeso dall'avv. Concetta Petrillo, giusta procura generale alle liti in atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Il ricorrente in epigrafe indicato deduce che con sentenza n.6259 del 26.9.2017 il Giudice del Tribunale di Napoli , dott.ssa Tomassi, riconosceva la natura professionale della malattia dell'apparato respiratorio “ ispessimenti pleurici e sindrome disventilatoria di grado misto” con postumi quantificati in misura del 16%, in relazione all'esposizione ad amianto e altre sostanze nocive in ambiente lavorativo e per le mansioni svolte alle dipendenze della
[...]
CP_2 Deduce che, a causa dell'aggravamento della patologia professionale, ha chiesto all' il CP_1 riconoscimento di una percentuale di postumi maggiore e pari al 22%, respinta dall' , CP_3 e che senza esito è rimasta anche l'opposizione in sede amministrativa. Chiede pertanto accertare e dichiarare la sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia contratta, con percentuale della menomazione, pari o superiore al 22%, con la condanna dell' all'erogazione delle relative prestazioni. CP_1
LA COSTITUZIONE DELL' CP_1
Si è costituito l eccependo la nullità del ricorso avverso nonché deducendo nel merito CP_1
l'infondatezza delle avverse pretese per insussistenza dei presupposti della domanda di aggravamento dei postumi. Conclude quindi per il rigetto del ricorso. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito regolarmente il contraddittorio, è stata disposta ed eseguita Ctu medico – legale, la causa è stata infine rinviata all'udienza odierna e, all'esito della discussione, la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti di cui alla seguente motivazione. Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto – natura professionale della malattia e aggravamento dei postumi - e le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso, proposta dalla difesa . CP_1 Nel merito, ritiene il tribunale che l'origine professionale della patologia a carico dell'apparato respiratorio del ricorrente risulta già accertata con la sentenza richiamata in ricorso e nella parte espositiva di questa sentenza, senza che risulti alcuna modifica del quadro fattuale e normativo a cui essa fa riferimento. Deve, del resto, evidenziarsi che la patologia è stata ritenuta di natura professionale per le mansioni espletate dal ricorrente con esposizione ad amianto per epoca pregressa, sicché appare del tutto coerente ritenere che il predetto nesso causale persista all'attualità. Oggetto precipuo della decisione risulta, quindi, la valutazione dei postumi permanenti derivanti dalla predetta esposizione e a carico dell'apparato respiratorio, alla stregua del dedotto aggravamento degli stessi.
Orbene, al riguardo, devono ritenersi pienamente condivisibili le conclusioni di cui alla Ctu in atti, che fa proprie, in quanto immuni da vizi logici e compatibili con le risultanze istruttorie, in ordine alla valutazione della sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa, per come pacificamente svolta dal ricorrente nonché per come documentata dagli atti, e la patologia diagnosticata.
Deve, in particolare, evidenziarsi che il CTU, a seguito di esame dei documenti in atti e dell' esame clinico diretto del ricorrente nonchè di esauriente discussione medico - legale - ha ritenuto che, nel caso in esame, il ricorrente risulta affetto da “Asbestosi pleuro-polmonare;
- BPCO di grado severo;
- Insufficienza respiratoria cronica (iniziale). Si ritiene sussistente e scientificamente fondato il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta (esposizione ad amianto in forma continuativa e significativa) e la patologia diagnosticata. La patologia è clinicamente e funzionalmente stabilizzata alla data del 02/11/2023, coincidente con l'esecuzione della TAC torace diagnostica” precisando che “ Le menomazioni riscontrate rientrano nell'ambito delle affezioni dell'apparato respiratorio, in particolare nella categoria: Voce 201 - “Pneumoconiosi da asbesto (asbestosi), con compromissione funzionale respiratoria”. Secondo le tabelle , tale condizione – quando associata a quadro radiologico con CP_1 fibrosi polmonare, ispessimenti pleurici bilaterali e sindrome disventilatoria di tipo misto (ostruttivo e restrittivo) – comporta una menomazione compresa tra il 11% e il 25%, in funzione del grado di compromissione funzionale rilevata. Nel caso in esame:
• La compromissione ventilatoria è severa, con insufficienza respiratoria cronica iniziale.
• Il quadro clinico e funzionale è risultato stabilizzato alla data del 02/11/2023 (data della TAC torace). Secondo i criteri medico-legali, le tabelle e la normativa vigente (art. 13 D.Lgs. CP_1 38/2000), il danno permanente biologico è quantificabile in misura pari al 19%, in riferimento alla compromissione grave della funzione respiratoria e dell'apparato pleuro-polmonare.” Le conclusioni di cui alla consulenza tecnica riportata appaiono pienamente compatibili con le risultanze istruttorie in atti, tenuto conto che dalle stesse emerge una chiara derivazione causale delle patologie riscontrate dalla esposizione lavorativa di cui alla citata sentenza n. 6259\2017 del tribunale di Napoli e immune da vizi logici. Ciò premesso, in accoglimento parziale del ricorso, va dichiarata la natura professionale della patologia di cui sopra, con il diritto del ricorrente al riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 19 %, a far data dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione -domanda amministrativa di revisione del 29.1.2024 -, ex art. 84 TU -, con conseguente diritto alla costituzione CP_1 di una rendita nella misura percentuale del 19%, con condanna dell' resistente CP_1 CP_3 alla costituzione di rendita nella misura di cui sopra dalla predetta data e all'erogazione delle prestazioni economiche conseguenti, detratto l'importo già erogato per la medesima causale e per minore percentuale. Le spese di lite seguono la soccombenza con liquidazione come in dispositivo ai sensi del DM 55\2014 e succ. mod..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la natura professionale della patologia di cui sopra, con il diritto del ricorrente al riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 19
%, a far data dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione -domanda amministrativa di revisione del 29.1.2024
-, ex art. 84 TU , con conseguente diritto alla costituzione di una rendita nella CP_1 CP_1 misura percentuale del 19%, con condanna dell' resistente alla costituzione di rendita CP_3 nella misura id cui sopra dalla predetta data e all'erogazione delle prestazioni economiche conseguenti, detratto l'importo già erogato per la medesima causale;
condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro CP_1 2.700,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge, se dovute, da distrarre ex art. 93 c.p.c. liquida le spese di CTU come da separato decreto Napoli, 16.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo