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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/11/2025, n. 3049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3049 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5496/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. rg 5496/2019, riservata in decisione all'udienza del 08 luglio 2025, con assegnazione alle parti di giorni sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per quelle di replica, venuti a scadere il 27.10.2025, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del proprio legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di opposizione, dall'Avv. Severino Coluccio, unitamente al quale elettivamente domicilia in Benevento alla via Tiengo, n. 34;
- OPPONENTE –
E
Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e
[...] risposta, dall'Avv. Paolo Cocozza, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Depretis n. 19;
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 1250/2019 Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 08.07.2025
Svolgimento del processo
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 1250/2019, ha ingiunto alla odierna opponente, il pagamento in Parte_1 favore della individuale su corda della somma di CP_1 Controparte_1 euro 26.000,00, oltre gli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002, e le spese di procedimento, come risultante dalla fattura n. 30/2015 pari ad euro 13.000,00 (€ 16.000 – 3.000 di acconto) nonché dalla fattura n.
5/2018 13.000,00, giusto contratto del 30.07.2015, avente ad oggetto servizio di ripristino e pulizia dell'acquedotto vanvitelliano sito nel Comune di Valle di Maddaloni.
1.1. Proponendo opposizione avverso detto decreto, l'opponente ha eccepito, in via preliminare, incompetenza territoriale del Tribunale di Nola in favore, tanto del Tribunale di Benevento (in considerazione del criterio del foro del convenuto, avendo quest'ultimo sede legale nel Comune di
Dugenta rientrante nel circondario giudiziario del Tribunale di Benevento), quanto del Tribunale di
SA RI CA ET (quale luogo in cui è stata eseguita la prestazione ossia il Comune di Valle di Maddaloni); nel merito, dedotta l'inidoneità della fattura a fondare la prova del credito, ha eccepito l'integrale pagamento della somma dovuta ed, in ogni caso, l'inadempimento contrattuale di controparte. Ha, così, concluso per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite con distrazione.
2. Costituitosi in giudizio, la , Controparte_1 nel contestare le avverse deduzioni ed eccezioni, ha insistito, previa concessione della provvisoria esecuzione, per rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite e condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
3. Concessa la provvisoria esecuzione nonché i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento, su istanza congiunta delle parti, ha rinviato la causa all'udienza del 17.11.2022, attesa la pendenza di trattive di bonario componimento della lite.
4. Indi, nel subentro dello scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022), la causa è stata rinviata d'ufficio all'udienza del 22.06.2023, all'esito della quale, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 26.11.2024 e, successivamente, all'udienza del 08.07.2025.
5. Con provvedimento del 20.03.2025, il giudice, considerata la sussistenza dei presupposti di diritto e di fatto ai sensi dell'art. 5-quater, del D.lgs. 28/2010, ha onerato le parti ad esperire un tentativo effettivo di mediazione, presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, con l'avvertimento che il mancato assolvimento di tale onere è sanzionato con la improcedibilità della domanda giudiziale.
6. All'udienza del 08.07.2025, il giudice ha riservato la causa in decisione con l'assegnazione dei termini 190 c.p.c.
Motivi della decisione
1. L'eccezione in merito alla improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, tempestivamente sollevata dalla opponente, ma rilevabile di ufficio dal Giudice, è idonea a definire in via assorbente la controversia.
Nel caso in esame il Tribunale aveva onerato le parti di attivare il procedimento di mediazione con ordinanza del 20.03.2025 (entro il termine perentorio di giorni 15).
Orbene, rilevato che, nel termine concesso dal G.U., nessuna delle parti ha attivato la mediazione, occorre a questo punto interrogarsi su chi ricada il relativo onere al fine di trarne ne dovute conseguenze circa le sorti del decreto ingiuntivo opposto.
