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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3629/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. US Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 3.10.2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. LAFASCIANO DARIO, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Corato alla via N. Bucci n. 5, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. TANDOI TIZIANA, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Corato alla via Ruvo n. 30, è elettivamente domiciliato;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.10.2023, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , il 2.9.2004 in Corato (atto n. CP_1
142, parte II, serie A, anno 2004).
Con decreto del 16.10.2023 è stata fissata la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 25.3.2024, si è costituito , rappresentando CP_1 il raggiungimento di un'intesa tra le parti in ordine alle condizioni di divorzio. All'udienza del 15.1.2025, i procuratori hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportandosi alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta il 18.3.2024.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'accordo di separazione del 26.11.2019, raggiunto in seguito alla negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica, in data 27.11.2019 e tenuto conto che non vi è stata eccezione in ordine all'eventuale interruzione della separazione.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta il 18.3.2024, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del
16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse del minore US, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
3.10.2023 da nei confronti di , garantito l'intervento in causa del Parte_1 CP_1
P.M., così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Corato in data 2.9.2004 da e , alle condizioni concordate con convenzione Parte_1 CP_1 sottoscritta dalle parti il 18.3.2024 da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corato perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 142 parte II serie A anno 2004).
Così deciso in Trani, il 21.1.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. US Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. US Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 3.10.2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. LAFASCIANO DARIO, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Corato alla via N. Bucci n. 5, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. TANDOI TIZIANA, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Corato alla via Ruvo n. 30, è elettivamente domiciliato;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.10.2023, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , il 2.9.2004 in Corato (atto n. CP_1
142, parte II, serie A, anno 2004).
Con decreto del 16.10.2023 è stata fissata la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 25.3.2024, si è costituito , rappresentando CP_1 il raggiungimento di un'intesa tra le parti in ordine alle condizioni di divorzio. All'udienza del 15.1.2025, i procuratori hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportandosi alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta il 18.3.2024.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'accordo di separazione del 26.11.2019, raggiunto in seguito alla negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica, in data 27.11.2019 e tenuto conto che non vi è stata eccezione in ordine all'eventuale interruzione della separazione.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta il 18.3.2024, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del
16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse del minore US, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
3.10.2023 da nei confronti di , garantito l'intervento in causa del Parte_1 CP_1
P.M., così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Corato in data 2.9.2004 da e , alle condizioni concordate con convenzione Parte_1 CP_1 sottoscritta dalle parti il 18.3.2024 da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corato perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 142 parte II serie A anno 2004).
Così deciso in Trani, il 21.1.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. US Rana