Articolo 25 della Legge 23 agosto 1988, n. 400
Articolo 24Articolo 26
Versione
27 settembre 1988
Art. 25. (Vigilanza su enti ed istituzioni) 1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La funzione di vigilanza sul Consiglio delle ricerche e' attribuita al ministro competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della ricerca scientifica.
Entrata in vigore il 27 settembre 1988
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