Ordinanza presidenziale 24 febbraio 2025
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00025/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00422/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Pinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Macerata, U.T.G. - Prefettura di Macerata, Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’annullamento
del decreto in data 05.06.2023 Cat. -OMISSIS- a firma del Questore di Macerata, notificato personalmente a mezzo Carabinieri in data 6.6.2023 con cui veniva revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata al sig. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto o provvedimento anche non conosciuto e comunque connesso, precedente e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Macerata e della Questura di Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. TO TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna in questa sede il decreto del Questore di Macerata del 5 giugno 2023, prot. n. Cat. -OMISSIS-, con cui gli è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché di ogni altro atto o provvedimento anche non conosciuto e comunque connesso, precedente e conseguente, esponendo in punto di fatto quanto segue.
1.1. In data 6 maggio 2023 ad esso ricorrente veniva notificato il “Verbale di identificazione e dichiarazione di elezione di domicilio ai sensi degli artt. 349, 161 c.p.c., nonché informazione del diritto di difesa ai sensi degli artt. 369 e 369 bis c.p.p. (Ritiro di patente di guida e affidamento in custodia del veicolo)”, redatto a suo carico in pari data, alle ore 02:34, in agro di -OMISSIS-, -OMISSIS-, SP 77, da una pattuglia di Carabinieri appartenenti al Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Macerata, a seguito di accertamento della (presunta) violazione dell’art. 186, comma 2, let. b), Codice della Strada. Stando al succitato verbale, risulta che il giorno 6 maggio 2023 sarebbe stata accertata a carico del ricorrente la violazione dell’infrazione di cui all’art. 186, comma 2, let. b), C.d.S., essendo stato accertato, a mezzo di etilometro in dotazione alla pattuglia accertatrice, un tasso alcolemico di 0,90 gr/l alle ore 02:08 e di 1,00 gr/l alle ore 02:21. Contestualmente gli veniva ritirata la patente di guida.
In data 13 maggio 2023 ad esso ricorrente veniva notificato il decreto prefettizio n. -OMISSIS- del 12 maggio 2023, con il quale veniva disposta la sospensione della patente di guida di categoria “B” per la durata di mesi sei in via cautelare e provvisoria a far data dal 6 maggio 2023 e fino al 6 novembre 2023 e, comunque, “ …fino agli accertamenti della idoneità psicofisica alla guida qualora effettuati con esito positivo anche prima della scadenza del predetto periodo di sospensione ”.
Con ricorso del 23 maggio 2023 esso ricorrente impugnava il succitato decreto prefettizio davanti al Giudice di Pace di Macerata; il procedimento veniva rubricato al n. 2032/2023 R.G. e veniva fissata l’udienza del 7 settembre 2023, con contestuale sospensione del provvedimento impugnato e conseguente “ …restituzione al ricorrente della patente di guida al solo fine di recarsi dal luogo di residenza al luogo di lavoro e viceversa (fasce indicative 6:15/8:45 e 18:30/20:30)… ”.
Nel frattempo, e precisamente in data 13 maggio 2023, esso ricorrente aveva effettuato di propria iniziativa gli esami ematochimici, ivi compresi quelli dell’etanolo serico, detta transferrina, e della saturazione transferrina, i quali davano esito ampiamente dimostrativo della non abitualità nel consumo di sostanze alcoliche. Pertanto, veniva presenta domanda di sottoposizione a verifica dell’idoneità al possesso della patente di guida avanti la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso l’AST di -OMISSIS-, la quale convocava a visita l’interessato per il giorno 27 giugno 2023.
Nell’ambito di questo procedimento, esso ricorrente veniva nuovamente sottoposto agli esami di rito, i quali davano conto della completa assenza di indicatori ostativi nel sangue dell’interessato; in particolare, i valori di CDT ( Carbohydrate-Deficient Transferrin ) - che per consolidato portato della letteratura scientifica viene utilizzato quale marcatore di abuso alcolico, tanto da costituire un elemento fondamentale ai fini del giudizio di idoneità alla guida da parte della CMLP - risultavano ampiamente compresi nei parametri di riferimento (rispettivamente 1,20%, 1,30%, 1,40%).
