Decreto cautelare 17 giugno 2022
Ordinanza collegiale 18 luglio 2022
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Decreto cautelare 18 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 24 marzo 2023
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 12/01/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00433/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06906/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6906 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Moschini, Chiara Casadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-dell’esclusione dall’elenco degli ammessi alle prove orali del concorso indetto dal ministero dell’istruzione finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (decreto n. 499 del 21 aprile 2020) e disposizioni modificative ai sensi dell’art. 59 comma 11 d.l. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106;
- della risposta alla domanda n. 8 a risposte multiple ritenute ambigue, incerte e non univoche, inerenti alla prova scritta di Letteratura Italiana e Lingua Italiana, per la classe di concorso A012 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado);
- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e conseguente a quelli di cui sopra, anche se non conosciuto al ricorrente
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18/2/2023:
della graduatoria finale (prove ultimate) del concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, per la classe di concorso A012
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa CA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – già docente di lingua e letteratura italiana presso un Istituto professionale statale – con il ricorso principale ha impugnato la sua esclusione (per mancato raggiungimento del punteggio minimo) dall’elenco degli ammessi alle prove orali del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, il cui Bando è stato pubblicato nella G.U. in data 28.04.2020 n. 34, per mancato superamento della prova scritta (non è stato raggiunto il punteggio minimo per ammissione alla prova orale, pari a 70/100).
2. Nello specifico, la ricorrente, in data 28.03.2022, ha sostenuto la prova scritta per la classe di concorso A012, cui ha partecipato, nel corso della quale le è stato somministrato un test con 50 quesiti a risposta multipla, per cui sono stati assegnati 2 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata; ella ha dunque immediatamente appreso, tramite il sistema informatico, di aver conseguito il punteggio (insufficiente) di 68/100; una volta scaricata e visionata la prova corretta, poi, la stessa si è rivolta al Tribunale, formulando un unico motivo di ricorso per “ Violazione dell’art. 97 della Costituzione ”.
3. In estrema sintesi, la ricorrente ha contestato l’azione amministrativa per la ritenuta erronea ed ambigua formulazione del quesito n. 8, che avrebbe illegittimamente condotto la P.A. a ritenere errata la risposta data la ricorrente, con conseguente attribuzione di 0 punti, invece che dei 2 punti che le sarebbero spettati portato e che le avrebbero permesso di essere ammessa alla prova orale.
3.1. In particolare, il quesito n. 8 riguardava un estratto di testo “La Lupa” di VA ER di seguito riportato: “ Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna e pure non era più giovane; era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai – di nulla -. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell’andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d’occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati all’altare di Santa Agrippa. Perché la Lupa non veniva mai in chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltare messa, né per confessarsi. – Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù, un vero servi di Dio, aveva perso l’anima per lei ”.
La domanda posta ai candidati era la seguente “ Come definiamo il punto di vista che orienta questa narrazione? ” L’Amministrazione ha poi indicato 4 risposte multiple, ritenendo corretta la risposta b) “ Narrazione a focalizzazione esterna ”, mentre la ricorrente ha indicato la risposta d) “ Narrazione a focalizzazione zero ”, invece ritenuta erronea.
Secondo la ricorrente il sistema avrebbe quindi erroneamente considerato la sua risposta sbagliata e a sostegno della sua tesi la stessa ha prodotto (oltre alle definizioni del concetto di “focalizzazione”) un manuale di testo redatto dal Prof. ferretti del Liceo Cantonale (anno scolastico 2015-2016) in cui è affermato che “che il racconto “ La Lupa” di G. ER “è narrato da un narratore esterno e la focalizzazione è prevalentemente zero ..”.
La stessa ha dunque chiesto al Tribunale di voler accertare e dichiarare l’illegittimità della esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso e della risposta al quesito n. 8, con conseguente assegnazione di 2 punti e ammissione alla prova orale.
4. Con ordinanza n. 10144 del 12.07.2022 il Tribunale ha ritenuto necessario, al fine del decidere, che l’amministrazione fornisse dei chiarimenti in merito al quiz contestato.
L’incombente è stato adempiuto con deposito del 19.10.2022.
5. Successivamente, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 7466 del 6.12.2022, confermata – con ampie argomentazioni nel merito – dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1213/2023.
6. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 2-6-17.02.2023 e depositato in data 18.02.2023, la ricorrente, ribadendo le censure già svolte, ha poi impugnato la graduatoria conclusiva della procedura concorsuale, pubblicata in data 13.12.2022, notificando il gravame anche a due candidati utilmente collocati (che non si sono costituiti in giudizio).
Contestualmente, la ricorrente ha presentato istanza di rimessione in termini, in quanto la notificazione del ricorso accessorio alle resistenti Amministrazioni, tempestivamente effettuata in data 2.02.2023, non sarebbe andata a buon fine a causa di un attacco hacker ai server informatici avvenuto all’inizio del mese di febbraio, come da articoli giornalistici in atti.
