TAR Ancona, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 25
TAR
Ordinanza presidenziale 24 febbraio 2025
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Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure del ricorrente. Ha richiamato precedenti giurisprudenziali che evidenziano la necessità di una valutazione caso per caso e non di automatismi ostativi. Ha sottolineato che la normativa sull'abuso di alcol non impone automaticamente la revoca del porto d'armi, specialmente in presenza di un episodio isolato e di esami ematici negativi. Il provvedimento di revoca è stato considerato apodittico e non attagliato alla condotta e personalità del ricorrente, violando il principio di proporzionalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 25
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 25
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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