Anche gli esami ematici eseguiti dal ricorrente in ambito lavorativo poco meno di due mesi prima dell’episodio di che trattasi avevano fornito valori ampiamente nella norma anche per i lipidi (ad esempio i trigliceridi) e gli enzimi (AST-GOT e ALT-GPT), indicativi per valutare un eventuale danno epatico e/o come supporto nella diagnosi di un’eventuale epatopatia, ad ulteriore conferma della desuetudine dell’interessato rispetto al consumo abituale di alcool.
All’esito dei suddetti esami, la CMLP convocava esso ricorrente a nuova visita per il giorno 12 settembre 2023.
Da ultimo, come emerge dal documento depositato in data 21 febbraio 2025 (doc. n. 17), il sig. -OMISSIS- veniva dichiarato in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica per il possesso della patente di guida.
1.2. Nelle more, ossia il 27 maggio 2023, gli venivano notificati da parte della Prefettura di Macerata la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’eventuale adozione del divieto di detenzione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S., nonché il verbale di ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni legalmente detenute e della relativa licenza.
In data 6 giugno 2023 il legale di fiducia di esso ricorrente presentava una memoria difensiva alla Prefettura, ma lo stesso giorno al sig. -OMISSIS- veniva notificato il provvedimento odiernamente impugnato.
2. Ritenendo illegittima la revoca del porto d’armi, il sig. -OMISSIS- la censura, deducendo un unico articolato motivo, rubricato “Violazione di legge e, in particolare, degli artt. 43, ultimo comma, del T.U.L.P.S. e 1, comma 5, del D.M. 28 aprile 1998; carenza e difetto di istruttoria e di motivazione; erronea e falsa applicazione di legge; contraddittorietà, superficialità, incongruenza, irragionevolezza e illogicità del provvedimento; travisamento dei fatti; abuso di potere” e così declinato:
- la revoca del porto d’armi prende le mosse dalla segnalazione effettuata dai Carabinieri di Macerata in relazione alla contestazione di cui all’art. 186, comma 2, let. b), del C.d.S. e alla successiva iscrizione del fascicolo penale n. -OMISSIS- della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata. Nel provvedimento si afferma poi che “ …i requisiti psicofisici per la guida di veicoli a motore previsti dal nuovo codice della strada ... si sovrappongono con i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, indicati dal decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998, dove all’art. 1 comma 5 recita: “costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o di psicofarmaci”… ” e che “ …il provvedimento della Prefettura, relativo alla sospensione della patente di guida costituisce motivo ostativo al rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi regolamentate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ”. Per quanto concerne la valutazione della pericolosità sociale del sig. -OMISSIS- nel provvedimento impugnato si dice che la predetta violazione del C.d.S. “ …supporta adeguatamente il giudizio di pericolosità sociale nei confronti dell'interessato per l’ordine e la sicurezza pubblica, avendo l’Amministrazione la possibilità di trarre argomenti prognostici di segno negativo anche da reati che, per la loro consumazione non richiedono necessariamente l’uso delle armi denotando la guida in stato di ebbrezza la carenza dell’autocontrollo necessario per maneggiare con sicurezza armi e che pertanto anche il singolo episodio (atteso che la stessa costituisce condotta in sé potenzialmente non poco pericolosa per la sicurezza pubblica, un parametro certo particolarmente pertinente ai fini della valutazione di affidabilità del richiedente), rientra nel c.d. requisito di affidabilità del soggetto, intesa principalmente come autocontrollo e senso di responsabilità, cioè come capacità di governare le proprie azioni e di prevederne ogni possibile conseguenza… ”, e all’uopo viene citato il precedente giurisprudenziale di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3738/2023. Nel prosieguo si ricorda poi che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, “ …il potere esercitato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza con l’adozione del provvedimento restrittivo non ha natura sanzionatoria o punitiva e, in quanto tale, prescinde dall’accertamento di eventuali profili di responsabilità in sede penale, ma si fonda sull’esigenza, in via cautelare, di prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità… ”. A conclusione di tale iter argomentativo il Questore, dopo aver considerato che “ …le circostanze di fatto inducono dunque ad una valutazione sfavorevole in relazione al requisito della c.d. buona condotta e affidabilità, e, allo stato attuale non da affidamento di non abusare delle armi ritenendo il fatto comportamentale sintomatico di scarso senso di responsabilità e prudenza… ”, ha ritenuto di adottare il provvedimento di revoca del porto d’armi;
- il percorso motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato non risulta tuttavia condivisibile, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto evidenziato che l’aver affidato la prognosi inferenziale alla sola ed acritica narrazione delle circostanze di fatto inerenti alla contestazione della violazione dell’art. 186, comma 2, let. b), C.d.S. costituisce un metodo argomentativo sostanzialmente apodittico e comunque tale da precludere l’apprezzamento del ragionamento in termini di ragionevolezza e di proporzionalità, sostanziandosi invece nella palese introduzione di meccanismi automatici, alla indebita stregua della presunzione legale (o assoluta), vieppiù nel caso di specie, in relazione al quale la vicenda penale non aveva ancora avuto alcuno sviluppo, salvo l’avvenuta apertura di un fascicolo.