A dare una risposta è intervenuto un recente arresto di Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 19596 del
18/09/2020 che ha affermato il principio (poi ribadito anche dalla successiva pronuncia n. 159/2021), secondo cui "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del
2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Le Sezioni Unite, sono pervenute a conclusioni difformi da quelle accolte dal precedente della Sez. 3
- sentenza n. 24629/2015, valorizzando: a) l'elemento letterale della norma (art. 4, comma 2 ed art. 5, comma 1 bis) secondo cui la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad esperire il procedimento di mediazione attraverso una istanza che, tra l'altro, deve indicare specificamente "l'oggetto e le ragioni della pretesa" - essendo quindi l'attore la parte più idonea ad esporre tali ragioni -, e che produce altresì un effetto interruttivo della prescrizione analogo a quello prodotto dalla domanda, risultando quindi coerente ritenere coincidente la parte attrice - nella specie in senso sostanziale - con quella che presenta la istanza di mediazione;
b) l'elemento logico sistematico - applicato alla stregua dell'insegnamento del Giudice delle Leggi che riguarda con sfavore l'effetto decadenziale dall'azione giudiziaria per omesso esperimento di forme di accesso alla giurisdizione - secondo cui la finalità deflattiva da riconoscere al sistema della mediazione non può comportare il sacrificio del diritto di difesa in favore del principio di efficienza e ragionevole durata del processo, tanto più considerando che non sarebbe possibile assimilare l'inerzia dell'opponente sanzionata dall'art. 647 c.p.c. con l'esecutività del decreto, alla diversa ipotesi in cui l'opponente, notificando l'atto di opposizione e costituendosi tempestivamente in giudizio, e dunque pure avendo manifestato ritualmente di volere contestare la pretesa, riceverebbe la medesima sanzione per non aver proceduto al tentativo di mediazione.
Il Tribunale non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal recente intervento delle
Sezioni Unite, e dunque la controversia deve essere risolta in conformità ai principi enunciati, sopra richiamati.
Deve, pertanto, dichiararsi ostativa alla procedibilità del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda monitoria, la mancata ottemperanza, da parte della società opposta, all'ordine del Giudice di merito del previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, e in conseguenza disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Si dichiara assorbita ogni altra questione.
3. L'esito complessivo della lite e il comportamento processuale tenuto da parte opponente, che ha omesso di depositare gli scritti conclusionali, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 co. 2 c.p.c.
3.1. Devono, inoltre, restare a carico dell'opposta le spese della procedura monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara, per le causali di cui in motivazione improcedibile la domanda di pagamento azionata in via monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
2) compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio;
3) dichiara irripetibili le spese della procedura monitoria.
Così deciso in Nola, il 12.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. rg 5496/2019, riservata in decisione all'udienza del 08 luglio 2025, con assegnazione alle parti di giorni sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per quelle di replica, venuti a scadere il 27.10.2025, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del proprio legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di opposizione, dall'Avv. Severino Coluccio, unitamente al quale elettivamente domicilia in Benevento alla via Tiengo, n. 34;
- OPPONENTE –
E
Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e
[...] risposta, dall'Avv. Paolo Cocozza, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Depretis n. 19;
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 1250/2019 Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 08.07.2025
Svolgimento del processo
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 1250/2019, ha ingiunto alla odierna opponente, il pagamento in Parte_1 favore della individuale su corda della somma di CP_1 Controparte_1 euro 26.000,00, oltre gli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002, e le spese di procedimento, come risultante dalla fattura n. 30/2015 pari ad euro 13.000,00 (€ 16.000 – 3.000 di acconto) nonché dalla fattura n.
5/2018 13.000,00, giusto contratto del 30.07.2015, avente ad oggetto servizio di ripristino e pulizia dell'acquedotto vanvitelliano sito nel Comune di Valle di Maddaloni.
1.1. Proponendo opposizione avverso detto decreto, l'opponente ha eccepito, in via preliminare, incompetenza territoriale del Tribunale di Nola in favore, tanto del Tribunale di Benevento (in considerazione del criterio del foro del convenuto, avendo quest'ultimo sede legale nel Comune di
Dugenta rientrante nel circondario giudiziario del Tribunale di Benevento), quanto del Tribunale di
SA RI CA ET (quale luogo in cui è stata eseguita la prestazione ossia il Comune di Valle di Maddaloni); nel merito, dedotta l'inidoneità della fattura a fondare la prova del credito, ha eccepito l'integrale pagamento della somma dovuta ed, in ogni caso, l'inadempimento contrattuale di controparte. Ha, così, concluso per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite con distrazione.
2. Costituitosi in giudizio, la , Controparte_1 nel contestare le avverse deduzioni ed eccezioni, ha insistito, previa concessione della provvisoria esecuzione, per rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite e condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
3. Concessa la provvisoria esecuzione nonché i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento, su istanza congiunta delle parti, ha rinviato la causa all'udienza del 17.11.2022, attesa la pendenza di trattive di bonario componimento della lite.
