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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/10/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dott.ssa DI IO
AN, in funzione di giudice del lavoro, a seguito del mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter, comma 4, c.p.c., sostitutive della udienza del
21.10.2025 ha reso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2472 /2024 R.G.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ROTELLI PAOLO GIOVANNI, per procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
IL , c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa.
[...]
, Parte_2
RESISTENTE
E nei confronti di tutti gli iscritti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, valide per il triennio 2024/2027;
OGGETTO: Altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4
c.p.c., non avendo le parti costituite provveduto al deposito telematico di note scritte, né entro il termine del 01.07.2025, né entro il successivo termine del
21.10.2025.
L'attuale formulazione dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., espressamente contempla la previsione della dichiarazione di estinzione del processo come pronuncia immediatamente conseguente all'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo e, quindi, postula l'adozione di un provvedimento che pone termine al processo e preclude una sua riassunzione.
L'introduzione della previsione della immediata dichiarazione di estinzione pone l'esigenza di un controllo del relativo provvedimento, trattandosi pur sempre di un atto che definisce il giudizio.
La giurisprudenza, in relazione all'analoga fattispecie delineata dal combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., ha chiarito che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di decreto o di ordinanza;
pertanto, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello, senza che sia ipotizzabile il reclamo al collegio, non essendo possibile contrapporre il giudice unico al collegio (cfr. Cass. n. 950/2005;
Cass. n. 14592/2007; Cass. n. 18242/2008; Cass. n. 20631/2011; Cass. n.
6654/2012; Cass. n. 17522/2015; Cass. n. 23997/2019; Cass. n. 7107/2020).
Si deve, quindi, concludere che, nell'ipotesi prevista dall'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., la forma appropriata che il provvedimento deve assumere non è quella della ordinanza, ma quella della sentenza, trattandosi dell'unica forma idonea al raggiungimento dello scopo dell'atto, giacché esso definisce il processo con una decisione in rito suscettibile di impugnazione mediante appello, a sua volta mezzo generale di impugnazione delle “sentenze”.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, dunque, pronunciata sentenza di estinzione del presente giudizio.
Non sussiste alcuna situazione di soccombenza che giustifichi l'adozione di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n.2472 /2024 RG, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del procedimento;
2) dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;
Manda alla Cancelleria quanto di competenza.
Barcellona P.G., lì 22/10/2025
Il Giudice
DI IO AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dott.ssa DI IO
AN, in funzione di giudice del lavoro, a seguito del mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter, comma 4, c.p.c., sostitutive della udienza del
21.10.2025 ha reso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2472 /2024 R.G.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ROTELLI PAOLO GIOVANNI, per procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
IL , c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa.
[...]
, Parte_2
RESISTENTE
E nei confronti di tutti gli iscritti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, valide per il triennio 2024/2027;
OGGETTO: Altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4
c.p.c., non avendo le parti costituite provveduto al deposito telematico di note scritte, né entro il termine del 01.07.2025, né entro il successivo termine del
21.10.2025.
L'attuale formulazione dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., espressamente contempla la previsione della dichiarazione di estinzione del processo come pronuncia immediatamente conseguente all'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo e, quindi, postula l'adozione di un provvedimento che pone termine al processo e preclude una sua riassunzione.
L'introduzione della previsione della immediata dichiarazione di estinzione pone l'esigenza di un controllo del relativo provvedimento, trattandosi pur sempre di un atto che definisce il giudizio.
La giurisprudenza, in relazione all'analoga fattispecie delineata dal combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., ha chiarito che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di decreto o di ordinanza;
pertanto, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello, senza che sia ipotizzabile il reclamo al collegio, non essendo possibile contrapporre il giudice unico al collegio (cfr. Cass. n. 950/2005;
Cass. n. 14592/2007; Cass. n. 18242/2008; Cass. n. 20631/2011; Cass. n.
6654/2012; Cass. n. 17522/2015; Cass. n. 23997/2019; Cass. n. 7107/2020).
Si deve, quindi, concludere che, nell'ipotesi prevista dall'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., la forma appropriata che il provvedimento deve assumere non è quella della ordinanza, ma quella della sentenza, trattandosi dell'unica forma idonea al raggiungimento dello scopo dell'atto, giacché esso definisce il processo con una decisione in rito suscettibile di impugnazione mediante appello, a sua volta mezzo generale di impugnazione delle “sentenze”.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, dunque, pronunciata sentenza di estinzione del presente giudizio.
Non sussiste alcuna situazione di soccombenza che giustifichi l'adozione di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n.2472 /2024 RG, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del procedimento;
2) dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;
Manda alla Cancelleria quanto di competenza.
Barcellona P.G., lì 22/10/2025
Il Giudice
DI IO AN