Non sono stati invece adeguatamente valutati altri numerosi dati oggettivi che consentivano invece di escludere che il ricorrente sia persona socialmente pericolosa e capace di abusare delle armi legalmente detenute, ossia: i) l’intervenuta concessione della misura cautelare da parte del Giudice di Pace di Macerata; ii) l’incensuratezza del sig. -OMISSIS-; iii) l’assoluta assenza di precedenti, men che meno ostativi, sia per quanto concerne la violazione delle norme del C.d.S., sia per quanto concerne la violazione della normativa sulla caccia; iv) l’assenza di riscontri analitici dai quali si potesse evincere persino la mera familiarità con il consumo di bevande alcooliche (e quindi tantomeno l’abuso di tali bevande); v) l’attività lavorativa svolta dal sig. -OMISSIS- (contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-); vi) lo stato di famiglia dell’interessato (coniugato e padre di due figlie, entrambe minorenni).
Altrettanto dicasi (mero e apodittico automatismo, completamente svincolato da valutazioni specificamente attinenti alla condotta e all’affidamento che il ricorrente poteva dare) a proposito della formulazione, da parte del Questore, di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi da parte del medesimo sig. -OMISSIS-, posto che le espressioni adoperate nel decreto del 6 giugno 2023 sono stereotipate e applicabili in ogni occasione di contestata violazione dell’art. 186, comma 2, let. b), C.d.S., senza che sia dato di rinvenire alcuna traccia vuoi di quel più penetrante e rigoroso controllo che la stessa autorità di pubblica sicurezza è tenuta ad effettuare in termini di requisiti soggettivi di affidabilità, vuoi di quei “rigorosi parametri tecnici” menzionati dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato (n. 3738/2023) richiamata nel provvedimento, nonché in altre numerose decisioni del G.A. ( ex multis , T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 634/2021; T.A.R. Valle d’Aosta, n. 39/2021; T.A.R. Lazio, Latina, n. 484/2018; Cons. Stato, n. 3199/2020).
Neppure appare possibile sostenere che un’unica occasione di rilevazione etilometrica positiva sia sufficiente a dimostrare, automaticamente e da sola, l’esistenza di elementi che fondino la ragionevole previsione di un uso inappropriato delle armi.
Analogo discorso va fatto relativamente alla valutazione tecnica che l’Amministrazione “ …è chiamata a compiere in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi… ” (così sempre la sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato), valutazione che - al netto delle dianzi evidenziate (e criticate) espressioni di stile - risulta completamente mancante nel decreto impugnato.
Anche il rinvio ad alcune pronunce del G.A. operato dal Questore non risulta calzante, atteso che nessuno tra tali precedenti (peraltro relativi alla diversa fattispecie di cui al divieto prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S.) si riferisce alla revoca del porto d’armi in conseguenza della positività all’alcooltest. In ogni caso, poiché il provvedimento odiernamente impugnato valorizza un’unica e isolata violazione del C.d.S., esso è illegittimo anche per violazione del principio di proporzionalità.
Il Questore ha fatto malgoverno anche dell’art. 1, n. 5, del D.M. Sanità 28 aprile 1998, risultando perfettamente attagliate al caso di specie le considerazioni che il T.A.R. Marche aveva svolto nella risalente sentenza n. 287/2013, in cui è dato leggere che “ …Sul tema il Collegio non può che confermare la propria giurisprudenza sul punto, che ha affermato, in un caso simile al presente e in base a un consolidato, anche se non univoco, orientamento giurisprudenziale come l’art. 1 n. 5 del D.M 28.4.1998 non sanzioni, di per sé, l’abuso di alcol occasionale, riferendo poi “l’occasionalità” (“…anche occasionale…”) esclusivamente all’assunzione di sostanze stupefacenti, mentre per l’alcol è necessario un “abuso” (logicamente non occasionale). Ovviamente la presenza di abuso occasionale di alcool può portare, insieme ad altri elementi, ad un giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi di cui all'art. 43 TULPS, o comunque a un giudizio di inidoneità da parte delle competenti autorità sanitarie. Tale giudizio non può però essere basato su un singolo episodio (Tar Marche 17.5.2010 n. 387, Tar Veneto 14.6.2006 n. 226)… ”;
- in conclusione va aggiunto che il modus operandi adottato dal Questore nel caso di specie, se portato alle estreme conseguenze, darebbe la stura a situazioni a dir poco paradossali se non addirittura aberranti. Infatti, se un appartenente alle Forze dell’Ordine di ritorno da una cena di festeggiamento dovesse incorrere nella medesima violazione del C.d.S. ascritta al sig. -OMISSIS-, nei suoi confronti dovrebbe essere automaticamente adottata la revoca del porto d’armi. Ma poiché il personale delle Forze di Polizia utilizza l’arma per ragioni di servizio, alla revoca conseguirebbero in automatico la destituzione o comunque il demansionamento dell’interessato.
E dunque, anche per evitare simili storture, è necessario che il provvedimento di revoca del porto d’armi sia adottato all’esito di una valutazione complessiva della vicenda e della personalità dell’interessato, pena la trasformazione del potere discrezionale in arbitrio, e questo anche volendo ammettere che nel nostro ordinamento non esiste un diritto soggettivo assoluto alla detenzione di armi da fuoco.
In ogni caso, anche in subiecta materia la P.A. è tenuta ad applicare il principio di proporzionalità, dovendo valutare la “idoneità”, la “necessarietà” e l’”adeguatezza” della misura che intende applicare nei riguardi del destinatario del provvedimento.
3. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Macerata e la Questura di Macerata.
Con ordinanza presidenziale n. 77/2025 è stata disposta istruttoria, eseguita dalle amministrazioni resistenti il 7 marzo 2025.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, dopo la discussione orale.
4. Il ricorso va accolto, risultando fondate nel loro complesso le censure di parte ricorrente.
4.1. Al riguardo, l’odierno Collegio ritiene anzitutto di richiamare, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., il precedente specifico di cui alla sentenza del T.A.R. n. 394/2023 (le cui conclusioni sono state di recente confermate dalla sentenza n. 945/2025), in cui si era affermato che: “ …È indiscutibile che:
- il sig. …, per quanto risulta dagli atti di causa, in passato non aveva mai dato adito a riserve circa il possesso dei requisiti psico-fisici e morali richiesti dall’ordinamento di settore per poter ottenere e conservare il porto d’armi, fatto salvo l’episodio valorizzato dalla Questura nel provvedimento impugnato;
- lo stesso sig. …, in epoca antecedente alla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, aveva eseguito delle analisi del sangue dalle quali risulta che egli non è abituale assuntore di alcoolici o di sostanze stupefacenti.
Si deve dunque ritenere che l’episodio del … abbia costituito un unicum nella vita del ricorrente, il che costituisce un primo rilevante elemento che la Questura avrebbe dovuto adeguatamente valutare.
Infatti, seppure è vero che l’art. 1, n. 5), del D.M. Sanità n. 143 del 28 aprile 1998 stabilisce che “Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o di psicofarmaci”, è altrettanto vero che:
- la norma, anzitutto, utilizza l’aggettivo “occasionale” solo con riguardo alle sostanze stupefacenti, mentre con riguardo all’alcool e ai psicofarmaci utilizza solo il termine “abuso”. Questo, del resto, si spiega agevolmente se si pensa che, seppure di per sé non impossibile, il consumo degli stupefacenti non è quasi mai occasionale (visto che tali sostanze creano in genere una dipendenza più o meno grave), mentre, per converso, è facile che anche soggetti quasi astemi possano occasionalmente eccedere nel consumo di alcool (si pensi, per tutti, ai festeggiamenti di fine anno);
- in ogni caso, affinché non si giunga ad una inopinata esclusione perpetua dalla possibilità di ottenere o conservare una licenza di porto d’armi, la disposizione in parola va pur sempre applicata tenendo conto delle circostanze specifiche che l’amministrazione è tenuta ad accertare e che anche l’interessato è onerato, nei limiti delle sue possibilità, di comprovare. Del resto, negli ultimi anni anche nella in qualche modo analoga materia della revoca della patente di guida la Corte Costituzionale ha in sostanza ritenuto illegittimi gli automatismi ostativi previsti da determinate norme del Codice della Strada (specificamente dall’art. 120) in combinato disposto con norme del T.U. n. 309/1990 o del D.Lgs. n. 159/2011 (il riferimento va ovviamente alle note sentenze nn. 22 del 2018, 24 e 99 del 2020). La materia è analoga perché, come confermano recenti tragici fatti di cronaca, anche i veicoli a motori, nelle mani di soggetti inaffidabili, diventano vere e proprie armi. Ebbene, a seguito di tali decisioni della Consulta, le autorità competenti, pur in presenza di reati astrattamente ostativi, sono tenute a valutare caso per caso l’affidabilità del conducente. Analoghe valutazioni sono rimesse all’autorità di P.S. nella materia che occupa odiernamente il Tribunale;
- nella specie, poi, rileva una circostanza assolutamente specifica, seppure casuale, ossia il fatto che, in epoca immediatamente precedente alla comunicazione di avvio del presente procedimento, il sig. …aveva eseguito analisi ematiche da cui è emerso che l’odierno ricorrente non è un abituale assuntore di alcool. Tale circostanza, di cui l’amministrazione era stata resa edotta in sede di memoria difensiva, andava eventualmente approfondita laddove la Questura non avesse ritenuto attendibile o completo il referto analitico, mentre, come risulta dal provvedimento impugnato, di essa l’amministrazione non ha tenuto alcun conto. In realtà, ad onta di quanto emerge formalmente dagli atti di causa, tanto la Questura quanto la Prefettura (quest’ultima in sede di decisione del ricorso gerarchico) hanno ritenuto essersi in presenza di un potere sostanzialmente vincolato, visto che nella specie risulterebbe automaticamente ostativo il disposto di cui al citato art. 1, n. 5), del D.M. 28 aprile 1998. In precedenza si sono però spiegate le ragioni per le quali tale interpretazione non appare condivisibile.
Per il resto valgono gli argomenti difensivi spesi da parte ricorrente, rispetto ai quali va operata però la solita annotazione secondo cui in subiecta materia i principi desumibili dalle massime e dalle decisioni della giurisprudenza vanno sempre adattati al singolo caso, per cui, come non esistono automatismi ostativi, così non esistono automatismi “assolutori”… ”.
4.2. Come si può vedere, la vicenda di cui si è occupata la sentenza n. 394/2023 presenta singolari analogie con quella che ha coinvolto l’odierno ricorrente, visto che:
- anche nel caso del sig. -OMISSIS-, per quanto emerge dagli atti di causa, si è trattato di un episodio isolato (né esistono precedenti penali e/o pregiudizi di polizia di altro genere);
- anche nel caso odierno la Questura ha male applicato il disposto dell’art. 1, n. 5, del D.M. 28 aprile 1998, visto che la norma riferisce il requisito della “non occasionalità” solo alle sostanze stupefacenti, mentre nel caso delle bevande alcooliche parla di “abuso” (ossia di consumo non occasionale);
- anche l’odierno ricorrente, prima e dopo l’episodio incriminato, si era sottoposto a prelievi ematici che avevano fornito riscontri negativi con riguardo a tutti i parametri dai quali si rileva di solito l’abuso o anche la dipendenza dalle bevande alcooliche. E al riguardo non rileva il fatto che alcuni di questi controlli fossero in qualche modo programmati, perché nel caso di abuso di bevande alcooliche alcuni valori faticano a rientrare nella norma anche a distanza di tempo;
- neanche nei riguardi del sig. -OMISSIS- risulta adottato da parte del Prefetto il divieto di detenzione delle armi.
Da ciò consegue che le valutazioni operate dal Questore di Macerata (e seppure le stesse si fondano su premesse teoriche corrette, quali ad esempio il carattere non sanzionatorio della revoca del porto d’armi e/o la non necessità di un accertamento in sede penale della condotta illecita) risultano apodittiche e non attagliate alla condotta e alla personalità del ricorrente.
5. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio si possono tuttavia compensare, viste le finalità che in subiecta materia sono sottese all’azione dell’autorità di P.S. e considerato che alcuni degli argomenti esposti in ricorso avrebbero potuto essere rappresentati alla Questura con memoria difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ON Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
TO TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO TA | ON Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.