TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2729/2024
Il giorno 04/12/2025, nella causa iscritta al n RG 2729 /2024
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2729/2024 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma Viale Capitan Parte_1 C.F._1
Consalvo 23, con l'avv. RAMUNDO MAURIZIO , dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del suo procuratore speciale, dott. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Monte Santo, n. 68, con l'avv. FONSI CP_2
AN ) dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio la al fine di sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare al pagamento in suo favore della somma di € 25.160,00 a titolo di indennizzo per i danni conseguenti al furto del veicolo HYUNDAI, modello Tucson, targato GF134FJ acquistato in data 18
2 di 4 Maggio 2021, giusta polizza n. PRP440703840 del 16/04/2023, rubato da ignoti in data 4.1.2024, oltre al rimborso delle spese legali per la mediazione per € 600,00.
Si è costituita la eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_1 passiva in quanto il contratto di assicurazione risulta stipulato da IPTIQ EMEA P&C SA,
Rappresentanza Generale per l'Italia, di cui è agente;
nel merito, ha Controparte_1 eccepito la non operatività della garanzia assicurativa non essendo state consegnate le chiavi originali del veicolo.
La causa è stata istruita mediante la mera acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ma la rinuncia non
è stata accettata dalla convenuta, che ha insistito per il rigetto della domanda con sentenza e la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
2. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta è fondata.
Parte attrice ha posto a fondamento della domanda, relativa al pagamento dell'indennizzo assicurativo, la polizza n. PRP440703840 del 16/04/2023, che tuttavia risulta stipulata con la compagnia IPTIQ EMEA P&C SA, Rappresentanza Generale per l'Italia, di cui Controparte_1
è mero intermediario.
[...]
Pertanto, deve ritenersi che le obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione de quo siano state assunte direttamente dalla IPTIQ EMEA P&C SA e non dalla Controparte_1
Peraltro, tale circostanza era stata rappresentata a parte attrice già prima del giudizio che ci occupa, atteso che con lettera del 28.10.2024, proprio in merito al sinistro per cui è causa, la
[...] aveva comunicato di essere stata delegata alla gestione del sinistro da IPTIQ Controparte_1
EMEA P&C SA.
La convenuta non è quindi titolare del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio dal lato passivo e la domanda merita per ciò solo di essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
3 di 4 - rigetta la domanda;
- condanna pare attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in
€ 2.547,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 1 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
4 di 4