Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G 1805/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G 1805/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Lunetta Samia, CP_1 con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Baglioni Controparte_2
Daniela, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
1
Con ricorso depositato in data 29/08/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 10/08/2013 a Stroncone (TR), che dall'unione non sono nati i figli;
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi;
• ordinare al Comune di Terni di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare le seguenti condizioni di separazione
1) i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto ed offrendosi reciproca collaborazione;
2) al fine di regolare i rapporti patrimoniali, conseguenti alla separazione, il sig. si impegna a CP_1 vendere la sua quota di 1/3 di proprietà della casa coniugale alla sig.ra al prezzo CP_2 concordato pari ad € 35.000,00, sita in Stroncone (TR), Vocabolo San Liberatore n. 1 / W (P. S1 –
P.T. e P.1) e censita al N.C.E.U. del Comune di Stroncone al foglio 21, particella 740, sub. 11 - categoria A/2, classe 3, Cons. 8,5 vani, mq 168 - R.C. € 724,33;
3) la sig.ra corrisponderà il prezzo per l'acquisto della quota di 1/3 secondo le seguenti CP_2 modalità:
a. € 21.000,00 in unica soluzione entro l 'anno corrente mediante prestito;
b. € 9.000,00 in n. 60 rate mensili ciascuna pari ad € 150,00 per la durata di cinque anni;
c. € 5.000,00 già in possesso del sig. verranno trattenuti da quest'ultimo; CP_1
4) in caso di vendita della casa, da parte della sig.ra e/o dei suoi eredi, ad un prezzo CP_2 maggiore di quello tenuto in considerazione per il presente accordo pari ad € 105.000,00, al sig. sarà riconosciuto il diritto di prelazione sull'immobile nonché il diritto alla sua quota di CP_1 plusvalenza, pari alla metà, sul maggiore prezzo di vendita ricevuto;
5) gli arredi della casa coniugale rimarranno nella disponibilità della sig.ra ad CP_2 eccezione delle due TV installate nella camera e nel soggiorno, che andranno al sig. in CP_1 quanto dallo stesso acquistate mediante finanziamento ancora in corso;
6) i coniugi nulla stabiliscono per l'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
7) il sig. si rende disponibile a contribuire alle spese mediche dei soli tre animali presi di CP_1 comune accordo durante il matrimonio;
8) il sig. trasferirà altrove la propria residenza e si impegna a ritirare tutti i propri effetti CP_1 personali;
2 9) i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione di natura patrimoniale.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e coniugi per CP_1 Controparte_2 matrimonio celebrato in Stroncone (TR) in data 10/08/2013 prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
STRONCONE (TR) (atto n. 1, parte I, Uff.1, dell'anno 2013);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 3.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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