7. Con decreto n. 1039/2023 e con ordinanza n. 1734/2023, rimasta inappellata, è stata respinta l’istanza cautelare annessa al ricorso accessorio e, in seguito, la ricorrente non ha più svolto difese.
8. In vista della discussione nel merito del ricorso, la ricorrente ha proceduto alla integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami, come da ordinanza presidenziale n. 2462/2025.
9. All’udienza di riduzione dell’arretrato del 17.10.2025, sentite le parti presenti, la causa è stata riservata in decisione.
10. Il ricorso è infondato e va respinto nel merito; ciò peraltro consente al Collegio di prescindere dall’approfondimento sulla eventuale tardività del ricorso accessorio avverso la graduatoria conclusiva della selezione pubblica.
11. Invero, in primo luogo valga ricordare che la Commissione nazionale chiamata a predisporre i quesiti è composta da professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti AFAM, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici e docenti di ruolo.
I componenti della Commissione, ai sensi dell’art. 2 del decreto dipartimentale n. 174 del 21 gennaio 2022, predispongono e depositano nella piattaforma loro riservata, a cura del Cineca, i quesiti delle prove scritte e sempre tramite piattaforma li restituiscono al Presidente e Vicepresidente della Commissione, che li verificano e li validano ai fini della prova.
I quesiti sono predisposti alla luce dell’allegato A al D.M. 9 novembre 2021, n. 326, e articolati in una parte generale e in programmi specifici per le classi di concorso messe a bando con il decreto dipartimentale n. 23/2022.
Il citato D.M. n. 326/2021 prevede che i cinquanta quesiti a risposta multipla della prova scritta siano così ripartiti:
- quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;
- cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento;
- cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
L’ordine dei quesiti è poi somministrato in modalità casuale per ciascun candidato, così come previsto dall’art. 4 del D.M. n. 326/2021.
Nella fattispecie, la candidata ha lamentato la erroneità della formulazione del quesito n. 8 sopra riportato, per il quale avrebbe dovuto ritenersi esatta la sua risposta, o almeno anche la sua risposta, con conseguente ambiguità del quesito, come risulterebbe anche da un (solo) libro di testo prodotto (che peraltro non è specifico sul punto) e da parere professionale di parte.
In realtà, come già ampiamente esposto in sede cautelare, di primo e secondo grado, il Collegio ritiene al riguardo che la prospettazione di parte ricorrente non possa essere condivisa.
Sul punto, è infatti risolutivo il costante orientamento del Giudice Amministrativo, secondo cui la selezione e l’individuazione dei quesiti rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi, non potendo, in caso contrario, il Giudice amministrativo sostituire il proprio sindacato (si veda Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302; 26 gennaio 2022, n. 531, la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “… sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione cultura scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti ” (Cons. St., sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302)..
Nella specie, l’Amministrazione ha fornito ampia e adeguata giustificazione delle ragioni sottese all’individuazione della risposta in contestazione (cfr. relazione in atti, cui si rinvia, proprio in punto di determinazione della “focalizzazione” della narrazione, anche con riguardo allo specifico autore ER) e non si ravvisa affatto una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità del quesito, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo Giudice, in quanto la risposta considerata esatta dalla Commissione di concorso appare effettivamente come quella sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte (ivi inclusa quella prescelta dalla ricorrente) dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.
Come efficacemente illustrato dall’Amministrazione, infatti, “ Ciò comporta che il candidato non debba focalizzare la sua attenzione sulla domanda a prescindere dalle quattro opzioni di risposta, ma anzi la debba correlare alle quattro opzioni al fine di individuare quella corretta. Pertanto, il candidato: -deve far riferimento a quanto scritto nella domanda; -deve correlare quanto scritto nella domanda a tutte le quattro opzioni di risposta; -scegliere la risposta più corretta e/o maggiormente esaustiva. In questa tipologia di prova, infatti, la risposta corretta è una e una sola, le altre sono gradi diversi di ‘approssimazione’ alla risposta corretta, dovendo i distrattori essere abbastanza attrattivi e plausibili ”.
D’altro canto, anche i quesiti possono contenere dei margini di valutazione del relativo significato, ciò risultando compatibile con la necessità di selezionare i candidati più meritevoli con il particolare profilo professionale richiesto (specialmente in una materia quale quella di cui si discute, non dovendo la selezione restare “ meramente agganciata alla riduttiva consultazione di alcune piuttosto che altre fonti, bensì sia declinata come compiuta disamina comparativa degli approdi ermeneutici e critici raggiunti nella materia d’interesse, onde sostanziare una propria, personale competenza ”; così, ancora, la relazione ministeriale, restando peraltro irrilevante la tardività del relativo deposito, essendo già stata ritenuta necessaria l’istruttoria).
11. In conclusione, le doglianze avverso il mancato superamento della prova scritta devono essere respinte. Ciò implica anche l’improcedibilità e comunque il rigetto dell’atto recante motivi aggiunti, essendo stata impugnata la graduatoria definitiva per gli stessi motivi.
12. Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER ES, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
CA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RI | ER ES |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.