Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2756/2024
tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE BONGIOVANNI, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. iva Controparte_1
, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 5.6.2024 ed il ricorso in opposizione è
stato depositato il 29.6.2024.
I
2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il
26.10.2023 entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, del 12.4.2023
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario “per ricevere
l'indennità di accompagnamento ai sensi delle Leggi n. 18/80, n. 508/88 e n. 509/88 a far
data dalla presentazione della domanda amministrativa – 05/04/2022”.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. nella relazione scritta depositata Persona_1
il 23.4.2024, ha ritenuto il ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In
particolare, il CTU ha accertato che è affetto dalle seguenti infermità: Parte_1
“Esiti neuropatici di intervento di stabilizzazione lombo-sacrale per stenosi del canale
vertebrale. Esiti di intervento di endoprotesi anca sinistra per frattura sottocapitata
femore sinistro. Degenerazione poliartrosica. In relazione ai quesiti postimi ed in
considerazione della attuale obiettività clinica e funzionale, nonché della
documentazione sanitaria in atti, posso affermare che il complesso patologico in
diagnosi consente di confermare il giudizio di “invalido ultrasessantacinquenne con
difficoltà persistenti e gravi a svolgere le funzione ed i compiti propri della sua età
(100%)”. Ritengo, invece, che non sussistano in atto, come non sussistevano alla data
della presentazione della domanda (05/04/2022) ed alla data della chiusura del verbale
da parte della Commissione Medica della ASL di Siracusa (27/02/2023), i requisiti
II medico legali per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Il giudizio
medico-legale espresso dalla suddetta Commissione Medica è, dunque, da ritenersi
corretto”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per aver sottostimato le patologie di cui era affetto il ricorrente.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU,
in persona del dott. , il quale nella relazione depositata in data Persona_2
20.11.2024, ha concluso nel senso di ritenere che è affetto da: Parte_1
“neuropatia AA.II. da esiti intervento per stenosi lombare, esiti di PTA per frattura
sottocapitata sn;
in artrosi polidistrettuale a marcata I.F.; ipertensione arteriosa” [….]
Le suddette infermità, nel loro insieme, concorrono alla costituzione di un complesso
patologico per il quale il Sig. tenendo conto del calcolo riduzionistico, è da Pt_1
considerarsi invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le
funzioni ed i compiti propri della sua età (L 509/88, 124/98) grave al 100%. Dall'attento
esame degli atti presenti nel fascicolo di causa e dall'esame clinico attuale si può
affermare, che il su descritto complesso patologico non determina l'incapacità del
ricorrente allo svolgimento autonomo degli atti quotidiani della vita propri della sua età e
dunque non si rilevano i requisiti necessari per la concessione dell'indennità di
accompagnamento e/o assistenza continua, appare pertanto equo quanto stabilito dalla
commissione medica”.
III In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché il ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto (indennità di accompagnamento), né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né
durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né
avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_1
contro con ricorso iscritto al nr. 2756/2024 R.G. depositato il 29.6.2024 a
[...] CP_1
seguito di ATP:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 20.11.2024 a firma del dott. ; Persona_2
Dichiara irripetibili le spese di giudizio
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Siracusa, lì 7.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
IV