4. Indi, nel subentro dello scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022), la causa è stata rinviata d'ufficio all'udienza del 22.06.2023, all'esito della quale, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 26.11.2024 e, successivamente, all'udienza del 08.07.2025.
5. Con provvedimento del 20.03.2025, il giudice, considerata la sussistenza dei presupposti di diritto e di fatto ai sensi dell'art. 5-quater, del D.lgs. 28/2010, ha onerato le parti ad esperire un tentativo effettivo di mediazione, presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, con l'avvertimento che il mancato assolvimento di tale onere è sanzionato con la improcedibilità della domanda giudiziale.
6. All'udienza del 08.07.2025, il giudice ha riservato la causa in decisione con l'assegnazione dei termini 190 c.p.c.
Motivi della decisione
1. L'eccezione in merito alla improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, tempestivamente sollevata dalla opponente, ma rilevabile di ufficio dal Giudice, è idonea a definire in via assorbente la controversia.
Nel caso in esame il Tribunale aveva onerato le parti di attivare il procedimento di mediazione con ordinanza del 20.03.2025 (entro il termine perentorio di giorni 15).
Orbene, rilevato che, nel termine concesso dal G.U., nessuna delle parti ha attivato la mediazione, occorre a questo punto interrogarsi su chi ricada il relativo onere al fine di trarne ne dovute conseguenze circa le sorti del decreto ingiuntivo opposto.
A dare una risposta è intervenuto un recente arresto di Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 19596 del
18/09/2020 che ha affermato il principio (poi ribadito anche dalla successiva pronuncia n. 159/2021), secondo cui "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del
2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Le Sezioni Unite, sono pervenute a conclusioni difformi da quelle accolte dal precedente della Sez. 3
- sentenza n. 24629/2015, valorizzando: a) l'elemento letterale della norma (art. 4, comma 2 ed art. 5, comma 1 bis) secondo cui la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad esperire il procedimento di mediazione attraverso una istanza che, tra l'altro, deve indicare specificamente "l'oggetto e le ragioni della pretesa" - essendo quindi l'attore la parte più idonea ad esporre tali ragioni -, e che produce altresì un effetto interruttivo della prescrizione analogo a quello prodotto dalla domanda, risultando quindi coerente ritenere coincidente la parte attrice - nella specie in senso sostanziale - con quella che presenta la istanza di mediazione;
b) l'elemento logico sistematico - applicato alla stregua dell'insegnamento del Giudice delle Leggi che riguarda con sfavore l'effetto decadenziale dall'azione giudiziaria per omesso esperimento di forme di accesso alla giurisdizione - secondo cui la finalità deflattiva da riconoscere al sistema della mediazione non può comportare il sacrificio del diritto di difesa in favore del principio di efficienza e ragionevole durata del processo, tanto più considerando che non sarebbe possibile assimilare l'inerzia dell'opponente sanzionata dall'art. 647 c.p.c. con l'esecutività del decreto, alla diversa ipotesi in cui l'opponente, notificando l'atto di opposizione e costituendosi tempestivamente in giudizio, e dunque pure avendo manifestato ritualmente di volere contestare la pretesa, riceverebbe la medesima sanzione per non aver proceduto al tentativo di mediazione.
Il Tribunale non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal recente intervento delle
Sezioni Unite, e dunque la controversia deve essere risolta in conformità ai principi enunciati, sopra richiamati.
Deve, pertanto, dichiararsi ostativa alla procedibilità del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda monitoria, la mancata ottemperanza, da parte della società opposta, all'ordine del Giudice di merito del previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, e in conseguenza disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Si dichiara assorbita ogni altra questione.
3. L'esito complessivo della lite e il comportamento processuale tenuto da parte opponente, che ha omesso di depositare gli scritti conclusionali, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 co. 2 c.p.c.
3.1. Devono, inoltre, restare a carico dell'opposta le spese della procedura monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara, per le causali di cui in motivazione improcedibile la domanda di pagamento azionata in via monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
2) compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio;
3) dichiara irripetibili le spese della procedura monitoria.
Così deciso in Nola, il 12.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo