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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PULEO STEFANO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4077/2023 depositato il 07/09/2023
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 296/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
5 e pubblicata il 08/02/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 292100 1389 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato:
Sarà decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AGENZIA DOGANE MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI PALERMO impugna la sentenza n.
296/2023 emessa, nel giudizio R.G.R. n. 1294/2020, dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo, sez 5^, depositata l'8 febbraio 2022, non notificata , emessa a seguito di ricorso proposto da Resistente_1 avverso atto di contestazione che traeva origine dal verbale di constatazione documentale n. 20013 del 27/11/2017 (all. n. 2) redatto dall'Ufficio delle Dogane di Palermo e dal verbale di verifica tecnica di E-Distribuzione n. 147232/3843 del 13/12/2014 (all. n. 3), elevato a carico del sig. Resistente_1 per irregolare prelievo di energia elettrica per Kwh 87.415 realizzato, nel periodo dal 07.2010 al 12.2014, attraverso un allaccio diretto abusivo alla rete elettrica, con evasione d'accisa sull'energia elettrica pari ad
€ 3.609,36, così ripartita: € 1.984,32 a titolo di imposta erariale ed € 1.625,04 a titolo di addizionale provinciale.
Conseguentemente, l'Ufficio delle Dogane di Palermo emetteva l'atto di contestazione n. 292100-1389-2019, prot. n. 26022 del 03/10/2019 (all. n. 4), oggetto del ricorso di primo grado, per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art 59, comma 1, D.Lgs 504/1995 per la violazione accertata, che veniva determinata, nel minimo edittale, in misura pari al doppio dell'imposta evasa, per un importo di € 7.218,72, oltre ad € 10,65 per spese di notifica.
Avverso tale atto veniva proposto ricorso dal sig. Resistente_1 opponendo, ai fini dell'annullamento dell'atto sanzionatorio, tre motivi di impugnazione e procedeva altresì a depositare, nel corso del giudizio tributario, la sentenza (all. n. 5) conclusiva del giudizio civile sorto per effetto dell'opposizione del ricorrente al decreto ingiuntivo emesso in favore di società per il recupero del credito sui prelievi irregolari, quantificato in
€ 22.203,76 nella fattura n. 82613027011285A emessa a carico del sig. Resistente_1 e rimasta insoluta.
Nella citata sentenza il giudice civile, uniformandosi alle risultanze della C.T.U. (all. n. 6) disposta in giudizio, confermava l'allaccio diretto abusivo riscontrato da E-Distribuzione e nel contempo rideterminava in
€ 9.772,20 il debito a carico del sig. Resistente_1 per effetto di un errore rilevato dal C.T.U. nella tabella di ricostruzione dei prelievi irregolari elaborata da E-distribuzione. Pertanto, l'Ufficio con memoria prot. 32415 del 22/12/2022 (all. n. 7) rideterminava proporzionalmente in € 1.747,39 l'accisa evasa sulla base dei minori consumi addebitati al ricorrente in sede civile e richiedeva la conferma dell'atto di contestazione impugnato limitatamente all'importo di € 3.494,78, pari al doppio dell'imposta evasa così come rideterminata.
A seguito di ciò, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo, sez. 5^, con sentenza n. 296/2023 depositata l'8/02/2023, accoglieva il ricorso proposto, compensando le spese di lite e disponeva l'annullamento dell'atto di contestazione impugnato assumendo di non poter aderire alla rideterminazione proposta dall'Ufficio a fronte della nuova quantificazione del debito gravante sul ricorrente, in considerazione del carattere non definitivo dell'accertamento compiuto in sede civile.
MOTIVI DI APPELLO
1.Violazione e/o mancata/erronea applicazione dell'art. 59, commi 1 e 3, del D.Lgs n. 504/1995 - violazione di legge per motivazione erronea e/o contraddittoria da parte dei giudici di primo grado.
Rileva l'assoluta erroneità e contraddittorietà della sentenza i impugnata, nella misura in cui i giudici di primo grado, pur rigettando gli ulteriori motivi di ricorso, hanno ritenuto, nella parte motiva della sentenza, di non poter accedere alla rideterminazione della sanzione proposta dall'Ufficio sulla base della nuova quantificazione del debito determinata nella C.T.U., in considerazione del carattere non definitivo dell'accertamento compiuto in sede civile, decidendo per tale motivo di annullare l'intero atto sanzionatorio. Il giudizio in sede civile ha, poi, ulteriormente confermato la sussistenza del presupposto applicativo della sanzione irrogata dall'Ufficio a carico del sig. Resistente_1 ai sensi dell'art. 59, commi 1 e 3, del D.Lgs 504/95 ovvero la sottrazione dell'energia elettrica al regolare accertamento dell'accisa, considerato che lo stesso giudice civile ha evidenziato nella sentenza conclusiva del giudizio che “sulla base di quanto riportato nel verbale di verifica e degli accertamenti effettuati dal nominato C.T.U. non pare possano sussistere dubbi in merito alla circostanza dell'intervenuto allaccio diretto abusivo alla rete elettrica” (cfr. pag. 6).
Il giudice civile ha, pertanto, ribadito e confermato il diritto di credito di società nei confronti del sig. Resistente_1, intervenendo esclusivamente a ridefinire il quantum della pretesa per effetto di un errore rilevato dal C.T.U. nella tabella di ricostruzione dei prelievi irregolari elaborata da E-Distribuzione.
Infatti, come evidenziato dal C.T.U., pur essendo corretto il criterio della potenza tecnicamente prelevabile utilizzato dalla società di distribuzione, l'errore è consistito nell'aver considerato un cavo di sezione maggiore di quello di 10 millimetri effettivamente riscontrato, al quale corrisponde un'energia prelevabile maggiore e pertanto un maggiore importo addebitato in fattura rispetto a quello effettivamente dovuto.
Il C.T.U. ha pertanto rielaborato la tabella di ricostruzione dei prelievi irregolari sulla base della minore sezione di cavo riscontrata, calcolandone il controvalore economico in € 9.772,20 oltre IVA, in luogo dell'importo di
€ 22.203,76 originariamente richiesto con fattura n. 82613027011285A da società.
Appare, pertanto, indiscussa e dovuta da parte del sig. Resistente_1, la sanzione prevista dall'art. 59, commi 1 e 3, D.Lgs 504/95 a carico di chi sottrae l'energia elettrica al regolare accertamento dell'accisa, considerato che non soltanto l'attività di verifica dei tecnici di E-Distribuzione ma anche i successivi accertamenti eseguiti nel giudizio civile dal nominato C.T.U. hanno evidenziato e dimostrato la sottrazione da parte del ricorrente dell'energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete.
La parte appellata non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti di cui appresso.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado non poteva annullare interamente l'atto sanzionatorio emesso a carico del ricorrente senza accedere alla rideterminazione della sanzione proposta dall'Ufficio sulla base dei minori consumi addebitati al ricorrente nel giudizio civile.
La C.T.U., svolta in sede civile, viene ritenuta da questo Collegio prova anche nel giudizio tributario e la circostanza che la sentenza che ha aderito alle conclusioni del CTU non sia passata in giudicato non può portare all'annullamento totale dell'atto di contestazione.
Tra l'altro l'Ufficio aveva fornito con memoria prot. 32415 del 22/12/2022 una rideterminazione in ribasso della sanzione irrogata, proporzionale al minore debito gravante sul ricorrente nei confronti di società
a seguito del giudizio civile.
La formulazione del giudizio di annullamento dei giudici di primo grado non ha una base logico-giuridica convincente, né è stata formulata una motivazione che giustifichi l'annullamento dell'atto impugnato, non essendo stato mai posto in discussione "l'an" ( furto di energie elettrica) bensì solo il “quantum”. Ciò doveva condurre non all'annullamento di un atto sanzionatorio parzialmente fondato, ma a una riduzione della sanzione meraltro misurabile e quantificata da un organismo tecnico (CTU).
Pertanto l'appello coglie nel segno essendo del tutto ingiustificata la scelta di non poter accedere alla rideterminazione della sanzione proposta dall'Ufficio sulla base della nuova quantificazione del debito determinata nella C.T.U., sol la senetnza civile non era definitiva.
La motivazione addotta dalla Corte di primo grado a sostegno dell'annullamento dell'atto sanzionatorio, appare, infatti, censurabile considerato che, ove la Corte avesse ritenuto di non poter riconoscere valore probatorio agli esiti della C.T.U., più favorevoli al ricorrente, a causa della non definitività del giudizio civile, logica conseguenza sarebbe stata quella di confermare l'atto sanzionatorio emesso dall'Ufficio sulla base della tabella di ricostruzione trasmessa da E-Distribuzione, vista l'irrilevanza delle modifiche apportate dalla
C.T.U. alla suddetta tabella, e non di certo quella di disporre l'annullamento integrale dell'atto sanzionatorio.
Ne consegue che.
1) Si conferma l'allaccio diretto abusivo riscontrato da E-Distribuzione;
2) si prende atto della rideterminazione n € 9.772,20 del debito a carico del sig. Resistente_1 grazie all'errore rilevato dal C.T.U. nella tabella di ricostruzione dei prelievi irregolari elaborata da E-distribuzione.
3) viene così ridewterminata proporzionalmente in € 1.747,39 l'accisa evasa sulla base dei minori consumi addebitati al ricorrente in sede civile
4)viene ridweterminato l'atto di contestazione impugnato limitatamente all'importo di € 3.494,78, pari al doppio dell'imposta evasa così come rideterminata.
Si compensano le spese del doppio grado di giudizio per effetto della sostanziale soccombenza parziale.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello conferma l'atto di contestazione della sanzione emesso a carico del sig. Resistente_1, limitatamente all'importo di € 3.494,78. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Palermo 17.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PULEO STEFANO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4077/2023 depositato il 07/09/2023
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 296/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
5 e pubblicata il 08/02/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 292100 1389 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato:
Sarà decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AGENZIA DOGANE MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI PALERMO impugna la sentenza n.
296/2023 emessa, nel giudizio R.G.R. n. 1294/2020, dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo, sez 5^, depositata l'8 febbraio 2022, non notificata , emessa a seguito di ricorso proposto da Resistente_1 avverso atto di contestazione che traeva origine dal verbale di constatazione documentale n. 20013 del 27/11/2017 (all. n. 2) redatto dall'Ufficio delle Dogane di Palermo e dal verbale di verifica tecnica di E-Distribuzione n. 147232/3843 del 13/12/2014 (all. n. 3), elevato a carico del sig. Resistente_1 per irregolare prelievo di energia elettrica per Kwh 87.415 realizzato, nel periodo dal 07.2010 al 12.2014, attraverso un allaccio diretto abusivo alla rete elettrica, con evasione d'accisa sull'energia elettrica pari ad
€ 3.609,36, così ripartita: € 1.984,32 a titolo di imposta erariale ed € 1.625,04 a titolo di addizionale provinciale.
Conseguentemente, l'Ufficio delle Dogane di Palermo emetteva l'atto di contestazione n. 292100-1389-2019, prot. n. 26022 del 03/10/2019 (all. n. 4), oggetto del ricorso di primo grado, per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art 59, comma 1, D.Lgs 504/1995 per la violazione accertata, che veniva determinata, nel minimo edittale, in misura pari al doppio dell'imposta evasa, per un importo di € 7.218,72, oltre ad € 10,65 per spese di notifica.
Avverso tale atto veniva proposto ricorso dal sig. Resistente_1 opponendo, ai fini dell'annullamento dell'atto sanzionatorio, tre motivi di impugnazione e procedeva altresì a depositare, nel corso del giudizio tributario, la sentenza (all. n. 5) conclusiva del giudizio civile sorto per effetto dell'opposizione del ricorrente al decreto ingiuntivo emesso in favore di società per il recupero del credito sui prelievi irregolari, quantificato in
€ 22.203,76 nella fattura n. 82613027011285A emessa a carico del sig. Resistente_1 e rimasta insoluta.
Nella citata sentenza il giudice civile, uniformandosi alle risultanze della C.T.U. (all. n. 6) disposta in giudizio, confermava l'allaccio diretto abusivo riscontrato da E-Distribuzione e nel contempo rideterminava in
€ 9.772,20 il debito a carico del sig. Resistente_1 per effetto di un errore rilevato dal C.T.U. nella tabella di ricostruzione dei prelievi irregolari elaborata da E-distribuzione. Pertanto, l'Ufficio con memoria prot. 32415 del 22/12/2022 (all. n. 7) rideterminava proporzionalmente in € 1.747,39 l'accisa evasa sulla base dei minori consumi addebitati al ricorrente in sede civile e richiedeva la conferma dell'atto di contestazione impugnato limitatamente all'importo di € 3.494,78, pari al doppio dell'imposta evasa così come rideterminata.
A seguito di ciò, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo, sez. 5^, con sentenza n. 296/2023 depositata l'8/02/2023, accoglieva il ricorso proposto, compensando le spese di lite e disponeva l'annullamento dell'atto di contestazione impugnato assumendo di non poter aderire alla rideterminazione proposta dall'Ufficio a fronte della nuova quantificazione del debito gravante sul ricorrente, in considerazione del carattere non definitivo dell'accertamento compiuto in sede civile.
MOTIVI DI APPELLO
1.Violazione e/o mancata/erronea applicazione dell'art. 59, commi 1 e 3, del D.Lgs n. 504/1995 - violazione di legge per motivazione erronea e/o contraddittoria da parte dei giudici di primo grado.
Rileva l'assoluta erroneità e contraddittorietà della sentenza i impugnata, nella misura in cui i giudici di primo grado, pur rigettando gli ulteriori motivi di ricorso, hanno ritenuto, nella parte motiva della sentenza, di non poter accedere alla rideterminazione della sanzione proposta dall'Ufficio sulla base della nuova quantificazione del debito determinata nella C.T.U., in considerazione del carattere non definitivo dell'accertamento compiuto in sede civile, decidendo per tale motivo di annullare l'intero atto sanzionatorio. Il giudizio in sede civile ha, poi, ulteriormente confermato la sussistenza del presupposto applicativo della sanzione irrogata dall'Ufficio a carico del sig. Resistente_1 ai sensi dell'art. 59, commi 1 e 3, del D.Lgs 504/95 ovvero la sottrazione dell'energia elettrica al regolare accertamento dell'accisa, considerato che lo stesso giudice civile ha evidenziato nella sentenza conclusiva del giudizio che “sulla base di quanto riportato nel verbale di verifica e degli accertamenti effettuati dal nominato C.T.U. non pare possano sussistere dubbi in merito alla circostanza dell'intervenuto allaccio diretto abusivo alla rete elettrica” (cfr. pag. 6).
Il giudice civile ha, pertanto, ribadito e confermato il diritto di credito di società nei confronti del sig. Resistente_1, intervenendo esclusivamente a ridefinire il quantum della pretesa per effetto di un errore rilevato dal C.T.U. nella tabella di ricostruzione dei prelievi irregolari elaborata da E-Distribuzione.
Infatti, come evidenziato dal C.T.U., pur essendo corretto il criterio della potenza tecnicamente prelevabile utilizzato dalla società di distribuzione, l'errore è consistito nell'aver considerato un cavo di sezione maggiore di quello di 10 millimetri effettivamente riscontrato, al quale corrisponde un'energia prelevabile maggiore e pertanto un maggiore importo addebitato in fattura rispetto a quello effettivamente dovuto.
Il C.T.U. ha pertanto rielaborato la tabella di ricostruzione dei prelievi irregolari sulla base della minore sezione di cavo riscontrata, calcolandone il controvalore economico in € 9.772,20 oltre IVA, in luogo dell'importo di
€ 22.203,76 originariamente richiesto con fattura n. 82613027011285A da società.
Appare, pertanto, indiscussa e dovuta da parte del sig. Resistente_1, la sanzione prevista dall'art. 59, commi 1 e 3, D.Lgs 504/95 a carico di chi sottrae l'energia elettrica al regolare accertamento dell'accisa, considerato che non soltanto l'attività di verifica dei tecnici di E-Distribuzione ma anche i successivi accertamenti eseguiti nel giudizio civile dal nominato C.T.U. hanno evidenziato e dimostrato la sottrazione da parte del ricorrente dell'energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete.
La parte appellata non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti di cui appresso.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado non poteva annullare interamente l'atto sanzionatorio emesso a carico del ricorrente senza accedere alla rideterminazione della sanzione proposta dall'Ufficio sulla base dei minori consumi addebitati al ricorrente nel giudizio civile.
La C.T.U., svolta in sede civile, viene ritenuta da questo Collegio prova anche nel giudizio tributario e la circostanza che la sentenza che ha aderito alle conclusioni del CTU non sia passata in giudicato non può portare all'annullamento totale dell'atto di contestazione.
Tra l'altro l'Ufficio aveva fornito con memoria prot. 32415 del 22/12/2022 una rideterminazione in ribasso della sanzione irrogata, proporzionale al minore debito gravante sul ricorrente nei confronti di società
a seguito del giudizio civile.
La formulazione del giudizio di annullamento dei giudici di primo grado non ha una base logico-giuridica convincente, né è stata formulata una motivazione che giustifichi l'annullamento dell'atto impugnato, non essendo stato mai posto in discussione "l'an" ( furto di energie elettrica) bensì solo il “quantum”. Ciò doveva condurre non all'annullamento di un atto sanzionatorio parzialmente fondato, ma a una riduzione della sanzione meraltro misurabile e quantificata da un organismo tecnico (CTU).
Pertanto l'appello coglie nel segno essendo del tutto ingiustificata la scelta di non poter accedere alla rideterminazione della sanzione proposta dall'Ufficio sulla base della nuova quantificazione del debito determinata nella C.T.U., sol la senetnza civile non era definitiva.
La motivazione addotta dalla Corte di primo grado a sostegno dell'annullamento dell'atto sanzionatorio, appare, infatti, censurabile considerato che, ove la Corte avesse ritenuto di non poter riconoscere valore probatorio agli esiti della C.T.U., più favorevoli al ricorrente, a causa della non definitività del giudizio civile, logica conseguenza sarebbe stata quella di confermare l'atto sanzionatorio emesso dall'Ufficio sulla base della tabella di ricostruzione trasmessa da E-Distribuzione, vista l'irrilevanza delle modifiche apportate dalla
C.T.U. alla suddetta tabella, e non di certo quella di disporre l'annullamento integrale dell'atto sanzionatorio.
Ne consegue che.
1) Si conferma l'allaccio diretto abusivo riscontrato da E-Distribuzione;
2) si prende atto della rideterminazione n € 9.772,20 del debito a carico del sig. Resistente_1 grazie all'errore rilevato dal C.T.U. nella tabella di ricostruzione dei prelievi irregolari elaborata da E-distribuzione.
3) viene così ridewterminata proporzionalmente in € 1.747,39 l'accisa evasa sulla base dei minori consumi addebitati al ricorrente in sede civile
4)viene ridweterminato l'atto di contestazione impugnato limitatamente all'importo di € 3.494,78, pari al doppio dell'imposta evasa così come rideterminata.
Si compensano le spese del doppio grado di giudizio per effetto della sostanziale soccombenza parziale.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello conferma l'atto di contestazione della sanzione emesso a carico del sig. Resistente_1, limitatamente all'importo di € 3.494,78. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Palermo 17.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE