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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 19/05/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2381/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPELZINI GAIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPELZINI GAIA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Chiedono pertanto la pronuncia di separazione personale e l'omologazione della stessa alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. I figli sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, che lascia la casa coniugale per traferirsi nel comune di Verceia con i figli;
pagina 1 di 3
3. I ricorrenti si impegnano nella vendita della casa coniugale di Dubino, via Valeriana 135/C, attualmente assegnata al IG . All'esito della vendita le Parti divideranno equamente per la rispettiva quota del CP_1
50% l'importo incassato, impegnandosi nel frattempo a versare la rata del mutuo per una quota pari al 50% pro capite.;
4. Il padre potrà tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
• un week end ogni due, dal sabato alle ore 21.30 (salvo una chiusura anticipata della propria attività lavorativa: in questo caso il papà prenderà i figli anche dalle ore 16 del sabato pomeriggio), fino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola;
• durante la settimana il padre terrà con sé i figli il mercoledì, con pernotto, dalle ore 20.00 fino al giovedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola;
• durante le vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni, anche consecutivi, con ciascun genitore, da comunicarsi all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
• le vacanze natalizie verranno così suddivise: il 24 dicembre i figli staranno con il papà fino alle ore 21, quando li riporterà dalla mamma che li terrà con sé fino al 29 dicembre.
Dal 30 dicembre al 1 gennaio i figli staranno con il padre, dal 2 gennaio al 5 gennaio staranno con la mamma ed il 6 gennaio staranno con il papà.
• tutte le rimanenti vacanze scolastiche per festività e ponti verranno concordate seguendo il principio della pari alternanza: in caso di disaccordo prevarrà la volontà materna negli anni dispari e la volontà paterna negli anni pari.
5. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli, la somma di euro 700,00 (350,00 euro a figlio) da rivalutarsi annualmente secondo
l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Sondrio, da intendersi qui per ritrascritto.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 19.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
pagina 2 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in data 13.05.2013, nel Comune di Las Vegas (Stati Uniti
d'America) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Piantedo (So) al n. 3, anno 2013, parte II, Serie C, Ufficio 1;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piantedo (SO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2381/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPELZINI GAIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPELZINI GAIA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Chiedono pertanto la pronuncia di separazione personale e l'omologazione della stessa alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. I figli sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, che lascia la casa coniugale per traferirsi nel comune di Verceia con i figli;
pagina 1 di 3
3. I ricorrenti si impegnano nella vendita della casa coniugale di Dubino, via Valeriana 135/C, attualmente assegnata al IG . All'esito della vendita le Parti divideranno equamente per la rispettiva quota del CP_1
50% l'importo incassato, impegnandosi nel frattempo a versare la rata del mutuo per una quota pari al 50% pro capite.;
4. Il padre potrà tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
• un week end ogni due, dal sabato alle ore 21.30 (salvo una chiusura anticipata della propria attività lavorativa: in questo caso il papà prenderà i figli anche dalle ore 16 del sabato pomeriggio), fino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola;
• durante la settimana il padre terrà con sé i figli il mercoledì, con pernotto, dalle ore 20.00 fino al giovedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola;
• durante le vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni, anche consecutivi, con ciascun genitore, da comunicarsi all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
• le vacanze natalizie verranno così suddivise: il 24 dicembre i figli staranno con il papà fino alle ore 21, quando li riporterà dalla mamma che li terrà con sé fino al 29 dicembre.
Dal 30 dicembre al 1 gennaio i figli staranno con il padre, dal 2 gennaio al 5 gennaio staranno con la mamma ed il 6 gennaio staranno con il papà.
• tutte le rimanenti vacanze scolastiche per festività e ponti verranno concordate seguendo il principio della pari alternanza: in caso di disaccordo prevarrà la volontà materna negli anni dispari e la volontà paterna negli anni pari.
5. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli, la somma di euro 700,00 (350,00 euro a figlio) da rivalutarsi annualmente secondo
l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Sondrio, da intendersi qui per ritrascritto.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 19.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
pagina 2 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in data 13.05.2013, nel Comune di Las Vegas (Stati Uniti
d'America) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Piantedo (So) al n. 3, anno 2013, parte II, Serie C, Ufficio 1;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piantedo (SO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 3 di 3